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Document 52011AP0213

Frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0729 – C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))
P7_TC1-COD(2010)0349 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l' 11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 377E del 7.12.2012, pp. 239–242 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 377/239


Mercoledì 11 maggio 2011
Frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I

P7_TA(2011)0213

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0729 – C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))

2012/C 377 E/40

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0729),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0092/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 75.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0349

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 76/432/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (5), e fissa le prescrizioni tecniche relative alla frenatura. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

(3)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno indicati nell’allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Per «trattore (agricolo o forestale)» s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

1.   Riguardo ai trattori che soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura:

a)

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE, né l'omologazione di portata nazionale;

b)

rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei trattori.

2.   Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di trattore per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono vietare l'uso dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di frenatura, se tali trattori sono muniti dei dispositivi previsti negli allegati da I a IV e se detti dispositivi rispondono alle prescrizioni contenute in questi stessi allegati.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di trattore modificato debbano essere condotte nuove prove, accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a V sono adottate conformemente alla procedura di cui dall'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La direttiva 76/432/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ….

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 75.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.

(3)  GU L 122 del 8.5.1976, pag. 1.

(4)  Cfr Allegato VI, parte A.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.


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