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Document 52011XP0205
Emergency autonomous trade preferences for Pakistan ***I European Parliament amendments adopted on 10 May 2011 to the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan ***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 maggio 2011 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan ***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 maggio 2011 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
GU C 377E del 7.12.2012, pp. 189–202
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/189 |
Martedì 10 maggio 2011
Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan ***I
P7_TA(2011)0205
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 maggio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
2012/C 377 E/32
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
La proposta è stata modificata come segue (1):
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Visto 2 bis (nuovo) |
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vista la richiesta del 18 novembre 2010, relativa a una deroga dell'OMC in materia di preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea al Pakistan, |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 1 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Considerando 9 |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo) |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Considerando 13 |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova) |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato al rispetto, da parte del Pakistan, dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi fondamentali della democrazia. Qualora il Pakistan adotti misure limitative dei diritti dell'uomo e dei diritti dei lavoratori, della parità di genere o della libertà religiosa, o qualora fornisca appoggio o sostegno a organizzazioni terroristiche di qualsivoglia matrice, la Commissione propone senza indugio l'abrogazione del presente regolamento. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) |
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Articolo 3 bis Introduzione urgente di contingenti tariffari 1. Qualora le importazioni di un prodotto di cui all'allegato I provenienti dal Pakistan aumentino in volume di almeno il 20 % rispetto allo stesso periodo del 2010, la Commissione ha il potere di applicare un contingente tariffario alle importazioni di tale prodotto e di modificare in via d'urgenza l'allegato I e l'allegato II mediante un atto delegato. La procedura di cui all'articolo 7 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo. 2. Il contingente tariffario previsto dal presente articolo è introdotto sulla base dei dati forniti dalla sorveglianza doganale di cui all'articolo 9 ter. 3. Il contingente tariffario si configura come un contingente in esenzione dazio-doganale, limitato al livello delle importazioni del prodotto in questione rapportato allo stesso periodo del 2010, maggiorato del 20 %. Dall'entrata in vigore dell'atto delegato, le importazioni che superano tale contingente tariffario sono soggette ai dazi applicabili alla nazione più favorita o ad altri dazi applicabili. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 |
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Modificazione degli allegati |
Adeguamenti tecnici degli allegati |
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La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 5 per modificare gli allegati così da apportarvi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni della TARIC. |
Alla Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare gli allegati per apportarvi gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche sia dei codici della nomenclatura combinata sia delle suddivisioni della TARIC. |
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In ogni caso, il potere conferito alla Commissione ai sensi del primo comma non si estende alla possibilità di inserire ulteriori prodotti non inclusi negli elenchi di cui agli allegati I e II del presente regolamento. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 |
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1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato . |
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 bis e 4 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo . |
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2. La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 è conferita alla Commissione per la durata del presente regolamento. |
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3. La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente. |
4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da' contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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(In caso di approvazione del presente emendamento, sono soppressi gli articoli 6 e 7.) |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo) |
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Articolo 7 bis Procedura d'urgenza 1. Gli atti delegati adottati in base alla procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato procedura di cui all'articolo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 |
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1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. |
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese . |
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 . |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 |
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2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all' articolo 8 . |
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all' articolo 8, paragrafo 1 bis . |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo) |
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Articolo 9 bis Misure di salvaguardia 1. Qualora un prodotto originario del Pakistan di cui all'allegato I o II sia importato a condizioni tali da causare o minacciare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta concorrenza, i dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti in qualsiasi momento per il prodotto in questione (in appresso "misura di salvaguardia"). 2. Su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione non avente personalità giuridica che agisca per conto dell'industria dell'Unione, ovvero di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un mese. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l'inchiesta. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere comunicate alla Commissione. L’avviso precisa inoltre il termine che non supera di un mese la data di pubblicazione dell'avviso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute presso il Pakistan o qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta. 4. Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi, nella misura in cui siano disponibili informazioni concernenti i produttori dell'Unione:
5. L’inchiesta deve essere completata quanto prima, e comunque entro quattro mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. In circostanze eccezionali, la Commissione può prorogare tale periodo di un mese al massimo. 6. La Commissione può adottare misure di salvaguardia provvisorie, mediante atti di esecuzione, in gravi circostanze in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, a seguito di una valutazione preliminare basata sugli elementi di cui al paragrafo 4, la quale stabilisca che è stato sufficientemente dimostrato l'aumento delle importazioni di un prodotto contemplato dal presente regolamento in ragione della sospensione dei dazi doganali ai sensi del presente regolamento, e che tali importazioni causano o rischiano di causare gravi difficoltà all'industria dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1bis. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. 7. La Commissione decide se imporre misure di salvaguardia secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2. |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 ter (nuovo) |
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Articolo 9 ter Misure di sorveglianza 1. Qualora l'andamento delle importazioni di uno dei prodotti originari del Pakistan di cui all'allegato I sia tale da poter condurre ad una delle situazioni contemplate all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione può decidere di sottoporre le importazioni del prodotto in questione alla sorveglianza preliminare dell'Unione. 2. Le misure di sorveglianza sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis. 3. Le misure di sorveglianza hanno un periodo di validità limitato. Salvo diversa disposizione, esse cessano di applicarsi al termine del secondo semestre. 4. Tale sorveglianza permette di fornire dati aggiornati e rapidamente disponibili in termini di volume e di valore. I dati sono messi immediatamente a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli operatori economici. |
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Emendamento 35 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 |
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2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 purché le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento siano autorizzate da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio . Qualora l'Organizzazione mondiale del commercio conceda la deroga successivamente al 1o gennaio 2011, esso si applica a decorrere da tale data successiva in cui la deroga prende effetto. |
2. Il presente regolamento è subordinato alla concessione di una deroga da parte dall'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le concessioni tariffarie in esso previste ed esso si applica a decorrere dalla data in cui la deroga prende effetto. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 |
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3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Se la deroga è concessa successivamente al 1o gennaio 2011, la data indicata è la data a decorrere dalla quale si applicano le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 2, seconda frase. |
3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. |
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Emendamento 38 |
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Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 |
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4. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013 . |
4. Il presente regolamento si applica per un periodo di dodici mesi successivo alla sua entrata in vigore . Prima di tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dell'impatto del presente regolamento. Sulla base di una nuova proposta legislativa presentata dalla Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sull'opportunità di prorogare o meno di un ulteriore anno la validità del presente regolamento. |
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Emendamento 39/rev
Proposta di regolamento
Allegato I
TESTO DELLA COMMISSIONE
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Codice CN |
Designazione delle merci |
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5208 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85 %, IN PESO, DI COTONE, TINTI |
|
5209 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85 % DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI, AD ARMATURA A TELA |
|
6115 95 00 |
CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE "COLLANT", CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX] |
|
6204 62 31 |
PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI "DENIM" (NON DA LAVORO) |
|
6211 42 90 |
INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE |
|
6302 60 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE |
|
6302 91 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, DI COTONE (DIVERSA DA QUELLA IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA) |
EMENDAMENTO
|
Codice CN |
Designazione delle merci |
|
52083900 |
soppresso |
|
52093900 |
soppresso |
|
61159500 |
soppresso |
|
62046231 |
soppresso |
|
62114290 |
soppresso |
|
63026000 |
soppresso |
|
63029100 |
soppresso |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato II
TESTO DELLA COMMISSIONE
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2011 |
2012 |
2013 |
|
09.2401 |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
100 000 tonnellate |
100 000 tonnellate |
100 000 tonnellate |
EMENDAMENTO
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2011 |
2012 |
|
|
09.2401 |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
80 000 tonnellate |
80 000 tonnellate |
|
|
|
5208 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85 %, IN PESO, DI COTONE, TINTI |
1 685 tonnellate |
1 685 tonnellate |
|
|
|
5209 39 00 |
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85 % DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI |
3 002 tonnellate |
3 002 tonnellate |
|
|
|
6115 95 00 |
CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE "COLLANT", CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX] |
9 052 tonnellate |
9 052 tonnellate |
|
|
|
6204 62 31 |
PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI "DENIM" (NON DA LAVORO) |
7 571 tonnellate |
7 571 tonnellate |
|
|
|
6211 42 90 |
INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE |
386 tonnellate |
386 tonnellate |
|
|
|
6302 60 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE |
41 905 tonnellate |
41 905 tonnellate |
|
|
|
6302 91 00 |
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO DI COTONE, DIVERSO DAL TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA |
9 997 tonnellate |
9 997 tonnellate |
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrago 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0069/2011).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.