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Document 52011DP0190
Waiver of the immunity of Bruno Gollnisch European Parliament decision of 10 May 2011 on the request for waiver of the immunity of Bruno Gollnisch (2010/2284(IMM))
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch (2010/2284(IMM))
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch (2010/2284(IMM))
GU C 377E del 7.12.2012, pp. 169–170
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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7.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 377/169 |
Martedì 10 maggio 2011
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch
P7_TA(2011)0190
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch (2010/2284(IMM))
2012/C 377 E/27
Il Parlamento europeo,
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vista la richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch, trasmessa dalle autorità francesi in data 3 novembre 2010 e comunicata in seduta plenaria il 24 novembre 2010, |
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avendo ascoltato Bruno Gollnisch il 26 gennaio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
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viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010 (1), |
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visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, |
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visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione giuridica (A7-0155/2011), |
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A. |
considerando che un Pubblico ministero francese ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch, deputato al Parlamento europeo, onde consentire l'esame di una denuncia per presunta istigazione all'odio razziale e, se del caso, onde procedere nei confronti di Bruno Gollnisch dinanzi a tutti i gradi di giurisdizione francesi (Tribunale di primo grado, Corte d'appello e Cassazione), |
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B. |
considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Bruno Gollnisch si riferisce a un presunto reato di incitamento all'odio razziale in seguito a un comunicato stampa del 3 ottobre 2008 del gruppo del Front National della Regione Rhône-Alpes, di cui Bruno Gollnisch era presidente, |
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C. |
considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i deputati dell'Istituzione beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che ciò non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi deputati, |
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D. |
considerando che, secondo l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Assemblea di cui fa parte; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, flagranza o condanna definitiva, |
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E. |
considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato, |
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F. |
considerando che la richiesta delle autorità francesi non riguarda le attività politiche di Bruno Gollnisch in qualità di deputato al Parlamento europeo ma riguarda piuttosto le sue attività di natura prettamente regionale e locale, svolte in qualità di consigliere regionale della Regione Rhône-Alpes, un mandato al quale è stato eletto a suffragio universale diretto e che è distinto da quello di deputato al Parlamento europeo, |
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G. |
considerando che Bruno Gollnisch ha spiegato le ragioni che hanno indotto il suo gruppo politico nel Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes a pubblicare il comunicato stampa da cui è scaturita la richiesta di revoca dell'immunità, affermando che il testo era stato scritto dall'equipe del Front National di tale regione, tra cui il responsabile della comunicazione, il quale era abilitato a parlare a nome degli eletti del Front National; considerando che l'applicazione dell'immunità parlamentare a una siffatta situazione costituirebbe un'indebita estensione di tali norme, che sono finalizzate a evitare qualsiasi interferenza con il funzionamento e l'indipendenza del Parlamento, |
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H. |
considerando che non spetta al Parlamento, bensì alle autorità giudiziarie competenti decidere, pur nel rispetto di tutte le garanzie democratiche, in quale misura sia stata violata la legge francese sull'istigazione all'odio razziale e quali ne potrebbero essere le conseguenze giudiziarie, |
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I. |
considerando che è pertanto opportuno raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare nella fattispecie, |
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1. |
decide di revocare l'immunità di Bruno Gollnisch; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese e a Bruno Gollnisch. |
(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849; cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.