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Documento 52011DP0075

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Elmar Brok Decisione del Parlamento europeo dell' 8 marzo 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elmar Brok (2010/2283(IMM))

GU C 199E del 7.7.2012, p. 190/191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 199/190


Martedì 8 marzo 2011
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Elmar Brok

P7_TA(2011)0075

Decisione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elmar Brok (2010/2283(IMM))

2012/C 199 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Elmar Brok, trasmessa dalle autorità tedesche in data 28 settembre 2010 e comunicata in seduta plenaria il 22 novembre 2010,

avendo ascoltato Elmar Brok, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visto l'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz)

visto il Testo unico delle leggi tributarie tedesche (Abgabenordung), in particolare l'articolo 370,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0047/2011),

A.

considerando che i fatti descritti nella motivazione costituiscono un chiaro caso di fumus persecutionis,

B.

considerando che sono state mosse accuse penali nei confronti di un politico ben noto relativamente a un importo e in circostanze che, nel caso di un normale cittadino, avrebbero dato luogo semplicemente a una procedura amministrativa,

C.

considerando inoltre che il pubblico ministero non ha cercato soltanto di impedire, con motivazioni pretestuose e altamente offensive, senza alcuna ragione valida, che l'on. Brok fosse informato dell'imputazione a suo carico, ma ha anche fatto in modo che al caso fosse data grande pubblicità nei media, arrecando così un danno estremamente grave al deputato in questione,

D.

considerando pertanto che si tratta di un chiaro caso di fumus persecutionis, in quanto è evidente che il procedimento è stato avviato unicamente al fine di ledere la reputazione del deputato in questione,

E.

considerando che sarebbe dunque assolutamente fuori luogo revocare l'immunità del deputato,

1.

decide di non revocare l'immunità di Elmar Brok;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica federale di Germania.


(1)  Causa 101/63, Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195 e causa 149/85, Wybot contro Faure, [1986] Racc. 2391.


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