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Document 52011IP0058

Sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 su «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (2010/2239(INI))

GU C 188E del 28.6.2012, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 188/9


Mercoledì 16 febbraio 2011
Sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa

P7_TA(2011)0058

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 su «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (2010/2239(INI))

2012/C 188 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo «Libro verde – Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (COM(2010)0365),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni (1),

vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo «Libro verde – Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (2),

viste la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione – Parte II degli orientamenti integrati di EUROPA 2020 presentata dalla Commissione (COM(2010)0193) e la sua posizione dell'8 settembre 2010 in materia (3),

viste la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 dal titolo «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» (COM(2009)0180) e la sua risoluzione del 7 settembre 2010 (4),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (5),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata (6),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione (7),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (8),

viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0507) e la sua posizione del 20 giugno 2007 (9),

vista la strategia del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 per la riforma dei sistemi pensionistici in Europa,

vista la decisione del Consiglio europeo di Laeken del 2001 sugli obiettivi comuni per le pensioni, che sottolinea la necessità di renderle adeguate, sostenibili e adattabili,

vista la Carta dei diritti fondamentali e in particolare l'articolo 23,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0025/2011),

A.

considerando che oggi si entra nel mercato del lavoro a un'età più avanzata a causa di un tasso di disoccupazione che colpisce in modo particolare i giovani con un basso livello di qualifiche o dell'aumento della durata e, per alcuni, del livello degli studi, e che mediamente si lascia il mercato del lavoro prima di aver raggiunto l'età pensionabile legale, che la vita attiva è interrotta da periodi forzati di inattività e che la durata della vita è in aumento,

B.

considerando che la crisi economica e finanziaria ha fortemente aggravato la sfida demografica soggiacente cui l'Unione europea è confrontata,

C.

considerando che, in base ai dati attuali, il numero delle persone che entrano nel mercato del lavoro è in diminuzione (la popolazione dell'Unione europea in età da lavoro inizierà a ridursi a partire dal 2012) e che il numero dei pensionati è in aumento (nel 2008 vi saranno 4 cittadini dell'Unione europea in età da lavoro per ogni cittadino di 65 anni o più, nel 2020 tale rapporto sarà di cinque a uno e nel 2060 di due a uno); considerando altresì che questa tendenza varia in funzione delle differenze demografiche fra gli Stati membri,

D.

considerando che l'erogazione di pensioni adeguate, sostenibili e sicure è inestricabilmente legata all'aumento del livello di occupazione, della produttività e della crescita economica,

E.

considerando che la governance economica dell'Unione europea deve tener conto dell'approccio olistico adottato nel Libro verde,

F.

considerando che la crisi finanziaria ha portato a un aumento della disoccupazione, della povertà e dell'esclusione sociale, all'aggravamento dei deficit di bilancio in molti Stati membri e a problemi di finanziamento delle pensioni (indipendentemente dal fatto che i fondi siano di provenienza fiscale o di altro genere), e che essa ha dimostrato la fragilità di certi fondi pensionistici,

G.

considerando che l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % adottato nella strategia Europa 2020 mira a favorire la sostenibilità dei regimi pensionistici,

H.

considerando che la crescente prevalenza di impieghi interinali o precari riduce i contributi ai sistemi pensionistici e compromette la stabilità di tali sistemi e l'adeguatezza delle future pensioni,

I.

considerando che nell'elaborazione di piani pensionistici occorre tener conto dell'opportunità di mitigare il rischio e di assorbire gli shock,

J.

considerando che le persone che dedicano il proprio tempo all'educazione dei figli o all'assistenza a persone anziane dovrebbero vedere il loro impegno riconosciuto dalla società e che ciò potrebbe avvenire conferendo a tali persone diritti propri, in particolare in campo pensionistico,

K.

considerando che nell'Unione europea la parità tra uomini e donne è un valore, un obiettivo e un diritto fondamentale, e che le istituzioni dell'UE hanno il dovere di integrare la parità di genere in tutte le loro azioni,

L.

considerando che nell'Unione europea le donne subiscono discriminazioni dirette e indirette per quanto riguarda vari aspetti connessi alle pensioni,

M.

considerando che le proiezioni relative all'impatto delle riforme pensionistiche si basano di solito sul profilo di un lavoratore di sesso maschile impiegato a tempo pieno, con una vita lavorativa senza interruzioni e un salario medio, e che le tavole attuariali di sopravvivenza basate sul genere hanno un impatto negativo sul calcolo delle pensioni delle donne e prevedono per queste ultime un tasso di sostituzione inferiore,

N.

considerando che le donne anziane si trovano in una posizione particolarmente precaria quando il loro diritto alla pensione deriva dal loro stato civile (pensione del coniuge o pensione di reversibilità) ed esse non hanno maturato sufficienti diritti pensionistici propri a causa delle interruzioni nell'attività lavorativa,

Informazioni generali

Livello UE e Stati membri

1.

accoglie con favore l'approccio olistico adottato nel Libro verde, che mira a dare nuovi impulsi a livello nazionale e di UE con l'obiettivo di creare sistemi pensionistici solidi, adeguati a lungo termine, sostenibili e sicuri, nel rispetto del principio di sussidiarietà; ricorda che le tradizioni, la situazione economica e demografica o ancora le specificità del mercato del lavoro differiscono da uno Stato membro all'altro e che occorre rispettare i principi di sussidiarietà e di solidarietà in virtù dei quali gli Stati membri conservano l'intera responsabilità dell'organizzazione dei loro sistemi pensionistici;

2.

sottolinea che tutti gli Stati membri sono posti di fronte all'enorme sfida di garantire che le aspettative dei cittadini riguardo a pensioni adeguate e sostenibili siano soddisfatte, in un'epoca in cui la situazione socio-economica in generale è difficile e varia da uno Stato membro all'altro e da un sistema giuridico all'altro;

3.

sottolinea che le piccole e medie imprese, che sono una delle maggiori fonti di occupazione e di crescita nell'UE, continueranno a fornire un importante contributo alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici negli Stati membri; auspica pertanto lo sviluppo dei fondi settoriali, intersettoriali e/o territoriali per incrementare l'affiliazione dei lavoratori delle PMI ai sistemi pensionistici, il che potrebbe costituire un esempio di buone prassi;

4.

osserva che, ai fini del completamento del mercato interno, una sana politica economica e sociale, che tenga conto delle sfide della solidarietà intergenerazionale, fornisce un importante contributo alle politiche a favore dell'occupazione sostenibili, alla crescita e alla stabilità, in particolare preservando la coesione sociale; rammenta che un ruolo decisivo al riguardo spetta alle parti sociali;

5.

ritiene che gli investimenti a lungo termine e i risparmi per la futura sostenibilità dei sistemi pensionistici rivestano un'importanza fondamentale e dovrebbero essere tenuti in considerazione nel quadro della sorveglianza macroeconomica;

6.

osserva che sia gli Indirizzi di massima per le politiche economiche che il Patto di stabilità e di crescita fanno riferimento alla spesa pubblica legata all'età; ritiene che il corretto inserimento nel calcolo del deficit pubblico delle attività e passività pensionistiche dirette sia una delle tante condizioni per la sostenibilità; chiede che la riforma della governance economica tenga conto di questa dimensione, assicurando un adeguato trattamento dei vari pilastri pensionistici e privilegiando la loro sostenibilità;

7.

invita la Commissione e il Consiglio, stante il fatto che un sistema pensionistico sostenibile e ben funzionante è estremamente importante per i cittadini e per la stabilità delle finanze pubbliche, a provvedere a che i costi delle riforme pensionistiche continuino a essere considerati ai fini della decisione se a carico di uno Stato membro debba essere aperto un procedimento per deficit eccessivo, e raccomanda di privilegiare la sostenibilità del sistema di finanziamento rispetto all'adozione di questo o quel tipo di riforma pensionistica; nota che le riforme sistemiche delle pensioni comportano notevoli costi, di cui occorre tenere conto ai fini del calcolo del debito pubblico e del deficit di bilancio;

8.

sottolinea che la sostenibilità delle finanze pubbliche richiede che nei calcoli si tenga conto del debito pubblico e privato totale; ricorda che la nozione di risparmio pensionistico va al di là del mero risparmio destinato alla pensione; chiede che l'intero volume delle passività pensionistiche dirette non finanziate del settore pubblico sia reso trasparente e di pubblico dominio nell'ottica della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

9.

sottolinea che le pensioni e i sistemi pensionistici sono di competenza degli Stati membri; riconosce che le economie degli Stati membri sono interdipendenti e invita pertanto l'Unione europea e gli Stati membri a coordinare in modo appropriato le loro diverse politiche pensionistiche e a garantire, utilizzando il metodo aperto di coordinamento, l'adeguatezza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici;

10.

osserva che i regimi pensionistici del primo, secondo e terzo pilastro esistenti negli Stati membri differiscono notevolmente fra loro; constata che l'Unione europea non dispone di criteri e definizioni comuni né di un'analisi approfondita che permetta di spiegare in tutti i loro aspetti i vari sistemi pensionistici e la loro adeguatezza rispetto ai bisogni dei cittadini, e che pertanto manca un controllo trasparente per tutti i sistemi; sottolinea che l'Unione europea deve in primo luogo migliorare la comparabilità dei vari sistemi e promuovere lo scambio delle buone prassi; ritiene che la Commissione debba fare quanto necessario per classificare tipologicamente i sistemi pensionistici degli Stati membri e produrre una serie di definizioni comuni che permettano la comparabilità dei sistemi;

Genere

11.

si rammarica che il Libro verde non dedichi sufficiente attenzione alle questioni di genere; ritiene che l'attuale divario nell'adeguatezza delle pensioni tra donne e uomini sia il risultato di persistenti diseguaglianze sul mercato del lavoro, quali i periodi di disoccupazione e malattia, i compiti di assistenza familiare, il divario salariale tra donne e uomini, la sovra rappresentazione delle donne negli impieghi precari e a tempo parziale, nonché gli ostacoli alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per eliminare tali disparità e assicurare a lungo termine la parità di trattamento pensionistico fra donne e uomini, ad esempio considerando i congedi di maternità e i periodi di assistenza familiare agli anziani come lavoro effettivo che permette di maturare diritti pensionistici per le donne e gli uomini;

12.

sottolinea l'importanza dell'individualizzazione dei diritti pensionistici e chiede che siano definiti criteri per il calcolo delle pensioni delle donne in modo da garantire l'indipendenza economica di uomini e donne; esorta gli Stati membri a valutare un approccio alle pensioni che consideri l'intero percorso di vita, in modo tale da fornire una risposta alle sfide poste da un ciclo di vita lavorativa moderno;

13.

osserva che la giustizia intergenerazionale e i problemi delle giovani generazioni devono rappresentare gli aspetti principali di un metodo di coordinamento rafforzato finalizzato all'ulteriore sviluppo delle politiche pensionistiche nazionali sulla base della cooperazione tra gli Stati membri;

14.

esorta la Commissione e gli Stati membri a fare obbligo agli enti erogatori di pensioni professionali e di altre pensioni integrative di utilizzare tavole di mortalità neutre sotto il profilo del genere per calcolare i diritti a pensione, onde evitare che le donne siano penalizzate per la loro maggiore aspettativa di vita;

Adeguatezza

15.

ritiene che per l'Unione europea non sia possibile fissare l'importo di una pensione adeguata, in quanto tale importo dipende in larga misura dalla specificità delle condizioni nei vari Stati membri; invita tuttavia la Commissione a elaborare orientamenti che permettano agli Stati membri di stabilire criteri finalizzati a garantire un reddito pensionistico minimo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero definire l'adeguatezza quale condizione necessaria per garantire che le persone anziane possano vivere in modo decoroso;

16.

ritiene che spetti agli stessi Stati membri determinare livelli pensionistici adeguati per i propri cittadini nel quadro delle loro politiche economiche e sociali; incoraggia gli Stati membri a creare il sistema più adeguato a garantire a ciascuno un tenore di vita dignitoso, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili della società;

17.

sottolinea che, nell'ambito dei vari sistemi pensionistici, la diversificazione del reddito pensionistico in base a una combinazione fra regimi pubblici (primo pilastro) e professionali (nella maggior parte dei casi secondo pilastro) possa offrire la garanzia di prestazioni pensionistiche adeguate;

18.

osserva che nella maggior parte degli Stati membri il primo pilastro è il più importante ed è basato sul principio di solidarietà e che il suo finanziamento sarà sottoposto a minori pressioni se il tasso di occupazione è più elevato e se si affronta il problema del lavoro illegale e non dichiarato, e ritiene che gli Stati membri potrebbero discutere altre forme di finanziamento del primo pilastro nell'ambito del metodo aperto di coordinamento; sottolinea che i sistemi pensionistici a ripartizione hanno dato prova di stabilità e di affidabilità durante lo «stress test» rappresentato dalla crisi economica e finanziaria; invita gli Stati membri a garantire che le pensioni del primo pilastro assicurino un reddito superiore alla soglia di povertà;

19.

sottolinea che in alcuni Stati membri il risparmio del terzo pilastro influisce sulla sostenibilità e sull'adeguatezza dei sistemi pensionistici; evidenzia, tuttavia, che questa opzione è accessibile solo alle persone che dispongono di un reddito sufficiente a permettere loro di versare contributi a tali sistemi e che pertanto può svolgere solo un ruolo limitato nell'assicurare un reddito dignitoso;

20.

considera quanto mai utile una migliore condivisione tra gli Stati membri delle informazioni relative ai costi e all'efficacia di forme di agevolazione fiscale per le pensioni private;

21.

ritiene che, vista la pressione sul bilancio, l'efficienza della spesa sociale riveste un'importanza fondamentale; è del parere che, in considerazione dell'attuale pressione sul bilancio, le spese sociali abbiano assolto un'importante funzione di ammortizzatore economico e sociale durante la crisi; ritiene che i sistemi a ripartizione abbiano dimostrato la loro fondamentale validità ai fini della solidarietà intergenerazionale; ritiene altresì che il secondo e il terzo pilastro debbano svolgere in tale contesto una funzione complementare; invita gli Stati membri ad assicurare la migliore combinazione possibile dei sistemi pensionistici, al fine di garantire le pensioni in futuro, e a migliorare le possibilità di accesso dei cittadini al risparmio individuale; rileva che, a causa della crisi finanziaria, vari Stati membri intendono apportare modifiche ai rispettivi sistemi pensionistici; esorta tuttavia gli Stati membri ad assicurare che tutti i sistemi pensionistici restino stabili, affidabili e sostenibili e che ogni riforma sia effettuata a seguito di un adeguato dialogo sociale e sulla base di informazioni sufficienti; raccomanda che, se i lavoratori avranno la possibilità di scegliere, sia concesso loro tempo sufficiente per prendere una decisione informata e ponderata;

22.

sottolinea che la crescita economica e un alto tasso di occupazione contribuiscono al miglioramento dei regimi pensionistici, mentre un tasso d'inflazione elevato ne pregiudica la sostenibilità e l'adeguatezza;

23.

ritiene che l'evasione fiscale sia divenuta un fenomeno preoccupante che deve essere combattuto nel modo più efficace possibile, in quanto mette a rischio la futura adeguatezza e stabilità dei fondi pensionistici;

Età pensionabile

24.

ritiene che l'evoluzione demografica e l'esigenza di finanziare le pensioni rendano necessaria la presenza sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone per periodi di tempo più lunghi, ma osserva che l'aspettativa di vita è in aumento e che il miglioramento della salute sul posto di lavoro è una precondizione per l'allungamento della vita lavorativa; invita gli Stati membri a consentire di continuare a lavorare a coloro che intendono farlo; invita gli Stati membri che hanno innalzato l'età pensionabile legale, o che si apprestano a farlo, a favorire il lavoro delle persone anziane mediante esenzioni fiscali e sociali; invita altresì gli Stati a definire contratti di lavoro flessibili e regimi pensionistici concepiti in modo specifico per le persone anziane, a favorire e agevolare la possibilità di combinare lavoro e pensione, nonché a introdurre misure atte a dissuadere le imprese dal licenziare i lavoratori anziani; invita la Commissione a realizzare uno studio che analizzi in che modo la distribuzione della ricchezza influisce sull'aspettativa di vita negli Stati membri;

25.

osserva che esistono profonde differenze per quanto riguarda sia l'età pensionabile legale che l'età effettiva di uscita dal mercato del lavoro da parte dei lavoratori anziani e raccomanda che sia accordata priorità a garantire che i lavoratori possano lavorare fino all'età di pensionamento legale; rileva che tali disparità sono particolarmente evidenti per le categorie di lavoratori addetti ai lavori più gravosi; invita pertanto gli Stati membri e le parti sociali a scambiarsi informazioni sulle buone prassi; invita altresì gli Stati membri e le parti sociali a concludere accordi che abbiano un impatto positivo sulla sostenibilità delle pensioni e permettano una maggiore flessibilità ai fini del prolungamento della vita lavorativa fino all'età pensionabile legale, ad esempio elaborando strategie organiche di gestione dell'età a livello nazionale e aziendale, sviluppando nuove formule per conciliare lavoro e vita privata adattate alle specifiche esigenze dei lavoratori anziani e ricompensando le persone che lavorano più a lungo;

26.

sottolinea che il ricorso a una forza lavoro più anziana e l'allungamento della vita lavorativa possono dare un contributo positivo alla ripresa e alla crescita futura; ritiene che per i lavoratori anziani che svolgono lavori fisicamente e/o mentalmente impegnativi occorra un mercato del lavoro dinamico in grado di offrire soluzioni creative, come una maggiore flessibilità dell'età pensionabile legale, pensioni part-time, condizioni di lavoro adattate, la promozione dell'apprendimento permanente e il miglioramento dei servizi di collocamento o della mobilità, al fine di creare un equilibrio duraturo fra le esigenze del lavoro e le capacità del lavoratore; considera necessaria a tale riguardo una politica attiva contro la discriminazione fondata sull'età, mediante il controllo della corretta attuazione delle direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE e la promozione di una cultura europea dell'invecchiamento attivo che permetta agli anziani di condurre un'esistenza attiva e dignitosa; invita gli Stati membri a combinare le sanzioni per le discriminazioni sul mercato del lavoro con incentivi per gli imprenditori che favoriscono un mercato del lavoro inclusivo; invita gli Stati membri, nel quadro delle riforme e dell'allungamento della vita lavorativa, in collaborazione con la Commissione, ad assicurare una più efficace attuazione delle direttive sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro;

Strategia Europa 2020

27.

si compiace del riferimento fatto nella strategia Europa 2020 all'inclusione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro; si rammarica che la strategia Europa 2020 ometta di soffermarsi esplicitamente sulla necessità di sistemi pensionistici dignitosi, sostenibili e adeguati, sebbene da essi dipenda il raggiungimento di alcuni degli obiettivi presentati in tale documento; propone pertanto di includere gli obiettivi del Libro verde nella strategia Europa 2020;

28.

ritiene che il successo della strategia Europa 2020 porterà alla creazione di un maggior numero di posti di lavoro sicuri e qualificati e all'aumento del numero di persone impiegate a condizioni retributive e di lavoro adeguate, che a sua volta comporterà un aumento dei contributi previdenziali versati, con benefici per la crescita economica e, di conseguenza, un rafforzamento della sostenibilità e dell'adeguatezza dei sistemi pensionistici;

29.

sostiene, in linea con la strategia Europa 2020, una politica del mercato del lavoro mirata e dinamica che aumenti la partecipazione al mondo del lavoro dei soggetti che attualmente vi sono sottorappresentati, in particolare i gruppi più vulnerabili; ritiene che l'Unione europea debba sviluppare nuovi indicatori per monitorare l'impatto delle riforme pensionistiche sui gruppi vulnerabili; sottolinea che il lavoro illegale è un fenomeno tuttora troppo esteso nell'Unione europea e che ciò indebolisce le strategie in materia sociale; invita le istituzioni competenti degli Stati membri a favorire l'inclusione sociale e a lottare contro il lavoro dissimulato, al fine di migliorare l'equilibrio tra i sistemi pensionistici;

Direttiva IORP

30.

osserva che l'attuazione della direttiva sui fondi pensionistici (IORP) da parte degli Stati membri ha subito in generale un rinvio; invita la Commissione europea ad intervenire se necessario nei confronti degli Stati membri per garantire una corretta e tempestiva attuazione della direttiva;

31.

concorda sul fatto che la finalità da perseguire deve essere un alto grado di sicurezza per i futuri pensionati, a un costo ragionevole per l'impresa promotrice e in un quadro di previdenza pensionistica sostenibile;

32.

rammenta che l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva IORP prevede sul calcolo delle riserve tecniche che «la Commissione (…) propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico»; invita la Commissione europea a condurre una valutazione d'impatto prima della revisione della direttiva IORP e a tener conto della tendenza verso i regimi pensionistici a contribuzione definita a scapito di quelli a prestazioni definite;

33.

rammenta quanto affermato nella direttiva IORP e cioè che «un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità» e che «la presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea»;

34.

rammenta che la neo-costituita Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) deve fare pieno uso delle sue competenze e svolgere un ruolo importante nel processo preparatorio della revisione della direttiva IORP e nell'elaborazione di disposizioni normative, come progetti di standard tecnici, linee guida e raccomandazioni, in merito a un regime di solvibilità; rammenta che la direttiva IORP non si applica alle passività pensionistiche della previdenza pubblica né ai sistemi pensionistici occupazionali del primo pilastro;

35.

considera che gli elementi quantitativi della Solvency II costituiscano un ottimo punto di partenza per potenziare la vigilanza sugli IORP; osserva che questo vale in particolare per i requisiti in materia di buona gestione del rischio;

Mobilità e trasferimento di diritti

36.

sottolinea che la mobilità sul mercato del lavoro nell'Unione europea sarà cruciale nei prossimi anni per la creazione di posti di lavoro e per la crescita economica; ritiene pertanto che la fiducia dei cittadini verrà rafforzata quando saranno eliminati gli ostacoli alla mobilità interna e transfrontaliera; osserva che problemi quali la non trasferibilità dei diritti, la durata dei periodi contributivi, la salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso, il principio di non regressione e le differenze nel trattamento fiscale e nei principi attuariali utilizzati, devono essere affrontati tenendo conto delle loro ripercussioni sui sistemi pensionistici; sottolinea l'impatto positivo che un mercato del lavoro più dinamico potrebbe avere sul sistema pensionistico;

37.

rileva che i diritti pensionistici afferenti al primo pilastro sono disciplinati dal relativo regolamento di coordinamento, ma che per gli altri pilastri occorrono soluzioni semplificate;

38.

prende atto della tendenza a privilegiare i sistemi pensionistici a contribuzione definita rispetto a quelli a prestazione definita; rileva che in tal modo i fondi pensionistici trasferiscono il rischio d'investimento sugli affiliati; ritiene che la diversità e la complessità dei sistemi pensionistici professionali a capitalizzazione richieda l'instaurazione di condizioni idonee alla trasferibilità delle pensioni maturate e che in tal senso occorrerebbe prevedere che la trasferibilità scatti con la conclusione di nuovi contratti e che la richiesta di trasferimento sia accolta solo se i contributi da trasferire sono destinati a un fondo a finalità pensionistica; chiede che venga realizzato uno studio approfondito sulla questioni fiscali legate ai sistemi pensionistici professionali a capitalizzazione e ai sistemi di assicurazione sulla vita; ritiene che, in merito alle problematiche transfrontaliere, l'attività dell'Unione europea dovrebbe privilegiare nettamente la definizione di norme minime per l'acquisizione dei diritti pensionistici e la loro preservazione, agevolando anche l'introduzione di sistemi nazionali di registrazione dei diritti pensionistici;

39.

si compiace dell'istituzione, in tutti gli Stati membri, di sistemi nazionali di registrazione dei diritti pensionistici di varia provenienza e invita la Commissione a presentare proposte relative a un sistema di registrazione a livello europeo;

Revisione della legislazione dell'UE

40.

osserva che molti Stati membri dell'Unione europea riconoscono l'importanza dei sistemi pensionistici professionali e che l'Unione europea può creare un valore aggiunto coordinando i vari regimi e incoraggiando gli Stati membri a garantire la messa a punto, in termini sociali, giuridici ed economici, di un quadro che tuteli adeguatamente gli affiliati ai piani pensionistici e garantisca loro l'accesso a informazioni comprensibili sulle pensioni; osserva che, nei casi in cui gli Stati membri dispongano di fondi pensione obbligatori gestiti da istituti privati, tali regimi dovrebbero anche essere valutati dal punto di vista della conformità alle condizioni e ai criteri europei per quanto concerne la sicurezza, gli investimenti e la classificazione degli attivi; sottolinea quale principio che l'impatto di tutte le proposte relative ai sistemi pensionistici professionali deve essere valutato in modo approfondito, in particolare al fine di quantificare i costi aggiuntivi e gli oneri amministrativi;

41.

ritiene che negli Stati membri che hanno istituito sistemi pensionistici professionali obbligatori che non sono essenzialmente inclusi nel primo pilastro, questi sistemi del secondo pilastro debbano essere accessibili a tutti i lavoratori per diritto senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul settore di appartenenza e/o sul tipo di contratto di lavoro;

42.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a esaminare le modalità per agevolare l'esercizio del diritto dei lavoratori a partecipare al secondo pilastro mediante un dialogo sociale rafforzato e a presentare proposte volte a promuovere questo pilastro previdenziale laddove non esista ancora; invita altresì la Commissione a sviluppare un metodo di governance che ne garantisca la gestione paritaria, soprattutto per quanto riguarda la strategia di investimento del risparmio;

43.

invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di un dialogo sociale e civile riguardante le pensioni e a tener pienamente conto dei risultati di questo dialogo;

44.

ritiene che le regole dell'Unione europea concernenti il terzo pilastro e il suo corretto funzionamento a livello transfrontaliero debbano essere esaminate più in dettaglio ai fini del buon funzionamento del mercato interno, specie con riferimento ai prodotti finanziari, e dell'instaurazione di pari condizioni di concorrenza; sottolinea che questo riesame dovrà tener conto degli interessi degli affiliati;

45.

ritiene che, per conseguire l'uniformità dei regimi prudenziali per i vari fornitori di servizi finanziari, debba applicarsi la regola del «same risks – same rules – same capital», tenendo conto delle caratteristiche di ciascun prodotto o fondo pensionistico;

46.

riconosce che tuttora permangono ostacoli per quanto riguarda l'offerta transfrontaliera di regimi di assicurazioni pensionistiche individuali (terzo pilastro), come le polizze assicurative sulla vita; chiede alla Commissione suggerimenti per il loro superamento nonché un quadro per regolamentare tali attività;

47.

rileva che, laddove l'Unione europea ha competenza in materia pensionistica, il quadro normativo europeo risulta quanto mai frammentato; invita la Commissione europea a valutare l'opportunità di razionalizzare tale quadro normativo nel quadro dell'iniziativa «legiferare meglio»;

Legislazione europea e buone prassi

48.

rammenta che è già stata decisa l'istituzione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); rileva la necessità che tale organismo disponga delle risorse necessarie per assolvere efficacemente i suoi fini istituzionali e sia soprattutto in grado di tenere adeguatamente conto delle particolarità e specificità della previdenza pensionistica aziendale;

49.

osserva che i fondi pensione, compresi gli IORP, sono ancora regolamentati e sorvegliati come enti finanziari a sé stanti, anche se in pratica sono i conglomerati ad essere dediti a tali attività;

Requisiti patrimoniali

50.

considera che le proposte relative a un regime di solvibilità per gli IORP devono riconoscere le specificità delle pensioni, tenendo presente che i rischi del settore assicurativo differiscono da quelli cui sono soggetti gli IORP, in particolare per quanto riguarda la condizionalità dei diritti a pensione, la durata media finanziaria dei portafogli pensionistici e il fatto che gli IORP sono speciali veicoli finanziari che gestiscono un portafoglio di prodotti omogeneo; sottolinea che la finalità prima di un regime di questo tipo è di offrire una maggiore protezione agli attuali e futuri pensionati; ritiene che occorra valutare pienamente l'impatto di tali proposte, specie al fine di quantificare l'aggravio in termini di costi e di oneri amministrativi; ritiene che un'eventuale revisione delle norme di solvibilità per gli IORP debba essere condotta nel quadro della vigente direttiva IORP; sottolinea che la risoluzione dei problemi legati a un regime in materia di requisiti di capitale per i fondi pensionistici è strettamente legata a un'adeguata risoluzione dei problemi connessi all'articolo 8 della direttiva sull'insolvenza;

51.

sottolinea, in linea con quanto affermato dalla Commissione nel Libro verde, che la direttiva IORP si basa su un approccio di armonizzazione minimo ex Solvency I, mentre nel prossimo futuro le compagnie di assicurazione applicheranno il regime Solvency II (basato sul rischio) anche alle loro attività nel campo della previdenza pensionistica aziendale;

52.

sottolinea che i mercati finanziari possono operare in modo efficiente solo in un clima di fiducia e sicurezza e ritiene che per creare condizioni di questo tipo occorrano solide norme prudenziali per gli istituti finanziari, cui gli IORP non devono sottrarsi;

53.

invita la Commissione, in relazione al regime di solvibilità degli IORP, a sviluppare proposte in merito al processo decisionale e, in linea con l'intento dichiarato del Libro verde, a varare al più presto possibile un'analisi di impatto sull'applicazione di un regime di solvibilità del tipo Solvency II;

Legislazione dell'UE in materia di insolvenza

54.

prende atto delle ampie divergenze nell'attuazione e applicazione della direttiva sull'insolvenza; osserva che, per quanto le pertinenti disposizioni legislative possano essere adeguate, i risultati possono non esserlo altrettanto, il che è in contrasto con le finalità della direttiva; fa riferimento alla conclusione della Commissione che, in taluni casi concernenti l'attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 8 della direttiva, ci si può chiedere se alcune fra tali disposizioni siano davvero in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e che occorre affrontare una serie di problemi;

55.

invita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione della presente direttiva e ad agire contro gli Stati membri in casi giustificati e, in sede di eventuale revisione della direttiva, a tener conto della situazione specifica degli obblighi di finanziamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore o del suo fondo pensione;

56.

considera necessario rafforzare la legislazione UE sull'insolvenza del datore di lavoro, onde offrire a tutti i lavoratori eguale protezione dei propri risparmi, indipendentemente dal sistema pensionistico del datore di lavoro;

57.

chiede che si valuti se enti di assicurazione pensionistica, come quelli esistenti in Lussemburgo e in Germania per proteggere i regimi basati su riserve contabili del secondo pilastro, possano essere raccomandati ad altri Stati membri per proteggere il meccanismo di copertura;

Informazione / partecipazione e investimenti

58.

esprime preoccupazione per la mancata fornitura di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pensionistici ai cittadini in merito a requisiti, possibilità, diritti maturati, risultati attesi e situazione di fatto in materia pensionistica; sottolinea che al momento di stipulare contratti relativi a pensioni integrative i cittadini devono essere informati sui costi e le commissioni effettivi e ricevere informazioni ottimali sullo status delle loro pensioni; sottolinea altresì l'importanza di una solida educazione finanziaria impartita precocemente;

59.

prende atto della necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore informativa sulle commissioni addebitate per la gestione patrimoniale, e in particolare a tutti i livelli di investimento, dai fondi pensionistici privati; ritiene che le informazioni fornite negli Stati membri e dai fondi pensione ai cittadini in merito ai diritti acquisiti debbano confluire in un sistema operativo, trasparente e accessibile a livello europeo;

60.

ritiene che i cittadini debbano essere informati tempestivamente e in modo esaustivo sulle conseguenze a lungo termine di ogni tipo di riforma dei regimi pensionistici, in particolare sull'ammontare della pensione e sul numero di annualità che dovranno totalizzare; osserva che le riforme dovrebbero prevedere un regime transitorio efficace e funzionante; invita gli Stati membri ad avviare iniziative che consentano ai cittadini di informarsi sulle conseguenze delle loro decisioni pensionistiche e di provvedere adeguatamente al proprio futuro pensionistico, e li incoraggino ad agire in tal senso;

Coordinamento delle politiche

61.

ritiene che nel prosieguo del dibattito su un sistema pensionistico adeguato, sicuro e sostenibile sarebbe utile creare una piattaforma europea per le pensioni che preveda la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, delle parti sociali e dei soggetti interessati, al fine di scambiare informazioni in materia di buone prassi e di fornire assistenza nell'elaborazione di iniziative programmatiche nel rispetto del principio di sussidiarietà; ritiene che per evitare sovrapposizioni occorra tenere conto dell'esistenza del comitato consultivo nel settore delle pensioni integrative (il «Forum delle pensioni»);

62.

invita la Commissione a considerare la creazione di una speciale task force sulle pensioni, che coinvolga tutte le Direzioni generali competenti per le questioni pensionistiche;

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* *

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0400.

(2)  CESE SOC/386 del 20.1.2011.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0309.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0306.

(5)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(6)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 11.

(7)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 35.

(8)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(9)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 216.


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