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Document 62011CN0628

Causa C-628/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig (Germania) il 7 dicembre 2011 — sanzioni pecuniarie nei confronti di International Jet Management GmbH

GU C 80 del 17.3.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Braunschweig (Germania) il 7 dicembre 2011 — sanzioni pecuniarie nei confronti di International Jet Management GmbH

(Causa C-628/11)

2012/C 80/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Braunschweig

Parti nella causa principale

International Jet Management GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se ricada nella sfera di applicazione del principio di non discriminazione disciplinato dall’art. 18 TFUE (ex art. 12 CE) la fattispecie in cui uno Stato membro (Repubblica federale di Germania) richieda ad un vettore aereo che dispone di una valida licenza d’esercizio ai sensi degli artt. 3 e 8 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, n. 1008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, rilasciata in un altro Stato membro (Repubblica d’Austria), l'autorizzazione all'ingresso per voli charter (voli commerciali non di linea) che, provenienti da Stati terzi, entrino nel territorio dello Stato membro?

2)

Se — in caso di soluzione affermativa della questione 1 — sussista una violazione dell’art. 18 TFUE (ex art. 12 CE) già, in re ipsa, nella necessità di richiesta dell’autorizzazione, qualora un’autorizzazione all’ingresso per servizi aerei da Stati terzi, il cui rilascio possa essere conseguito a fronte del versamento di una sanzione pecuniaria, venga richiesta ai soli vettori aerei in possesso di un'autorizzazione di volo (licenza d’esercizio) negli altri Stati membri, ma non ai vettori aerei con licenza di esercizio nella Repubblica federale di Germania?

3)

Se — nell'ipotesi in cui, pur ricadendo la fattispecie de qua nella sfera di applicazione dell’art. 18 TFUE (ex art. 12 CE) (questione sub 1), la richiesta di un’autorizzazione non venga tuttavia considerata di per sé discriminatoria (questione sub 2) — il rilascio di un’autorizzazione all’ingresso per servizi aerei effettuati dalle imprese interessate, diretti verso (punto 3) la Repubblica federale di Germania in provenienza da Stati terzi, possa essere subordinato, a pena di una sanzione pecuniaria, senza che ciò implichi violazione del principio di non discriminazione, dal fatto che il richiedente vettore aereo dello Stato membro fornisca all’autorità competente per il rilascio delle licenze la prova che i vettori aerei muniti di permesso nella Repubblica federale di Germania non siano in condizione di effettuare i voli (dichiarazione di non disponibilità)?


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