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Document 62011CN0609

Causa C-609/11 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Centrotherm Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 15 settembre 2011 , causa T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 80 del 17.3.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/6


Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Centrotherm Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 15 settembre 2011, causa T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-609/11 P)

2012/C 80/08

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 settembre 2011, nella causa T-427/09;

respingere il ricorso della centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4;

condannare la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della presente ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009 relativa ad un procedimento di decadenza fra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)

la decisione impugnata violerebbe l’articolo 65 dello RMC (1) e l’articolo 134, § 2 e § 3 del regolamento di procedura del Tribunale. In base a tali disposizioni il Tribunale sarebbe stato tenuto a prendere in considerazione tutti i motivi e gli argomenti difensivi addotti dalla ricorrente della presente impugnazione.

2)

Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con gli articoli 51, paragrafo 1, lettera a) e 76 dello RMC. La sentenza si baserebbe sull’erroneo presupposto che l’onere della prova dell’uso a titolo conservativo del marchio in questione graverebbe sulla ricorrente della presente impugnazione. Nel procedimento di decadenza ex articolo 51, paragrafo 1, lettera a) RMC e ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1 RMC vigerebbe tuttavia, concretamente, da un lato, il principio dell’esame d’ufficio dei fatti. D’altro lato, dalle disposizioni e dalla sistematica dello RMC, segnatamente da un parallelo fra le disposizioni della procedura di decadenza e quelle della procedura di opposizione e di annullamento per motivi relativi di rifiuto risulterebbe che la prova dell’uso nel procedimento di decadenza non graverebbe in via di principio sul titolare del marchio controverso.

Ne discenderebbe, in particolare, che la mancata considerazione di mezzi probatori da parte dell’Ufficio sulla base di una loro presentazione oltre i termini non sarebbe giustificata.

3)

Il Tribunale, sostenendo erroneamente e in contraddizione con la giurisprudenza della Corte che il concetto di utilizzazione effettiva sarebbe in contrasto con utilizzo semplicemente minimo, avrebbe interpretato scorrettamente l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) RMC.

4)

Infine, l’affermazione dell’Ufficio, non contraddetta dal Tribunale, secondo cui la dichiarazione scritta in forma solenne dell’amministratore della ricorrente non costituirebbe un mezzo di prova ammissibile ex articolo 78, paragrafo 1, lettera f) RMC, sarebbe errata e in contrasto con la stessa giurisprudenza del Tribunale.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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