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Document 62011CN0553

Causa C-553/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 novembre 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

GU C 80 del 17.3.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 2 novembre 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

(Causa C-553/11)

2012/C 80/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch

Convenuto: Klaus Eder

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 10, nn. 1, e 2, lett. a), della direttiva 89/104/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che tale norma osta in generale ad una disposizione nazionale ai sensi della quale si deve presumere l’uso di un marchio (marchio 1) anche qualora il marchio (marchio 1) sia utilizzato in una forma che si differenzia da quella in cui è stato registrato, senza che le differenze alterino il carattere distintivo del marchio (marchio 1), e qualora il marchio sia parimenti registrato nella forma in cui viene usato (marchio 2).

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

se la disposizione menzionata supra, alla prima questione, sia compatibile con la direttiva 89/104/CEE, qualora la disposizione nazionale venga interpretata restrittivamente nel senso che essa non viene applicata ad un marchio (marchio 1) registrato solo al fine di garantire o estendere la portata della tutela di un altro marchio registrato (marchio 2), il quale è registrato nella forma in cui viene usato.

3)

In caso di soluzione affermativa della prima questione o di soluzione negativa della seconda questione:

a)

Se non ricorra un uso di un marchio registrato (marchio 1) ai sensi dell’art. 10, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 89/104/CEE qualora,

aa)

il titolare del marchio utilizzi la forma di un segno, la quale si differenzia dalla forma del marchio (marchio 1) e di un altro marchio (marchio 2) del titolare solo per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo dei marchi (marchio 1 e marchio 2);

bb)

il titolare del marchio utilizzi due forme di segni delle quali nessuna corrisponde al marchio registrato (marchio 1), ma delle quali, tuttavia, una forma impiegata (forma 1) coincida con un altro marchio registrato (marchio 2) del titolare, e la seconda forma usata dal titolare (forma 2) si differenzi da entrambi i marchi registrati (marchio 1 e marchio 2) per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo dei marchi, e tale forma (forma 2) presenti la somiglianza maggiore con l’altro marchio (marchio 2) del titolare.

b)

Se un giudice di uno Stato membro possa applicare una disposizione nazionale, nella specie l’art. 26, n. 3, seconda frase, del Markengesetz, contraria ad una disposizione di una direttiva (nella specie: art. 10, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 89/104/CEE), in casi i cui i fatti si erano verificati prima di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, dalla quale risultano per la prima volta elementi che depongono nel senso dell’incompatibilità fra la disposizione dello Stato membro e la disposizione della direttiva (nello specifico, sentenza 13 settembre 2007, causa C-234/06, II Ponte Finanziaria/UAMI (BAINBRIDGE), Racc. pag. I-7333), qualora il giudice nazionale attribuisca un valore superiore all’affidamento di una delle parti del procedimento giurisdizionale nella stabilità della sua posizione, garantita a livello costituzionale, rispetto all’interesse all’attuazione di una disposizione della direttiva.


(1)  Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, GU L 40, pag. 1.


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