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Document 52012XC0309(03)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

GU C 71 del 9.3.2012, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/23


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

2012/C 71/08

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 12 dicembre 2011 da Eurométaux («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione dell'Unione di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati nei codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 00 (codici TARIC 8101991010 e 8515900010).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio (3).

4.   Motivi del riesame in previsione della scadenza

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio.

4.1.   Denuncia del rischio di persistenza del dumping

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base ai prezzi di vendita praticati in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al paragrafo 5.1.3 del presente avviso. Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alle frasi precedenti, e i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati risultano significativi.

4.2.   Denuncia del rischio di persistenza del pregiudizio

Si sostiene inoltre che il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato a essere importato in quantità considerevoli nell'Unione e ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

Elementi di prova sufficienti presentati dal richiedente evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno portato tra l'altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene inoltre che, lasciando scadere tali misure, qualsiasi aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. A tale proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione inizia detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

5.1.   Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta di riesame.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Tali parti interessate devono manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società come specificato nell’allegato A del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Qualora fosse necessario un campione, i produttori esportatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori, se del caso tramite le autorità del paese interessato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inclusi nel campione, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività della società relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato interno del paese interessato e sulle vendite di tale prodotto nell'Unione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»).

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società come specificato nell’allegato B del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, diverse dalle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Qualora fosse necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Il questionario deve contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività della società relative al prodotto oggetto del riesame e le vendite di tale prodotto.

5.1.3.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Nella precedente inchiesta sono stati scelti gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d'America a tale scopo. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale scelta. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.2.   Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

I produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione o ai produttori rappresentativi dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione tutti i produttori dell'Unione e tutte le associazioni di produttori dell'Unione sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, preferibilmente a mezzo posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per manifestarsi e richiedere un questionario.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l’altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria della società, le attività della società relative al prodotto oggetto del riesame, i costi di produzione e le vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.3.   Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venisse accertato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.   Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

5.5.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.   Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che comunicano informazioni recanti la suddetta dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando la propria ragione sociale, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(per i produttori esportatori, gli importatori collegati, le associazioni e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, i produttori nel paese terzo a economia di mercato) e

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(per i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori, i consumatori e le associazioni dell'Unione)

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni raggiunte non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata che ritenga opportuno un riesame del livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 169 del 9.6.2011, pag. 14.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(5)  Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a questi ultimi. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» s'intendono persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO A

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ALLEGATO B

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