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Document 62011TN0346
Case T-346/11: Action brought on 7 July 2011 — Gollnisch v Parliament
Causa T-346/11: Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Gollnisch/Parlamento
Causa T-346/11: Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Gollnisch/Parlamento
GU C 252 del 27.8.2011, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/42 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Gollnisch/Parlamento
(Causa T-346/11)
2011/C 252/92
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (Limonest, Francia) (rappresentante: G. Dubois, avocat)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo di revocare l’immunità parlamentare del ricorrente, adottata il 10 maggio 2011, recante adozione del rapporto n. A7-0155/2011; |
— |
attribuire al Signor Gollnisch la somma di EUR 8 000 per risarcimento del danno morale; |
— |
attribuire al Signor Gollnisch la somma di EUR 4 000 al titolo di spese sostenute per il suo avvocato e preparazione del seguente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, da un lato, intende ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 10 maggio 2011, che adotta il rapporto della Commissione affari legali (A7-0155/2011) e respinge la domanda di tutela dell’immunità e dei privilegi di Bruno Gollnisch [2010/2284(IMM)] e dall’altro, con un ricorso per risarcimento, intende ottenere la riparazione del danno morale assertivamente da lui subito a seguito dell’adozione della decisione impugnata.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1) |
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 9, del protocollo sui privilegi e immunità dell’Unione europea dell’8 aprile 1965. |
2) |
Con il secondo motivo deduce la necessaria applicazione nella specie dell’art. 9 del protocollo. |
3) |
Con il terzo motivo deduce violazione della consolidata giurisprudenza della Commissione affari giuridici del Parlamento europeo. |
4) |
Con il quarto motivo deduce inosservanza della certezza del diritto dell’Unione e violazione del legittimo affidamento. |
5) |
Con il quinto motivo deduce violazione dell’indipendenza del deputato. |
6) |
Con il sesto motivo deduce violazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo relative al procedimento che può comportare la decadenza di un deputato. |
7) |
Con il settimo motivo deduce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa del ricorrente. |