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Document 62011TN0306

Causa T-306/11: Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Schwenk Zement/Commissione

GU C 238 del 13.8.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/29


Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Schwenk Zement/Commissione

(Causa T-306/11)

2011/C 238/51

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentante: avv. M. Raible)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2367, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini;

condannare la Commissione, ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo: sproporzione della forma della decisione

La decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto la decisione rappresenterebbe il primo mezzo istruttorio utilizzato nei confronti della ricorrente e la ricorrente sarebbe stata disposta a fornire informazioni.

Senza dubbio il regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1) non presupporrebbe una gerarchia tra la semplice richiesta di informazioni e la decisione di richiesta di informazioni. Ciò tuttavia non cambierebbe il fatto che il principio di proporzionalità andrebbe tenuto in considerazione nella scelta del mezzo istruttorio.

Una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 1/2003 sarebbe, rispetto ad una decisione di richiesta di informazioni, lo strumento più clemente ed altrettanto efficace nel caso di una società disposta a fornire informazioni.

2)

Secondo motivo: violazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003

La decisione impugnata non rispetterebbe i requisiti della base giuridica dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003.

La Commissione non preciserebbe concretamente i fatti contestati e le informazioni richieste con lo strumento in esame non avrebbero pressoché alcun nesso con i presunti fatti contestati.

La decisione di richiesta di informazioni non sarebbe pertanto necessaria per le indagini della Commissione. Una violazione della normativa antitrust non potrebbe essere provata per mezzo delle informazioni richieste.

3)

Terzo motivo: sproporzione della fissazione del termine

Il termine di due settimane per rispondere alla domanda 11 non sarebbe stato sufficiente per la ricorrente.

Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe senza motivo ridotto, in confronto alla bozza della decisione, da due mesi a due settimane il termine per rispondere alla domanda 11.

Sarebbe stato impossibile per la ricorrente rispondere puntualmente entro il termine di due settimane. Nondimeno la Commissione avrebbe categoricamente rifiutato di prorogare il termine.

Un termine più lungo sarebbe assolutamente necessario, considerate la portata delle informazioni richieste, la difficoltà di reperirle, nonché la situazione individuale della ricorrente.

4)

Quarto motivo: insufficiente motivazione della decisione impugnata

La decisione impugnata non sarebbe regolarmente motivata.

La decisione impugnata non farebbe riconoscere i fatti contestati alla ricorrente. Non farebbe neppure capire in che modo i presunti fatti contestati sarebbero connessi con le informazioni richieste.

Difetterebbe anche una motivazione sufficiente per la fissazione del termine in generale, nonché per la riduzione da due mesi a due settimane del termine fissato nella bozza della decisione per rispondere alla domanda 11.

5)

Quinto motivo: violazione dei diritti della difesa della ricorrente

A causa dei tempi ristretti stabiliti dalla Commissione, verrebbero violati i diritti della difesa della ricorrente, in particolare la sua tutela da una possibile auto-accusa.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


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