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Document 62011TN0295

Causa T-295/11: Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

GU C 238 del 13.8.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/26


Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(Causa T-295/11)

2011/C 238/45

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Duscholux Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

in subordine, e soltanto qualora il ricorso sia respinto, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo internazionale «duschy» per prodotti delle classi 11 e 20 — domanda di marchio comunitario n. W927073

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario «DUSCHO Harmony», registrato con il n. 2116820 per prodotti delle classi 6, 11 e 19

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo al diritto a un equo processo; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentate entro i termini dalla ricorrente; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non esistesse rischio di confusione tra i marchi controversi.


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