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Dokument 62011TN0028
Case T-28/11: Action brought on 23 January 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij v Commission
Causa T-28/11: Ricorso proposto il 23 gennaio 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappi/Commissione
Causa T-28/11: Ricorso proposto il 23 gennaio 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappi/Commissione
GU C 72 del 5.3.2011, str. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/30 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappi/Commissione
(Causa T-28/11)
2011/C 72/48
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappi NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Smeets)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare in toto o in parte la decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def. |
— |
in subordine, ridurre l’ammenda comminata alla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Ricorso proposto a norma dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») (già art. 230 CE), avente ad oggetto il riesame e l’annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 101 TFUE (già art. 81 CE), nonché dell’art. 53 dell’Accordo SEE e dell’art. 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39.258 Airfreight), adottata nei confronti della KLM N.V.; e, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta ai sensi dell’art. 261 TFUE (già art. 229 CE).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:
1) |
Primo motivo, relativo alla mancanza di motivazione della decisione impugnata ai sensi dell’art. 296 TFUE e dell’art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al riguardo, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:
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2) |
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la decisione è stata presa in violazione del diritto ad un processo equo ai sensi degli artt. 41, 47, 48, 49 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:
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3) |
Terzo motivo di ricorso, in cui la ricorrente deduce che l’ammenda è stata calcolata in violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 23 del regolamento 1/2003 (1) e degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, in quanto:
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4) |
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce che la fissazione delle ammende ai sensi degli Orientamenti del 2006 è manifestamente errata e viola i principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:
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(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).