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Document 62011TN0027

Causa T-27/11: Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione

GU C 72 del 5.3.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/29


Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione

(Causa T-27/11)

2011/C 72/47

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avvocati A. Rosenfeld e I. Liebach)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede

di annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C-43/2009 — Germania — WestLB, nella parte in cui essa rigetta la richiesta di proroga del termine oltre il 15 febbraio 2011, presentata dalla Germania il 28 ottobre 2010, ai fini della cessione e della conclusione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG;

in subordine, di annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C-43/2009 — Germania — WestLB, nella parte in cui la Commissione ha implicitamente concluso che la Germania avesse presentato esclusivamente un’unica richiesta di proroga del termine fino al 15 febbraio 2011 ai fini della cessione e della conclusione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG e che pertanto non occorresse decidere in merito ad un’ulteriore proroga del termine oltre tale data;

di condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)   Primo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 296, n. 2, TFUE

Il ricorrente fa notare, a tal riguardo, che la Commissione non avrebbe esposto perché abbia ridotto ad una sola le due richieste di proroga del termine presentate dalla Germania.

Inoltre la Commissione non avrebbe spiegato il motivo per cui non si ravviserebbero i requisiti stabiliti per una proroga del termine ex art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., relativa all’aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG [C-43/2008 (N 390/2008)] (in prosieguo: la «decisione 12 maggio 2009»).

2)   Secondo motivo: sviamento di potere ed errore di valutazione

Il ricorrente sottolinea in tale contesto che la Commissione fonderebbe su un erroneo accertamento dei fatti l’esercizio del suo potere discrezionale relativo alla concessione di una proroga del termine. Il ricorrente ritiene che, a fondamento della decisione impugnata, verrebbe posta erroneamente solo una richiesta di proroga fino al 15 febbraio 2011 ovvero che verrebbe implicitamente constatato che non è più necessario decidere in ordine ad un’ulteriore richiesta di un termine più lungo.

Il ricorrente afferma inoltre che la Commissione non avrebbe esercitato la facoltà di proroga del termine espressamente prevista dall’art. 2, n. 2, della decisione 12 maggio 2009, sebbene ne sussistessero i requisiti. La Commissione avrebbe invece fatto ricorso ad un diritto non scritto di proroga sui generis, privo di fondamento giuridico e i cui requisiti dettagliati sarebbero del tutto oscuri.

3)   Terzo motivo: violazione del principio di proporzionalità

Il ricorrente fa notare al riguardo, inter alia, che la decisione della Commissione relativa alla sospensione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG dopo il 15 febbraio 2011 sia sproporzionata rispetto agli svantaggi che ne scaturiscono.

4)   Quarto motivo: violazione del principio di parità di trattamento

In tale contesto viene sottolineato che, in altri casi di crisi economica, in cui sarebbero stati conferiti alle istituzioni finanziarie aiuti sensibilmente più consistenti, la Commissione avrebbe concesso termini significativamente più lunghi al fine della cessione di partecipazioni e anche a società di finanziamento immobiliare.

5)   Quinto motivo: violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di buona amministrazione

Il ricorrente sostiene, nell’ambito del quinto motivo di ricorso, che non spetta alla Commissione interpretare e decidere su richieste formulate da uno Stato membro in contrasto con il loro tenore letterale espresso, nonché con la loro ratio.


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