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Document 62010CN0628

Causa C-628/10 P: Impugnazione proposta il 29 dicembre 2010 dall’Alliance One International, Inc. e dalla Standard Commercial Tobacco Company, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2010 , causa T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commissione europea

GU C 72 del 5.3.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/17


Impugnazione proposta il 29 dicembre 2010 dall’Alliance One International, Inc. e dalla Standard Commercial Tobacco Company, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2010, causa T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commissione europea

(Causa C-628/10 P)

2011/C 72/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Alliance One International, Inc. e Standard Commercial Tobacco Company, Inc. (rappresentate da: M. Odriozola Alén, abogado, e A. João Vide, abogada)

Altre parti nel procedimento: Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 27 ottobre 2010, causa T-24/05, in quanto respinge i motivi relativi ad un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 101, n. 1, TFUE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1), ad un difetto di motivazione sufficiente e alla violazione del principio di parità di trattamento, per quanto attiene alla conclusione che l’Alliance One International, Inc., precedentemente Standard Commercial Corp., e la Standard Commercial Tobacco Co. erano congiuntamente e gravemente responsabili;

annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e ridurre conseguentemente l'ammenda imposta a queste ultime;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione e il Tribunale hanno applicato erroneamente l’art. 101, n. 1, TFUE e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, considerando la SCC e la SCTC responsabili dell’infrazione commessa dalla WWTE. In particolare, le ricorrenti lamentano che il controllo congiunto non è sufficiente a dimostrare che le stesse fossero in grado di esercitare un'influenza decisiva sul comportamento della WWTE nel periodo precedente al maggio 1998. In ogni caso, anche ove fosse possibile attribuire una responsabilità di tal guisa, dovevano essere prese in considerazione entrambe le società controllanti che esercitavano un controllo congiunto per identificare un'entità economica unica. Inoltre, le ricorrenti adducono che, omettendo di fornire motivi sufficienti che consentano di ritenerle responsabili, la Commissione e poi il Tribunale hanno violato l'art. 296 TFUE. In aggiunta, per il periodo successivo al maggio 1998, la sentenza del Tribunale priva le ricorrenti dei loro diritti desumibili dai principi generali del diritto dell'Unione, dai diritti che figurano nella CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, ora parte integrante del Trattato di Lisbona e quindi dotata di piena forza di normativa primaria.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura, i diritti di difesa delle ricorrenti e l'art. 296 TFUE consentendo alla Commissione di introdurre un nuovo motivo e di modificare le proprie conclusioni in una risposta ad un quesito scritto. Le ricorrenti fanno inoltre valere che il Tribunale non può chiarire nella sentenza (e, pertanto, ex post facto) il ragionamento applicato nella decisione della Commissione.

Da ultimo, le ricorrenti sostengono che, riservando un trattamento più favorevole ad altre imprese, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento sancito nell'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali. Da un lato, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha errato in diritto nel definire il metodo per l’attribuzione di responsabilità, in particolare adottando un metodo fondato su duplice base che ha consentito di discriminare tra le società in relazione al progredire del loro ricorso, peraltro astenendosi dallo stabilire un criterio. Dall'altro lato, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha applicato il metodo di attribuzione di responsabilità in modo discriminatorio, omettendo di applicare la verifica su duplice base alla Universal Corporation e alla Universal Leaf od omettendo di applicare alla SCC e alla SCTC il metodo applicato alla Universal Corporation e alla Universal Leaf.


(1)  Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).


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