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Document 62009CA0430
Case C-430/09: Judgment of the Court (Second Chamber) of 16 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands)) — Euro Tyre Holding BV v Staatssecretaris van Financiën (Sixth VAT Directive — Article 8(1)(a) and (b), Article 28a(1)(a), Article 28b(A)(1) and the first subparagraph of Article 28c(A)(a) — Exemption of supplies of goods dispatched or transported within the European Union — Successive supplies of the same goods giving rise to a single intra-Community dispatch or transport)
Causa C-430/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno dell’Unione — Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo a un’unica spedizione o a un solo trasporto intracomunitario)
Causa C-430/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno dell’Unione — Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo a un’unica spedizione o a un solo trasporto intracomunitario)
GU C 55 del 19.2.2011, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-430/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma - Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno dell’Unione - Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo a un’unica spedizione o a un solo trasporto intracomunitario)
2011/C 55/23
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Euro Tyre Holding BV
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Cessioni successive degli stessi beni che danno luogo ad un’unica spedizione o trasporto intracomunitario di beni
Dispositivo
Quando un bene forma oggetto di due cessioni successive tra diversi soggetti passivi che agiscono in quanto tali, ma di un solo trasporto intracomunitario, la determinazione dell’operazione cui deve essere imputato tale trasporto, vale a dire la prima o la seconda cessione — rientrando tale operazione, pertanto, nell’ambito della nozione di cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, in combinato disposto con gli artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, e 28 ter, parte A, n. 1, della stessa direttiva —, deve essere effettuata alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire quale di queste due cessioni soddisfi la totalità delle condizioni relative ad una cessione intracomunitaria.
In circostanze come quelle controverse nella causa principale, nelle quali il primo acquirente, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario sul territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesta il suo intento di trasportare tale bene in un altro Stato membro e si presenta con il suo numero di partita IVA attribuito da quest’ultimo Stato, il trasporto intracomunitario dovrebbe essere imputato alla prima cessione, a condizione che il diritto di disporre del bene come un proprietario sia stato trasferito al secondo acquirente nello Stato membro di destinazione del trasporto intracomunitario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nell’ambito della causa di cui è investito.