Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0163

    Causa C-163/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) — Vino, porto e cognac da cucina)

    GU C 55 del 19.2.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/7


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    (Causa C-163/09) (1)

    (Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche - Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) - Vino, porto e cognac da cucina)

    2011/C 55/10

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    First-tier Tribunal (Tax Chamber)

    Parti

    Ricorrente: Repertoire Culinaire Ltd

    Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione degli artt. 20 e 27, n. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Esenzione dalle accise — Vino, porto e cognac ad uso culinario contenenti sale e pepe

    Dispositivo

    1)

    L’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la definizione dell’«alcole etilico» contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina.

    2)

    In circostanze come quelle di cui alla causa principale, un’esenzione dall’accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina è tale da ricadere nell’ambito dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83.

    3)

    Nell’ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall’accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest’ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell’art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l’adozione di misure volte a evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime.

    4)

    L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa.


    (1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


    Top