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Document 62009CA0163
Case C-163/09: Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the First-tier Tribunal (Tax Chamber), United Kingdom) — Repertoire Culinaire Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Directive 92/83/EEC — Harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages — Article 20, first indent, and Article 27(1)(e) and (f) — Cooking wine, cooking port and cooking cognac)
Causa C-163/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) — Vino, porto e cognac da cucina)
Causa C-163/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Direttiva 92/83/CEE — Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) — Vino, porto e cognac da cucina)
GU C 55 del 19.2.2011, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-163/09) (1)
(Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche - Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. e) ed f) - Vino, porto e cognac da cucina)
2011/C 55/10
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Repertoire Culinaire Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione degli artt. 20 e 27, n. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Esenzione dalle accise — Vino, porto e cognac ad uso culinario contenenti sale e pepe
Dispositivo
1) |
L’art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che la definizione dell’«alcole etilico» contenuta in tale disposizione è applicabile al vino da cucina e al porto da cucina. |
2) |
In circostanze come quelle di cui alla causa principale, un’esenzione dall’accisa armonizzata del vino da cucina, del porto da cucina e del cognac da cucina è tale da ricadere nell’ambito dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83. |
3) |
Nell’ipotesi in cui prodotti quali il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina di cui alla causa principale, che sono stati considerati non soggetti ad accisa o esenti dall’accisa in forza della direttiva 92/83 e immessi al consumo nello Stato membro in cui sono stati prodotti, siano destinati a essere commercializzati in un altro Stato membro, quest’ultimo deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili dai quali risulti che il primo Stato membro non ha applicato correttamente le disposizioni di tale direttiva o che, in conformità dell’art. 27, n. 1, della stessa, sia giustificata l’adozione di misure volte a evitare una frode, un’evasione o un abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l’applicazione agevole e corretta di queste ultime. |
4) |
L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che la concessione dell’esenzione di cui a tale disposizione può essere subordinata al rispetto di condizioni come quelle previste dalla normativa nazionale di cui alla causa principale, vale a dire una limitazione dei soggetti autorizzati a presentare una richiesta di rimborso, un termine di quattro mesi per proporre una simile richiesta e la fissazione di un importo minimo di rimborso, soltanto ove risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che simili condizioni sono necessarie per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tale esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi. Spetta al giudice del rinvio verificare che ciò sia vero per quanto attiene alle condizioni stabilite da detta normativa. |