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Document 52010IP0068

    Repubblica di Corea - la pena di morte dichiarata legale Risoluzione del Parlamento europeo dell' 11 marzo 2010 sulla dichiarazione della legalità della pena di morte nella Repubblica di Corea

    GU C 349E del 22.12.2010, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 349/95


    Giovedì 11 marzo 2010
    Repubblica di Corea - la pena di morte dichiarata legale

    P7_TA(2010)0068

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sulla dichiarazione della legalità della pena di morte nella Repubblica di Corea

    2010/C 349 E/20

    Il Parlamento europeo,

    viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte e sulla necessità di un'immediata moratoria sulle esecuzioni capitali nei paesi in cui la pena di morte è ancora applicata,

    vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007 che chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte (basata sulla relazione della terza commissione (A/62/439/Add.2)),

    vista la versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell’Unione europea in materia di pena di morte, adottata dal Consiglio il 3 giugno 1998,

    vista la dichiarazione finale adottata dal Quarto congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della pena di morte,

    visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

    A.

    considerando che l'Unione europea è tenacemente impegnata a favore dell'abolizione della pena di morte e si adopera affinché tale principio ottenga un riconoscimento universale,

    B.

    considerando che il 25 febbraio 2010 la Corte costituzionale della Repubblica di Corea ha stabilito a maggioranza di 5 voti a 4 la costituzionalità della pena capitale e che, tuttavia, i giudici hanno altresì sottolineato che la questione inerente al mantenimento o all'abolizione della pena di morte dovrebbe essere discussa in seno all'Assemblea nazionale anziché nel corso di deliberazioni dell'organo giurisdizionale costituzionale,

    C.

    considerando che la Corte costituzionale ha adottato la sua sentenza a maggioranza di 5 voti a 4 e che la sentenza del 1996 fu adottata con 7 voti a 2,

    D.

    considerando che la Corte costituzionale ha adottato la sua decisione in risposta a una petizione presentata da un cittadino coreano settantaduenne condannato per l'uccisione di quattro turisti nel 2007, il quale sosteneva che la pena di morte violava la sua garanzia costituzionale della dignità,

    E.

    considerando che nella Repubblica di Corea sono detenuti oltre 55 prigionieri nei confronti dei quali è stata pronunciata e confermata una condanna alla pena capitale,

    F.

    considerando che l'ultima esecuzione capitale nella Repubblica di Corea è avvenuta nel dicembre 1997; che durante il mandato del nuovo Presidente Kim Dae-jung, il quale era stato lui stesso condannato a morte nel 1980 prima di essere graziato, la pena capitale non è stata più applicata e che durante gli ultimi 13 anni la Repubblica di Corea appartiene al gruppo di paesi che hanno de facto abolito la pena di morte,

    G.

    considerando che nel 2006 la Commissione nazionale per i diritti umani ha proposto una progetto di legge sull'abolizione della pena di morte,

    H.

    considerando che il 18 dicembre 2007 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, a larga maggioranza, una risoluzione che invita i paesi che praticano la pena di morte a «stabilire una moratoria sulle esecuzioni nella prospettiva di abolire la pena di morte», il cui contenuto è stato ribadito in una seconda risoluzione adottata il 18 dicembre 2008,

    1.

    riconosce che nella Repubblica di Corea non sono avvenute esecuzioni dal 1998, il che la rende un paese che de facto ha abolito la pena di morte; si compiace dei miglioramenti registrati in quel paese nella protezione e nella promozione dei diritti umani;

    2.

    è profondamente deluso della decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Corea di difendere la pena di morte, ma prende atto che tale decisione è stata adottata a strettissima maggioranza, contrariamente al verdetto pronunciato nel 1996 con una maggioranza di 7 voti a 2;

    3.

    esprime il proprio sostegno ai movimenti che combattono per l'abolizione della pena di morte nella Repubblica di Corea;

    4.

    riafferma la sua generale opposizione alla pena di morte, la quale è incompatibile con un ordinamento giudiziario penale moderno, e, contrariamente a quanto in genere si pensa, non riduce la criminalità;

    5.

    incoraggia la Repubblica di Corea a istituire una moratoria giuridica su tutte le esecuzioni finché il Parlamento non abbia varato una legge che abolisce la pena di morte;

    6.

    chiede al governo della Repubblica di Corea di sostenere la risoluzione delle Nazioni Unite sull'abolizione della pena di morte e di decidere di patrocinare o di votare a favore di una risoluzione da presentare all'esame dell'Assemblea generale;

    7.

    prende atto con soddisfazione che una netta maggioranza dei paesi del mondo, che rappresentano oltre i due terzi della comunità internazionale, ha completamente abolito la pena capitale de iure o ha introdotto una moratoria de facto sulle esecuzioni;

    8.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Repubblica di Corea e alla Commissione nazionale per i diritti umani di Corea (NHRCK).


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