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Document 52010IP0056

Tassazione delle transizioni finanziarie Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione

GU C 349E del 22.12.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/40


Mercoledì 10 marzo 2010
Tassazione delle transizioni finanziarie

P7_TA(2010)0056

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione

2010/C 349 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sul vertice del G20 tenutosi a Londra il 2 aprile 2009 (1),

vista la Dichiarazione dei Leader rilasciata a margine del Vertice del Gruppo dei venti (G20) tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009,

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sul vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 (2),

visto il comunicato della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a St Andrews, del 7 novembre 2009,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, e in particolare il paragrafo 15,

vista la dichiarazione del Presidente Barroso, del 15 dicembre 2009, al Parlamento europeo,

vista la lettera del 18 gennaio 2010 del ministro delle Finanze svedese alla Presidenza del Consiglio in merito all'introduzione di una tassa di stabilità negli Stati membri,

vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (3),

vista la proposta della Commissione recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747),

vista l'interrogazione del 24 febbraio 2010 alla Commissione sulla tassazione delle operazioni finanziarie (O-0025/2010 – B7-0019/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento ha accolto con favore il lavoro investigativo avviato a livello di G20, in seguito al vertice di Pittsburgh del settembre 2009, per un quadro internazionale in materia di tassazione delle operazioni finanziarie,

B.

considerando che il Parlamento ha auspicato rapidi progressi per assicurare che il settore finanziario contribuisca in modo equo alla ripresa economica e allo sviluppo, dal momento che i notevoli costi e le conseguenze della crisi finanziaria sono ricaduti sull'economia reale, i contribuenti, i consumatori, i servizi pubblici e la società in generale,

C.

considerando che il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di rinnovare il contratto economico e sociale tra le istituzioni finanziarie e la società che essi servono e di assicurare che i benefici pubblici realizzati nei periodi positivi siano protetti dal rischio; considerando che, date le circostanze, il Consiglio europeo ha incoraggiato l'FMI a prendere in considerazione, nella sua revisione, l'intera gamma di opzioni, tra cui un prelievo sulle operazioni finanziarie a livello mondiale; considerando che, a tale riguardo, il Consiglio europeo ha altresì invitato il Consiglio e la Commissione a individuare i principi chiave cui le nuove disposizioni a livello mondiale dovranno essere improntate,

D.

considerando che numerosi Stati membri hanno chiesto una tassazione delle operazioni finanziarie,

E.

considerando che le nuove iniziative di regolamentazione, quali l'azione contro i paradisi fiscali, la rimozione dei conti fuori bilancio, i requisiti relativi alle operazioni borsistiche e l'utilizzo di repertori di dati relativi alle negoziazioni per la registrazione dei derivati, hanno chiaramente cambiato il contesto dell'intervento politico in questo settore,

F.

considerando che la Commissione, in seguito alle questioni sollevate nel corso della riunione della commissione per i problemi economici e monetari con il Commissario alla fiscalità, il 6 ottobre 2009, e come confermato dal Presidente Barroso nel suo intervento al Parlamento del 15 dicembre 2009, sta attualmente elaborando idee in materia di «finanziamento innovativo» nel contesto delle sfide globali, ivi compresa la tassazione delle operazioni finanziarie, al fine di poter presentare proposte al momento opportuno,

G.

considerando che, in seguito alla richiesta avanzata dal G20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009, l'FMI sta attualmente raccogliendo i pareri del pubblico sulla tassazione del settore finanziario,

H.

considerando che esistono imposte e tasse sulle operazioni finanziarie sotto diverse forme negli Stati membri e che tali imposte e tasse nazionali solitamente coprono soltanto le transazioni di attività selezionate; e che il Belgio e la Francia hanno adottato una legislazione in materia di tassazione delle transazioni valutarie a livello nazionale, riservandosi di applicarla soltanto se tale attuazione avverrà a livello di UE,

I.

considerando che, a differenza di altre forme di tassazione, le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come ad esempio l'imposta sui conferimenti, l'imposta di bollo sui titoli e l'imposta sulle operazioni di ristrutturazione, danno luogo a discriminazioni, doppie imposizioni e disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali,

J.

considerando che, negli ultimi dieci anni, si è registrato un notevole e rapido aumento nel volume delle transazioni finanziarie rispetto al volume degli scambi di beni e servizi, che può essere spiegato, tra l'altro, con la rapida crescita del mercato dei derivati,

K.

considerando che i leader del G20 hanno la responsabilità collettiva di attenuare l'impatto sociale della crisi, sia nei rispettivi Stati membri che nei paesi in via di sviluppo, che sono stati duramente colpiti dalle conseguenze indirette della crisi; e che una tassa sulle operazioni finanziarie potrebbe contribuire a coprire i costi generati dalla crisi,

1.

è del parere che l'Unione europea dovrebbe concordare una posizione comune nel quadro internazionale delle riunioni del G20 per quanto riguarda le modalità con cui il settore finanziario potrebbe fornire un contributo equo e sostanziale alla copertura degli eventuali oneri da esso generati per l'economia reale o che sono associati agli interventi governativi finalizzati a stabilizzare il sistema bancario; ritiene che l'Unione europea, parallelamente ai lavori del G20 e coerentemente con essi, dovrebbe sviluppare una propria strategia per quanto riguarda la gamma dei possibili interventi;

2.

ritiene che, nell'intento di giungere a una posizione coerente dell'UE, basata su un'analisi obiettiva, la Commissione dovrebbe elaborare, con sufficiente anticipo rispetto al prossimo vertice del G20, una valutazione d'impatto della tassazione delle operazioni finanziarie a livello mondiale, esaminandone vantaggi e svantaggi;

3.

esorta la Commissione a considerare attentamente, nella sua valutazione, i seguenti aspetti:

a)

le esperienze passate in materia di tassazione delle operazioni finanziarie, soprattutto in termini di evasione fiscale e migrazione di capitali o fornitura di servizi in ubicazioni alternative, in particolare l'impatto di tale tassazione sui singoli investitori e sulle PMI;

b)

i vantaggi e gli svantaggi dell'introduzione di una tassa sulle operazioni finanziarie nella sola Unione europea, rispetto a una sua introduzione a livello globale e alla situazione attuale;

c)

il potenziale di generare entrate sostanziali rispetto ad altre fonti di gettito fiscale, i costi di riscossione e la distribuzione dei ricavi tra i paesi;

d)

il fatto che, nel valutare il potenziale gettito fiscale derivante dalla tassazione delle operazioni finanziarie a livello mondiale o europeo, è opportuno tenere conto delle diverse opzioni di concezione, quantificando al contempo l'aumento dei costi di transazione in tutti i mercati potenzialmente interessati (operazioni nei sistemi di scambi organizzati, operazioni fuori borsa) nonché per le transazioni tra imprese (B2B) o tra imprese e consumatori (B2C);

e)

il fatto che la valutazione deve tenere conto anche del potenziale delle diverse opzioni di influire sia sui livelli dei prezzi sia sulla stabilità a breve e a lungo termine, come pure sulle operazioni finanziarie e sulla liquidità;

f)

come concepire una tassa sulle operazioni finanziarie in modo da attenuare gli effetti collaterali negativi solitamente associati alle imposte indirette sulla raccolta di capitali;

g)

in che misura una tassa sulle operazioni finanziarie possa contribuire alla stabilizzazione dei mercati finanziari, vale a dire i suoi effetti per quanto riguarda l'eccessivo trading a breve termine, la speculazione e la trasparenza;

h)

se una tassa sulle operazioni finanziarie possa prevenire una futura crisi finanziaria prendendo di mira alcuni tipi di operazioni «indesiderabili», che dovrebbero essere definite dalla Commissione;

4.

sottolinea che qualunque soluzione deve assolutamente evitare di ridurre la competitività dell'Unione europea o di ostacolare gli investimenti sostenibili, l'innovazione e la crescita, che sono vantaggiosi per l'economia reale e la società;

5.

sottolinea l'importanza di tenere conto della necessità che il settore bancario crei capitali sani, garantendo la sua capacità di finanziare investimenti nell'economia reale, nonché di prevenire l'eccessiva assunzione di rischi;

6.

invita la Commissione e il Consiglio a valutare il potenziale di diverse opzioni fiscali per le transazioni finanziarie ai fini del contributo al bilancio dell'Unione europea;

7.

invita la Commissione e il Consiglio a valutare in quale misura le opzioni in esame possano essere utilizzate anche come meccanismi finanziari innovativi per sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro attenuazione nei paesi in via di sviluppo, nonché per finanziare la cooperazione allo sviluppo;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0330.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2009)0028.

(3)  GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.


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