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Document 52010IP0046

Protezione dei consumatori Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (2009/2137(INI))

GU C 349E del 22.12.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/1


Martedì 9 marzo 2010
Protezione dei consumatori

P7_TA(2010)0046

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (2009/2137(INI))

2010/C 349 E/01

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (COM(2009)0025) e l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Seconda valutazione dei mercati dei beni di consumo» (SEC(2009)0076),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330),

vista la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336),

visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, relativa a una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e l'allegato progetto di raccomandazione della Commissione (SEC(2009)0949),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 settembre 2009, sul seguito dato al quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2009)1251),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sulla pagella dei mercati dei beni al consumo (1),

visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0024/2010),

A.

considerando che il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo (il «quadro di valutazione»), unitamente al quadro di valutazione del mercato interno, intende migliorare il funzionamento del mercato interno e renderlo maggiormente rispondente alle aspettative e agli interessi dei cittadini,

B.

considerando che, negli orientamenti politici per la prossima Commissione, il Presidente Barroso chiede un approccio più sistematico e integrato per quanto attiene al completamento del mercato interno, che preveda ad esempio un'«iniziativa di monitoraggio del mercato»,

C.

considerando che i 499 milioni di consumatori dell'UE sono fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno e svolgono un ruolo decisivo ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona in materia di incremento della crescita, dell'occupazione e della competitività, dal momento che la spesa per i consumi genera metà della ricchezza dell'UE,

D.

considerando che, nel quadro della strategia post-Lisbona 2020, occorre collocare la politica dei consumatori nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e attento alla dimensione sociale del mercato interno,

E.

considerando che un mercato interno che risponde efficacemente alle esigenze dei consumatori contribuisce altresì a creare un'economia più innovativa e sana, dato che mercati dei beni di consumo efficienti e rispondenti alle esigenze dei consumatori per l'insieme del quadro economico sono motori fondamentali di competitività e benessere dei cittadini,

F.

considerando che un mercato interno ben funzionante dovrebbe offrire ai consumatori un'ampia gamma di prodotti e servizi di alta qualità a prezzi competitivi e, allo stesso tempo, un livello elevato di tutela del consumatore,

G.

considerando che è nel loro ruolo di consumatori che gran parte dei cittadini UE viene a contatto quotidiano con il mercato interno,

H.

considerando che, ai fini di una politica dei consumatori più efficace, occorre che i consumatori e le imprese conoscano i diritti e gli obblighi loro attribuiti dalla legislazione vigente e siano nelle condizioni di farli valere nelle transazioni commerciali,

I.

considerando che consumatori fiduciosi, ben informati e responsabili sono essenziali per un funzionamento efficace dei mercati, in quanto premiano i fornitori che operano onestamente e che soddisfano meglio le esigenze dei consumatori,

J.

considerando che un'attiva politica di protezione dei consumatori - con consumatori informati e responsabili che a loro volta esigono prodotti e servizi di elevata qualità - svolgerà un ruolo importante nel rendere l'Unione europea globalmente competitiva, dinamica ed innovativa,

K.

considerando che la maggiore complessità dei mercati al dettaglio, segnatamente dei mercati di servizi al dettaglio, rende sempre più difficile per i consumatori effettuare una scelta informata al momento di acquistare beni e servizi,

L.

considerando che un approccio coordinato all'educazione dei consumatori è necessario per consentire a questi ultimi di agire con fiducia quando esercitano i loro diritti,

M.

considerando che i consumatori hanno diritto a un rimborso quando subiscono pratiche illegali, ma che in realtà si trovano ad affrontare notevoli ostacoli nel fare causa in tali circostanze, per i costi elevati, le procedure lunghe e complesse e i rischi connessi alla vertenza,

N.

considerando che, stando al quadro di valutazione, solo quattro consumatori su dieci considerano facile risolvere le controversie con rivenditori e fornitori attraverso meccanismi alternativi di composizione delle controversie e solo tre su dieci considerano facile risolvere le controversie in tribunale,

O.

considerando che circa la metà dei consumatori dell'UE che presentano un reclamo non è soddisfatta del trattamento ad esso riservato e che solo la metà di essi intraprende ulteriori iniziative,

P.

considerando che la crisi economica ha peggiorato la situazione delle fasce di consumatori a basso reddito, che spendono la maggior parte delle loro entrate in alimenti e alloggio, e che quindi un numero crescente di consumatori è costretto a indebitarsi,

Q.

considerando che la dimensione transfrontaliera dei mercati di beni al consumo sta aumentando rapidamente con il diffondersi del commercio elettronico, ma che i consumatori sono tuttora riluttanti a cogliere i vantaggi connessi all'integrazione dei mercati, principalmente per mancanza di fiducia nella tutela dei loro diritti anche nel caso di acquisti transfrontalieri e a causa dell'incertezza che prevale in relazione al diritto di indennizzo,

R.

considerando che il fatto di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori dell'UE è essenziale per lo sviluppo di un commercio transfrontaliero in seno a un mercato unico che risponde alle esigenze dei consumatori,

S.

considerando che la crescente dimensione transfrontaliera dei mercati di beni al consumo pone nuove sfide alle autorità preposte all'esecuzione delle norme, che si ritrovano vincolate dai confini degli ordinamenti nazionali e dalla frammentazione del quadro normativo,

T.

considerando che la Commissione e le autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme devono intensificare gli sforzi onde raggiungere un elevato livello di protezione dei consumatori e infondere in loro la fiducia necessaria affinché possano sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno,

U.

considerando che le norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori sono di ben poca utilità se non vengono adeguatamente recepite, applicate e fatte rispettare a livello nazionale,

V.

considerando che, dopo la messa a punto della normativa nazionale, la Commissione dovrebbe fornire un contributo attivo alle autorità nazionali nella corretta applicazione di tale normativa,

W.

considerando che, nel contesto dell'attuale crisi economica, il ferreo e coerente rispetto delle norme è tanto più importante in quanto la crisi determina una maggiore vulnerabilità dei consumatori e uno scarso rispetto delle norme può arrecare loro ulteriori svantaggi, mentre le autorità preposte all'esecuzione possono trovarsi ad affrontare maggiori pressioni sulle risorse loro assegnate e a dover valutare attentamente le priorità e ottimizzare gli effetti delle loro attività,

X.

considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possono contribuire attivamente a migliorare il recepimento e l'applicazione delle leggi in materia di protezione dei consumatori continuando a lavorare in stretta collaborazione,

Introduzione

1.

ritiene che la nomina di un Commissario per la tutela dei consumatori nel 2007, unitamente al suo forte impegno personale e al suo atteggiamento molto aperto e proattivo, abbia contribuito a far avanzare la politica europea di protezione dei consumatori e le questioni relative ai consumi, a tutto vantaggio dei cittadini dell'Unione europea;

2.

teme che la suddivisione della sfera di competenza relativa ai consumatori tra due portafogli dei Commissari possa comportare una minor attenzione ai consumatori da parte della nuova Commissione e, allo stesso modo, che la nuova struttura organizzativa articolata in diverse direzioni generali possa determinare una frammentazione o comprometta la coerenza e l'efficacia della politica dei consumatori;

3.

sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce, quale disposizione di applicazione generale, che nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori; chiede pertanto alla Commissione di garantire che gli interessi dei consumatori siano effettivamente integrati in tutte le politiche dell'UE e di esaminare nelle sue valutazioni d'impatto i potenziali effetti di qualsiasi nuova normativa e delle nuove politiche che interessano direttamente o indirettamente i consumatori; esorta ciascuna direzione generale pertinente della Commissione a pubblicare una relazione annuale sulle modalità di integrazione della politica dei consumatori nel proprio ambito di competenza;

4.

sottolinea che occorre una politica attiva dei consumatori per dare ai cittadini la possibilità di sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno; ritiene che una politica attiva dei consumatori sia ancor più fondamentale nell'ambito dell'attuale crisi economica, per sostenere la politica sociale nella lotta contro le crescenti ineguaglianze e per proteggere i consumatori vulnerabili e le fasce di popolazione a basso reddito;

5.

rileva che i consumatori dovrebbero essere in grado di fare scelte informate e senza condizionamenti psicologici proposti dai produttori attraverso l'utilizzo di strumenti applicati ai prodotti in maniera tendenziosa o non veritiera, dal momento che questo fa aumentare la concorrenza tra i fornitori, che cercano di migliorare la qualità dei beni e dei servizi offerti e di mantenere i prezzi a livelli competitivi;

6.

è convinto che un comportamento responsabile da parte del mondo imprenditoriale, nel rispetto del principio della responsabilità sociale, delle regole della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori, contribuirà a dare fiducia ai consumatori;

7.

ribadisce che le associazioni di consumatori svolgono un ruolo decisivo nell'allertare le autorità pubbliche in merito ai problemi incontrati dai consumatori nella loro quotidianità e che andrebbero ottimizzati gli strumenti a loro disposizione onde migliorarne la capacità di agire in modo efficace a livello di Unione e nazionale; chiede agli Stati membri di garantire che le associazioni di consumatori siano adeguatamente consultate in tutte le fasi del processo decisionale nel recepimento e nell'attuazione della legislazione concernente i consumatori;

8.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare la consapevolezza e la formazione in materia di tutela dei consumatori, in modo da conferire loro più forza nel corso dell'intera esistenza; incoraggia gli Stati membri a garantire che siano fornite informazioni chiare e comprensibili, soprattutto ai giovani consumatori, per i prodotti e i servizi diretti a questi ultimi; incoraggia, in particolare, gli Stati membri a inserire nei programmi scolastici nazionali talune nozioni relative alla tutela dei consumatori a tutti i livelli di istruzione, in modo da trasmettere ai bambini le competenze necessarie per prendere decisioni complesse nella maturità, e a prendere in considerazione programmi di formazione per i genitori e i consumatori adulti con l'obiettivo a più lungo termine di sviluppare e consolidare la consapevolezza dei consumatori; evidenzia che tali programmi dovrebbero incentrarsi sui requisiti scolastici e le capacità degli studenti ad ogni livello sfruttando nel contempo moderni metodi di insegnamento basati sull'esperienza ed esempi di vita reale; rammenta che i consumatori informati, consapevoli dei propri diritti e che sanno a chi rivolgersi in caso di mancato rispetto delle norme svolgono altresì un ruolo importante ai fini del rilevamento dei comportamenti non conformi;

9.

sottolinea la necessità di promuovere il consumo sostenibile insistendo sul fatto che sia i prestatori di servizi e i dettaglianti che i consumatori devono essere formati e informati meglio riguardo al concetto di consumo sostenibile, affinché adottino un comportamento di questo tipo;

10.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad avviare una strategia di comunicazione ben mirata, intesa a sensibilizzare i cittadini dell'Unione sui rischi di esposizione e sui loro diritti in qualità di consumatori, in particolare mediante la realizzazione di portali web di facile utilizzo, campagne di sensibilizzazione e punti informativi a livello locale, regionale e nazionale; sottolinea la necessità di avvalersi di specifici canali di comunicazione per raggiungere i consumatori più vulnerabili, vigilando sull'affidabilità, la credibilità e l'imparzialità degli organismi chiamati a garantire la gestione e l'organizzazione dei canali di comunicazione;

Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo

11.

ribadisce che il quadro di valutazione è uno strumento importante per un migliore monitoraggio dei mercati dei beni di consumo al fine di offrire elementi utili a garantire un migliore processo decisionale e normativo, ma anche per dimostrare ai cittadini che i loro interessi sono debitamente presi in considerazione;

12.

valuta positivamente i cinque principali indicatori del quadro di valutazione, ossia reclami, prezzi, soddisfazione, cambiamento del fornitore e sicurezza, che sono importanti per individuare i mercati che presentano il rischio più elevato di disfunzioni in termini di risultati economici e sociali per i consumatori; ritiene tuttavia che bisognerebbe altresì applicare criteri che consentano di valutare in che misura i prodotti e i servizi siano adeguati rispetto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

13.

riconosce che i cinque indicatori sopra elencati, sebbene non riflettano tutti gli aspetti del contesto in cui operano i consumatori, costituiscono una base sufficiente per fissare priorità e trarre conclusioni in merito alla necessità o meno di svolgere ulteriori analisi, purché i dati forniti dagli Stati membri siano completi e la loro aggregazione possa avvenire su una base facilmente comparabile;

14.

ritiene che i dati attualmente disponibili sui consumatori riguardo a reclami, prezzi, soddisfazione, cambiamento del fornitore e sicurezza non consentano ancora di trarre conclusioni definitive e che occorrano ulteriori dati di elevata qualità per sviluppare una solida base di conoscenze comprovate sui consumatori; sottolinea che gli indicatori necessitano pertanto di ulteriore elaborazione e che la raccolta di dati va strutturata in modo da tener conto delle differenze tra sistemi nazionali;

15.

suggerisce che, una volta sufficientemente sviluppati i cinque indicatori di base e la metodologia associata per ottenere risultati di elevata qualità, la Commissione prenda in considerazione l'opportunità di inserire nel quadro di valutazione indicatori aggiuntivi a lungo termine, come quelli relativi alle quote di mercato, alla qualità, alla pubblicità, alla trasparenza e comparabilità delle offerte, indicatori relativi al rispetto delle norme e alla responsabilizzazione del consumatore, indicatori sociali, ambientali ed etici, nonché indicatori che misurino i danni subiti dai consumatori e i loro ricorsi; ritiene tuttavia che l'operazione debba avvenire gradualmente, onde garantire che il quadro di valutazione sia mirato e comprensibile al fine di assicurare un approccio più globale alla protezione dei consumatori e consentire a questi ultimi di beneficiare appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno;

16.

ribadisce l'opportunità che il quadro di valutazione contempli tutte le principali categorie di spesa per i consumi, al fine di identificare i mercati più problematici e porre le condizioni per condurre analisi più approfondite di settori specifici, segnatamente ove i dati segnalino problemi comuni a diversi mercati; chiede pertanto alla Commissione a agli Stati membri di garantire risorse finanziarie e di personale adeguate per il futuro sviluppo del quadro di valutazione;

17.

è consapevole del fatto che i consumatori sono meno soddisfatti e incontrano più problemi nel caso dei servizi rispetto ai beni, il che è in parte dovuto alla maggiore complessità delle relazioni contrattuali e della fornitura di servizi rispetto ai beni; esorta la Commissione a effettuare analisi approfondite di tutti i settori problematici individuati nel quadro di valutazione; invita altresì la Commissione a garantire che tale esercizio sia seguito eventualmente da specifiche iniziative legislative e raccomandazioni strategiche destinate agli Stati membri e a informarne il Parlamento;

18.

si compiace dell'interesse e della qualità del lavoro svolto dalla Commissione nel suo studio sui servizi finanziari al dettaglio, pubblicato quale seguito al quadro di valutazione; prende atto dei problemi individuati nel settore dei servizi finanziari, ulteriormente acuiti dalla crisi finanziaria; si compiace in particolare delle rivelazioni emerse da tale studio relative, ad esempio, ai gravi problemi in materia di trasparenza e comparabilità dei costi dei conti correnti nell'UE; ritiene che occorra trarre tutte le opportune conclusioni in merito alla necessità di una migliore regolamentazione di tale settore;

19.

rileva che, se i reclami dei consumatori sono importanti al fine di individuare disfunzioni del mercato, l'assenza di reclami non indica in assoluto un buon funzionamento del mercato, dato che in alcuni Stati membri i consumatori tendono a presentare meno reclami a causa di diverse tradizioni legate al consumo e di diverse percezioni circa la probabilità di esito positivo; rileva, d'altra parte, che un elevato numero di reclami in un unico Stato membro non va interpretato necessariamente come un segno di malfunzionamento del mercato, ma può essere dovuto alla presenza di organismi efficienti per il trattamento dei reclami o a una recente campagna d'informazione sui diritti dei consumatori;

20.

osserva che esistono nell'UE più di 700 organismi terzi che registrano i reclami dei consumatori, ma che le loro metodologie differiscono ampiamente e che relativamente pochi di tali organismi raccolgono dati sulla natura del reclamo e sul settore interessato; ritiene che, sebbene questi dati possano essere sufficienti per fornire consigli o informazioni, non sono assolutamente adeguati per individuare possibili carenze del mercato dal punto di vista del consumatore; chiede pertanto a tutti gli organismi che si occupano di reclami di adottare una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei dati riguardanti i reclami dei consumatori e li invita a comunicare dati sui reclami corrispondenti a tutti i campi, raccomandati e facoltativi, proposti dalla Commissione nel suo progetto di raccomandazione; ritiene che l'elaborazione di una metodologia armonizzata consentirà agli Stati membri di raccogliere dati più significativi e di ottenere un quadro più completo dei mercati nazionali dei beni al consumo, che condurrà all'istituzione di una banca dati a livello dell'Unione europea la quale consentirà di comparare i problemi dei consumatori in tutta l'UE;

21.

sottolinea che l'analisi dei dati disponibili relativamente ai prezzi fa emergere variazioni transfrontaliere inspiegabili per una serie di beni e servizi; è dell'avviso che, sebbene le differenze di prezzo siano spesso legate a differenze di domanda, di livelli di spesa, di imposte o di struttura dei costi, spesso costituiscono un segnale di frammentazione o di disfunzione del mercato interno; suggerisce che, qualora il livello dei prezzi di un dato prodotto sia superiore al parametro di riferimento, occorre esaminare la relazione tra i prezzi d'importazione e prezzi al consumo e analizzare attentamente i motivi che spiegano i diversi livelli di prezzo;

22.

ritiene che i dati disponibili relativamente ai prezzi non siano sufficienti per monitorare correttamente il mercato interno e chiede agli uffici statistici nazionali e ad Eurostat di lavorare con la Commissione per fornire più dati e sviluppare ulteriormente la loro metodologia di raccolta dei prezzi medi di beni e servizi comparabili e rappresentativi; ricorda in questo contesto che gli istituti statistici nazionali devono convalidare le operazioni di raccolta e di calcolo dei prezzi medi e partecipare più appieno ad esse; sottolinea che la fornitura di dati più trasparenti sui prezzi ispirerebbe maggior fiducia nei cittadini dimostrando a questi ultimi che le loro preoccupazioni quotidiane sono prese in considerazione;

23.

riconosce che la soddisfazione dei consumatori è un importante indicatore per comprendere se i mercati stiano rendendo un buon o cattivo servizio ai consumatori; chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente la sua metodologia e le sue tecniche di rilevamento volte a realizzare sondaggi sulla soddisfazione dei consumatori e di includere settori supplementari in futuro;

24.

è dell'avviso che, in un'economia di mercato, la capacità di cambiare fornitore sia una dimensione essenziale della concorrenza; esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere misure che agevolino il passaggio ad altro fornitore in tutti i servizi al dettaglio importanti;

25.

rileva che, stando ai sondaggi, il livello di fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti è generalmente elevato, sebbene il modo in cui è percepita la sicurezza differisca ampiamente da uno Stato membro all'altro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare i dati attualmente disponibili sulla sicurezza dei prodotti al consumo, che sono raccolti essenzialmente in base alle notifiche di incidenti e lesioni causati da prodotti difettosi o mediante sistemi di notifica del rischio; sottolinea in particolare la necessità di essere vigilanti per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli;

26.

incoraggia tutti gli Stati membri, al fine di rafforzare ancor più la sicurezza dei consumatori, a raccogliere sistematicamente e a registrare i casi di incidenti o lesioni avvalendosi di una base di dati comune;

27.

rileva che la prevalenza di attività transfrontaliera varia tuttora in modo significativo a livello dell'UE e che, sebbene la spesa media per acquisti transfrontalieri sia notevole (737 EUR annui procapite), la maggior parte (75 %) dei rivenditori al dettaglio ha come clienti unicamente consumatori del proprio paese, mentre solo il 25 % dei consumatori dell'UE effettua acquisti transfrontalieri; reputa che, sebbene esista una serie di barriere strutturali quali la lingua, la distanza e le differenze di legislazione in materia di norme a tutela dei consumatori, una maggiore fiducia da parte dei consumatori aumenterebbe sostanzialmente i livelli di commercio transfrontaliero; ritiene che lo sviluppo del commercio transfrontaliero non debba portare a un indebolimento della normativa, ma, al contrario, renda ancor più necessario che ci si adoperi per garantire un livello ottimale di protezione dei consumatori nell'UE;

28.

prende atto del fatto che si sta diffondendo l'acquisto online, ma il commercio elettronico transfrontaliero non si sta sviluppando rapidamente quanto quello nazionale; chiede alla Commissione di includere nei futuri quadri di valutazione dati più completi sul livello effettivo di vendite transfrontaliere e sui problemi incontrati dai consumatori transfrontalieri;

29.

rileva che poco più della metà dei consumatori dell'UE (51 %) si sente adeguatamente tutelata dalle misure vigenti in materia, più della metà (54 %) ritiene che i loro diritti siano ben tutelati dalle autorità pubbliche e una percentuale leggermente superiore (59 %) è dell'avviso che i loro diritti siano rispettati da rivenditori e fornitori;

30.

sottolinea che quasi un terzo (30 %) dei consumatori dell'UE che hanno effettuato un acquisto a distanza in Internet, al telefono o per corrispondenza riferisce di aver avuto problemi con la consegna; rileva però che nove su dieci tra coloro che hanno tentato di restituire un articolo acquistato o di annullare un contratto entro il periodo in cui vale il diritto di recesso sono riusciti nell'intento;

31.

rammenta che diversi Stati membri hanno approntato strumenti, come gli osservatori dei prezzi, per monitorare i mercati nazionali nell'ottica del consumatore o sistemi di reclamo esaustivi per l'elaborazione delle politiche, mentre altri Stati membri non si avvalgono dei dati per monitorare i mercati dei beni di consumo e incontrano difficoltà nell'aggregazione dei dati; sottolinea, per tale motivo, la necessità di uno scambio delle migliori prassi fra Stati membri;

32.

sottolinea che un contributo significativo da parte degli istituti statistici nazionali e di Eurostat come pure una stretta collaborazione fra tali organismi, la Commissione, i responsabili della politica dei consumatori, le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme, nonché le organizzazioni di consumatori e di imprese, sarà di importanza fondamentale nel garantire la qualità e la completezza dei dati e l'ulteriore elaborazione della necessaria base di conoscenze comprovate; invita Eurostat, gli Stati membri e tutti i soggetti interessati ad adottare misure volte ad agevolare tale cooperazione;

33.

è del parere che i dati relativi al mercato possano essere un motore essenziale sia dell'innovazione che della competitività; mette quindi in evidenza l'importanza del quadro di valutazione quale strumento che consente di individuare le preferenze e le richieste dei consumatori; osserva che questi dati possono stimolare l'innovazione incentivando le imprese a penetrare nuovi mercati ed esercitando pressioni sulle aziende affinché migliorino i loro prodotti e servizi;

34.

ritiene che il quadro di valutazione, una volta completo di dati affidabili e facilmente equiparabili fra i 27 Stati membri, dovrebbe servire quale fonte preziosa di dati comparabili per i responsabili dell'elaborazione di politiche nazionali in materia di concorrenza, tutela dei consumatori e in altri ambiti, e dovrebbe aiutarli a identificare a livello nazionale quei mercati che non funzionano correttamente per i consumatori;

35.

invita la Commissione a mettere a confronto la situazione dei consumatori in ciascuno Stato membro, tenendo conto delle differenze in fatto di diritto dei consumatori e di tradizioni di consumo; ribadisce che il raffronto tra gli esiti per i consumatori nei vari Stati membri e l'analisi comparativa del contesto in cui operano i consumatori a livello dell'UE contribuiscono all'identificazione delle migliori pratiche e, in ultima analisi, alla creazione di un mercato interno che sia al servizio dei consumatori;

36.

incoraggia tutti gli Stati membri a svolgere un'ampia operazione di monitoraggio del mercato su base annuale, al fine di individuare i mercati che funzionano in modo scorretto per i consumatori e di fornire dati completi che permettano alla Commissione di sorvegliare e comparare i problemi incontrati dai consumatori nel mercato interno;

37.

è dell'avviso che il quadro di valutazione non dovrebbe servire soltanto per realizzare una migliore politica dei consumatori, ma anche alimentare tutte le politiche che li riguardano, garantendo così una migliore integrazione dei loro interessi in tutte le politiche dell'UE, nonché un'integrazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nella politica di protezione dei consumatori; sottolinea che il quadro di valutazione dovrebbe inoltre stimolare un più ampio dibattito sulle questioni legate alla politica dei consumatori;

38.

chiede alla Commissione di elaborare, con l'aiuto degli Stati membri, una strategia intesa a una migliore comunicazione del quadro di valutazione presso una platea più ampia, assicurando tra l'altro che sia facilmente accessibile e visibile sui siti Internet pertinenti e promuovendo la sua corretta divulgazione presso i mezzi d'informazione, le autorità nazionali, le associazioni di consumatori e gli altri soggetti interessati; reputa che sia necessario proseguire la pubblicazione annuale del quadro di valutazione tramite un opuscolo da mettere a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere adeguatamente presso i cittadini europei il sito Internet «eYou Guide», appositamente creato dalla Commissione quale guida ai diritti dei cittadini;

Applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori

39.

si compiace dei cinque ambiti di intervento prioritari individuati dalla Commissione nella sua comunicazione sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori;

40.

sottolinea che un'attuazione e un'esecuzione efficaci delle norme dell'UE a tutela dei consumatori stimolano in essi una maggiore fiducia e agiscono da forte deterrente nei confronti delle imprese che cercano di eludere le norme; invita la Commissione a monitorare da vicino e ad assistere gli Stati membri nella trasposizione e nell'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di protezione dei consumatori; invita in tale contesto la Commissione a ricercare, utilizzando la base giuridica fornita dall'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, opzioni che permettano di mettere maggiormente in evidenza la politica di protezione dei consumatori attraverso misure di sostegno e di integrazione delle politiche degli Stati membri, che includano eventualmente la creazione di un'agenzia europea per i consumatori;

41.

osserva che nell'UE l'applicazione delle norme non è affatto uniforme e che la maggior parte dei paesi presenta punti forti e punti deboli; sottolinea che le cifre mostrano differenze significative tra gli Stati membri in termini di bilancio destinato alla vigilanza del mercato e numero di ispettori coinvolti; esorta gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi e ad aumentare le risorse per assicurare l'applicazione, nei mercati al dettaglio, delle leggi che tutelano i consumatori e garantiscono la concorrenza;

42.

ritiene essenziale rafforzare i meccanismi di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme, nonché i meccanismi che concorrono a un recepimento efficace ed esauriente, al fine di promuovere la fiducia dei consumatori, dal momento che la spesa per i consumi costituirà un fattore importante per la ripresa economica; è del parere che occorra assegnare alle autorità pubbliche maggiori risorse per svolgere indagini e mettere fine alle pratiche commerciali illegali;

43.

sottolinea che i mercati dei beni di consumo evolvono rapidamente e che le autorità incaricate di vigilare sull'esecuzione delle norme devono essere in grado di affrontare le nuove sfide che i cambiamenti economici e tecnologici comportano per quanto riguarda la loro capacità di operare efficacemente in un ambiente transfrontaliero quale il mercato interno, e che, allo scopo di conseguire tale obiettivo, è necessario adoperarsi per garantire che l'applicazione delle norme sia efficace e coerente in tutta l'UE; ritiene che sia necessaria anche una revisione del quadro normativo per colmare eventuali lacune;

44.

incoraggia la creazione, in tutti gli Stati membri, di agenzie indipendenti per la tutela dei consumatori, per fornire informazioni e avviare azioni giudiziarie dinanzi ai tribunali nazionali allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori; incoraggia quindi la cooperazione tra agenzie per la protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri;

45.

esorta tutti gli Stati membri a esaminare i vantaggi derivanti dall'istituzione di un Mediatore per i consumatori; sottolinea che in determinati Stati membri tale istituzione esiste quale organo extragiudiziale che partecipa alla risoluzione amichevole delle controversie in materia di consumo, ma anche come istituzione consultiva che affianca lo Stato nella risoluzione di problemi rientranti fra le sue competenze;

46.

condivide il parere della Commissione, secondo cui sistemi alternativi di composizione delle controversie, quali la mediazione e l'arbitrato o la composizione extragiudiziale, possono rappresentare un'alternativa interessante e rapida per i consumatori che non sono riusciti a risolvere amichevolmente una controversia insorta con un professionista o un'organizzazione di proprietà pubblica che forniscano servizi; esorta gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di sistemi alternativi di composizione delle controversie per raggiungere un più elevato livello di tutela dei consumatori e conseguire il massimo rispetto delle norme, ma sottolinea che tali sistemi dovrebbero costituire un'integrazione anziché sostituirsi agli strumenti giudiziari o amministrativi preposti a garantire il rispetto della legislazione; ritiene inoltre che la definizione di date e tempi certi sulle risposte che enti e aziende devono dare in relazione alle pratiche inoltrate possa aiutare sensibilmente i consumatori che intendono attivarsi per la risoluzione di una controversia;

47.

ricorda che tra i vari Stati membri sono presenti notevoli differenze e che vi è una possibilità di miglioramento per quanto concerne i meccanismi di ricorso; rammenta che attualmente esistono sistemi di ricorso giudiziario collettivo in 13 Stati membri e invita la Commissione a dare seguito il più rapidamente possibile al suo Libro verde del 27 novembre 2008 sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)0794);

48.

sottolinea l'esigenza di un'adeguata formazione per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e della magistratura relativamente alle norme dell'UE per la tutela dei consumatori;

49.

osserva che il riesame della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori evidenzia che le autorità incaricate del trattamento delle controversie transfrontaliere sperimentano difficoltà riconducibili alla mancanza di risorse; invita la Commissione a studiare come garantire risorse adeguate per assicurare il rispetto degli obblighi vigenti, imposti dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori;

50.

esprime il proprio sostegno alla realizzazione di iniziative concertate finalizzate all'applicazione delle norme (indagini a tappeto), in cui le autorità nazionali verifichino contemporaneamente il rispetto della legislazione dell'UE in un dato settore; sottolinea che tali iniziative dovrebbero essere realizzate con maggiore frequenza (due volte all'anno) sulla base di una metodologia comune ed essere associate ad altri strumenti;

51.

prende atto della complessità giuridica relativa alla pubblicazione dei risultati conseguiti dalla vigilanza del mercato e dalle attività volte a garantire l'applicazione delle norme, nonché del fatto che il lavoro di indagine è spesso soggetto a severe regole di riservatezza, ma ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali risultati, fornendo una ripartizione in base alle singole aziende nei casi in cui sia stato identificato il ripetersi di pratiche illecite; ritiene che ciò assicurerà una maggiore trasparenza, conferirà più visibilità al lavoro svolto dalle autorità nazionali per garantire il rispetto delle norme e permetterà ai consumatori di operare scelte informate;

52.

chiede il rafforzamento delle strutture di vigilanza del mercato in tutti gli Stati membri, affinché i prodotti che circolano sui mercati nazionali soddisfino elevati requisiti di sicurezza e i prodotti difettosi o pericolosi siano rapidamente ritirati dal mercato; invita la Commissione a monitorare e rivedere periodicamente gli orientamenti di cui si avvale il sistema di allarme rapido RAPEX, al fine di migliorarne il funzionamento;

53.

invita in questo contesto la Commissione a controllare con maggiore rigore l'applicazione, da parte degli Stati membri, dei regolamenti sulla vigilanza del mercato, in particolare del regolamento (CE) n. 765/2008 e, se necessario, ad avviare rapidamente procedure per inadempimento;

54.

sostiene gli sforzi intrapresi dalla Commissione per valutare le opzioni più recenti in materia di vigilanza tecnica, al fine di garantire la tracciabilità globale dei prodotti lungo tutta la catena logistica (ad esempio, grazie alle etichette RFID o ai codici a barre); invita la Commissione a sottoporgli le sue iniziative attuali e le informazioni più recenti di cui dispone riguardo allo sviluppo di una rete globale di tracciabilità;

55.

ricorda che la rete dei centri europei dei consumatori necessita di un finanziamento adeguato per promuovere la fiducia dei consumatori, fornendo consulenza ai cittadini sui loro diritti in quanto consumatori e offrendo facile accesso al ricorso nel caso di acquisti transfrontalieri;

56.

sottolinea che, considerata la costante crescita del volume delle importazioni provenienti da paesi terzi nell'UE, le autorità doganali svolgono un ruolo importante nel proteggere i consumatori dall'importazione di prodotti non sicuri e che quindi è necessario un rafforzamento della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato, nonché tra le autorità doganali dei diversi Stati membri;

57.

sottolinea che, per garantire la sicurezza dei prodotti che circolano nel mercato interno, occorrono sforzi congiunti con le autorità dei paesi terzi; sostiene pertanto l'iniziativa della Commissione di rafforzare la cooperazione internazionale e concludere accordi formali con le autorità preposte all'esecuzione delle norme nei paesi terzi, in particolare Cina, Stati Uniti e Giappone; rileva che la continuità del dialogo e della condivisione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti è nell'interesse di tutti ed è fondamentale per costruire la fiducia dei consumatori; invita la Commissione a presentare al Parlamento rendiconti periodici sul suo dialogo con i paesi terzi;

*

* *

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0540.


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