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Document 52009AP0283
Intelligent Transport Systems in the field of road transport and interfaces with other transport modes ***I European Parliament legislative resolution of 23 April 2009 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other transport modes (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))#P6_TC1-COD(2008)0263 Position of the European Parliament adopted at first reading on 23 April 2009 with a view to the adoption of Directive 2009/…/EC of the European Parliament and of the Council on laying down the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other transport modes#ANNEX I#ANNEX II#ANNEX III
Sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e interfacce con altri modi di trasporto ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))
P6_TC1-COD(2008)0263 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
Sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e interfacce con altri modi di trasporto ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))
P6_TC1-COD(2008)0263 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
GU C 184E del 8.7.2010, p. 338–352
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 184/338 |
Giovedì 23 aprile 2009
Sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e interfacce con altri modi di trasporto ***I
P6_TA(2009)0283
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))
2010/C 184 E/70
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0887),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0512/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0226/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0263
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L'aumento del trasporto stradale, associato alla crescita dell'economia europea e delle esigenze di mobilità dei cittadini, costituisce una delle cause principali dell'incremento della congestione dell'infrastruttura stradale e del consumo energetico, nonché di problemi ambientali e sociali. |
(2) |
La risposta a queste grandi sfide non può limitarsi a misure tradizionali, ad esempio l'ampliamento dell'infrastruttura esistente per il trasporto stradale. L'innovazione avrà un ruolo di primo piano nella ricerca di soluzioni adeguate per la Comunità. |
(3) |
I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai modi di trasporto e alla gestione del traffico e che consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto. |
(4) |
L'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al settore del trasporto stradale e alle interfacce con altri modi di trasporto (ITS) darà un contributo significativo al miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'efficienza, compresa l'efficienza energetica, della sicurezza del trasporto stradale e della mobilità dei passeggeri e delle merci, assicurando allo stesso tempo il funzionamento del mercato interno e aumentando i livelli di competitività e di occupazione. |
(5) |
Sono stati sviluppati varie applicazioni avanzate e vari meccanismi comunitari per diversi modi di trasporto, come quello ferroviario (ERTMS e STI-ATTM), marittimo e per vie navigabili interne (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), aereo (SESAR) e su strada, ad esempio per il trasporto di bestiame. |
(6) |
I progressi realizzati nell'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ad altri modi di trasporto dovrebbero ora tradursi in sviluppi nel settore del trasporto stradale, in particolare al fine di accrescere l'integrazione tra il trasporto stradale e altri modi di trasporto. |
(7) |
In alcuni Stati membri sono già utilizzate applicazioni nazionali di tali tecnologie nel settore del trasporto stradale, ma la loro diffusione frammentaria e non coordinata rende impossibile qualsiasi continuità geografica dei servizi ITS in tutta la Comunità. |
(8) |
Per garantire una diffusione coordinata ed effettiva degli ITS nella Comunità occorre introdurre specifiche comuni. In primo luogo, occorre dare la priorità a quattro ambiti principali di sviluppo e di diffusione degli ITS. |
(9) |
Occorre che le specifiche comuni prendano tra l'altro in considerazione l'esperienza e i risultati già acquisiti in questo settore e ne facciano tesoro, in particolare nel quadro dell'iniziativa «eSafety» (4), lanciata dalla Commissione nell'aprile 2002. Nel quadro di tale iniziativa la Commissione ha creato il forum «eSafety» per promuovere e attuare raccomandazioni a sostegno dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzo dei sistemi «eSafety». |
(10) |
È opportuno che i veicoli utilizzati principalmente per il loro interesse storico e che sono stati originariamente immatricolati, omologati e/o messi in servizio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e delle relative misure di attuazione non siano interessati dalle norme e procedure definite dalla direttiva stessa. |
(11) |
È necessario che gli ITS si basino su sistemi interoperabili basati su standard aperti e pubblici, accessibili su base non discriminatoria a tutti i fornitori e a tutti gli utenti di applicazioni e di servizi. |
(12) |
Per il futuro è necessario garantire l'interoperabilità delle applicazioni e dei servizi introdotti con la diffusione degli ITS e assicurare, se del caso, la retrocompatibilità delle applicazioni e dei servizi ITS. |
(13) |
La diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS comporteranno il trattamento di dati personali. Occorre che il trattamento venga effettuato conformemente alle norme comunitarie, definite tra l'altro dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (6). |
(14) |
La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS, e in particolare di servizi di informazione sul traffico e sulla mobilità, comporteranno il trattamento e l'utilizzo di dati sulle strade, sul traffico e sulla mobilità contenuti in documenti detenuti da organismi pubblici degli Stati membri. Occorre che il trattamento e l'utilizzo avvengano nel rispetto delle norme comunitarie definite nella direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (7). |
(15) |
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) istituisce un quadro di regole per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, mentre le direttive 2002/24/CE (9) e 2003/37/CE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardano rispettivamente l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e l'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate. Le disposizioni di queste direttive, mentre disciplinano le apparecchiature relative agli ITS installate a bordo dei veicoli, non si applicano però alle apparecchiature e al software ITS esterni delle infrastrutture stradali, le quali pertanto restano soggette alle procedure di omologazione nazionali. |
(16) |
Per quanto riguarda le applicazioni e i servizi ITS per i quali sono necessari servizi accurati e garantiti di sincronizzazione e posizionamento, occorre utilizzare infrastrutture satellitari o ogni altra tecnologia che offra un livello di precisione equivalente , come le comunicazioni specializzate a breve raggio (DSRC) (11). |
(17) |
Occorre che le principali parti in causa, quali i fornitori di servizi ITS, le associazioni di utenti ITS, gli operatori del trasporto e gli esercenti di impianti, i rappresentanti delle imprese produttrici, le parti sociali, le associazioni professionali e le autorità locali, abbiano la possibilità di consigliare la Commissione sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione degli ITS nella Comunità. |
(18) |
Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12). |
(19) |
In particolare, ║ la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure per modificare gli allegati e fissare specifiche più dettagliate per lo sviluppo, l'attuazione e l'utilizzo di ITS interoperabili. Tali misure di portata generale e ║ intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con ║ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(20) |
Per garantire un approccio coordinato, occorre che la Commissione assicuri coerenza tra i lavori del comitato istituito dalla presente direttiva e i lavori del comitato istituito dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (13), del comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti stradale (14) e del comitato istituito dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (15). |
(21) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire assicurare la diffusione coordinata e l'uso di ITS interoperabili nella Comunità, non può essere ║ realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente direttiva istituisce un quadro di regole per la diffusione e l'utilizzo coordinati e coerenti di ITS, compresi quelli interoperabili, nella Comunità e per l'elaborazione delle specifiche necessarie a tale scopo.
Essa si applica a tutti gli ITS destinati ai viaggiatori, ai veicoli e all'infrastruttura, nonché alla loro interazione, nel settore del trasporto stradale , compreso quello urbano, e alle interfacce con altri modi di trasporto.
L'applicazione della presente direttiva e delle misure di cui all'articolo 4 non pregiudica le prescrizioni degli Stati membri in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
«sistemi di trasporto intelligenti (ITS)», sistemi nei quali sono applicati tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sostegno del trasporto stradale (in particolare infrastruttura, veicoli e utenti) , della gestione del traffico e della mobilità nonché delle interfacce con altri modi di trasporto , inclusa una tariffazione interoperabile con l'emissione di biglietti multimodali ; |
b) |
«interoperabilità», la capacità dei sistemi e dei processi industriali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze; |
c) |
«applicazione ITS», strumento operativo per l'applicazione degli ITS; |
d) |
«servizio ITS», diffusione di un'applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l'efficienza, il comfort e/o a facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilità; |
e) |
«fornitori di servizi ITS», fornitore pubblico o privato di servizi ITS; |
f) |
«utente ITS», utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori , gli utenti vulnerabili dei trasporti , gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte e gli operatori di servizi di emergenza; |
g) |
«dispositivo nomade», mezzo di comunicazione o di informazione che il conducente può portare a bordo del veicolo e utilizzare mentre guida, quali telefoni cellulari, sistemi di navigazione o i personal computer da tasca; |
h) |
«piattaforma», ambiente funzionale, tecnico e operativo che permette la diffusione, la fornitura o l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS; |
i) |
«utenti vulnerabili dei trasporti», gli utenti dei trasporti non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché i motociclisti e le persone con disabilità o a mobilità ridotta; |
j) |
«livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS», il livello di base delle applicazioni e dei servizi ITS che rappresentano elementi indispensabili della Rete transeuropea di trasporto (RTE-T). |
Articolo 3
Diffusione degli ITS
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la diffusione e l'utilizzo coordinati di applicazioni e servizi ITS interoperabili efficaci nella Comunità.
2. Gli Stati membri garantiscono, ove possibile, la retrocompatibilità delle applicazioni e dei servizi ITS all'interno della Comunità.
3. In particolare, gli Stati membri:
a) |
assicurano che gli utenti e i fornitori di servizi ITS abbiano accesso a dati affidabili e regolarmente aggiornati sul trasporto stradale; |
b) |
assicurano che dati sul traffico stradale e sulla mobilità, nonché altre informazioni pertinenti possano essere scambiati tra i centri competenti di informazione e di controllo del traffico in diverse regioni o in diversi Stati membri; |
c) |
applicano gli ITS a tutti i modi di trasporto e alle interfacce tra di essi, assicurando un livello elevato di integrazione fra tutti i modi di trasporto; |
d) |
adottano le misure necessarie per integrare i sistemi ITS di sicurezza a bordo dei veicoli e nell'infrastruttura stradale, e per sviluppare interfacce uomo-macchina affidabili, in particolare per i dispositivi nomadi; |
e) |
adottano le misure necessarie per integrare in un'unica piattaforma le varie applicazioni ITS che richiedono lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra i veicoli e l'infrastruttura stradale; |
f) |
evitano di creare frammentazione e discontinuità geografica . |
4. Ai fini delle applicazioni e dei servizi ITS che richiedono servizi di sincronizzazione e posizionamento a livello mondiale, continui, precisi e garantiti, sono utilizzate infrastrutture satellitari o ogni tecnologia che offra livelli equivalenti di precisione , come ad esempio il DSRC .
5. Quando adottano le misure previste ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri esigono il rispetto dei principi di cui all'allegato I.
6. Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche morfologiche delle regioni geograficamente isolate e delle distanze da percorrere per raggiungerle derogando, se necessario, al principio dell'efficienza dei costi enunciato nell'allegato I.
Articolo 4
Specifiche
1. La Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo degli ITS ▐ nei seguenti settori prioritari:
a) |
uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; |
b) |
continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci nei corridoi di trasporto europei e nelle conurbazioni; |
c) |
sicurezza stradale; |
d) |
integrazione del veicolo nell'infrastruttura di trasporto. |
2. La Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo obbligatori del livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS, in particolare nei seguenti settori:
a) |
predisposizione di servizi d'informazione sul traffico e la mobilità in tempo reale a livello dell'Unione europea; |
b) |
dati e procedure per la fornitura gratuita di un livello minimo di servizi universali d'informazione sul traffico; |
c) |
introduzione armonizzata, in tutto il territorio europeo, del sistema elettronico di chiamata di emergenza (eCall); |
d) |
misure appropriate relativamente ad aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali e a sistemi di parcheggio e prenotazione controllati telematicamente. |
3. In caso di lavori di costruzione o manutenzione nell'ambito della rete stradale transeuropea (TERN) cofinanziati dalla Comunità, la Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo necessari degli ITS oltre il livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS.
4. Le specifiche rispettano i principi enunciati all'allegato I e comprendono almeno gli elementi essenziali di cui all'allegato II.
5. Per garantire l'interoperabilità e la ripartizione delle responsabilità, la Commissione integra, se del caso, gli elementi essenziali di cui all'allegato II con specifiche per la pianificazione, l'attuazione e l'utilizzo operativo dei servizi ITS e definisce il contenuto dei servizi nonché gli obblighi dei fornitori di servizi.
6. Le specifiche fissano inoltre le condizioni alle quali gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono imporre norme supplementari per la fornitura dei servizi in questione su tutto il loro territorio o su parte di esso.
7. Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 6, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
8 Prima dell'adozione delle specifiche di cui ai paragrafi 5 e 6, la Commissione effettua un'adeguata valutazione d'impatto.
9. I principi e/o gli elementi essenziali supplementari delle specifiche non previsti dalla presente direttiva sono inseriti nell'allegato I o nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
Articolo 5
Omologazione delle apparecchiature e del software ITS relativi all'infrastruttura stradale
1. Se lo impongono ragioni di efficienza, in particolare energetica, di sicurezza o di tutela dell'ambiente, le apparecchiature e i software ITS che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2002/24/CE, 2003/37/CE e 2007/46/CE sono omologati prima della loro messa in servizio.
2. Le specifiche sulla responsabilità relative alle apparecchiature e al software ITS di cui al paragrafo 1 sono comunicate agli organismi nazionali responsabili dell'omologazione delle apparecchiature e del software ITS disciplinati dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'omologazione delle apparecchiature e del software ITS disciplinati dalla presente direttiva , compreso l'accreditamento dei fornitori di software ITS . La Commissione comunica le informazioni agli altri Stati membri.
4. Tutti gli Stati membri riconoscono le omologazioni emesse dagli organismi nazionali degli altri Stati membri di cui al paragrafo 3.
5. Le apparecchiature e il software ITS possono essere immessi sul mercato e posti in servizio se, quando siano correttamente installati e sottoposti a manutenzione nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone né l'ambiente, conformemente alla legislazione comunitaria in materia, né, eventualmente, la sicurezza dei beni.
6. Le apparecchiature e il software ITS sono ritenuti rispondenti alle specifiche adottate in base all'articolo 4 se conformi alle norme nazionali o europee eventualmente esistenti in materia, a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (16).
Articolo 6
Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche
Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 6 non corrispondono completamente alle specifiche adottate conformemente all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.
Sulla scorta del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione devono essere escluse o meno dalle comunicazioni di cui all'articolo 5 della presente direttiva.
Articolo 7
Disposizioni sulla tutela dei dati personali, la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento degli ITS avvenga nel rispetto delle norme comunitarie in materia di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
2. Per garantire la tutela della vita privata, nel quadro del funzionamento di un'applicazione e/o di un servizio ITS è incoraggiato, se del caso, l'utilizzo di dati anonimi.
3. I dati personali sono utilizzati esclusivamente nella misura in cui il loro trattamento è necessario per il funzionamento di un'applicazione e/o di un servizio ITS.
4. Nel caso delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE, il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito ed informato a tale trattamento.
5. ▐ Gli Stati membri assicurano che i dati e le registrazioni ITS siano protetti contro utilizzi impropri, in particolare l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita e che non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nella presente direttiva .
6. Si applica la direttiva 2003/98/CE ║.
Articolo 8
Programmazione
1. La Commissione prepara un programma di lavoro annuale sulla base degli elementi essenziali enunciati nell'allegato II adotta il primo di tali programmi … (17) al più tardi.
2. La Commissione tiene conto dei risultati del lavoro svolto dai comitati istituiti ai sensi di altri atti comunitari, concernenti diversi ambiti degli ITS, tra cui il gruppo consultivo europeo sugli ITS di cui all'articolo 10.
3. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità della diffusione degli ITS con le altre politiche, le altre azioni e gli altri programmi comunitari pertinenti.
4. La Commissione coopera attivamente con gli organismi europei e internazionali di normalizzazione in merito alle disposizioni di cui agli allegati I e II.
5. La Commissione decide in merito a quanto segue secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in merito:
a) |
all'adozione e alla modifica dei programmi di lavoro annuali; |
b) |
alla determinazione dei settori prioritari per la cooperazione internazionale. |
Il programma di lavoro annuale e i settori prioritari per la cooperazione internazionale sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea.
6. Conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al più tardi … (18), la Commissione adotta un programma di lavoro corredato di obiettivi e di scadenze per l'applicazione degli elementi essenziali enunciati nell'allegato II.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato comitato europeo sugli ITS ║ , composto di rappresentati degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Gruppo consultivo europeo sugli ITS
1. La Commissione istituisce un gruppo consultivo europeo sugli ITS, con compiti di consulenza sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione e dell'utilizzo degli ITS nella Comunità. Il gruppo è composto di rappresentanti ad alto livello dei fornitori di servizi ITS, delle associazioni di utenti, degli operatori del trasporto e degli esercenti di impianti, delle imprese produttrici, delle parti sociali, delle associazioni professionali, delle autorità locali e di altri soggetti pertinenti.
2. La Commissione garantisce che i membri del gruppo consultivo europeo sugli ITS siano competenti e che all'interno del gruppo i settori industriali e gli utenti interessati dalle misure eventualmente proposte dalla Commissione nel quadro della presente direttiva siano adeguatamente rappresentati.
3. Il gruppo consultivo europeo sugli ITS è invitato a esprimere un parere tecnico in merito alla definizione delle specifiche di cui all'articolo 4.
4. I lavori del gruppo consultivo europeo sugli ITS sono condotti in modo trasparente.
Articolo 11
Relazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro … (19) una relazione dettagliata sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro … (20) i piani di azione nazionali in materia di ITS per i successivi cinque anni, contenenti almeno le informazioni di cui all'allegato III.
3. Successivamente gli Stati membri riferiscono annualmente sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani.
4. La Commissione riferisce ogni sei mesi al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva; essa correda la sua relazione di un'analisi sul funzionamento delle norme enunciate negli allegati I e II e valuta la necessità di apportare modifiche alla direttiva .
In particolare, la Commissione riferisce ogni sei mesi al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione del finanziamento e presenta, se del caso, una proposta per l'attuazione del livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS.
Articolo 12
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (21). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Consiglio
Il presidente
Per il Parlamento europeo
Il presidente
(1) Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C ║
(3) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.
(4) http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf.
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(6) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(7) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
(8) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(9) GU L 124 del 9.05.2002, pag. 1.
(10) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(11) Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ║ (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1) e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ║ (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).
(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(13) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.
(14) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(15) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(16) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37 .
(17) Tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(18) Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(19) Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(20) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(21) Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO I
PRINCIPI PER LA DIFFUSIONE DEGLI ITS DI CUI ALL'ARTICOLO 3
La scelta e la diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS si basano su una valutazione delle esigenze, nel rispetto dei seguenti principi:
a) |
efficacia – la capacità di contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto stradale in Europa (ad esempio riduzione della congestione e delle emissioni, miglioramento dell'efficienza energetica, potenziamento della sicurezza e risoluzione delle questioni concernenti gli utenti vulnerabili dei trasporti ); |
b) |
efficienza dei costi – il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi; |
c) |
continuità geografica – la capacità di assicurare servizi continui in tutta la Comunità e lungo le sue frontiere esterne , in particolare sulla RTE-T; |
d) |
interoperabilità – la capacità dei sistemi di scambiare dati e di permettere la condivisione di informazioni e di conoscenze; |
e) |
grado di maturità – il livello di sviluppo; |
f) |
intermodalità – il trasferimento del traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più efficienti possibile. |
Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO II
ELEMENTI ESSENZIALI DELLE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4
(1) |
Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità Le specifiche per l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità comprendono i seguenti elementi:
|
(2) |
Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci nei corridoi di trasporto europei e nelle conurbazioni Le specifiche per la continuità e l'interoperabilità dei servizi di gestione del traffico e del trasporto merci nei corridoi di trasporto europei e nelle conurbazioni comprendono i seguenti elementi:
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(3) |
Sicurezza stradale Le specifiche per le applicazioni ITS per la sicurezza stradale comprendono i seguenti elementi:
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(4) |
Integrazione del veicolo nell'infrastruttura di trasporto Le specifiche ITS per l'integrazione del veicolo nell'infrastruttura di trasporto comprendono i seguenti elementi:
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Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO III
ORIENTAMENTI RELATIVI AL CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLE AZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI ITS DI CUI ALL' ARTICOLO 11
(1) |
La relazione riguardante i settori prioritari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, trasmessa dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11 coprono il livello nazionale. Se necessario, possono tuttavia essere estesi al livello regionale e/o al livello locale prescelto. |
(2) |
La relazione da trasmettere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, contiene almeno le seguenti informazioni:
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(3) |
La relazione da trasmettere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, contiene almeno le seguenti informazioni:
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