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Dokument 62008TA0181

Causa T-181/08: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay Za/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà — Proporzionalità» )

GU C 179 del 3.7.2010, S. 34-35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/34


Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay Za/Consiglio

(Causa T-181/08) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo - Diritto al rispetto della proprietà - Proporzionalità»)

(2010/C 179/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Myanmar) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, agente, successivamente I. Rao, agente, assistita da D. Beard, barrister); e Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes, P. Aalto e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura sull’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Pye Phyo Tay Za è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


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