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Document 62009CN0521

Causa C-521/09 P: Impugnazione proposta il 15 dicembre 2009 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009 , causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione

GU C 37 del 13.2.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/28


Impugnazione proposta il 15 dicembre 2009 dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-174/05, Elf Aquitaine/Commissione

(Causa C-521/09 P)

2010/C 37/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare integralmente, sul fondamento degli artt. 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la decisione del Tribunale 30 settembre 2009, nella causa T-174/05, Elf Aquitaine SA/Commissione delle Comunità europee;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. d), 2, lett. c), 3 e 4, n. 9, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004), 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.773 — AMCA);

In subordine, annullare o ridurre, sul fondamento dell’art. 261 TFUE, l’ammenda di EUR 45 milioni inflitta congiuntamente ed in solido alla Arkema SA e alla Elf Aquitaine dall’art. 2, lett. c), della citata decisione della Commissione nell'esercizio della sua piena competenza giuridica, a causa dei difetti oggettivi di motivazione e di ragionamento della decisione del Tribunale nella causa T-174/05, quali illustrati nei sei motivi del presente ricorso;

In ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese, comprese quelle sostenute dalla Elf Aquitaine dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale, non avendo tratto tutte le debite conseguenze dal carattere repressivo delle sanzioni di cui all’art. 101 TFUE [81 CE], ha commesso un errore di diritto. Essa contesta, in particolare, al Tribunale di averla esclusa illegittimamente dall’ambito di applicazione dei principi della presunzione d’innocenza e della personalità della pena, imputandole la responsabilità di un’infrazione commessa dalla sua controllata, mentre i fatti dedotti dalla ricorrente dimostrerebbero al contrario che essa non ha commesso personalmente alcuna infrazione e che ignorava perfino l’esistenza dell’infrazione controversa nel momento in cui questa è stata commessa.

Con il secondo motivo la Elf Aquitaine deduce una violazione dei diritti della difesa risultante da un’errata interpretazione dei principi di equità e di parità delle armi. Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe infatti ritenuto che il principio di parità delle armi fosse stato rispettato nella fattispecie, poiché la ricorrente era stata messa in grado di fare utilmente presente il suo punto di vista nel corso del procedimento amministrativo, e che essa fosse stata informata per la prima volta degli addebiti formulati a suo carico nella relativa comunicazione. Secondo la ricorrente, tale interpretazione sarebbe errata poiché porterebbe a negare la necessità di rispettare i suoi diritti della difesa fin dalla fase dell’indagine preventiva e non terrebbe in debito conto altresì la necessità per la Commissione di condurre in modo imparziale un’indagine siffatta — a carico, ma anche a discarico — nei confronti di qualunque persona sospettata di un’infrazione.

Con il terzo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione. Tali errori riguarderebbero sia la valutazione del contenuto e dell’intensità della motivazione richiesta dalla Commissione sia il contenuto stesso della sentenza impugnata che comporterebbe diverse affermazioni contraddittorie.

Con il quarto motivo la Elf Aquitaine denuncia una violazione dell’art. 263 TFUE [230 CE] in quanto il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti del controllo di legittimità, sostituendo la propria valutazione relativa alla possibilità d’imputare un’infrazione commessa da una controllata alla sua società madre con quella, scarsa e sommaria, contenuta nella decisione della Commissione.

Con il quinto motivo, articolato in quattro parti, la ricorrente denuncia la violazione da parte del Tribunale delle norme relative all’imputabilità di pratiche anticoncorrenziali. Il Tribunale, infatti, lungi dal confermare la presunzione di responsabilità della società madre per le azioni della propria controllata, avrebbe dovuto verificare se la Commissione fornisse la prova di una concreta ingerenza della ricorrente nella gestione della propria controllata.

Con il sesto e ultimo motivo, infine, la ricorrente rileva, in subordine, che anche se gli errori e le violazioni commesse dal Tribunale non avessero portato all’annullamento della decisione della Commissione, esse, almeno, avrebbero dovuto indurre la Corte ad annullare o a ridurre l’ammenda inflittale congiuntamente e solidalmente.


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