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Document 52008AP0453

Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali * Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

GU C 8E del 14.1.2010, p. 393–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 8/393


Mercoledì 24 settembre 2008
Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali *

P6_TA(2008)0453

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

2010/C 8 E/48

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11964/2007),

visto il progetto di accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007),

visti gli articoli 133, 175 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0326/2007),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 35 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0313/2008);

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.

si riserva il diritto di difendere le prerogative attribuitegli dal trattato;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO).

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

Emendamento 2

Considerando 4

(4)

Gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo sono coerenti sia con la politica commerciale comune sia con la politica ambientale .

(4)

Gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo devono essere coerenti sia con la politica commerciale comune sia con le politiche ambientali e di sviluppo .

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che analizzi l'attuazione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 e le misure volte a ridurre l'impatto negativo del commercio sulle foreste tropicali, compresi gli accordi bilaterali stipulati nel quadro del Programma concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT). L'articolo 33 dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 prevede un'analisi valutativa dell'attuazione dell'Accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. In virtù di tale disposizione, la Commissione dovrà trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio operativo dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 entro la fine del 2010.

Emendamento 4

Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7 ter)

In fase di elaborazione del mandato negoziale per la revisione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, la Commissione deve proporre una revisione del testo attuale che assegni alla protezione e alla gestione sostenibile delle foreste tropicali e al ripristino delle superfici forestali degradate una posizione centrale nell'accordo, sottolineando la rilevanza della politica in materia d'istruzione e informazione nei paesi interessati dal problema della deforestazione al fine di sensibilizzare la popolazione in merito alle conseguenze negative dello sfruttamento abusivo delle risorse di legname. Il commercio di legni tropicali deve essere incoraggiato soltanto compatibilmente con tali obiettivi prioritari.

Emendamento 5

Considerando 7 quater (nuovo)

 

(7 quater)

In particolare, il mandato per la revisione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali 2006 deve proporre per il Consiglio internazionale dei legni tropicali un meccanismo di voto che premi in modo inequivocabile la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle foreste tropicali.

Emendamento 6

Considerando 7 quinquies (nuovo)

 

(7 quinquies)

Entro e non oltre ottobre 2008, la Commissione deve

a)

sottoporre una proposta legislativa organica che vieti l'immissione sul mercato di legname e derivati di origine illecita o proveniente dalla distruzione di risorse forestali;

b)

presentare una Comunicazione che definisca il grado di partecipazione e del sostegno dell'Unione europea agli attuali e futuri meccanismi di finanziamento globali per la promozione della protezione forestale e per la riduzione delle emissioni causate dalla deforestazione, secondo quanto previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)/Protocollo di Kyoto. La Comunicazione dovrà delineare l'impegno dell'Unione europea ad erogare fondi per aiutare i paesi in via di sviluppo a difendere le proprie foreste, finanziare una rete di aree protette e promuovere alternative alla distruzione delle risorse forestali. In particolare, per assicurare benefici reali per il clima, la biodiversità e la popolazione, essa dovrà enunciare i principi e i criteri minimi cui dovranno ottemperare tali strumenti. La Comunicazione dovrà inoltre identificare azioni ed aree prioritarie da finanziare immediatamente nel quadro di tali incentivi.


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