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Document 62009TN0134

Causa T-134/09: Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — B Antonio Basile 1952 e I Marchi Italiani/UAMI — Osra (B Antonio Basile 1952)

GU C 141 del 20.6.2009, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/48


Ricorso presentato il 30 marzo 2009 — B Antonio Basile 1952 e I Marchi Italiani/UAMI — Osra (B Antonio Basile 1952)

(Causa T-134/09)

2009/C 141/100

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrenti: B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italia), I Marchi Italiani Srl (Napoli, Italia) (rappresentante: G. Militerni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Osra SA (Rovereta, Italia)

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione emessa dalla seconda Commissione di ricorso in data 09.01.2009, notificata alle parti attualmente ricorrenti in data 30.01.2009, nel procedimento R 1436/2007-2, tra Antonio Basile, operante come ditta individuale “B Antonio Basile 1952” contro Osra S.A., che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l’atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio “B Antonio Basile 1952”, a seguito del ricorso proposto dalla Osra S.A.

Dichiarare la validità ed efficacia della registrazione del marchio “B Antonio Basile 1952” dalla data di presentazione della domanda e/o registrazione di detto marchio.

Condannare l’UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo contenente la dicitura “B. Antonio Basile 1952” (domanda di marchio comunitario n. 1 462 555) per prodotti nelle classi 14, 18 e 25.

Titolare del marchio comunitario: I ricorrenti.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Osra S.p.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio verbale “BASILE” (marchio italiano n. 287 030, e internazionale n. R 413 396 B), per prodotti nella classe 25.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione della nullità parziale del marchio in questione in relazione ai prodotti della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: I motivi dedotti nella presente causa sono quelli fatti valere nella causa T-133/09.


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