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Document 62008TA0012(01)
Case T-12/08: Judgment of the Court of First Instance of 6 May 2009 — M v EMEA (Appeal — Staff case — Temporary staff — Invalidity — Application for reconsideration of the decision rejecting a first request that the Invalidity Committee be convened — Action for annulment — Non-actionable measure — Confirmatory act — New and substantial facts — Admissibility — Non-contractual liability — Non-material harm)
Causa T-12/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA ( Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Invalidità — Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Fatti nuovi e sostanziali — Ricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Danno morale )
Causa T-12/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA ( Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Invalidità — Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Fatti nuovi e sostanziali — Ricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Danno morale )
GU C 141 del 20.6.2009, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA
(Causa T-12/08 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Invalidità - Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Fatti nuovi e sostanziali - Ricevibilità - Responsabilità extracontrattuale - Danno morale»)
2009/C 141/82
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: M (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta) diretta all’annullamento di tale ordinanza.
Dispositivo
1) |
L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata. |
2) |
La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) 25 ottobre 2006 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. M, dell’8 agosto 2006, volta alla convocazione della commissione d’invalidità per l’esame del suo caso. |
3) |
L’EMEA è condannata a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento, un importo pari a EUR 3 000. |
4) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
5) |
L’EMEA è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché del presente procedimento. |