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Document 62008TA0012(01)

Causa T-12/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA ( Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Invalidità — Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Fatti nuovi e sostanziali — Ricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Danno morale )

GU C 141 del 20.6.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/40


Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 maggio 2009 — MEMEA

(Causa T-12/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Invalidità - Domanda di riesame di una decisione di rigetto di una prima domanda volta alla convocazione della commissione di invalidità - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Fatti nuovi e sostanziali - Ricevibilità - Responsabilità extracontrattuale - Danno morale»)

2009/C 141/82

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: M (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta) diretta all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata.

2)

La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) 25 ottobre 2006 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. M, dell’8 agosto 2006, volta alla convocazione della commissione d’invalidità per l’esame del suo caso.

3)

L’EMEA è condannata a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento, un importo pari a EUR 3 000.

4)

Il ricorso è respinto per il resto.

5)

L’EMEA è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché del presente procedimento.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


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