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Document 62009CN0120
Case C-120/09: Action brought on 1 April 2009 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium
Causa C-120/09: Ricorso proposto il 1 o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
Causa C-120/09: Ricorso proposto il 1 o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
GU C 141 del 20.6.2009, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/28 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-120/09)
2009/C 141/50
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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Accertare che non avendo provveduto alla trasposizione in diritto vallone dell’art. 2, lett. f), j) e k), e dell’Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva; |
— |
condannare Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione europea solleva due censure a sostegno del proprio ricorso.
Da un lato, essa rimprovera al convenuto di non avere trasposto nel diritto della regione Vallonia le nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluito», previste dalle disposizioni dell’art. 2, lett. f), j) e k), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. La Commissione sottolinea l’importanza di tali nozioni, le quali, essendo nozioni chiave per l’applicazione della direttiva, sono riprese anche in altre disposizioni adottate sulla base ed in applicazione di quest’ultima.
Dall’altro lato, la ricorrente denuncia la circostanza che il diritto vallone non contiene alcuna disposizione relativa ai livelli di guardia al di sopra dei quali si può considerare che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche. Orbene, la norma di cui all’Allegato III, punto 4, lett. C) della direttiva, che prevede l’adozione di tali disposizioni, rivestirebbe importanza cruciale al fine di assicurare un controllo effettivo della qualità delle acque freatiche e, conseguentemente, per garantire la protezione dell’ambiente, che costituisce l’obiettivo essenziale della direttiva.
(1) GU L 182, pag. 1