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Document 62009CN0111
Case C-111/09: Reference for a preliminary ruling from the Okresní Soud v Cheb (Czech Republic) lodged on 23 March 2009 — Česká podnikatelská pojišt’ovna, a.s., Vienna Insurance Group v Michal Bílas
Causa C-111/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas
Causa C-111/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas
GU C 141 del 20.6.2009, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas
(Causa C-111/09)
2009/C 141/45
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Okresní soud v Chebu
Parti
Ricorrente: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Convenuto: Michal Bilas
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 del regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme. |
2) |
Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento, anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 del regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme. |
3) |
Nell’ipotesi di soluzione negativa alla questione sub 2) — Se sia possibile considerare come accordo sulla competenza, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, la circostanza che il convenuto sia comparso in un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale altrimenti incompetente, in base al regolamento, in una controversia in materia assicurativa. |
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1