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Document 62009CN0107

Causa C-107/09 P: Impugnazione proposta il 20 marzo 2009 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008 , causa T-211/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione delle Comunità europee

GU C 141 del 20.6.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/23


Impugnazione proposta il 20 marzo 2009 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, causa T-211/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-107/09 P)

2009/C 141/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e J.M. Rodríguez Cárcamo, agenti)

Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del TPG impugnata e pronunciare una nuova sentenza, dichiarando legittima la decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2005/261/CE, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra (1), e

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Violazione dell’art. 229, n. 4, CE secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In primo luogo, la sentenza impugnata non tiene debito conto dello status giuridico di Gibilterra conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia CE (sentenze 23 settembre 2003 e 12 settembre 2006), poiché non dichiara che Gibilterra è stata ceduta dal Re di Spagna alla Corona britannica con il trattato di Utrecht del 1713 e poiché incorre in varie scorrettezze nella definizione di detto status. D’altro canto viola anche l’art. 299, n. 4, CE per il fatto di attribuire a Gibilterra la possibilità di svincolarsi dal Regno Unito in materia tributaria, il che comporta che quest’ultimo cessa di assumere la rappresentanza della prima nei rapporti con l'estero in tale ambito, trasformando di fatto Gibilterra in un nuovo Stato membro in materia tributaria.

2.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto lo interpreta nel senso che osta alla sua applicazione ad opera della Comunità nella lotta ai paradisi fiscali individuati dall’OCSE. La sentenza impugnata, considerando impossibile paragonare l’attività imprenditoriale svolta a Gibilterra e nel Regno Unito, si pone in contrasto con i principi della citata organizzazione, in base ai quali determinate misure che a Gibilterra possono risultare comuni possono rivelarsi deleterie per i suoi Stati membri, tra i quali rientra il Regno Unito. L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato in conformità dei principi dell’OCSE, e pertanto siffatta comparazione è non solo possibile, ma altresì necessaria.

3.

Violazione dell’indirizzo della BCE 16 luglio 2004, applicando l’art. 87, n. 1, CE. Il Sistema europeo di banche centrali considera Gibilterra, così come altri 37 territori, centro finanziario off-shore distinto dal Regno Unito in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, alla posizione patrimoniale sull’estero e allo schema delle riserve internazionali. L’analisi della sentenza impugnata, che non consente il paragone fra l’attività imprenditoriale a Gibilterra e nel Regno Unito, è contraria a detta definizione, la quale ritiene invece possibile siffatto confronto e comporta un’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE che viola una norma cogente in diritto comunitario, quale l’indirizzo della BCE 16 luglio 2004.

4.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE per mancata osservanza del requisito che l’aiuto sia concesso da uno “Stat[o], ovvero mediante risorse statali”. Dal momento che Gibilterra è un territorio che non forma parte di uno Stato membro, ai sensi dell’art. 299, n. 4, CE l’affermazione della sentenza secondo cui il sistema di riferimento per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE è circoscritto esclusivamente entro i limiti geografici del territorio di Gibilterra, equivale a considerarlo uno Stato membro, tenuto conto che altrimenti non potrebbe essere soddisfatto il requisito che l’aiuto sia concesso da uno “Stat[o], ovvero mediante risorse statali”.

5.

Violazione del principio di non discriminazione per aver applicato ingiustificatamente la dottrina del caso Azzorre ad una fattispecie diversa da quella in esso prevista. Le differenze fra il caso Azzorre e quello oggetto della sentenza impugnata sono due. Da un lato, le Azzorre sono territorio di uno Stato membro, il che non si verifica relativamente a Gibilterra, e, dall’altro, nel caso delle Azzorre era in discussione una riduzione dell’aliquota fiscale dell’imposta per le imprese, mentre per ciò che concerne Gibilterra si tratta di un nuovo sistema generale di tassazione delle imprese.

6.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE per non aver considerato che ricorrono le condizioni per gli aiuti di Stato sotto il profilo della selettività regionale. Il Regno di Spagna, concretamente, sostiene che la sentenza è incorsa in un errore di diritto in quanto ha ritenuto soddisfatti i tre requisiti di autonomia istituzionale, autonomia procedurale e autonomia finanziaria fissati dalla sentenza Azzorre.

7.

Errore di diritto per aver omesso di valutare e applicare il quarto requisito fatto valere dal Regno di Spagna nel procedimento in primo grado. Anche volendo considerare soddisfatti i tre requisiti della sentenza Azzorre, avrebbe dovuto richiedersi un quarto criterio di armonizzazione nel contesto del sistema impositivo interno dello Stato membro autore della misura.

8.

Violazione dell’art. 87, n. 1, CE per non aver considerato che ricorrono le condizioni per gli aiuti di Stato sotto il profilo della selettività materiale. Anche volendo ritenere Gibilterra un sistema di riferimento autonomo in cui ricorrono i requisiti della sentenza Azzorre, la sentenza si pone in contrasto con l’art. 87, n. 1, CE nel suo esame della selettività materiale, poiché il TPG nella sua analisi non ha tenuto conto che con la riforma della tassazione delle imprese che Gibilterra pretende di applicare si crea un regime in cui, fra le 29 000 società ivi esistenti, 28 798 possono essere assoggettate ad un’aliquota d’imposta zero. Queste ultime risultano specialmente avvantaggiate dalla misura, e la sentenza impugnata, non avendo riconosciuto tale situazione, ha violato l’art. 87, n. 1, CE. Inoltre, la Commissione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, ha ben identificato il sistema fiscale generale.

9.

Difetto di motivazione della sentenza per non aver esaminato il quarto requisito fatto valere dal Regno di Spagna.

10.

Violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un lasso di tempo ragionevole, poiché la durata del procedimento dinanzi al TPG sarebbe stata praticamente doppia rispetto a quella di un caso normale, senza che per ciò vi fosse qualsivoglia giustificazione, rivestendo, inoltre, detta circostanza un’importanza rilevante per la controversia.

11.

Violazione degli artt. 77, lett. a), e 77, lett. b), del regolamento di procedura del TPG, per non aver sospeso formalmente il procedimento e sentito le parti.


(1)  GU L 85, pag. 1.


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