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Document 62008CA0134

Causa C-134/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. [Regolamento (CE) n. 2193/2003 — Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America — Ambito d’applicazione ratione temporis — Art. 4, n. 2 — Prodotti esportati dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi — Assoggettamento]

GU C 141 del 20.6.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/17


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

(Causa C-134/08) (1)

(Regolamento (CE) n. 2193/2003 - Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America - Ambito d’applicazione ratione temporis - Art. 4, n. 2 - Prodotti esportati dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi - Assoggettamento)

2009/C 141/28

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Bremen

Convenuta: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 2003, n. 2193, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU L 328, pag. 3) — Assoggettamento al dazio supplementare dei prodotti esportati dagli Stati Uniti d'America verso la Comunità dopo l'entrata in vigore del regolamento citato ma per i quali si può dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi doganali supplementari, e di cui non è possibile modificare la destinazione

Dispositivo

L’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 2003, n. 2193, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, deve essere interpretato in senso conforme al suo tenore letterale, vale a dire nel senso che il dazio supplementare non si applica ai prodotti per i quali si possa dimostrare l’avvenuta spedizione nella Comunità europea alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, e di cui non sia possibile modificare la destinazione.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


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