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Document 62007CA0406

Causa C-406/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Imposizione dei dividendi di azioni di società — Aliquota dell’imposta sulle società di persone)

GU C 141 del 20.6.2009, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-406/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Imposizione dei dividendi di azioni di società - Aliquota dell’imposta sulle società di persone)

2009/C 141/14

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, M. Tassopoulou e I. Pouli, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 e 56 CE — Normativa nazionale che prevede una franchigia fiscale per i dividendi distribuiti dalle società nazionali, ad esclusione dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Applicando ai dividendi di provenienza estera un regime fiscale meno favorevole rispetto ai dividendi di provenienza nazionale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nonché dei corrispondenti articoli dell’accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire gli artt. 31 e 40 di quest’ultimo.

Mantenendo in vigore le disposizioni del Codice delle imposte sul reddito (legge 2238/1994, come modificata dalla legge 3296/2004), secondo il quale le società di persone estere sono soggette in Grecia ad un’imposizione maggiore rispetto alle società di persone nazionali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE e dell’art. 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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