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Document 62007CA0158

Causa C-158/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Jacqueline Förster/Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (Libera circolazione delle persone — Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione — Borsa di mantenimento agli studi — Cittadinanza dell'Unione — Art. 12 CE — Certezza del diritto)

GU C 6 del 10.1.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Jacqueline Förster/Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

(Causa C-158/07) (1)

(Libera circolazione delle persone - Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione - Borsa di mantenimento agli studi - Cittadinanza dell'Unione - Art. 12 CE - Certezza del diritto)

(2009/C 6/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Jacqueline Förster

Convenuta: Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione degli artt. 12 CE e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24) e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59) — Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione e che contemporaneamente ha svolto un'attività subordinata in tale Stato membro, ma che nel frattempo ha cessato le sue attività lavorative

Dispositivo

1)

Uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale non può basarsi sull'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, al fine di ottenere una borsa di mantenimento.

2)

Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si è recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare l'art. 12, primo comma, CE, al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante. L'art. 12, primo comma, CE, non osta all'applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.

3)

In circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario, in particolare il principio di certezza del diritto, non osta all'applicazione di una condizione relativa alla residenza, che sottopone il diritto ad una borsa di mantenimento per gli studenti provenienti da altri Stati membri al compimento di periodi di residenza, precedenti all'inserimento di tale condizione.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


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