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Documento 52008XC0620(01)
Communication from the Commission on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: zinc oxide; zinc sulphate; trizinc bis(orthophosphate) (Text with EEA relevance)
Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: ossido di zinco, solfato di zinco, bis(ortofosfato) di trizinco (Testo rilevante ai fini del SEE)
Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: ossido di zinco, solfato di zinco, bis(ortofosfato) di trizinco (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 155 del 20.6.2008, pagg. 1-9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/1 |
Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: ossido di zinco, solfato di zinco, bis(ortofosfato) di trizinco
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 155/01)
Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.
Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (2), relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:
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ossido di zinco, |
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— |
solfato di zinco, |
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— |
bis(ortofosfato) di trizinco. |
Lo Stato membro relatore designato a norma del regolamento summenzionato ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, a norma del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (3), e ha proposto una strategia per limitare i rischi in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93.
Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei due comitati scientifici.
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi sono adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/468/CE della Commissione (4), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (5) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.
I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione, sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(2) GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.
(3) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(5) La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ALLEGATO
PARTE 1
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N. CAS: 1314-13-2 |
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N. Einecs: 215-222-5 |
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Formula di struttura: |
ZnO |
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Denominazione Einecs: |
Ossido di zinco |
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Nome IUPAC: |
Ossido di zinco |
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Relatore: |
Paesi Bassi |
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Classificazione (1): |
N: R50-53 |
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La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita conformemente al metodo per i metalli applicabile in quel momento e al documento tecnico di orientamento sulla valutazione del rischio a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.
Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente in materiali per la fabbricazione della gomma, in prodotti di vetro e ceramica. Essa viene inoltre utilizzata come inibitore di corrosione in vernici, come materia prima per la produzione di sostanze chimiche a base di zinco, additivo per carburanti e oli lubrificanti, e infine come additivo a base di zinco in fertilizzanti, mangimi animali e vitamine per uso umano. Non sono stati valutati gli impieghi come nanomateriale.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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rischi di febbre da fumi metallici a seguito di tossicità acuta per inalazione durante la saldatura di acciaio zincato, |
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— |
rischi di effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea ripetuta ed esposizione combinata ripetuta (inalazione ed esposizione cutanea) dovute all'utilizzazione di vernici contenenti ossido di zinco. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per il metallo di zinco (n. Einecs 231-175-3).
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
Le conclusioni della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI
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1.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio per gli scenari specifici elencati di seguito. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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1.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto per tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
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2.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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2.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
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3.1. |
È che occorre ridurre i rischi per alcuni scenari locali (non tutti). Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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3.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelli elencati al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per I LAVORATORI
In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dall'ossido di zinco; essa è dunque d'applicazione. Inoltre, sulla base dei risultati del rapporto sulla valutazione dei rischi, si raccomanda di:
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— |
stabilire a livello comunitario valori limite per l'esposizione professionale ai fumi di saldatura conformemente alla direttiva 98/24/CE (2) o alla direttiva 2004/37/CE (3), secondo il caso. |
Per L'AMBIENTE
si raccomanda di:
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— |
valutare l'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (4) e della direttiva 2000/60/CE (5), per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle connesse alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono considerevolmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico, |
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— |
per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE, includere l'ossido di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). |
PARTE 2
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N. CAS: 7733-02-0 |
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N. Einecs: 231-793-3 |
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Formula di struttura: |
ZnSO4 |
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Denominazione Einecs: |
Solfato di zinco |
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Nome IUPAC: |
Solfato di zinco |
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Relatore: |
Paesi Bassi |
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Classificazione (6): |
Xn; R22 R41 N; R50-53 |
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La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata effettuata secondo il metodo per i metalli applicabile in quel momento e conformemente al documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.
Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente per la produzione di fertilizzanti e pesticidi, a fini farmaceutici in agricoltura (additivi per mangimi) e nell'industria chimica. La sostanza viene usata inoltre nella produzione di viscosa, come agente di flottazione nell'industria estrattiva, come inibitore di corrosione nell'industria galvanica e nei processi di trattamento dell'acqua. Non sono stati valutati gli impieghi come nanomateriale.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
|
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Einecs 231-175-3).
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
Le conclusioni della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI
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1.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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1.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
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2.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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2.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
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3.1. |
È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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3.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelli elencati al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per L'AMBIENTE
si raccomanda di:
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— |
valutare la necessità, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (4) e della direttiva 2000/60/CE (5), di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle connesse alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco) che secondo la strategia di riduzione dei rischi contribuiscono considerevolmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico, |
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— |
per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE includere il solfato di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). |
PARTE 3
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N. CAS: 7779-90-0 |
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N. Einecs: 231-944-3 |
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Formula di struttura: |
Zn3(PO4)2 |
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Denominazione Einecs: |
Bis(ortofosfato) di trizinco |
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Nome IUPAC: |
Bis(ortofosfato) di trizinco |
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Relatore: |
Paesi Bassi |
|
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Classificazione (7): |
N; R50-53 |
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La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita conformemente al metodo per i metalli applicabile in quel momento e conformemente al documento tecnico di orientamento sulla valutazione del rischio a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.
Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come pigmento inorganico anticorrosivo attivo nei prodotti di fondo e nelle vernici con funzione anticorrosione nell'industria delle vernici, delle lacche e delle pitture. Non sono stati valutati gli impieghi come nanomateriale.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente, descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Einecs 231-175-3).
Le conclusioni della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
Le conclusioni della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI
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1.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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1.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
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2.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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2.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, inclusi quelli riguardanti l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelli elencati al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
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3.1. |
È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
|
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3.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelli elencati al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
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STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per L'AMBIENTE
si raccomanda di:
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— |
valutare la necessità, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (4) e della direttiva 2000/60/CE (5), di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle connesse alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione dei rischi contribuiscono considerevolmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico, |
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— |
per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE includere il bis(ortofosfato) di trizinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). |
(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).
(2) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
(4) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(5) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(6) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).
(7) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).