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Document 62007TN0407

Causa T-407/07: Ricorso proposto l' 8 novembre 2007 — CMB and Christof/Commissione e EAR

GU C 8 del 12.1.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/22


Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — CMB and Christof/Commissione e EAR

(Causa T-407/07)

(2008/C 8/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria) e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau, lawyers, nonché F. Young, Solicitor)

Convenute: Commissione delle Comunità europee e European Agency for Reconstruction

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione;

ordinare alla EAR di produrre taluni documenti;

ordinare alla EAR di pagare i danni derivanti dalle perdite subite dalle ricorrenti per gli importi di EUR 26 862,17 e di EUR 3 197 968,80 di spese e lucro cessante, più gli interessi compensativi a partire dalla data in cui il danno si è verificato;

ordinare alla EAR di pagare gli interessi sui danni a partire dalla data della sentenza;

condannare la EAR e la Commissione a pagare le spese da esse sostenute e le spese sostenute dalle ricorrenti in relazione alla presente controversia.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della European Agency for Reconstriction 29 agosto 2007 che conferma il rigetto dell'offerta delle ricorrenti e l'aggiudicazione dell'appalto ad un altro offerente, per quanto riguarda il bando di gara EuropeAid/124192/D/SUP/YU (GU 2006/S 233-248823) per la fornitura, la consegna, l'installazione, il servizio post-vendita e l'addestramento all'uso delle forniture per il trattamento e il trasporto dei rifiuti medici in tutta la Repubblica serba (escluso il Kossovo). Le ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni che asseriscono di aver subito a causa di tale decisione.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti sostengono che l'autorità aggiudicatrice ha violato i criteri di aggiudicazione, in quanto l'offerta presentata dall'offerente vincitore dell'appalto non soddisfa le specifiche tecniche.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che l'autorità aggiudicatrice ha violato la procedura di aggiudicazione applicabile, che essa non ha esposto le relative motivazioni e ha violato il principio di buona amministrazione.


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