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Document C2006/143/17

Causa C-245/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG/Finanzlandesdirektion für Kärnten (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Spedizione o trasporto intracomunitario di beni — Cessioni — Acquisti intracomunitari di beni — Operazioni a catena — Luogo delle operazioni)

GU C 143 del 17.6.2006, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) — EMAG Handel Eder OHG/Finanzlandesdirektion für Kärnten

(Causa C-245/04) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Artt. 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), primo comma, 28 ter, parte A, n. 1, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma - Spedizione o trasporto intracomunitario di beni - Cessioni - Acquisti intracomunitari di beni - Operazioni a catena - Luogo delle operazioni)

(2006/C 143/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: EMAG Handel Eder OHG

Convenuto: Finanzlandesdirektion für Kärnten

Oggetto

Interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, (GU L 145; pag. 1) — Luogo di fornitura nei «negozi trilaterali» o nelle «operazioni a catena» — Acquisto di merci da parte di un'impresa stabilita in uno Stato membro presso un'altra impresa, stabilita nel medesimo Stato membro, che si rifornisce presso imprese stabilite in altri Stati membri, laddove la merce viene spedita direttamente dai fornitori all'impresa acquirente

Dispositivo

1)

Quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo ad un'unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di detti beni, tale spedizione o tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà l'unica esentata ai sensi dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE.

Tale interpretazione vale indipendentemente da quale dei soggetti passivi — primo venditore, acquirente intermedio o secondo acquirente — possa disporre dei beni durante la detta spedizione o il detto trasporto.

2)

Solo il luogo della cessione che comporta una spedizione o un trasporto intracomunitario di beni è determinato ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7; esso si considera situato nello Stato membro di partenza di tale spedizione o trasporto. Il luogo dell'altra cessione è determinato ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), della medesima direttiva: si considera che esso si trovi nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo di detta spedizione o di detto trasporto, a seconda che tale cessione sia la prima o la seconda delle due cessioni successive.


(1)  GU C 251 del 9.1.2004.


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