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Document 52005AE1313

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto COM(2005) 370 def — 2005/0149 (COD)

GU C 28 del 3.2.2006, p. 104–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/104


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

COM(2005) 370 def — 2005/0149 (COD)

(2006/C 28/23)

Il Consiglio, in data 16 settembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato ha incaricato, in data 27 settembre 2005, la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 ottobre 2005, nel corso della 421a sessione plenaria, ha nominato relatore generale PEZZINI e ha adottato il seguente parere con 81 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di modificare la direttiva 2000/14/CE («direttiva sul rumore») (1).

1.2

Il CESE coglie l'occasione per sottolineare che le fonti principali di rumore, nell'edilizia e nelle attività di giardinaggio e forestali, sono proprio gli strumenti e i macchinari elencati nella direttiva 2000/14/CE, e che le informazioni tecniche e le garanzie fornite dai costruttori di queste macchine sono fondamentali per una corretta gestione del rumore da parte dei datori di lavoro.

1.3

Il CESE segnala inoltre l'importanza che potrà assumere, ai fini del contenimento della rumorosità ambientale, la piena attuazione della direttiva 2000/14/CE, allorquando le stazioni appaltanti, pubbliche e private, inseriranno nei capitolati i requisiti che si riferiscono a macchinari a bassa rumorosità.

1.4

Infine, il CESE ricorda che esistono norme armonizzate per la misurazione delle emissioni sonore. La direttiva sul rumore (2000/14/CE) è fondata sui principi e sui concetti della nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, indicati nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (2) e nella decisione 93/465/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (3).

2.   Motivazione

2.1

La presente proposta prevede una modifica della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto («direttiva sul rumore»).

2.2

A decorrere dal 3 gennaio 2002 i cinquantasette tipi di macchine e attrezzature che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva devono soddisfare le condizioni da essa previste, prima di venire commercializzate o messe in servizio all'interno della Comunità europea.

2.3

Per ventidue tipi di macchine e attrezzature, la direttiva sul rumore ha fissato i livelli massimi di potenza acustica e ha previsto l'obbligo di indicare sull'etichetta i livelli di emissione sonora, mentre, per i trentacinque tipi rimanenti, è previsto il solo obbligo di etichettatura.

2.3.1

Per questi ventidue tipi di macchine e attrezzature che devono rispettare livelli massimi di potenza acustica erano previste due fasi d'applicazione. La prima è entrata in vigore il 3 gennaio 2002 («fase I»); la seconda serie, di livelli ridotti, sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 gennaio 2006 («fase II»).

2.3.2

Per alcune di queste macchine e attrezzature, il gruppo di lavoro «GL7» (4) nominato dalla Commissione ha convenuto che i livelli di potenza sonora rilevati, da applicare nell'ambito della fase II, sarebbero stati tecnicamente impossibili da raggiungere.

2.3.3

Per questo motivo, la Commissione propone di considerare meramente indicativi i livelli di potenza acustica ammessi nella fase II per le macchine di cui sopra. I valori definitivi dipenderanno dalla modifica da apportare alla direttiva sul rumore, dopo la relazione prevista dall'articolo 20.

2.4

Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I verrebbero applicati anche nella fase II.

3.   Osservazioni generali

3.1

Nell'esprimere un parere positivo sulla proposta di modifica della direttiva 2000/14/CE, giova sottolineare due aspetti rilevanti:

3.2

il primo aspetto riguarda il mantenimento e la conferma degli indirizzi contenuti nella direttiva 2000/14/CE, in quanto la suddetta proposta dovrebbe completare una serie di misure comunitarie relative alle emissioni acustiche prodotte dalle principali sorgenti di rumore (in particolare: veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture; aeromobili; attrezzature utilizzate all'aperto; attrezzature industriali; macchinari mobili) e fornire una base per elaborare misure complementari a breve, medio e lungo termine.

3.2.1

La direttiva trova riscontro, infatti, nella normativa relativa alle emissioni acustiche di talune categorie di macchine:

la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore,

la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote,

la direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici e le direttive complementari,

la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote,

la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

3.2.2

Prima che si consolidasse la politica ambientale, gli interventi in materia di protezione dall'inquinamento acustico erano indirizzati non solo al rispetto dell'ambiente, ma soprattutto all'attuazione dei principi di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci (5).

3.2.3

Nella presente proposta, le esigenze di protezione ambientale e di salvaguardia del libero mercato appaiono ben contemperate.

3.3

Il secondo aspetto è la coerenza della proposta con i programmi, le azioni e gli obiettivi adottati dall'UE per la tutela dell'ambiente e della salute/protezione dall'inquinamento acustico.

3.3.1

Nell'ambito della politica comunitaria deve essere conseguito un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente: uno degli obiettivi da perseguire in tale contesto è la protezione dall'inquinamento acustico.

3.3.2

Nel Libro verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico, la Commissione definisce il rumore uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.

3.4

La proposta della Commissione si inserisce direttamente nelle azioni adottate in attuazione dei programmi d'azione e nella strategia europea per l'ambiente e la salute, indicata nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione del 27 ottobre 2003.

3.4.1

Giova ricordare, in proposito, che la Comunità è intervenuta per combattere l'inquinamento acustico con la direttiva 2002/49: quest'ultima rappresenta un atto fondamentale, che disciplina e specifica i criteri per determinare la soglia di rumore ambientale accettabile.

3.5

Le istituzioni comunitarie hanno individuato i metodi comuni di valutazione, fornendo una nozione di valore limite. Spetta poi agli Stati stabilire i valori in relazione alle diverse zone urbanistiche e procedere al coordinamento con le leggi nazionali.

3.5.1

L'adozione di criteri comuni di rilevazione si è resa indispensabile perché, in caso contrario, poteva accadere che i risultati in materia di soglia di rumore ammissibile variassero da Stato a Stato, con la possibilità di proibire, ad esempio, il transito di alcuni autoveicoli o aeromobili e di porre diverse restrizioni all'impiego di mezzi sul territorio nazionale.

3.6

La direttiva 2002/49 ha come obiettivo proprio la lotta all'inquinamento acustico, individuando come priorità l'eliminazione degli effetti nocivi sull'essere umano dell'esposizione al rumore ambientale.

3.6.1

Per quanto riguarda l'esposizione a livelli di rumore elevati durante l'attività lavorativa, che può provocare danni irreversibili all'udito ed essere persino causa di infortuni sul lavoro, sono ben note le direttive che prevedono prescrizioni minime per la salute e per la sicurezza:

direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,

direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore),

direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Per tutte le mansioni nelle quali si genera rumore queste direttive prevedono che il datore di lavoro pianifichi l'attività in maniera da ridurre al minimo l'esposizione, soprattutto impiegando macchinari a bassa rumorosità, effettuando controlli alla fonte e coinvolgendo i lavoratori.

Bruxelles, 27 ottobre 2005

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

(2)  GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(3)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(4)  Gruppo di lavoro sulle macchine destinate a lavorare all'aperto (gruppo di esperti istituito dei servizi delle Commissione).

(5)  Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2002, cause C-27/00 e C-122/00.


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