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Document 52005AE1256

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (trad. provv.) COM(2005) 108 def. — 2005/0033 (COD)

GU C 28 del 3.2.2006, p. 69–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/69


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (trad. provv.)

COM(2005) 108 def. — 2005/0033 (COD)

(2006/C 28/14)

Il Consiglio, in data 27 settembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 ottobre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore BARROS VALE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 ottobre 2005, nel corso della 421a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 74 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (in appresso denominato il Fondo) è stato creato nel 2002 con l'obiettivo di offrire assistenza alle regioni degli Stati membri o dei paesi in fase di adesione nel caso in cui vi si verificassero gravi catastrofi.

1.2

Per permettere di fornire un'assistenza immediata alle regioni interessate, il Fondo dovrebbe essere uno strumento agile e il meno burocratico possibile.

1.3

Per il periodo 2002-2006, la dotazione del Fondo è stata fissata a circa un miliardo di euro l'anno.

1.4

Il regolamento concernente il Fondo dovrà essere riveduto entro la fine del 2006 ed è appunto della proposta di revisione che si occupa il presente parere.

1.5

Il campo di applicazione dell'attuale Fondo si limita alle catastrofi naturali ed è quindi estremamente difficile fornire assistenza in caso di incidenti industriali, atti terroristici o anche in una grave crisi di salute pubblica.

1.6

L'attuale soglia per la mobilizzazione del Fondo è molto elevata (danni diretti superiori a 3 miliardi di euro o allo 0,6 % del RNL) ed è per questo motivo che più dei 2/3 degli aiuti sono stati concessi in base ad una clausola di eccezione (la cui dotazione annuale è limitata a 75 milioni di euro).

2.   La nuova proposta

2.1   Questioni di carattere generale

2.1.1

L'ambito geografico del Fondo resta invariato, e comprende gli attuali Stati membri dell'UE e i paesi con cui sono in corso negoziati di adesione.

2.1.2

L'ambito tematico del Fondo viene ampliato per comprendere, oltre alle catastrofi naturali, anche quelle tecnologiche e industriali, le minacce alla salute pubblica e gli atti terroristici.

2.1.3

La definizione di «catastrofe» in seguito alla quale è ammissibile l'intervento del Fondo è basata su un duplice criterio, un criterio di tipo quantitativo ovvero un criterio di ordine politico.

2.1.3.1

Il criterio quantitativo: la soglia per la mobilizzazione del Fondo scende da 3 miliardi a 1 miliardo di euro, o dallo 0,6 % allo 0,5 % del RNL, rendendo possibile la mobilizzazione in un maggior numero di casi.

2.1.3.2

Il criterio politico: in circostanze determinate e debitamente giustificate (in particolare quando l'entità dei danni non sia ancora ben conosciuta al momento della decisione), la Commissione può attivare il Fondo, anche se il criterio quantitativo non è soddisfatto.

2.1.4

I paesi confinanti con il paese direttamente colpito sono ammissibili se hanno subito anch'essi le conseguenze della catastrofe.

2.1.5

Anche in relazione al Fondo, il rispetto del principio di sussidiarietà deve essere assicurato.

2.1.6

La proposta della Commissione prevede che il paese colpito possa chiedere un finanziamento anticipato (circa il 5 % dell'importo complessivo dei costi stimati delle operazioni ammissibili, fino ad un massimo di 5 milioni di euro), che sarà concesso immediatamente dopo la domanda di aiuto e dovrà essere restituito dal paese in questione, nel caso in cui si stabilisca che non sussistevano le condizioni per la sua concessione.

2.1.7

Nell'assegnazione degli aiuti deve applicarsi il principio di proporzionalità, prendendo in considerazione l'importo complessivo dei danni, la dimensione del paese e la gravità delle conseguenze future della catastrofe.

2.1.8

L'attuazione dell'aiuto spetta esclusivamente alle autorità dello Stato beneficiario, il quale dovrà presentare una relazione conforme al regolamento da cui consti l'utilizzazione, debitamente giustificata, dei fondi concessi.

2.1.9

L'importo proposto dalla Commissione per il Fondo rimane invariato ad un miliardo di euro l'anno.

2.1.10

Il bilancio dell'UE non prevede stanziamenti destinati al Fondo, che viene di volta in volta mobilizzato attraverso un bilancio rettificativo.

2.1.11

Nel caso in cui venga superato l'importo assegnato per l'anno in corso si ricorre a quello disponibile per l'anno successivo, garantendo così la concessione degli aiuti, se giustificati.

3.   Osservazioni generali e specifiche

3.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente l'obiettivo della Commissione di ampliare il campo di applicazione del Fondo e dargli una capacità di reazione rapida in situazioni di crisi.

3.2

Il CESE ritiene tuttavia che alcuni punti della proposta della Commissione debbano essere adeguati per migliorare il documento, renderlo più efficace e fare in modo che il Fondo sia uno strumento potente e flessibile a disposizione dell'Unione europea affinché le popolazioni dei territori che rientrano nel suo campo di applicazione possano effettivamente beneficiare del sostegno previsto. Tale forma di contributo, che deve essere del tutto libero da vincoli burocratici e soggetto a regole che permettano di coprire tutti i tipi di catastrofi (quale che ne sia l'origine) nei momenti più difficili delle popolazioni cui si dirige, non deve costituire solo un aiuto prezioso per ripristinare condizioni di vita normali e il funzionamento delle infrastrutture e della vita economica e sociale, ma anche un segnale politico chiaro che possa essere inviato dall'Europa ai cittadini colpiti da gravi situazioni di emergenza.

3.3

Il CESE ritiene quindi che il volume delle risorse finanziarie proposte sembri corrispondere ai bisogni espressi nelle domande presentate negli ultimi anni, ma dubita che possa soddisfare le necessità originate da gravi catastrofi, ad esempio un terremoto o un maremoto di grandi proporzioni, una pandemia su scala europea oppure un incidente o attentato con armi di distruzione di massa. Tali situazioni, veramente eccezionali, dovrebbero essere contemplate predisponendo un meccanismo, anch'esso di carattere eccezionale, ma al quale l'Unione possa far ricorso se si dovesse un giorno verificare un disastro di grandi proporzioni.

3.4

Secondo il CESE, le norme per l'accessibilità al Fondo di solidarietà dell'Unione europea devono essere semplici, chiare e quanto più possibile esenti da pesantezze burocratiche. Esse devono invece prevedere meccanismi che assicurino la trasparenza nonché la valutazione e il controllo a posteriori degli obiettivi per i quali le risorse sono state messe a disposizione dello Stato beneficiario.

3.5

Data l'attuale situazione di bilancio e la realtà economica con cui l'Europa deve fare i conti, il CESE non è contrario alla forma variabile di iscrizione in bilancio proposta dal regolamento, caratterizzata da un limite prestabilito. Ritiene tuttavia che il Fondo dovrebbe, quanto prima, diventare un Fondo permanente autonomo, con una dotazione annua fissa, i cui «saldi positivi» corrispondenti agli stanziamenti non utilizzati nel corso di ogni anno andrebbero ad alimentare una riserva destinata alle gravi catastrofi.

3.6

Per quanto concerne le disposizioni relative ai termini per l'utilizzo dei fondi, il CESE ritiene che la proposta della Commissione vada nella giusta direzione e approva il meccanismo di risposta rapida previsto dal regolamento, il quale consente di intervenire tempestivamente, subito dopo la constatazione dei fatti che formano l'oggetto della mobilizzazione del FSUE.

3.7

In merito alla valutazione dei danni, il CESE ritiene che la procedura sia non solo complicata, considerando la dimensione delle situazioni coperte dal regolamento proposto, ma possa anche essere particolarmente soggetta a errore, tenendo conto della molteplicità dei costi e degli operatori, visto che non si tratta soltanto di danni pubblici ma anche di danni privati. Il breve periodo di tempo concesso per la presentazione della domanda ai servizi della Commissione, unito alla molteplicità di interessi e beni materiali colpiti, può portare a sopravvalutare o a sottovalutare in maniera particolare l'impatto della crisi. Per tale motivo, la valutazione delle domande avanzate dagli Stati deve essere effettuata applicando criteri rigorosi, ricorrendo ad esperti, a dati storici e a registri precedenti e calcolando i valori economici in base al livello dei prezzi nello Stato beneficiario.

3.8

Per quanto riguarda i tipi di costi cui il Fondo deve contribuire a coprire, il CESE giudica corrette le operazioni ammissibili elencate all'articolo 4 della proposta di regolamento, ma auspicherebbe l'introduzione di un'altra lettera così formulata: «altre operazioni di interesse pubblico volte a normalizzare la vita sociale ed economica delle popolazioni e/o delle zone colpite e a rendere accessibile il Fondo a tutti gli attori della società civile in base a modalità e precauzioni da definire». Il motivo dell'inserimento di questa nuova lettera sono l'impossibilità di prevedere tutti i tipi degli eventi disastrosi coperti dal Fondo, e tutte le loro conseguenze, e la volontà di introdurre un elemento di flessibilità decisionale in situazioni molto particolari in cui l'organizzazione sociale e il sistema produttivo potrebbero essere messi in pericolo nel caso fosse impossibile indennizzare i danni privati.

3.8.1

In riferimento a questa apertura, è opportuno notare che la dotazione prevista è ben lungi dall'essere stata esaurita, a causa, principalmente, della clausola di riserva dei fondi, che impone di limitare il loro impiego alle sole spese pubbliche e che non consente di tener conto di situazioni che molte volte rientrano perfettamente nella filosofia d'intervento del Fondo.

3.8.2

Allo stesso modo, si dovrebbe rivedere la nozione di soglia, in modo da adeguare le possibilità d'intervento del Fondo alle esigenze constatate sul campo e alla dimensione regionale di taluni fenomeni naturali.

3.9

Il CESE ritiene che i beneficiari finali del Fondo debbano essere i cittadini dell'Unione europea attraverso le operazioni ammissibili portate a compimento. Solo per ragioni logistiche e operative i beneficiari intermedi sono gli Stati che ricevono le risorse finanziarie previste a tal fine dal bilancio del Fondo. Sempre per questo motivo, non devono essere solo le organizzazioni statali a ricevere i fondi pubblici messi a disposizione dal Fondo ma anche la società civile organizzata che partecipa alle operazioni ammissibili, dato che in generale, gli Stati non dispongono delle risorse necessarie per intervenire in questo tipo di catastrofi senza l'aiuto della società civile. I vigili del fuoco, le organizzazioni volontarie della società civile operanti nel settore sanitario o in quello sociale e gli altri protagonisti della società civile devono essere debitamente compensati per i loro sforzi, il loro impegno e i costi sostenuti, dato che i loro bilanci non sono in genere adeguati a questo tipo di eventi di grandi dimensioni.

3.10

Il CESE ritiene che l'ambito geografico dei paesi coperti in caso di catastrofe debba essere rivisto, in maniera da garantire la copertura e il sostegno ad altri paesi, oltre a quelli immediatamente confinanti. In caso di gravi catastrofi (ad esempio gli incidenti nucleari), possono essere colpiti altri paesi e non solo quelli limitrofi allo Stato in cui ha avuto origine il disastro. Per tale motivo, tutti gli Stati coinvolti devono aver diritto al sostegno. Nelle situazioni in cui siano colpiti altri paesi, e si mobilizzi il Fondo, si dovrà estendere la sua applicazione a tutti gli Stati colpiti, anche se alcuni di essi non dovessero raggiungere le soglie stabilite all'articolo 2 della proposta di regolamento.

3.11

La questione della vicinanza riguarda, secondo il CESE, anche gli Stati non membri o non candidati, qualora siano stati colpiti da un disastro che ha avuto origine nel territorio degli Stati membri dell'Unione o dei paesi candidati. Se il Fondo è attivato per un evento che ha origine o è causato in questo ambito geografico, anche gli altri Stati vicini meritano il sostegno dell'Unione, attraverso il Fondo oppure attraverso altri strumenti in vigore nel campo della cooperazione internazionale, a condizione che questo non incida, riducendoli, sui programmi di cooperazione specifici già esistenti.

3.12

Per il CESE è indispensabile includere, tra gli eventi ammissibili, le catastrofi derivanti dall'accumulo o dalla persistenza di situazioni considerate, all'inizio, non particolarmente pericolose (es. una grave forma di siccità) e stabilire con precisione il momento in cui vengono prese in considerazione. I cambiamenti climatici cui attualmente assistiamo, in parte determinati dal riscaldamento globale del quale è responsabile anche l'Unione europea nel suo complesso, colpiscono alcuni Stati più di altri e non sarebbe né ragionevole né solidale che l'Unione europea disattendesse i suoi obblighi in relazione al problema sia dell'origine sia delle conseguenze di tali fenomeni.

3.12.1

Le osservazioni emerse nel corso della missione informativa del CESE svoltasi in Spagna e Portogallo dal 14 al 16 settembre 2005 hanno evidenziato, in molti casi, la necessità di combinare l'intervento:

del Fondo, nella sua capacità di intervento rapido, per apportare una soluzione immediata alle necessità impellenti sia delle popolazioni sia a livello materiale, e

dei fondi a carattere più strutturale, al fine di risolvere a lungo termine i problemi di fondo, ad esempio attraverso la creazione di infrastrutture per prevenire la siccità, il rimboschimento e lo sviluppo di attività alternative in casi di incendi particolarmente devastanti.

3.12.2

Inserire il Fondo in un contesto più ampio di interventi intensivi a lungo termine dovrebbe costituire un criterio importante per la selezione dei progetti da parte della Commissione. Si raggiungerebbe in tal modo una maggiore efficacia globale del Fondo e dei fondi strutturali.

3.12.3

I problemi del rifornimento idrico, del funzionamento delle infrastrutture e del sostegno alle popolazioni sul piano sociale o sanitario in situazioni imprevedibili di siccità o di ondate di caldo, devono essere inclusi tra i fenomeni ammissibili al sostegno a titolo del Fondo, esattamente come lo sono le piene, le trombe d'aria o le trombe d'acqua. Il regolamento deve prevedere queste situazioni e stabilire con precisione il momento a partire dal quale esse possono dar luogo a un intervento, dal momento che esse non hanno origine da un evento improvviso e immediatamente identificabile bensì da un continuo aggravamento di un determinato fenomeno (climatico o di altro tipo).

3.13

Si potrà stabilire a tale scopo il requisito obbligatorio della «Dichiarazione ufficiale di grave siccità» che dovrà essere emessa dall'autorità nazionale responsabile della gestione delle risorse idriche nel rispetto di criteri obiettivi e uniformi che dovranno essere osservati dalle diverse autorità incaricate di gestire le risorse idriche in ciascuno degli Stati membri.

3.14

Il CESE ritiene inoltre che gli Stati membri e l'Unione debbano stabilire regole chiare per quanto concerne l'obbligo per il settore assicurativo dell'UE di coprire determinati tipi di rischi, che le imprese del settore spesso tentano di evitare. Questo obiettivo è tanto più importante in quanto il Fondo e gli aiuti pubblici degli Stati generalmente non coprono i danni subiti dai privati, i quali sono di solito ben superiori ai costi dell'intervento pubblico per minimizzare o risolvere i problemi della collettività, intervento che i pubblici poteri si sentono obbligati a garantire.

3.15

Il CESE infine ritiene utile incentivare gli sforzi di prevenzione dei rischi a tutti i livelli capaci di ridurre al minimo o annullare le conseguenze di situazioni del genere, prevedendo gli eventi, evitando le catastrofi, preparando e attivando meccanismi preventivi di risposta, in maniera da proteggere la vita e la salute delle persone e scongiurare la distruzione di infrastrutture di beni materiali e immateriali. In questo senso, il CESE non è contrario ad introdurre, nella proposta di regolamento, una clausola restrittiva che, al fine di promuovere la prevenzione, limiti, riduca o annulli l'intervento del Fondo nei casi in cui si possa dimostrare la negligenza delle autorità dello Stato interessato sempre che quest'ultimo sia, dal punto di vista finanziario, perfettamente in grado di affrontare le conseguenze della catastrofe. Dato che i beneficiari finali che si vogliono sostenere sono i cittadini colpiti dalla catastrofe, l'intervento del Fondo potrebbe effettuarsi anche in queste circostanze a titolo di un prestito e non di sovvenzione allo Stato considerato negligente. L'erogazione definitiva di stanziamenti comunitari ad uno Stato che ha dato prova di negligenza crea un clima di lassismo e di irresponsabilità e fa aumentare i rischi di determinati tipi di catastrofe, a volte evitabili.

4.   Conclusioni

4.1

Il CESE ribadisce, ancora una volta, la sua posizione, basata sulla prevenzione, la responsabilizzazione e la previsione delle catastrofi. Reputa tuttavia importantissima l'esistenza di uno strumento come il Fondo, modificato in funzione delle critiche e dei suggerimenti alla proposta della Commissione, formulati al punto 3 «Osservazioni generali e specifiche».

4.2

Il CESE accoglie favorevolmente i miglioramenti introdotti dal regolamento proposto, ma li giudica insufficienti per consentire al Fondo di esprimere tutte le sue potenzialità e la sua capacità di intervento.

4.3

Per essere adeguata alle reali necessità, la proposta della Commissione dovrebbe, secondo il CESE, essere modificata nei seguenti tre aspetti:

a)

ampliare l'ambito di applicazione inserendo altre catastrofi non previste, in particolare la siccità;

b)

ridurre le soglie relative all'ordine di grandezza dei danni, che sono troppo elevate ed escludono la maggior parte delle catastrofi che si sono verificate in tempi recenti, e/o dare alla Commissione una flessibilità politica in modo che possano essere prese in considerazione catastrofi con un importante impatto regionale;

c)

dar prova di flessibilità per quanto concerne le spese ammissibili, introducendo all'articolo 4 («operazioni ammissibili») una nuova lettera più completa, che copra altri costi non previsti alle lettere precedenti.

4.4

Un parere d'iniziativa sul tema Valutazione dei principi e del funzionamento del Fondo di solidarietà e suo adattamento alle necessità dei paesi e delle regioni dell'Unione europea potrebbe essere formulato quanto prima e contribuire alla soluzione dei problemi già individuati.

Bruxelles, 27 ottobre 2005

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


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