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Document C2005/315/32

Causa T-376/05: Ricorso presentato il 13 ottobre 2005 — Tea-Cegos e STG/Commissione

GU C 315 del 10.12.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/18


Ricorso presentato il 13 ottobre 2005 — Tea-Cegos e STG/Commissione

(Causa T-376/05)

(2005/C 315/32)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente(i): TEA-CEGOS (Madrid, Spagna) e Services Techniques Globaux (STG) (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante(i): G. Vandersanden, L. Levi, avocat]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione 12 ottobre 2005, recante rigetto della candidatura e dell'offerta del consorzio TEA-CEGOS e revoca della decisione di aggiudicazione di un contratto-quadro al consorzio TEA-CEGOS nel contesto della gara d'appalto EuropeAid — 2/119860/C-LOTTO no 7;

annullare tutte le altre decisioni prese dalla convenuta nell'ambito di tale gara di appalto in esito alla decisione 12 ottobre 2005 e, segnatamente, le decisioni di aggiudicazione ed i contratti conclusi dalla Commissione in esecuzione delle dette decisioni;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nel ricorso in oggetto sono membri di un consorzio costituito ai fini della gara di appalto «EuropeAid/119860/C/SV/MULTI», indetto dalla convenuta. Il consorzio ha presentato la propria offerta per il lotto no 7 «Culture, Governance and Home Affairs».

Con lettera 20 maggio 2004, il consorzio veniva informato dell'accettazione della sua candidatura. Con lettera 18 luglio 2005, la convenuta le comunicava di ritenere necessario rivedere la propria decisione di aggiudicazione del contratto quadro alle ricorrenti, motivando tale cambiamento in base al fatto che la decisione in oggetto era stata presa sul fondamento di informazioni inesatte comunicate nel corso della procedura. Con decisione 12 ottobre 2005, la Commissione confermava il rigetto della candidatura e dell'offerta della ricorrente, in base alla clausola di esclusione prevista dall'art. 13 del bando di gara (1). Per motivare la propria decisione, essa invocava il fatto che uno dei membri del consorzio faceva parte di un altro gruppo, uno dei membri del quale partecipava ad un'altra candidatura per il medesimo contratto. Questa decisione è l'atto impugnato.

A sostegno della loro domanda di annullamento, le ricorrenti invocano diversi motivi.

Con il primo, esse deducono che la convenuta sarebbe incorsa in una violazione rispetto a quanto convenuto nella documentazione contrattuale, per erronea applicazione dell'art. 13 del bando di gara, nonché dell'art. 14 delle istruzioni all'offerente. Secondo le ricorrenti, l'art. 13 del bando di gara non sarebbe applicabile quando una decisione di aggiudicazione sia già stata presa. Esse sostengono, del pari, di non aver omesso di comunicare i documenti richiesti dalla convenuta, né avrebbero fornito false informazioni, ove i requisiti per l'applicazione dell'art. 14 delle istruzioni all'offerente — gli unici che giustifichino la contestazione della decisione di aggiudicazione dell'appalto in tale fase della procedura — non sarebbero pertanto soddisfatti.

In secondo luogo, le ricorrenti asseriscono che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione della nozione di «legal group», di cui all'art. 13 del bando di gara, accogliendo unicamente il criterio strutturale ed escludendo l'applicazione del test del conflitto di interessi tra i candidati della medesima gara di appalto. Secondo le ricorrenti, la valutazione accolta dalla convenuta sarebbe tale da ledere il principio di certezza del diritto. Le ricorrenti deducono, inoltre, un motivo attinente all'asserita violazione dell'obbligo di motivazione.

Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti attiene all'asserita violazione del principio di buona amministrazione ed alla mancanza di diligenza. Le ricorrenti deducono che, in caso di dubbio, la convenuta avrebbe dovuto metterne al corrente il consorzio entro un termine ragionevole, e interrogarle durante la procedura della gara di appalto e non successivamente alla sua decisione di aggiudicazione dell'appalto, ciò che avrebbe consentito di risparmiare le spese connesse alla sua partecipazione alle fasi successive della procedura.

Con l'ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che sarebbe stato violato il loro legittimo affidamento, nonché la teoria della revoca degli atti amministrativi. Esse asseriscono che, nella specie, la decisione di aggiudicazione dell'appalto non sarebbe illegittima e, conseguentemente, non può essere revocata dalla convenuta.


(1)  Bando di gara per un contratto quadro mutiplo «Multiple framework contract recruit technical assistance for short-term expertize for exclusive benefit of third countries benefiting from European Commission's external aid» 2004/pag. 132-11932, GU pag. 132.


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