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Document C2005/315/29

    Causa T-367/05: Ricorso presentato il 23 settembre 2005 — UPC France/Commissione

    GU C 315 del 10.12.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 315/15


    Ricorso presentato il 23 settembre 2005 — UPC France/Commissione

    (Causa T-367/05)

    (2005/C 315/29)

    Lingua processuale: francese

    Parti

    Ricorrente(i): UPC France Holding B.V. (Schiphol-Rijk, Paesi Bassi) [Rappresentante(i): D. Powell, solicitor, N. Flandin, avocat]

    Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del(i) ricorrente(i)

    annullare la decisione della Commissione Aiuto di Stato n. 382/2004, Francia

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il ricorso in oggetto, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione (1)3 maggio 2005, Aiuto di Stato no 382/2004 — Francia, in cui si dichiara che la sovvenzione concessa dalle autorità francesi ai fini della costruzione e dello sfruttamento di una rete di telecomunicazioni a banda larga sul territorio di Limousin (DORSAL) non costituisce un aiuto.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce diversi motivi attinenti alla violazione di forme sostanziali, nonché alla violazione della normativa comunitaria.

    Con riguardo alla violazione di forme sostanziali, la ricorrente sostiene che la Commissione violerebbe norme di procedura omettendo, erroneamente, di aprire il procedimento di esame formale previsto dall'art. 88, n. 2, del Trattato CE e dall'art. 6 del regolamento n. 659/99 (2), che le avrebbe consentito, in quanto parte interessata, di presentare osservazioni prima della decisione della Commissione.

    Con il suo primo motivo, attinente alla violazione della normativa comunitaria, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe compiuto un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il provvedimento in questione non contenesse elementi di aiuto, dal momento che la sovvenzione era stata concessa nel contesto di una compensazione di pubblico servizio e che i criteri elaborati dalla giurisprudenza Altmark (3) erano soddisfatti nella specie.

    La ricorrente, inoltre, contesta la decisione impugnata nella parte in cui essa qualifica come pubblico servizio il servizio a banda larga, mentre la definizione di pubblico servizio in materia di telecomunicazioni, quale emerge dalla direttiva «servizio universale», concerne esclusivamente i servizi a bassa velocità.

    La ricorrente sostiene, inoltre, che gli obblighi in oggetto dovessero essere ritenuti ricompresi tra i compiti della funzione pubblica, quod non, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nella città di Limoges, sussistesse una carenza di iniziativa privata e mancassero forze concorrenziali. La ricorrente sostiene, del pari, che la procedura scelta per selezionare l'operatore incaricato dell'esecuzione dell'asserito compito di interesse generale non avrebbe consentito di selezionare il candidato capace di fornire il detto servizio al costo minimo per la collettività. In ogni caso, a suo avviso, nella specie, e con riguardo alla città di Limoges, la sovvenzione pubblica non può trovare giustificazione come compensazione per l'esecuzione di un compito della funzione pubblica e la giurisprudenza Altmark non può pertanto applicarsi.

    Con altro motivo, la ricorrente invoca, del pari, talune irregolarità di procedura sostanziali nel procedimento di delega dei compiti della funzione pubblica che avrebbero causato un'alterazione della parità tra i potenziali candidati ad una delega di pubblico servizio.

    L'ultimo motivo sollevato dalla ricorrente attiene ad una carenza di motivazione, nella parte in cui la Commissione non avrebbe chiarito per quale ragione la regione di Limusin sarebbe stata considerata complessivamente, senza tener conto delle specificità delle zone urbane che, come la città di Limoges, costituirebbero autentiche sacche di concorrenza nell'ambito della regione, né per quale ragione essa non avrebbe invocato, in alcun punto della decisione impugnata, la presenza della rete della ricorrente a Limoges.


    (1)  C (2005) 1170 def 1.

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27 marzo 1999, pag. 1)

    (3)  Sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00 (Racc. pag. I-7747).


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