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Document C2005/315/27

Causa T-364/05: Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Saint-Gobain Pam/UAMI

GU C 315 del 10.12.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/14


Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Saint-Gobain Pam/UAMI

(Causa T-364/05)

(2005/C 315/27)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Saint-Gobain Pam SA (Nancy, Francia) [Rappresentante(i): J. Blanchard, avocat]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Propamsa SA

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

annullare la decisione 15 aprile 2005 della 4. Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «PAM PLUVIAL», per prodotti classificati nella classe 6 («tubi metallici o a base di metallo, tubi in ghisa, raccordi metallici per i prodotti precedentemente menzionati») e 17 («raccordi non metallici per tubi rigidi non metallici»).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Propamsa SA

Marchio o segno fatto valere: marchio semi-figurativo spagnolo no 737 992 «PAM PAM», per prodotti classificati nella classe 19 («materiali di costruzione»), marchio denominativo spagnolo no 120 075 «PAM», per prodotti classificati nella classe 19 («cementi») e marchio internazionale no 463 089 «PAM», per prodotti classificati nelle classi 1 («sostanze adesive destinate all'industria») e 19 («materiali di costruzione non metallici»).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione del principio di continuità funzionale tra diverse istanze dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nel senso che il detto principio non può avere come conseguenza che la parte non può, salvo incorrere in irricevibilità della domanda, invocare dinanzi alla Commissione di ricorso taluni elementi di fatto o di diritto che non abbia prodotto entro i termini prescritti dinanzi all'unità che decide in primo grado, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.


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