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Document C2005/315/24

Causa T-355/05: Ricorso presentato il 12 settembre 2005 — Vandaele/Commissione

GU C 315 del 10.12.2005, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/13


Ricorso presentato il 12 settembre 2005 — Vandaele/Commissione

(Causa T-355/05)

(2005/C 315/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Karen Vandaele (Bertem, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di nominare la ricorrente agente temporaneo delle Comunità europee in quanto essa fissa il suo grado di assunzione in applicazione dell'art. 2 della decisione 28 aprile 2004 relativa all'assunzione degli agenti temporanei;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione OLAF/T/B/02 bandita dalla Commissione per l'assegnazione di posti di agente temporaneo della categoria B presso l'Ufficio per la lotta antifrode. Con lettera 28 ottobre 2002, essa è stata informata che il suo nominativo era stato iscritto nell'elenco degli idonei. Tuttavia, essa è entrata in servizio alla Commissione, presso l'OLAF, solo il 1o settembre 2004, anche se la procedura per la sua assunzione era cominciata alla fine del 2003. Il suo contratto, firmato il 3 novembre 2004, la inquadrava nel grado B*4, in applicazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa all'assunzione degli agenti temporanei, in forza della quale il personale temporaneo è assunto con il grado A*8 o B*4.

Con il suo ricorso, la ricorrente contesta il suo inquadramento. Essa ritiene che la Commissione, con la decisione 28 aprile 2004, abbia modificato l'invito a presentare candidature per la categoria B, il cui grado minimo, al momento della pubblicazione del detto invito, era il grado B5 (rinominato B*5 nel nuovo statuto). Secondo la ricorrente siffatta modifica, avvenuta dopo che era stato redatto l'elenco dei vincitori della selezione, viola l'art. 29, n. 1, dello statuto e l'art. 10, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nonché l'aspettativa della ricorrente ad essere assunta per occupare uno dei posti vacanti destinati ai vincitori della procedura di selezione cui essa aveva partecipato.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio della parità di trattamento in quanto i vincitori della stessa procedura assunti prima del 1o maggio 2004, inquadrati in applicazione delle regole precedenti, sarebbero stati inquadrati in gradi più alti e godrebbero pertanto di condizioni di sviluppo della carriera più favorevoli.

Infine, la ricorrente fa valere la violazione del suo legittimo affidamento nella sua assunzione nel grado B2 o B3 senza ritardi ingiustificati.


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