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Document C2005/315/16

Causa C-338/05 P: Ricorso proposto il 19 settembre 2005 dal Front National, sig.ra M. F. Stirbois, sigg. B. Gollnisch, C. Lang, J. C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen e M. Borghezio avverso l'ordinanza pronunciata l' 11 luglio 2005 dal Tribunale di 1 o grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-17/04 Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

GU C 315 del 10.12.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/9


Ricorso proposto il 19 settembre 2005 dal Front National, sig.ra M. F. Stirbois, sigg. B. Gollnisch, C. Lang, J. C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen e M. Borghezio avverso l'ordinanza pronunciata l'11 luglio 2005 dal Tribunale di 1o grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-17/04 Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-338/05 P)

(2005/C 315/16)

lingua processuale: il francese

Il 19 settembre 2005, il Front National e a. rappresentati dal sig. W. De Saint-Just, avvocato, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata l'11 luglio 2005 dal Tribunale di 1o grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-17/04, Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia cassare con tutte le conseguenze di legge l'ordinanza impugnata in data 11 luglio 2005.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti, un partito politico, il Fronte Nazionale e dei deputati europei di vari formazioni politiche nazionali (Front National, Lega Nord, Vlaams Blok) avevano chiesto al Tribunale l'annullamento del regolamento CEE del Parlamento europeo del Consiglio 4 novembre 2003, numero 2004 relativo allo Statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1), in particolare per illegittimità, violazione dei principi di parità, di trasparenza, di pluralismo politico, di sussidiarietà e per presunzione di sviamento di procedura.

Il Tribunale nella decisione impugnata 11 giugno 2005 ha innanzitutto deciso (punto 48) che il Fronte Nazionale è direttamente interessato dal regolamento impugnato. Ma (punto 52) il Tribunale decide che i deputati ricorrenti non sono essi stessi direttamente interessati dal regolamento impugnato. È tuttavia evidente che tali deputati, eletti, si distinguono per la loro attività e per il loro impegno in seno al loro partito politico, da «qualsiasi altro cittadino». Essi sono per ciò stesso legittimati a impugnare un atto che metterebbe in discussione i diritti e gli statuti della formazione politica di provenienza. Ma (punto 66) il Tribunale decide che il Fronte Nazionale non è individualmente interessato dal regolamento impugnato.

Il Tribunale ha adottato, la base di tale punto della motivazione, l'argomentazione del Parlamento europeo secondo la quale l'articolo 4 di questo stesso regolamento non è di immediata applicazione e pertanto che «non vi sono effetti direttamente derivanti dal regolamento 2004/2003 nei confronti del Front National».

Tuttavia, l'art. 13 dello stesso regolamento dispone che «gli articoli dal 4 al 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004». Dato che il Front National presenta liste in tutte le grandi regioni francesi per le elezioni europee, che non vi è dubbio che vi saranno degli eletti tenuto conto della sua forte rappresentatività in Francia, non sono affatto estrapolazioni né «speculazioni» affermare che il Fronte Nazionale avrà dei rappresentanti in seno al Parlamento europeo. In questa ottica, è direttamente interessato dalle disposizioni del regolamento sullo «Statuto e sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo».


(1)  (GU L 297, pag. 1).


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