EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/315/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 ottobre 2005 , nella causa C-6/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. ( Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche )

GU C 315 del 10.12.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/5


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-6/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (1).

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche»)

(2005/C 315/09)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa C-6/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e L. Flynn) contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (agente: sig.ra C. Jackson, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutti i provvedimenti necessari a garantire un'attuazione completa e corretta delle prescrizioni della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare:

dell'art. 6, n. 2, limitatamente a Gibilterra;

dell'art. 6, nn. 3 e 4, per quanto concerne i piani ed i progetti di prelievo di acqua e i piani regolatori;

dell'art. 11;

dell'art. 12, n. 1, lett. d), limitatamente a Gibilterra;

dell'art. 12, n. 2;

dell'art. 12, n. 4;

dell'art. 13, n. 1;

dell'art. 14, n. 2;

dell'art. 15;

dell'art. 16;

dell'insieme della direttiva oltre le sue acque territoriali,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.


Top