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Document C2005/315/02

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 20 ottobre 2005 , nella causa C-111/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei prodotti agricoli — Direttiva 89/662/CEE — Art. 5 — Controlli veterinari nello Stato membro destinatario delle merci — Sistema nazionale di previa notifica imposta agli importatori di taluni prodotti d'origine animale provenienti da altri Stati membri)

    GU C 315 del 10.12.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 315/1


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    20 ottobre 2005

    nella causa C-111/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei prodotti agricoli - Direttiva 89/662/CEE - Art. 5 - Controlli veterinari nello Stato membro destinatario delle merci - Sistema nazionale di previa notifica imposta agli importatori di taluni prodotti d'origine animale provenienti da altri Stati membri)

    (2005/C 315/02)

    Lingua processuale: lo svedese

    Nella causa C-111/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 marzo 2003, nella causa tra Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Ström van Lier e sig. A. Bordes) e Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse) sostenuto dalla Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski) la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 20 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il Regno di Svezia, mantenendo un sistema di previa notifica obbligatoria per le importazioni di taluni prodotti alimentari d'origine animale provenienti da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

    2)

    Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

    3)

    La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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