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Document C2005/315/01

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 settembre 2005 , nella causa C-464/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca ( Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Veicoli stradali a motore — Veicolo messo a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro — Veicolo immatricolato nello Stato membro del datore di lavoro — Lavoratore residente in un altro Stato membro — Tassazione del veicolo )

GU C 315 del 10.12.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

nella causa C-464/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Veicoli stradali a motore - Veicolo messo a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro - Veicolo immatricolato nello Stato membro del datore di lavoro - Lavoratore residente in un altro Stato membro - Tassazione del veicolo»)

(2005/C 315/01)

Lingua processuale: il danese

Nella causa C-464/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 23 dicembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. N.B. Rasmussen e D. Martin) contro Regno di Danimarca (agente: sig. J. Molde), sostenuto da Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il Regno di Danimarca, poiché la sua legislazione e la sua prassi amministrativa

non consentono ai lavoratori che risiedono in Danimarca e che occupano in un altro Stato membro un impiego non costituente la loro attività principale di utilizzare, per scopi professionali e privati, un veicolo aziendale immatricolato in tale altro Stato membro dove è stabilita l'impresa del loro datore di lavoro, e

non consentono ai lavoratori che risiedono in Danimarca e che occupano un impiego in un altro Stato membro di utilizzare, per scopi tanto professionali quanto professionali e privati, un veicolo aziendale immatricolato in tale altro Stato membro dove il loro datore di lavoro ha la propria sede sociale o il proprio stabilimento principale — veicolo non destinato ad essere essenzialmente utilizzato in Danimarca in via permanente, né di fatto utilizzato in tal modo — se non a condizione che l'impiego svolto presso tale datore di lavoro costituisca l'attività principale dei lavoratori stessi e che venga a tal fine versata una tassa, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 39 CE.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

4)

La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


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