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Document 52004AE1201

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (COM(2004) 171 def. - 2004/0066 (COD))

    GU C 74 del 23.3.2005, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 74 del 23.3.2005, p. 4–6 (MT)

    23.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/18


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate

    (COM(2004) 171 def. - 2004/0066 (COD))

    (2005/C 74/04)

    Il Consiglio, in data 26 marzo 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 157 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 luglio 2004, sulla base del rapporto introduttivo predisposto dal relatore BRAGHIN.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 settembre 2004, nel corso della 411a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 129 voti favorevoli, 3 voti contrari e 6 astensioni.

    1.   Introduzione

    1.1

    Il documento della Commissione si articola in due parti: una comunicazione concernente l'estensione al 30 giugno 2007 dei criteri specifici di compatibilità per gli aiuti alla produzione cinematografica e televisiva validi sino al giugno 2004, e una raccomandazione relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate.

    1.2

    La raccomandazione è incentrata su tutti gli aspetti del patrimonio cinematografico (raccolta, catalogazione, creazione di banche-dati, conservazione, restauro, uso a fini pedagogici, accademici, culturali e di ricerca e cooperazione tra enti responsabili a livello europeo) e vede nel deposito legale delle opere cinematografiche lo strumento per conservare e salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo. Su tale documento è richiesto il parere del Comitato.

    1.3

    Il parere richiesto al Comitato è relativo alla sola raccomandazione. Quanto alla comunicazione, il CESE plaude all'approccio della Commissione, che si dichiara «disponibile a considerare la possibilità, al più tardi al momento del prossimo riesame della comunicazione, che siano resi disponibili aiuti più ingenti, purché i sistemi di aiuti soddisfino le condizioni di legalità generale previste dal Trattato e, in particolare, purché le barriere alla libera circolazione dei lavoratori, delle merci e dei servizi all'interno dell'UE in questo settore siano ridotte». Il CESE si riserva di analizzare i risultati dello studio sugli effetti degli attuali sistemi di aiuti di Stato nel settore, per valutarne l'impatto sia economico che culturale, e quindi verificare se gli attuali meccanismi sono efficaci, o non sia opportuno invece ricercare meccanismi e strumenti diversi.

    2.   Osservazioni generali

    2.1

    Il CESE condivide l'affermazione che occorre migliorare le condizioni per la competitività delle industrie legate al patrimonio cinematografico, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di tecnologie come la digitalizzazione, da cui consegue la base giuridica della raccomandazione, fondata sull'articolo 157 del Trattato CE.

    2.1.1

    La scelta di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio è condivisa dal CESE in quanto permette di conseguire gli obiettivi di un'efficace cooperazione tra Stati membri e per amplificare il dibattito politico su un tema di così grande rilievo culturale.

    2.1.2

    Il CESE auspica peraltro che la Commissione effettui una approfondita analisi delle informazioni richieste agli Stati membri ogni due anni, relative ai provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione, e valuti quali misure anche giuridiche siano opportune per conseguire la cooperazione e il coordinamento necessari ai fini di una efficace tutela del patrimonio audiovisivo e della sua valorizzazione economica.

    2.2

    Il CESE condivide il principio che il trasferimento del possesso di opere cinematografiche agli enti competenti per la loro archiviazione non implichi il trasferimento dei diritti d'autore connessi. Peraltro gli Stati membri possono stabilire, ai sensi della direttiva 2001/29/CE (1), un'eccezione o limitazione per quanto riguarda gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche o archivi accessibili al pubblico, che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto. Il CESE sostiene altresì la raccomandazione di permettere la riproduzione di opere cinematografiche depositate ai fini del restauro delle stesse (punto 9 della raccomandazione).

    2.3

    Le problematiche giuridiche connesse ai diritti d'autore e agli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche o archivi accessibili al pubblico, nonché alla riproduzione ai fini del restauro, è opportuno siano affrontate e risolte con urgenza: il CESE suggerisce che sia dato un esplicito mandato al riguardo ad un gruppo di alto livello, eventualmente facendo evolvere in tale senso la rete di esperti nazionali già consultati.

    2.4

    Il CESE auspica che sia accorciato il periodo entro il quale il deposito deve avvenire dopo la messa a disposizione del pubblico, e che si prevedano meccanismi per favorire il deposito anche di opere cinematografiche e audiovisive, costituenti il patrimonio audiovisivo nazionale, antecedenti la fissazione dell'obbligo di deposito ai sensi della raccomandazione in oggetto.

    2.5

    Il CESE ritiene che le opere cinematografiche e audiovisive costituiscono un prodotto industriale e nello stesso tempo culturale, che va tutelato come patrimonio comune europeo, promosso come fattore di pluralismo e valorizzato sul piano economico. In tale logica è auspicabile che anche specifiche tipologie di produzioni televisive delle emittenti attive a livello nazionale siano soggette a deposito obbligatorio e non volontario, in quanto espressione di una cultura in dinamico sviluppo molto più legata all'attualità socio-culturale di un'opera cinematografica. Pur consapevole che le emittenti non si sono espresse a favore di tale deposito obbligatorio, il CESE invita la Commissione ad approfondire tale aspetto con studi di settore, per valutare se almeno i programmi televisivi più rilevanti sul piano socio-culturale non debbano essere soggetti al deposito obbligatorio in quanto patrimonio culturale audiovisivo.

    2.6

    Il CESE concorda con l'affermazione che l'industria cinematografica ha un grande potenziale di creazione di posti di lavoro, anche nel campo della tutela del patrimonio cinematografico, ma questo vale a maggior ragione per il settore audiovisivo in senso lato, tenendo conto della pluralità dei supporti e dei mezzi di trasmissione e delle potenzialità offerte dalla tecnica digitale. Auspica pertanto che ogni forma di sostegno sia allargata all'insieme delle opere audiovisive, e maggiormente finalizzata alla competitività del settore nelle sue varie articolazioni, e che le prospettive di formazione non siano limitate o concentrate prevalentemente nel settore cinematografico, ma riguardino il settore audiovisivo nella sua accezione più ampia.

    2.7

    Il CESE concorda con la necessità di un sistema di deposito volontario dei materiali accessori e pubblicitari, materiali costituiti da immagini in movimento, opere cinematografiche del passato, in quanto costituiscono una componente rilevante del patrimonio audiovisivo europeo. Sottolinea la necessità di individuare idonei incentivi a tale raccolta, e di dotare gli enti responsabili di adeguati fondi per poter conseguire in tempi ragionevolmente brevi una sistematica testimonianza della ricchezza di identità culturali e della varietà delle genti europee.

    3.   Conclusioni

    3.1

    Per conseguire gli obiettivi principali enunciati, il CESE ritiene fondamentale che la Commissione svolga sin d'ora un ruolo pro-attivo secondo le intenzioni espresse nel documento in esame, e in particolare:

    definisca le procedure di deposito che permettano ai sistemi nazionali di essere interconnessi ed interoperativi, promuovendo norme europee di catalogazione,

    ponga le premesse tecniche e giuridiche affinché sia possibile pervenire a depositi on line adeguatamente protetti e aggiornati in tempo reale, che in futuro possano dare origine a una banca dati «europea»,

    proponga un modello di contratto a livello europeo tra enti designati, depositanti ed eventualmente titolari dei diritti, nel rispetto della direttiva 2001/29/CE, che ne faciliti il restauro e la successiva messa a disposizione di studiosi e per fini di insegnamento,

    individui, in cooperazione con gli enti interessati, i criteri per rendere accessibili al pubblico le opere depositate,

    sostenga la cooperazione tra gli enti nazionali e/o regionali anche attraverso strutture dedicate e finanziamenti specifici, se necessario,

    sostenga l'esercizio di benchmarking sulle pratiche migliori, e verifichi i passi compiuti attraverso il reporting periodico previsto.

    3.2

    Il CESE ritiene inoltre che la Commissione, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, debba svolgere un ruolo attivo di sostegno del settore, con adeguate risorse finanziarie e umane, per conseguire i seguenti obiettivi:

    la compilazione di una filmografia audiovisiva europea e la produzione in comune di progetti pedagogici e di ricerca: difficilmente infatti una cooperazione volontaria può portare a risultati soddisfacenti, tenendo conto del divario di risorse e di tradizioni culturali nei 25 Stati membri,

    il deposito anche delle opere del passato dei nuovi Stati membri: questi hanno infatti una importante produzione cinematografica, che testimonia storia, cultura, stili di vita, usi e costumi che potrebbero diversamente andare perduti, ma limitate disponibilità economiche per realizzarlo,

    la costituzione di una apposita struttura per la valorizzazione dei fondi presenti negli organismi nazionali e/o regionali, e la promozione della sua diffusione a livello europeo ed internazionale, attraverso i più aggiornati strumenti multimediali (per esempio DVD che utilizzino i materiali di archivio con sottotitoli in più lingue europee, offrendo così opportunità di ritorno economico anche per opere del passato): ciò vale specialmente per opere correlate a tematiche e politiche comunitarie (per esempio, la tutela dei minori o la dignità della donna) o a tradizioni specifiche (per esempio, film di animazione, film per l'infanzia, documentari),

    la valorizzazione delle opere presentate nei vari Festival tematici a livello regionale o locale, per favorire la produzione indipendente e quella di registi al di fuori dei canali commerciali, se opportuno anche attraverso il deposito obbligatorio,

    la formazione professionale relativa alla conservazione e al restauro, in quanto implicano professionalità e tecniche nuove, da sostenere con adeguati fondi comunitari, preferibilmente nell'ambito del rinnovando programma MEDIA Formazione.

    3.3

    Il CESE auspica altresì che nella discussione ormai iniziata sul nuovo programma MEDIA Formazione siano tenuti in maggior conto i processi formativi connessi con le nuove tecnologie e con le nuove necessità legate alla raccolta, catalogazione, conservazione e restauro di opere cinematografiche e televisive e in genere di materiali a immagini mobili. Occorrerebbe in particolare ampliare la formazione per l'utilizzo e la conoscenza delle nuove tecniche e metodi di archiviazione, e per la gestione di banche dati e metodi di salvataggio standard in formato digitale ad alta qualità, con processi di aggiornamento degli operatori affinché il lavoro effettuato sia fruibile dal pubblico più vasto e in particolare da studiosi ed insegnanti.

    Bruxelles, 15 settembre 2004.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger BRIESCH


    (1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in GU L 167 del 22.6.2001.


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