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Document 52004AR0251

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici

    GU C 71 del 22.3.2005, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/16


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici

    (2005/C 71/04)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici, COM(2004) 415 def. e il relativo allegato, il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, SEC(2004) 739,

    vista la decisione della Commissione europea, del 5 luglio 2004, di consultarlo in merito a tale argomento conformemente al disposto dell'articolo 265, primo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione del proprio Presidente, del 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile dell'elaborazione del parere su tale argomento,

    visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1) e le relative modifiche,

    vista la proposta di regolamento del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) (traduzione provvisoria), (COM(2004) 490 def. - 2004/0161(CNS)),

    visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Revisione intermedia della politica agricola comune (COM(2002) 394 def. - CdR 188/2002 fin) (2),

    visto il proprio parere sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Orientamenti per un'agricoltura sostenibile, (COM(1999) 22 def. - CdR 183/99 fin) (3),

    visto il progetto di parere (CdR 251/2004 riv. 1) adottato in data 20 settembre 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Jyrki Myllyvirta, sindaco di Mikkeli (FI/PPE)),

    considerando quanto segue:

    1)

    L'agricoltura e i prodotti biologici hanno un'importanza crescente nell'adeguare la produzione agricola alle esigenze del mercato, nel prestare attenzione alle aspettative dei cittadini europei in fatto di standard particolarmente elevati per la tutela ambientale, delle risorse e per il benessere degli animali, nonché nel consolidare lo sviluppo sostenibile dell'Europa.

    2)

    Nella comunicazione della Commissione viene giustamente sottolineato il doppio ruolo che la produzione biologica riveste sotto il profilo sociale: da un lato produrre generi alimentari e altri prodotti agricoli orientandosi alle aspettative del mercato, nonché in maniera conforme alle aspettative dei consumatori, rispettosa dell'ambiente e sicura, dall'altro svolgere una funzione di pubblica utilità promuovendo in modo particolare lo sviluppo sostenibile, nonché la tutela dell'ambiente e il benessere degli animali.

    3)

    Occorre dedicare particolare attenzione a salvaguardare la situazione della produzione biologica nelle varie condizioni che si incontrano nelle differenti zone della Comunità. Le norme in materia di produzione biologica devono essere affidabili, uniformi, chiare e conformi ai principi di tale produzione, nondimeno bisogna al tempo stesso vigilare che esse garantiscano anche in futuro condizioni eque di produzione e di trasformazione su tutto il territorio comunitario, nelle differenti condizioni naturali e di mercato,

    ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

    1.   Considerazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.1

    osserva che la comunicazione costituisce un passo in avanti positivo e opportuno verso il riconoscimento del valore della produzione biologica e verso il miglioramento delle condizioni di tale produzione nel territorio dell'Unione;

    1.2

    valuta con particolare favore il fatto che la comunicazione sia stata elaborata in modo accurato e in stretta collaborazione con i vari soggetti coinvolti;

    1.3

    sottolinea che la produzione biologica comporta rilevanti ripercussioni regionali e locali e che le amministrazioni locali e regionali hanno un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi del documento;

    1.4

    considera la comunicazione alquanto generica e i suoi obiettivi poco ambiziosi, giacché per conseguire ricadute ambientali di qualche rilievo occorrerebbe poter elevare la quota della produzione biologica.

    Funzionamento del mercato

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.5

    sottolinea l'importanza di promuovere la commercializzazione dei prodotti biologici e l'informazione dei consumatori in merito a tali prodotti e chiede che anche la Comunità partecipi al finanziamento delle relative campagne; promuovere la consapevolezza in merito alla produzione biologica fa parte dell'azione di informazione e di educazione attraverso la quale si intende, più in generale, sensibilizzare i cittadini ai principi dello sviluppo sostenibile. Il finanziamento delle campagne dev'essere organizzato in maniera tale che ne possano beneficiare anche i piccoli produttori e le PMI del settore alimentare;

    1.6

    accoglie favorevolmente la proposta di incrementare l'uso del logo comunitario, per ora parallelamente a quelli nazionali e regionali. È indispensabile che i criteri di assegnazione del logo comunitario siano uniformi e affidabili sia per i prodotti provenienti dal territorio comunitario che per quelli provenienti dall'esterno. Il logo comunitario dovrebbe essere integrato con informazioni circa la provenienza regionale dei prodotti;

    1.7

    riconosce che per il successo della promozione dei prodotti biologici è essenziale armonizzare le norme sulla loro produzione, si associa alla proposta in tal senso contenuta nella comunicazione; accoglie con favore sia la proposta di integrare le norme esistenti con altre (concernenti tra l'altro i prodotti animali trasformati, il benessere animale e l'ambiente) che quella di definire delle norme per le nuove categorie di prodotti, come i vini biologici e i prodotti dell'acquacoltura;

    1.8

    sottolinea che l'armonizzazione delle norme è indispensabile per garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. Rimuovendo gli ostacoli artificiosi al mercato si contribuisce inoltre all'equilibrio tra domanda e offerta. Attualmente in numerosi mercati lo sviluppo dell'attività è ostacolato dalla scarsità di materie prime, mentre d'altro canto dal punto di vista delle zone di produzione più remote e scarsamente popolate è importante che non vi siano ostacoli alla commercializzazione dei prodotti nelle regioni dove la domanda è maggiore;

    1.9

    reputa motivata la proposta di migliorare il rilevamento statistico al fine di monitorare lo sviluppo del mercato.

    Il commercio internazionale

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.10

    sottolinea che secondo la comunicazione è opportuno, anche nel commercio dei prodotti biologici, promuovere l'eliminazione degli ostacoli al commercio internazionale. Il libero commercio garantisce un approvvigionamento adeguato nelle zone la cui produzione è insufficiente e rafforza, anche al di fuori del territorio comunitario, l'impiego di tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente. Il commercio internazionale è opportuno quando serve a consentire all'attività di raggiungere dimensioni adeguate sotto il profilo economico. Al tempo stesso va sottolineato che, in base ai medesimi principi di sviluppo sostenibile che stanno alla base della coltivazione biologica, è opportuno rafforzare la produzione e la commercializzazione a livello locale e regionale. All'atto di inserire paesi terzi nell'elenco dei paesi in regime di equivalenza si dovrebbe valutare, oltre al rispetto delle pertinenti norme di produzione biologiche, l'osservanza delle altre norme vigenti nell'UE per la produzione di prodotti alimentari.

    La politica agricola comunitaria

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.11

    osserva che la promozione dell'agricoltura biologica dovrebbe avere un ruolo maggiore nella politica agricola sia comunitaria che degli Stati membri. I fondi stanziati dalla Comunità e dagli Stati membri in favore di una produzione agricola più rispettosa dell'ambiente dovrebbero essere destinati in misura maggiore all'agricoltura biologica. Per ottimizzarne l'impatto ambientale, l'agricoltura biologica dovrebbe essere promossa come un'alternativa valida per le imprese agricole anche nelle aree che più si prestano alla cosiddetta agricoltura intensiva;

    1.12

    sottolinea che, in luogo della specializzazione delle aree, occorrerebbe promuovere soluzioni che conducano ad una migliore integrazione della coltivazione biologica con l'allevamento; al tempo stesso si dovrebbero studiare gli strumenti adatti a migliorare la situazione dell'allevamento biologico;

    1.13

    appoggia le proposte avanzate nella comunicazione per aiutare e incoraggiare i soggetti decisionali nazionali a utilizzare nel modo più ampio possibile le differenti forme di sostegno. Secondo le ricerche effettuate, spesso i produttori biologici delle aree rurali ricavano il proprio reddito da varie fonti e sono attivi nell'ambito delle reti degli operatori del mondo rurale. Ai fini della multifunzionalità e della vitalità delle aree rurali è importante che la produzione biologica benefici in misura maggiore dei programmi di sviluppo rurale;

    1.14

    condivide il giudizio espresso nella comunicazione, secondo cui i prodotti etichettati come contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) non possono essere etichettati come prodotti biologici e la soglia di tolleranza della presenza occasionale di OGM nei prodotti biologici dev'essere pari alla soglia di etichettatura nei prodotti comuni. Le soglie di tolleranza per le sementi comuni, che non sono ancora state stabilite, dovrebbero essere definite a un livello tale da poter essere applicabili anche ai prodotti biologici;

    1.15

    ritiene importante che nel lungo periodo vengano studiati i mezzi per integrare i costi ambientali della produzione di derrate alimentari nei relativi prezzi di vendita, rafforzando così la posizione di mercato dei prodotti con un minore impatto ambientale e la cui produzione avviene nella stessa regione in cui sono distribuiti.

    Ricerca

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.16

    sottolinea l'importanza della ricerca per risolvere i problemi legati alla produzione e alla distribuzione dei prodotti biologici in un settore che muove ora i primi passi. La ricerca sulle problematiche precipue della produzione biologica dovrebbe beneficiare di finanziamenti specifici, in funzione della pertinenza e degli obiettivi di sviluppo, tanto a livello nazionale quanto nei programmi finanziati dall'UE;

    1.17

    auspica un miglioramento delle condizioni di attività degli enti che si occupano delle sfide della produzione biologica, ossia gli istituti di ricerca e di istruzione locali e gli organismi che svolgono funzioni di consulenza. La loro azione serve a promuovere, anche in senso lato, lo sviluppo delle aree rurali. Gli operatori del settore sono in genere piccoli produttori o piccole organizzazioni di produttori, che non dispongono di risorse sufficienti per affrontare adeguatamente le complesse problematiche con cui si scontrano.

    Attività di controllo e di vigilanza

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.18

    considera che il piano di azione dedichi la giusta attenzione all'esigenza di sviluppare le attività di controllo e di vigilanza e le norme che ne sono la base. Esse sono importanti perché su di esse si fonda l'affidabilità dei prodotti biologici. La società, quando sovvenziona la catena di produzione biologica, e i consumatori, quando pagano un prezzo più alto per i prodotti, devono avere la certezza che tali prodotti sono conformi alle norme in materia di produzione biologica in tutto il territorio comunitario;

    1.19

    richiama l'attenzione sul fatto che un programma di controlli particolarmente gravosi costituisce, specie per i piccoli produttori, un importante fattore di costo. Si dovrebbe pertanto rendere più efficace quest'attività grazie a dei sistemi di gestione dei controlli basati sull'analisi dei rischi. Dato il carattere di pubblica utilità dell'agricoltura biologica, è opportuno che le spese derivanti dai controlli vengano coperte in parte con fondi pubblici; bisognerebbe inoltre evitare in particolare che i costi dei controlli ostacolino l'avvio della produzione.

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    2.1

    Il Comitato chiede che nell'attuazione del piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici si vegli in particolare ad assicurare le condizioni per lo svolgimento di tale attività in tutto il territorio comunitario agendo inoltre in stretta cooperazione con gli Stati membri e con le amministrazioni regionali e locali;

    2.2

    ritiene indispensabile che le misure comunitarie vengano messe in pratica in modo coordinato con le misure nazionali e locali e che la Commissione sorvegli l'attuazione del piano d'azione senza imporre altri oneri finanziari o amministrativi agli Stati membri, avanzando inoltre all'occorrenza ulteriori proposte;

    2.3

    invita gli Stati membri a promuovere la commercializzazione dei prodotti biologici locali e regionali anche attraverso gli interventi previsti per lo sviluppo rurale;

    2.4

    suggerisce ai soggetti pubblici o a finanziamento pubblico, come pure alle amministrazioni regionali e locali, di promuovere l'uso di prodotti biologici anche nelle scuole, negli asili e nidi d'infanzia e in altri istituti.

    Bruxelles, 17 novembre 2004.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

    (2)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 25.

    (3)  GU C 156 del 6.6.2000, pag. 40.


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