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Document 52004AR0168

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

    GU C 71 del 22.3.2005, p. 6–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/6


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

    (2005/C 71/02)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (COM(2004) 178 def. - 2004/0061 (CNS) - 2004/0062 (CNS) - 2004/0063 (CNS)),

    vista la decisione della Commissione, del 29 giugno 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 15 giugno 2004, di incaricare la commissione Relazioni esterne di elaborare un parere sull'argomento,

    visti i propri pareri in merito alla politica d'immigrazione (comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comune in materia d'immigrazione illegale (COM(2001) 672 def.)) e alla politica in materia di asilo (proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001) 510 def. - 2001/0207 (CNS)), adottato il 16 maggio 2002 (CdR 93/2002 fin) (1),

    visto il proprio parere in merito al Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri (COM(2002) 175 def.), adottato il 20 novembre 2002 (CdR 242/2002 fin) (2),

    visto il proprio parere sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (COM(2002) 225 def. - 1999/0258 (CNS)), adottato il 20 novembre 2002 (CdR 243/2002 fin) (3),

    visto il proprio parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002) 548 def. - 2002/0242 (CNS)), adottato il 9 aprile 2003 (CdR 2/2003 fin) (4),

    visto il proprio parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004) 102 def. - 2004/0032 (CNS)), adottato il 17 giugno 2004 (CdR 80/2004),

    visto il proprio progetto di parere (CdR 168/2004 riv. 1), adottato il 17 settembre 2004 dalla commissione Relazioni esterne (relatore: Gustav SKUTHÄLLA, sindaco di Närpes (FI/ELDR)),

    considerando quanto segue:

    La definizione di norme eque e comuni in materia di ingresso e di soggiorno nell'Unione europea di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica arrecherà vantaggi tanto ai migranti stessi quanto al loro paese d'origine e al paese ospitante. La finalità perseguita è quella di promuovere l'ammissione e la mobilità sul territorio della Comunità europea di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

    Per realizzare l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona di stanziare il 3 % del PIL degli Stati membri per attività di ricerca e di sviluppo tecnologico prima della fine del decennio, l'Unione europea avrà bisogno, entro il 2010, di 700 000 ricercatori supplementari. Per soddisfare tale esigenza occorre predisporre una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani i settori scientifici dell'istruzione, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori nell'ambito dell'Unione europea e aumentino le opportunità in materia di formazione e di mobilità. Tuttavia, poiché è probabile che l'Unione europea non troverà al proprio interno tale numero considerevole di ricercatori, servono anche misure per attirare maggiori ricercatori dai paesi terzi.

    La proposta di direttiva in esame integra utilmente le proposte relative all'immigrazione per svolgere un'attività di lavoro, al diritto al ricongiungimento familiare e alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato. Nell'insieme, tali proposte definiscono regole comuni entro una cornice giuridica globale.

    Lo spazio europeo della ricerca costituisce l'asse centrale della politica dell'Unione europea in materia di ricerca, nonché una componente fondamentale del nuovo obiettivo strategico perseguito dall'UE per il prossimo decennio: diventare l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. Per realizzare tale obiettivo sarà necessaria una strategia globale che prepari il passaggio ad una società e a un'economia fondate sulla conoscenza,

    ha adottato il seguente parere all'unanimità in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

    1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    Proposta di direttiva

    1.1

    accoglie con favore il contenuto della proposta di direttiva della Commissione, fatti salvi gli emendamenti proposti in appresso;

    1.2

    sottolinea l'importanza di intraprendere, al di là delle misure relative all'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, anche altre misure di accompagnamento volte al raggiungimento dell'obiettivo di stanziare il 3 % del PIL degli Stati membri per attività di ricerca entro la fine del decennio. Per conseguire tale obiettivo occorre rendere più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, aumentare le opportunità in materia di formazione e di mobilità nell'ambito della ricerca e migliorare le prospettive di carriera per i ricercatori nell'ambito della Comunità (quarto considerando);

    1.3

    insiste sul fatto che l'attuazione della direttiva non deve favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito del partenariato con il paese di origine devono essere prese misure di accompagnamento volte a favorire in tali casi il rientro dei ricercatori nel paese di origine e a promuovere la mobilità dei ricercatori nell'ottica di una politica migratoria globale. Il Comitato delle regioni ritiene altresì importante che, in conformità all'auspicio formulato dal Consiglio il 19 maggio 2003, siano presentate proposte concrete entro il 2004 (sesto considerando);

    1.4

    ritiene opportuno che l'ammissione del ricercatore non imponga più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Accanto alla procedura prevista dalla direttiva restano però in vita i tradizionali canali di ammissione, che si applicano, tra l'altro, ai dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, in quanto essi sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva stessa (settimo considerando);

    1.5

    è favorevole alla proposta di attribuire agli istituti di ricerca un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione del ricercatore. In tale contesto è tuttavia della massima importanza prevedere una chiara divisione di compiti e di responsabilità tra l'istituto di ricerca e le autorità competenti, anche per evitare inutili sovrapposizioni di compiti e inefficienze burocratiche. Il Comitato delle regioni sottolinea, in base a considerazioni di certezza del diritto, l'importanza di elaborare chiare disposizioni relative alle competenze di ciascuna parte. La cooperazione tra istituti di ricerca e autorità dovrebbe lasciare impregiudicate le prerogative delle autorità dello Stato membro in materia di sorveglianza e di controllo degli immigrati (ottavo considerando);

    1.6

    richiama l'attenzione sull'importanza decisiva della convenzione di accoglienza nell'ambito della procedura di ammissione. All'atto della firma della convenzione, il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca in questione e l'istituto di ricerca ad accogliere il ricercatore stesso, previo il rilascio di un regolare permesso di soggiorno da parte dell'autorità competente in materia di immigrazione. Dal momento che la convenzione di accoglienza costituisce un requisito necessario per l'ammissione del ricercatore, essa deve riportare tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della pratica e informazioni dettagliate in merito al progetto di ricerca per consentirne la valutazione all'istituto di ricerca nonché, in casi eccezionali, all'autorità competente in materia di immigrazione. Il Comitato delle regioni ritiene che la proposta di direttiva tenga debitamente conto di tali aspetti (nono considerando);

    1.7

    rileva che l'introduzione di una responsabilità economica generale dell'istituto di ricerca rispetto alle eventuali spese occasionate dal soggiorno del ricercatore nello Stato membro si discosterebbe dalla prassi vigente in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri. Sottolinea l'importanza di definire con sufficiente precisione quali voci di spesa rientrano nei costi di soggiorno, di assistenza sanitaria e di viaggio di ritorno del ricercatore, nonché a partire da quale momento tale responsabilità debba applicarsi (decimo considerando);

    1.8

    ritiene adeguata la definizione proposta del termine «ricercatore», in quanto, inteso in tale ampia accezione, il concetto rende possibile un'applicazione estensiva della direttiva. Ad esempio, non viene richiesto formalmente che la persona in questione abbia esercitato la professione di ricercatore nel paese d'origine. Tuttavia, lo scopo dell'ingresso e del soggiorno dev'essere quello di effettuare un progetto di ricerca, nel contesto del quale è però anche ammesso tenere corsi presso un istituto d'istruzione superiore (undicesimo considerando);

    1.9

    constata che il concetto di «istituto di ricerca» è definito in modo corretto. Nella prospettiva d'investire il 3 % del PIL per attività di ricerca, la definizione dovrebbe includere anche istituti e imprese del settore privato. È determinante che l'istituto svolga attività di ricerca e che ne sia autorizzato dallo Stato membro sul cui territorio è situato (articolo 2);

    1.10

    sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione i punti di vista degli enti regionali e locali all'atto dell'autorizzazione preventiva di un istituto di ricerca che intenda accogliere un ricercatore di un paese terzo (articolo 4);

    1.11

    valuta favorevolmente la facoltà riconosciuta ai singoli Stati membri di ritirare o rifiutare di rinnovare l'autorizzazione di un istituto di ricerca. Ciò può avvenire qualora l'istituto di ricerca non soddisfi più le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 7, qualora il ricercatore non soddisfi le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 o qualora l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo per il quale lo Stato membro decida di avvalersi dell'articolo 8, paragrafo 1. Il Comitato delle regioni ritiene che la possibilità di applicare sanzioni vada nel senso di una maggiore ottemperanza al disposto della direttiva e abbia altresì un effetto preventivo (articolo 4);

    1.12

    sottolinea l'importanza di consentire al ricercatore titolare di un permesso di soggiorno regolarmente rilasciato o di un documento di viaggio valido di effettuare una parte del proprio progetto di ricerca sul territorio di un altro Stato membro, purché tale progetto non sia considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. A seconda del periodo di tempo necessario per effettuare tale parte delle ricerche può risultare necessario stipulare una nuova convenzione di accoglienza; il secondo Stato membro rilascerebbe allora al ricercatore un permesso di soggiorno sulla base di detta convenzione. Il Comitato delle regioni considera opportuno facilitare e aumentare la mobilità anche in seno all'UE, nella prospettiva di un rafforzamento della sua competitività sul piano internazionale (articolo 13);

    1.13

    ritiene opportuno, per garantire la celerità della procedura, l'obbligo fatto alle autorità competenti dello Stato membro di decidere in merito a una domanda di ammissione, ovvero di prolungamento del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. In proposito il Comitato sottolinea che, per tutelare la certezza del diritto, tali poteri devono essere esercitati in modo uniforme e costante - specie quando si tratti di determinare l'eccezionale complessità di una domanda, essendo prevista, in tali casi, la proroga dei termini prescritti per la notifica della decisione (articolo 15).

    Proposta di raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

    1.14

    Ritiene che le misure citate nella proposta di raccomandazione assolvono un'importante funzione nella prospettiva di una progressiva ottemperanza agli obblighi e alle regole che discenderanno dall'applicazione della direttiva;

    1.15

    prende atto, ad esempio, della raccomandazione relativa all'esonero dei ricercatori dal permesso di lavoro o, in alternativa, alla concessione automatica di tale permesso: misure che contribuiranno ad accelerare il disbrigo delle pratiche. In considerazione del carattere cronico e quantitativamente significativo del fabbisogno di nuovi ricercatori nell'Unione europea, sembra altresì giustificato concedere permessi di soggiorno e di lavoro limitati nel tempo solo quando ciò sia motivato dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi (raccomandazioni 1a, 1c e 2b);

    1.16

    sottolinea l'importanza di coinvolgere per tempo gli istituti di ricerca nella procedura di ammissione del ricercatore, nell'intento di stabilire una fiducia reciproca e una collaborazione ottimale tra gli enti di ricerca e le autorità competenti (raccomandazione 2c);

    1.17

    condivide la raccomandazione intesa a favorire il ricongiungimento familiare nei casi non coperti dalla direttiva riguardante tale diritto, consentendo tra l'altro che la domanda in merito sia presentata dopo l'ingresso legale sul territorio di uno Stato membro. Il Comitato delle regioni rileva ugualmente l'importanza che le richieste di ammissione da parte dei membri della famiglia siano istruite senza lunghi periodi di attesa: lo stabilimento di ricercatori di paesi terzi negli Stati membri potrebbe infatti risultare compromesso da eventuali difficoltà incontrate dai familiari in relazione alla loro ammissione (raccomandazioni 3a, 3b e 3d).

    Proposta di raccomandazione del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

    1.18

    Rileva l'importanza di un utilizzo esteso, da parte degli Stati membri, della possibilità di rilasciare visti validi per diversi ingressi sul territorio. Ai fini di una maggior competitività, per determinare la durata della validità dei visti andrebbe presa in considerazione anche la durata del programma di ricerca. Tali soluzioni pragmatiche sono intese ad aumentare il potere d'attrazione dell'UE in un contesto di concorrenza su scala mondiale (raccomandazione 2);

    1.19

    insiste sulla necessità che gli Stati membri ottemperino ai principi fissati nella raccomandazione, nell'intento di facilitare la mobilità dei ricercatori che si spostano frequentemente per effettuare soggiorni di breve durata. In conformità con tale principio è giustificato presumere la buona fede del ricercatore che si sposta nell'Unione europea e tenerne conto nella scelta dei documenti giustificativi da produrre all'atto della domanda di un visto (raccomandazione 3).

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni (emendamenti)

    Raccomandazione 1 (sulla proposta di direttiva)

    Considerando 8

    Proposta della Commissione

    Emendamento del CdR

    La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione cui attribuisce un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica nei confronti degli stranieri.

    La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione cui attribuisce un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica nei confronti degli stranieri e di controllo esercitato dalla polizia o da altri organismi.

    Motivazione

    Il riconoscimento del ruolo degli istituti di ricerca non deve ledere il diritto delle autorità competenti di esercitare compiti connessi all'esecuzione della politica di immigrazione. Dato che tali compiti non sono di competenza esclusiva delle forze di polizia, si ritiene opportuno evocare anche i poteri di controllo affidati ad altre autorità nel campo della sorveglianza dei cittadini stranieri; non sembra invece necessario includere un elenco esaustivo di tali autorità in seno alla Comunità.

    Raccomandazione 2 (sulla proposta di direttiva)

    Articolo 4, paragrafo 1

    Proposta della Commissione

    Emendamento del CdR

    Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore nell'ambito della procedura di ammissione prevista dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati dallo Stato membro sul cui territorio sono situati.

    Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore nell'ambito della procedura di ammissione prevista dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati dallo Stato membro sul cui territorio sono situati. La procedura di autorizzazione deve prendere in considerazione fattori di carattere regionale e locale, puntando a un'opportuna ubicazione geografica di tali organismi di ricerca.

    Motivazione

    L'aggiunta sembra opportuna per sottolineare l'importanza di includere anche aspetti regionali e locali nella valutazione globale degli elementi di rilievo ai fini della decisione.

    Raccomandazione 3 (sulla proposta di direttiva)

    Articolo 15, paragrafo 2

    Proposta della Commissione

    Emendamento del CdR

    Le decisioni di rifiuto, di modifica, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno devono essere adeguatamente motivate. La notifica indica le vie di ricorso a cui l'interessato ha accesso e il termine entro il quale può agire.

    Le decisioni di rifiuto, di modifica, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno devono essere adeguatamente motivate. La notifica indica le vie di ricorso a cui l'interessato ha accesso e il termine entro il quale può agire. La decisione deve comprendere informazioni relative alle vie di ricorso, comprese informazioni sul contenuto della domanda di riesame e i documenti da allegare, sui termini di ricorso e sull'istanza di appello.

    Motivazione

    Considerazioni di certezza del diritto impongono che, in una decisione relativa ai diritti e ai doveri di una persona, la procedura a cui l'individuo in questione deve ottemperare per ottenere il riesame della sua pratica venga esposta con la massima chiarezza.

    Bruxelles, 17 novembre 2004.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU C 278 del 14.11.2002, pag. 44.

    (2)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 13.

    (3)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 16.

    (4)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 5.


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