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Document 52003AR0354

    Parere del Comitato delle regioni sul tema il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

    GU C 71 del 22.3.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/1


    Parere del Comitato delle regioni sul tema il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

    (2005/C 71/01)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    visto il progetto di relazione della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo sul Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (PE 347.119),

    vista la decisione del Parlamento europeo, del 14 settembre 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, quarto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato dai capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004 (CIG 87/2/04 REV 2, CIG 87/04 ADD 1 REV 1 e ADD 2 REV 2),

    viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, ed in particolare la dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea,

    viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004,

    visti il proprio parere sulle proposte del CdR per la Conferenza intergovernativa (CdR 169/2003 fin (1)), la propria risoluzione sul tema «Le raccomandazioni della Convenzione europea» (CdR 198/2003 fin (2)), la propria risoluzione sui risultati della CIG (CdR 22/2004 fin (3)) e la propria dichiarazione in merito al processo costituzionale dell'Unione (CdR 77/2004),

    visto il proprio parere sul tema «La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali» (CdR 431/2000 fin (4)),

    visto il proprio progetto di parere (CdR 354/2003 riv. 1) adottato il 21 settembre 2004 dalla commissione Affari costituzionali e governance europea (relatori: Franz SCHAUSBERGER, rappresentante del Land di Salisburgo presso il Comitato delle regioni (AT/PPE) e Lord TOPE, Greater London Authority (città metropolitana di Londra) (UK/ELDR)),

    considerando quanto segue:

    1)

    Lo spirito della dichiarazione di Laeken e l'impegno assunto dai capi di Stato e di governo erano tesi a dotare l'Unione europea di un fondamento costituzionale che, garantendo una maggiore democrazia, legittimità, trasparenza ed efficienza, permettesse all'Unione di raccogliere la sfida democratica posta dall'Europa allargata.

    2)

    Il Libro bianco della Commissione sulla governance europea dà atto che l'Unione è passata a un sistema di governance articolato in molti livelli, e che, di conseguenza, occorre rafforzare il ruolo delle sfere di governo locale e regionale e salvaguardarne in modo più adeguato le competenze.

    3)

    Il Trattato costituzionale rappresenta una base costituzionale per applicare e garantire il principio di sussidiarietà, salvaguardando al tempo stesso le prerogative degli Stati membri e degli enti locali e regionali e tenendo conto dell'impatto che la legislazione comunitaria ha sugli enti regionali e locali sotto il profilo amministrativo e finanziario.

    4)

    La maggiore innovazione del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità risiede nella creazione di un nuovo meccanismo di controllo politico ex ante, che per la prima volta nella storia dell'integrazione europea associa al processo legislativo europeo i parlamenti nazionali, e se del caso i parlamenti regionali con poteri legislativi, e nel coinvolgimento del Comitato delle regioni nel processo di monitoraggio ex post.

    5)

    È importante garantire un giusto equilibrio tra il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e l'esigenza di un'azione efficace da parte dell'Unione.

    6)

    Con la consultazione da parte del Parlamento europeo si riconosce il contributo fornito dal Comitato al processo costituzionale, in particolare nella sua veste di rappresentante degli enti locali e regionali presso la Convenzione europea,

    ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

    1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    (a)   Processo costituzionale

    1.1

    si congratula con la presidenza irlandese per i risultati conseguiti grazie alla brillante presidenza e conclusione dei lavori della Conferenza intergovernativa (CIG) entro i termini del proprio mandato;

    1.2

    ricorda i propri contributi al processo costituzionale presentati dalla delegazione degli osservatori del CdR alla Convenzione europea, nonché le azioni e le iniziative intraprese congiuntamente con associazioni europee delle regioni e degli enti locali e incentrate principalmente sul meccanismo di sussidiarietà e sulla dimensione regionale e locale presente nella Costituzione; accoglie con favore l'adozione, da parte della Conferenza intergovernativa, delle proposte presentate dalla Convenzione europea al riguardo;

    1.3

    ribadisce il proprio sostegno al processo costituzionale, in particolare per quanto riguarda la fase della Convenzione, che si è svolta all'insegna dell'apertura, della partecipazione e dell'inclusione; rileva che la Convenzione ha riconosciuto, ma sottovalutato, il ruolo e la collocazione degli enti locali e regionali nel processo di integrazione europea, come dimostra, in particolare, il fatto che a questo tema sia stata dedicata solo una sessione di mezza giornata; si rammarica che alla Convenzione non sia stato dato più tempo per discutere approfonditamente le disposizioni relative alle politiche contenute nella parte III della Costituzione, con la conseguenza che la parte III non segue sempre lo stesso sistema di competenze previsto nella parte I;

    1.4

    si compiace del sostegno fornito dal Parlamento europeo, nel quadro dell'elaborazione del Trattato costituzionale, per un maggior riconoscimento del ruolo politico e istituzionale degli enti locali e regionali nel processo decisionale comunitario (cfr., al riguardo, la relazione di NAPOLITANO sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea e quella di LAMASSOURE sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri).

    (b)   Il Trattato

    1.5

    Rileva che il Trattato rappresenta un significativo passo in avanti per l'Unione europea e prevede una serie di disposizioni necessarie a garantire una governance efficiente dell'Unione;

    1.6

    ritiene che la creazione di un legame esplicito tra il coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione [artt. I-14 e I-15] e l'introduzione di una disposizione sociale orizzontale in base alla quale l'Unione, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche, deve tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana [art. III-117] contribuiranno alla creazione di una adeguata base giuridica per promuovere il modello sociale europeo e la sostenibilità, come sancito nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e negli obiettivi dell'Unione europea [art. I-3, par. 3];

    1.7

    si compiace che il testo della Carta dei diritti fondamentali sia stato inserito nel Trattato; ciò offrirà ai cittadini una maggiore chiarezza e sicurezza circa i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e garantirà un'Europa più giusta e più sociale;

    1.8

    si rammarica che in diversi ambiti sia stato mantenuto il veto nazionale: ritiene infatti che esso rappresenti un ostacolo ingiustificato ad un processo decisionale efficiente;

    1.9

    accoglie comunque con favore la disposizione che prevede l'unanimità del Consiglio per la conclusione di accordi internazionali nel settore degli scambi dei servizi culturali e audiovisivi, e di quelli nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità [art. III-315];

    1.10

    accoglie favorevolmente le disposizioni relative all'applicazione di procedure legislative ordinarie per la parte III della Costituzione [art. IV-445];

    1.11

    ritiene che il Trattato fornisca una definizione ed una distribuzione dei poteri all'interno dell'Unione più chiare, una semplificazione del suo strumentario ed un rafforzamento della legittimità democratica, della trasparenza dei processi decisionali e dell'efficienza delle sue istituzioni, oltre a dotare l'Unione della flessibilità necessaria per muoversi in nuove direzioni.

    (c)   La sussidiarietà ed il ruolo dei livelli di governo infranazionale

    1.12

    Plaude alla nuova definizione del principio di sussidiarietà e al coinvolgimento del Comitato delle regioni nel processo di monitoraggio ex-post della sua applicazione [Prot. suss., art. 8]; si compiace altresì di ricevere la relazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo I-11 della Costituzione (sussidiarietà e proporzionalità) insieme alle altre istituzioni e ai parlamenti nazionali degli Stati membri [Prot. suss., art. 9]; lamenta tuttavia che le disposizioni che disciplinano il principio di proporzionalità siano meno esaurienti rispetto a quelle riguardanti la sussidiarietà;

    1.13

    accoglie con favore il riferimento al sistema delle autonomie locali e regionali [art. I-5 e parte II-preambolo], il riconoscimento dell'importanza della democrazia di prossimità nell'Unione [art. I-46, par. 3] ed il ruolo delle associazioni rappresentative nella vita democratica dell'Unione [art. I-47, par. 2]; si rammarica tuttavia per il mancato riferimento al CdR nel Titolo VI («La vita democratica dell'Unione») in relazione al principio della democrazia rappresentativa [art. I-46], considerando che i propri membri rappresentano il principio democratico di prossimità in seno all'Unione;

    1.14

    ritiene che il pieno riconoscimento della dimensione locale e regionale nella nuova architettura dell'UE servirà a rafforzare al tempo stesso l'efficacia dell'Unione e i suoi legami con i cittadini: l'integrazione europea dovrebbe comportare un processo decisionale di tipo politico che tenga conto del punto di vista degli enti locali e regionali. Sono infatti questi ultimi i livelli di governo incaricati di recepire ed attuare una vasta parte della legislazione e delle politiche europee e, come tali, sono maggiormente vicini al cittadino. Di conseguenza essi possono contribuire in modo sostanziale alla qualità della legislazione europea [art. I-5]. Constata però che la consultazione non può sostituire la responsabilità e la responsabilizzazione degli enti regionali e locali nel quadro delle rispettive competenze, che devono comunque essere rispettate. Occorre dar loro la possibilità di dimostrare la propria capacità di conseguire in modo adeguato gli obiettivi dell'azione prevista, conformemente alle disposizioni dei rispettivi Stati membri;

    1.15

    si compiace delle disposizioni in base alle quali l'Unione è tenuta a rispettare le identità nazionali degli Stati membri e le loro strutture fondamentali, ivi compreso il diritto all'autonomia regionale e locale, e le funzioni essenziali dello Stato [art. I-5], in particolare quelle di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale; questa può essere infatti la soluzione per garantire le competenze e la responsabilità degli enti locali e regionali democraticamente legittimati;

    1.16

    accoglie favorevolmente le disposizioni in base alle quali il Trattato garantisce il diritto dei ministri regionali di partecipare alle riunioni del Consiglio a nome dello Stato membro di appartenenza, come confermato dall'articolo 203 del Trattato CE e dall'articolo I-23, paragrafo 2, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; sollecita gli Stati membri a creare al loro interno strutture e meccanismi atti a coinvolgere, nella formulazione delle loro politiche europee, le regioni e gli enti locali e a tutelare la partecipazione del livello regionale anche nel nuovo regime delle formazioni del Consiglio per quanto concerne i settori di sua competenza;

    1.17

    accoglie con favore il requisito della piena consultazione nella fase prelegislativa; gli enti locali e regionali potranno partecipare pienamente al processo decisionale europeo, di cui avranno il compito di tradurre nella pratica i risultati, solo se informati a dovere dei processi in corso e se adeguatamente consultati a monte. Si tratta di un processo bidirezionale in cui la consultazione può consentire alla Commissione di essere meglio informata sulla dimensione locale e regionale e, quindi, di legiferare meglio [Prot. suss., art. 2];

    1.18

    esorta ad avviare un vero dialogo e ad estenderlo anche a settori chiave sin dall'inizio del mandato della nuova Commissione;

    1.19

    sollecita un miglioramento della consultazione diretta negli Stati membri, tra i parlamenti nazionali e i governi locali e regionali incaricati di recepire e/o attuare la legislazione dell'Unione;

    1.20

    accoglie con favore le disposizioni del Trattato in virtù delle quali la Commissione è tenuta a considerare preventivamente le ripercussioni finanziarie ed amministrative delle sue proposte legislative e ritiene che ciò debba comprendere anche una valutazione delle ricadute per gli enti locali e regionali, poiché sono spesso questi ultimi i destinatari e i responsabili dell'attuazione delle nuove iniziative dell'UE; invita inoltre il Parlamento europeo a prestare pari attenzione alle ricadute dei suoi emendamenti legislativi [Prot. suss., art. 4];

    1.21

    riconosce il valore e la portata del dibattito intervenuto in occasione del convegno sul tema della sussidiarietà che il CdR ha tenuto a Berlino il 27 maggio 2004; osserva che un prossimo parere del CdR esaminerà più a fondo i temi dell'applicazione e della valutazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

    (d)   Politiche

    1.22

    Plaude all'introduzione della coesione territoriale tra gli obiettivi dell'Unione, così come all'inclusione delle diverse tipologie di regioni caratterizzate da particolari difficoltà tra quelle a cui si presterà una particolare attenzione; si rammarica tuttavia che il Trattato non accenni alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e non preveda né disposizioni giuridiche chiare né un quadro di sostegno finanziario per i gemellaggi fra città o altre forme analoghe di cooperazione [artt. III-220-224]. L'Europa vanta una lunga tradizione di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, che costituisce uno dei fondamenti socio-culturali dell'integrazione europea ed il cui significato è ancora più rilevante nel contesto della nuova politica di vicinato. È dunque indispensabile una base giuridica per dotare l'Unione dei mezzi necessari a realizzare tali forme di cooperazione;

    1.23

    accoglie con favore le disposizioni del Trattato che consentono agli Stati membri - e alle diverse sfere di competenza previste al loro interno - di fornire, affidare a terzi e finanziare i servizi di interesse economico generale;

    1.24

    plaudeal riconoscimento della diversità culturale e linguistica, poiché contribuisce a preservare e promuovere il retaggio culturale locale e regionale contro il rischio di un'omologazione della cultura europea [artt. I-3 e III-280];

    1.25

    prende atto dell'introduzione di azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento a livello europeo nei settori dello sport [art. III-282], del turismo [art. III-281] e della protezione civile [art. III-284], settori in cui gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante, ed invita la Commissione a fare diffusamente uso delle leggi quadro europee;

    1.26

    ritiene che il conferimento di competenze all'Unione europea nel settore degli scambi dei servizi nel campo della cultura, dell'istruzione, della sanità e nell'ambito sociale richieda uno stretto monitoraggio per verificarne la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; raccomanda inoltre che la Commissione ricorra diffusamente all'uso di leggi quadro europee che consentano agli enti nazionali, regionali e locali di scegliere le forme e i metodi per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

    (e)   Comitato delle regioni

    1.27

    Lamenta il fatto che la CIG non abbia rafforzato lo status istituzionale del Comitato delle regioni. Non ha infatti definito con precisione i settori in cui la sua consultazione è obbligatoria nel quadro dell'architettura costituzionale europea, né rafforzato il suo ruolo consultivo, per esempio in settori di competenza condivisa, per le misure di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione e nell'ambito di azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento;

    1.28

    accoglie con favore le disposizioni che conferiscono al Comitato delle regioni il diritto di adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative e per violazione del principio di sussidiarietà [art. III-365]; deplora tuttavia che la Conferenza intergovernativa non abbia riconosciuto tale diritto anche alle regioni con poteri legislativi, per tutelare questa loro prerogativa;

    1.29

    si compiace per la conferma dell'estensione del proprio mandato a 5 anni, che potrebbero presto coincidere con il mandato del Parlamento e della Commissione [art. III-386].

    2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    (a)   Ratifica del Trattato

    2.1

    invita il Parlamento europeo ad approvare il Trattato costituzionale e accoglie con favore l'iniziativa della sua commissione per gli affari costituzionali di consultare il Comitato in merito al suo parere sul progetto di Trattato costituzionale;

    2.2

    condivide la valutazione del Parlamento europeo circa gli innegabili progressi compiuti sul piano democratico con il Trattato costituzionale;

    2.3

    invita i parlamenti nazionali, e se del caso regionali, degli Stati membri a ratificare il Trattato costituzionale;

    2.4

    appoggia gli sforzi politici compiuti dal Parlamento europeo per consolidare il processo costituzionale sottolineando i meriti della Costituzione, e condivide in particolare le proposte della commissione per lo sviluppo regionale;

    2.5

    esorta a concludere un accordo interistituzionale al fine di elaborare una strategia comune di comunicazione per divulgare e illustrare il Trattato costituzionale ai cittadini, specie in vista della sua imminente ratifica;

    2.6

    si impegna a partecipare alla suddetta strategia e a promuovere la comprensione e l'accettazione del Trattato da parte dei cittadini, esortando i propri membri, le autorità e gli enti che essi rappresentano a fare lo stesso;

    2.7

    accoglie con favore l'iniziativa «Mille dibattiti per l'Europa» e conferma la sua volontà di partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione dei cittadini europei mediante la sua rete di enti locali e regionali; esorta inoltre i membri del Parlamento europeo e i rappresentanti eletti a livello locale e regionale a compiere uno sforzo comune per promuovere la futura Costituzione europea e a contribuire congiuntamente al dibattito politico e democratico che accompagnerà il processo di ratifica.

    (b)   Attuazione del Trattato

    2.8

    Si aspetta che l'entrata in vigore del Trattato costituzionale apporti un vero e proprio valore aggiunto alla vita democratica e all'attività dell'Unione;

    2.9

    si impegna a valutare i nuovi diritti e gli obblighi conferiti al Comitato, ad intraprendere i necessari preparativi e ad avviare la riorganizzazione interna per far fronte alle maggiori responsabilità in modo effettivo ed efficace;

    2.10

    richiama l'attenzione del Parlamento europeo su varie conseguenze che avrà il Trattato costituzionale e lo esorta ad appoggiare il Comitato delle regioni, soprattutto per quanto riguarda:

    la partecipazione qualitativa del Comitato alla vita politica dell'Unione e al processo decisionale comunitario,

    un'applicazione effettiva e adeguata delle disposizioni del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sia nel quadro del processo di consultazione politica ex ante sia a livello di controllo giurisdizionale ex post,

    il rispetto delle competenze degli enti locali e regionali, in conformità con la nuova definizione del principio di sussidiarietà e con la nuova ripartizione delle competenze nell'Unione europea,

    il riconoscimento della coesione territoriale quale nuovo obiettivo dell'Unione e il rispetto degli impegni formulati nel nuovo Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale,

    la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale in quanto fattore di integrazione nell'Unione europea, nonostante la mancanza di una base giuridica, soprattutto per quanto riguarda gli ambiziosi obiettivi dell'Unione in materia di politica di vicinato,

    il rispetto della diversità culturale e linguistica sancita come nuovo obiettivo comunitario;

    2.11

    sollecita il Parlamento europeo ad avvalersi maggiormente della possibilità di consultare il CdR prevista dal Trattato costituzionale [art. III-388], al fine di migliorare la comprensione della dimensione locale e regionale;

    2.12

    chiede che, nei casi in cui il Trattato costituzionale prevede la consultazione obbligatoria del Comitato, l'istituzione che ha proceduto a tale consultazione sia tenuta a fornire una giustificazione qualora decida di non dar seguito alle raccomandazioni formulate dal Comitato;

    2.13

    chiede di essere associato nella difesa del principio di sussidiarietà insieme ai parlamenti nazionali nel periodo delle sei settimane di preavviso e di avere il diritto, qualora una proposta non soddisfi il principio di sussidiarietà, di elaborare un parere motivato di cui si deve tener conto [Prot. suss., art. 6];

    2.14

    invita i parlamenti nazionali ad instaurare un dialogo costante e costruttivo con i rappresentanti dei livelli locale e regionale, che conoscono bene le diverse realtà e devono pertanto avere delle responsabilità in materia di vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà;

    2.15

    invita i governi e i parlamenti nazionali ad introdurre lo spirito e la filosofia del «dialogo sistematico» dell'UE nelle pratiche di governo nazionale, laddove esse non esistano ancora, coinvolgendo i rappresentanti dei governi regionali e locali nell'esame delle proposte legislative;

    2.16

    invita la Commissione europea a riferire al Comitato delle regioni in merito all'applicazione dell'articolo I-10 («Cittadinanza dell'Unione»), in particolare poiché quest'ultimo disciplina il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali [art. III-129];

    2.17

    considerato che non è stata accolta la proposta di rafforzare l'attuale ruolo consultivo del Comitato delle regioni mediante una disposizione trasversale che preveda l'obbligo di consultare il Comitato nei settori di competenza condivisa, in merito alle misure di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione e nei settori in cui vi è un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento, invita la Commissione europea a consultarlo su tutte le iniziative nei settori in cui vi è una chiara dimensione o competenza locale o regionale e per i quali il Trattato non prevede l'obbligo di consultazione. Fra questi settori figurano tra l'altro le disposizioni sulla definizione dei principi e delle condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano ai servizi di interesse economico generale di assolvere i propri compiti [art. III-122], la liberalizzazione dei servizi [art. III-147], l'armonizzazione della legislazione relativa alle imposte indirette [art. III-171], il ravvicinamento delle disposizioni legislative nel settore del mercato interno [artt. III-172 e III-173], gli aiuti di Stato [artt. III-167, III-168 e III-169], l'agricoltura, le politiche di sviluppo rurale e della pesca [art. III-231], la ricerca e lo sviluppo tecnologico [artt. III-251, III-252 e III-253], il turismo [art. III-281] e la protezione civile [art. III-284];

    2.18

    invita la Commissione europea a consultare il Comitato delle regioni in merito ad eventuali modifiche della sua composizione ogniqualvolta essa prepari una proposta di decisione del Consiglio al riguardo [artt. I-32 e III-386].

    (c)   Revisione del Trattato e delle sue disposizioni

    2.19

    Ritiene necessario, ai fini di un ulteriore sviluppo dell'UE, conservare un processo di revisione per decidere quali compiti possono essere svolti congiuntamente da un'Unione considerevolmente allargata;

    2.20

    conferma la propria volontà di partecipare attivamente e compiutamente alle future revisioni della Costituzione e propone che gli Stati membri includano dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali nelle proprie delegazioni presso le conferenze intergovernative [CdR 198/2003, punto 3.7] incaricate di revisioni dei Trattati aventi ripercussioni a livello infranazionale, nonché nelle delegazioni che invieranno ad eventuali convenzioni future.

    (d)   Osservazioni conclusive

    2.21

    Incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

    Bruxelles, 17 novembre 2004.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 1.

    (2)  GU 22 56 del 24.10.2003, pag. 62.

    (3)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 52.

    (4)  GU C 107 del 3.5.2002, pag. 5.


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