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Document C2004/069E/02

    PROCESSO VERBALE
    Giovedì 19 giugno 2003

    GU C 69E del 19.3.2004, p. 12–151 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    19.3.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 69/12


    PROCESSO VERBALE

    (2004/C 69 E/02)

    SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

    PRESIDENZA: Renzo IMBENI

    Vicepresidente

    1.   Apertura della seduta

    La seduta è aperta alle 09.00.

    2.   Presentazione di documenti

    Sono stati presentati i seguenti documenti:

    1)

    dal Consiglio e dalla Commissione:

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (COM(2003) 273 — C5-0255/2003 — 2003/0114(COD))

    deferimento

    merito: CULT

    parere: BUDG, CONT, LIBE

    base giuridica:

    articoli 149 e 150 trattato CE

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD))

    deferimento

    merito: ENVI

    parere: ITRE

    base giuridica:

    articolo 175, paragrafo 1, trattato CE

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (COM(2003) 272 — C5-0257/2003 — 2003/0113(COD))

    deferimento

    merito: CULT

    parere: BUDG, CONT

    base giuridica:

    articolo 149 trattato CE

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (versione codificata) (COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS))

    deferimento

    merito: JURI

    parere: ECON

    Consiglio dell'Unione europea: Iniziativa della repubblica ellenica in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (9870/2003 — C5-0260/2003 — 2003/0817(CNS))

    deferimento

    merito: LIBE

    parere: AFET, DEVE

    base giuridica:

    articolo 63, paragrafo 3 e articolo 66, trattato CE

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini (COM(2003) 279 — C5-0261/2003 — 2003/0109(COD))

    deferimento

    merito: FEMM

    parere: BUDG, CONT

    base giuridica:

    articolo 13 trattato CE

    Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (COM(2003) 296 — C5-0263/2003 — 2001/0033(COD))

    deferimento

    merito: RETT

    base giuridica:

    articolo 71 trattato CE

    Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti (COM(2003) 306 — C5-0264/2003 — 2002/0216(COD))

    deferimento

    merito: ENVI

    parere ITRE

    base giuridica:

    articolo 95 trattato CE

    Proposta di storno di stanziamenti 14/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (SEC(2003) 693 — C5-0265/2003 — 2003/2118(GBD))

    deferimento

    merito: BUDG

    Proposta di storno di stanziamenti 15/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione VII — Comitato delle Regioni — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (SEC(2003) 703 — C5-0266/2003 — 2003/2119(GBD))

    deferimento

    merito: BUDG

    Proposta di storno di stanziamenti A.I.1/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (SEC(2003) 624 — C5-0268/2003 — 2003/2120(GBD))

    deferimento

    merito: BUDG

    Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (COM(2003) 341 — C5-0269/2003 — 2002/0090(COD))

    deferimento

    merito: JURI

    base giuridica:

    articolo 61 trattato CE

    Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (COM(2003) 360 — C5-0270/2003 — 2002/0046(COD))

    deferimento

    merito: ENVI

    parere: AGRI

    base giuridica:

    articolo 175, paragrafo 1, trattato CE

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (COM(2003) 350 — C5-0272/2003 — 2003/0122(COD))

    deferimento

    merito: RETT

    parere: JURI, ITRE

    base giuridica:

    articolo 95 trattato CE

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (COM(2003) 333 — C5-0273/2003 — 2003/0119(COD))

    deferimento

    merito: ENVI

    parere: JURI, ITRE

    base giuridica:

    articolo 91, paragrafo 1 e articolo 175, paragrafo 1, trattato CE

    2)

    dalle commissioni parlamentari:

    Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione (COM(2001) 387 — C5-0337/2002 — 2002/2181(COS)) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi (COM(2002) 703 — C5-0233/2003 — 2002/2181(COS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Anna Terrón i Cusí

    (A5-0224/2003).

    3.   Additivi destinati all'alimentazione animale ***II (discussione)

    Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale [15776/2/2002 — C5-0132/2003 — 2002/0073(COD)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

    Relatore: Hedwig Keppelhoff-Wiechert

    (A5-0176/2003).

    Hedwig Keppelhoff-Wiechert illustra la raccomandazione per la seconda lettura.

    Interviene David Byrne (membro della Commissione).

    Intervengono: Heinz Kindermann, a nome del gruppo PSE, Christel Fiebiger, a nome del gruppo GUE/NGL, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Liam Hyland, a nome del gruppo UEN, Jeffrey William Titford, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, e Rijk van Dam.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: punto 16.

    4.   Risorse della pesca nel Mediterraneo (discussione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca [COM(2002) 535 — C5-0623/2002 — 2002/2281(INI)] — commissione per la pesca.

    Relatore: Giorgio Lisi

    (A5-0171/2003).

    Giorgio Lisi illustra la sua relazione.

    Interviene David Byrne (membro della Commissione).

    Intervengono: Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Yves Piétrasanta, a nome del gruppo Verts/ALE, Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN, Struan Stevenson, Carlos Lage e Miquel Mayol i Raynal.

    La discussione è chiusa.

    Votazione: oggi alle 11.00.

    (La seduta, sospesa alle 10.10 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.00)

    PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

    Vicepresidente

    Interviene Nelly Maes, la quale denuncia il fatto che una delegazione ufficiale dell'Iran venga ricevuta presso il Parlamento mentre in diversi paesi degli oppositori al regime iraniano si danno fuoco per prostesta. Chiede che venga precisato che il Parlamento prende posizione a sostegno dei difensori dei diritti umani in Iran (la Presidenza prende atto di tali dichiarazioni).

    5.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

    Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

    TURNO DI VOTAZIONI

    I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

    6.   Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2003) 207 — C5-0186/2003 — 2001/0140(COD)).

    Relatore: Interviene Luciano Caveri (A5-0222/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0276).

    Interventi:

    prima della votazione, Johannes (Hans) Blokland ha chiesto, dal momento che il testo della relazione era stato reso disponibile tardivamente, che la votazione fosse rimandata alla prossima tornata (la Presidenza ha risposto che l'applicazione della procedura semplificata era stata approvata dai gruppi politici alla Conferenza dei presidenti).

    7.   Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio [14856/1/2002 — C5-0084/2003 — 2001/0176(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

    Relatore: Marit Paulsen (A5-0194/2003).

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Dichiarata approvata (P5_TA(2003)0277)

    8.   Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [5240/1/2003 — C5-0134/2003 — 2001/0277(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

    Relatore: Caroline F. Jackson (A5-0185/2003).

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Dichiarata approvata (P5_TA(2003)0278)

    9.   Statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ***II (sotto forma di lettera) (votazione)

    Raccomandazione per la seconda lettura (sotto forma di lettera) sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia [14089/1/2002 — C5-0130/2003 — 2001/0197(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Dichiarata approvata (P5_TA(2003)0279)

    10.   Visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 [COM(2003) 172 — C5-0181/2003 — 2003/0061(CNS)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Marjo Matikainen-Kallström (A5-0211/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0280)

    11.   Risorse della pesca nel Mediterraneo (votazione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca [COM(2002) 535 — C5-0623/2002 — 2002/2281(INI)] — Commissione per la pesca.

    Relatore: Giorgio Lisi (A5-0171/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0281)

    12.   Fondi strutturali (2001) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla tredicesima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali (2001) [COM(2002) 591 — C5-0023/2003 — 2003/2019(INI)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

    Relatore: Helmuth Markov (A5-0186/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0282)

    13.   Fondo di coesione (2001) (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

    Relazione sulla relazione annuale della Commissione sul fondo di coesione (2001) [COM(2002) 557 — C5-0024/2003 — 2003/2020(INI)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

    Relatore: Dana Rosemary Scallon (A5-0184/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione con votazione unica (P5_TA(2003)0283)

    14.   Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti ***II (votazione)

    Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti [14857/1/2002 — C5-0083/2003 — 2001/0177(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

    Relatore: Marit Paulsen (A5-0195/2003).

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0284)

    Interventi:

    il relatore prima della votazione ha rivolto una domanda alla Commissione alla quale David Byrne (membro della Commissione) ha risposto.

    15.   Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***II (votazione)

    Raccomandazione per la seconda lettura Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [14054/1/2002 — C5-0085/2003 — 2001/0257(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

    Relatore: Giorgio Lisi (A5-0198/2003).

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0285)

    16.   Additivi destinati all'alimentazione animale ***II (votazione)

    Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale [15776/2/2002 — C5-0132/2003 — 2002/0073(COD)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

    Relatore: Hedwig Keppelhoff-Wiechert (A5-0176/2003).

    (Richiesta la maggioranza qualificata)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    Dichiarata approvata quale emendata (P5_TA(2003)0286)

    17.   Progetto di bilancio rettificativo 1/2003 (emendamenti) (votazione)

    Progetto di bilancio rettificativo 1/2003

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

    EMENDAMENTO 2 approvato (P5_TA(2003)0287)

    (Emendamento 1 annullato)

    18.   Progetto di bilancio rettificativo 1/2003 (risoluzione) (votazione)

    Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 [8125/2003 — C5-0059/2003 — 2003/2031(BUD)] — Commissione per i bilanci.

    Relatore: Göran Färm (A5-0173/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0288)

    19.   Status e finanziamento dei partiti politici europei ***I (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici europei [COM(2003) 77 — C5-0059/2003 — 2003/0039(COD)] — Commissione per gli affari costituzionali.

    Relatore: Jo Leinen (A5-0170/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

    PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Approvazione con emendamenti (P5_TA(2003)0289)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P5_TA(2003)0289)

    Interventi:

    il relatore, prima della votazione, sugli emendamenti e gli emendamenti di compromesso e la necessità di controllare l'esattezza degli emendamenti di compromesso in tutte le lingue

    José Ribeiro e Castro ha contestato il fatto che gli emendamenti di compromesso presentati fossero effettivamente degli emendamenti di compromesso ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 4, del regolamento.

    Il Presidente ha constatato l'assenso del Parlamento sugli emendamenti di compromesso prima di porli in votazione.

    Pervenche Berès ha segnalato un errore di traduzione nella versione francese dell'emendamento 34

    dopo la votazione, il relatore si è rallegrato dell'esito della votazione.

    20.   Statuto dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee * (votazione)

    Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità [COM(2002) 213 — C5-0262/2002 — 2002/0100(CNS)] — Commissione giuridica e per il mercato interno.

    Relatori: Malcolm Harbour e Manuel Medina Ortega (A5-0069/2003).

    (La votazione sulla proposta della Commissione si è svolta il 27 marzo 2003(punto 3 del PV in tale data) e la questione era stata rinviata in commissione per un nuovo esame, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento.)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 15)

    PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Approvazione (P5_TA(2003)0290)

    Interventi:

    prima della votazione sono intervenuti Malcolm Harbour e Manuel Medina Ortega, corelatori.

    21.   Partenariato transatlantico (votazione)

    Proposta di risoluzione (B5-0319/2003)

    (La proposta di risoluzione (B5-0284/2003) è stata ritirata)

    (La discussione si è svolta il 4 giugno 2003(punto 21 del PV in tale data))

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 16)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0291)

    Interventi:

    Harlem Désir ha segnalato un errore di traduzione al paragrafo 5 dove occorre leggere «servizi nel commercio estero» anziché «servizi di scambi esteri».

    Johannes (Hannes) Swoboda ha proposto un emendamento orale volto a inserire un nuovo paragrafo 15 bis.

    Arie M. Oostlander ha appoggiato tale emendamento orale.

    Poiché nessun deputato si è opposto alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimo è stato integrato nel testo.

    Arie M. Oostlander ha proposto un emendamento orale al paragrafo 20.

    Poiché nessun deputato si è opposto alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimo è stato integrato nel testo.

    22.   Metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione/Integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi (votazione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione (COM(2001) 387 — C5-0337/2002 — 2002/2181(COS)) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi (COM(2002) 703 — C5-0233/2003 — 2002/2181(COS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.

    Relatore: Anna Terrón i Cusí (A5-0224/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 17)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0292)

    Interventi:

    il relatore è intervenuto dopo la votazione.

    23.   Commercio illecito di armi leggere (votazione)

    Proposte di risoluzione (B5-0312, 0313, 0314, 0315, 0316 e 0317/2003)

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 18)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0312/2003/riv2

    (in sostituzione delle B5-0312, 0313, 0314, 0315, 0316 et 0317/2003):

    presentata da:

    Philippe Morillon e Karl von Wogau, a nome del gruppo PPE-DE,

    Glenys Kinnock e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,

    Johan Van Hecke e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

    Pernille Frahm e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL,

    Patricia McKenna, Nelly Maes e Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE,

    Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD.

    Approvazione (P5_TA(2003)0293)

    24.   Energia: cooperazione con i paesi in via di sviluppo (votazione)

    Relazione Energia: cooperazione con i paesi in via di sviluppo [2002/2244(INI)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

    Relatore: Anders Wijkman (A5-0196/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 19)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0294)

    Interventi sulla votazione:

    il relatore ha proposto un emendamento orale all'emendamento 6.

    Poiché nessun deputato si è opposto alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimo è stato integrato nel testo.

    25.   Protezione e conservazione dell'ambiente marino (votazione)

    Relazione sulla comunicazione della Commissione: Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino [COM(2002) 539 — 2003/2065(INI)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

    Relatore: Laura González Álvarez (A5-0158/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 20)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0295)

    26.   Strumento strutturale di preadesione (ISPA) — 2001 (votazione)

    Relazione sulla relazione annuale della Commissione sullo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2001 [COM(2002) 596 — C5-0025/2003 — 2003/2021(INI)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

    Relatore: Adriana Poli Bortone (A5-0199/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 21)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione (P5_TA(2003)0296)

    27.   Riduzione dei rigetti in mare (votazione)

    Relazione su un piano d'azione comunitario per ridurre i rigetti in mare [COM(2002) 656 — C5-0072/2003 — 2003/2036(INI)] — Commissione per la pesca.

    Relatore: Niels Busk (A5-0163/2003).

    (Richiesta la maggioranza semplice)

    (Risultati della votazione: allegato I, punto 22)

    PROPOSTA DI RISOLUZIONE

    Approvazione P5_TA(2003)0297)

    28.   Dichiarazioni di voto

    Dichiarazioni di voto scritte:

    Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

    29.   Correzioni di voto

    I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

    Raccomandazione per la seconda lettura Marit Paulsen — A5-0195/2003

    emendamenti blocco n. 1

    a favore: Claude Turmes, Florence Kuntz

    Relazione Leinen — A5-0170/2003

    emendamento 41

    a favore: Ilda Figueiredo, Paul Coûteaux

    contro: Fausto Bertinotti, Kathleen Van Brempt, Claude Turmes, Marcelino Oreja Arburúa

    emendamento 34

    a favore: Ilda Figueiredo, Michel Rocard, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure

    contro: Christa Prets, Eryl Margaret McNally, Roy Perry

    astensione: Michel J.M. Dary

    emendamento di compromesso 52

    a favore: Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Renate Sommer

    contro: Yves Butel, Anne Ferreira, Alima Boumediene-Thiery, Marie Anne Isler Béguin, Yves Piétrasanta

    astensione: Hans-Peter Martin

    risoluzione legislativa

    a favore: Konrad K. Schwaiger, John Walls Cushnahan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Monica Frassoni, Marie-Hélène Descamps, Concepció Ferrer, Guido Bodrato, Mario Clemente Mastella, Karl-Heinz Florenz e Christoph Werner Konrad

    contro: Ward Beysen

    astensioni: Fausto Bertinotti, Luisa Morgantini

    Reinhard Rack era presente ma non ha partecipato alla votazione sulla relazione Leinen A5-0170/2003.

    Proposta di risoluzione B5-0319/2003 (Partenariato transatlantico)

    emendamento 8

    a favore: Pervenche Berès

    contro: Othmar Karas, Helle Thorning-Schmidt

    Relazione Terrón i Cusí — A5-0224/2003

    paragrafo 29, seconda parte

    a favore: Anders Wijkman, Neena Gill, Concepció Ferrer

    contro: Dirk Sterckx

    Relazione Wijkman — A5-0196/2003

    risoluzione (insieme del testo)

    a favore: Torben Lund

    FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

    30.   Composizione delle commissioni

    Su proposta dei gruppi ELDR e Verts/ALE, il Parlamento prende atto della nomina di osservatori nelle seguenti commissioni parlamentari:

    commissione ENVI: Marios Matsakis in sostituzione di Andis Käposts

    commissione AGRI: Andis Käposts in sostituzione di Marios Matsakis

    31.   Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

    Il Presidente comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

    Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (C5-0274/2003 — 2002/0169(COD) — SEC(2003) 718 — 8239/1/2003 — 9307/2003)

    rinviata

    merito: BUDG

    competenti per perere in prima lettura: AFCO, CONT, LIBE

    Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (C5-0275/2003 — 2002/0179(COD) — SEC(2003) 718 — 8240/1/2003 — 9308/2003)

    rinviata

    merito: BUDG

    competenti per parere in prima lettura: AFCO, CONT, LIBE

    Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (C5-0276/2003 — 2002/0181(COD) — SEC(2003) 718 — 8241/1/2003 — 9309/2003)

    rinviata

    merito: BUDG

    competenti per parare in prima lettura: AFCO, CONT, LIBE

    Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (C5-0277/2003 — 2002/0182(COD) — SEC(2003) 718 — 8242/1/2003 — 9310/2003)

    rinviata

    merito: BUDG

    competenti per parere in prima lettura: AFCO, CONT, LIBE

    Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (C5-0278/2003 — 2002/0014(COD) — SEC(2003) 717 — 8478/1/2003 — 10068/2003)

    rinviata

    merito: RETT

    competenti per parere in prima lettura: BUDG, ENVI, JURI, LIBE

    Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 20 giugno 2003.

    32.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

    Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

    Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

    33.   Calendario delle prossime sedute

    Le prossime sedute si terranno dal 30 giugno 2003 al 3 luglio 2003.

    34.   Interruzione della sessione

    La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

    La seduta è tolta alle 12.10.

    Julian Priestley

    Segretario generalePresidente

    Pat Cox

    Presidente


    ELENCO DEI PRESENTI

    Hanno firmato:

    Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, Boogerd-Quaak, Booth, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Camre, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Philip Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Dary, Daul, Davies, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Dupuis, Ebner, Echerer, Elles, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Lannoye, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Markov, Marques, Martens, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Emilia Franziska Müller, Müller, Mulder, Murphy, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Roy Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raymond, Read, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Rothe, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stenmarck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Brempt, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, Veltroni, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuori, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

    Osservatori

    Bastys Mindaugas, Bielan Adam, Bobelis Kazys Jaunutis, Brejc Mihael, Chronowski Andrzej, Ciemniak Grażyna, Cybulski Zygmunt, Czinege Imre, Drzęźla Bernard, Ékes József, Fazakas Szabolcs, Gawłowski Andrzej, Germič Ljubo, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gurmai Zita, Gyürk András, Holáň Vilém, Kalisz Ryszard, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Konečná Kateřina, Kósa Kovács Magda, Kowalska Bronisława, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Lachnit Petr, Laštůvka Vladimír, Lewandowski Janusz Antoni, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Maštálka Jiří, Matsakis Marios, Attard-Montalto John, Oleksy Józef, Őry Csaba, Pasternak Agnieszka, Peterle Alojz, Pieniążek Jerzy, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Savi Toomas, Sefzig Luděk, Smorawiński Jerzy, Surján László, Szájer József, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vėsaitė Birutė, Veteška Viliam, Wenderlich Jerzy, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wittbrodt Edmund, Wojciechowski Janusz, Żenkiewicz Marian,


    ALLEGATO I

    RISULTATI DELLE VOTAZIONI

    Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

    +

    approvato

    -

    respinto

    decaduto

    R

    ritirato

    AN (..., ..., ...)

    votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

    VE (..., ..., ...)

    votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

    vs

    votazioni per parti separate

    vd

    votazione distinta

    em

    emendamento

    EC

    emendamento di compromesso

    PC

    parte corrispondente

    S

    emendamento di soppressione

    =

    emendamenti identici

    §

    paragrafo

    art

    articolo

    cons

    considerando

    PR

    proposta di risoluzione

    PRC

    proposta di risoluzione comune

    SEC

    votazione a scrutinio segreto

    1.   Assegnazione di bande orarie negli aeroporti ***I

    Relazione: CAVERI (A5-0222/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    2.   Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici ***II

    Raccomandazione per la seconda lettura: PAULSEN (A5-0194/2003)

    Oggetto

    Osservazioni

    approvazione senza votazione

    proclamato approvato

    3.   Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali ***II

    Raccomandazione per la seconda lettura: JACKSON (A5-0185/2003)

    Oggetto

    Osservazioni

    approvazione senza votazione

    proclamato approvato

    4.   Statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ***II

    Raccomandazione per la seconda lettura (sotto forma di lettera) NISTICO (C5-0130/2003)

    Oggetto

    Osservazioni

    approvazione senza votazione

    proclamato approvato

    5.   Visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 *

    Relazione: MATIKAINEN-KALLSTRÖM (A5-0211/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    6.   Risorse della pesca nel Mediterraneo

    Relazione: LISI (A5-0171/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    7.   Fondi strutturali (2001)

    Relazione: MARKOV (A5-0186/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    8.   Fondo di coesione (2001)

    Relazione: SCALLON (A5-0184/2003)

    Oggetto

    AN, ecc.

    Votazione

    Osservazioni

    votazione unica

     

    +

     

    9.   Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti ***II

    Raccomandazione per la seconda lettura: PAULSEN (A5-0195/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    insieme del testo

    blocco n. 4

    commissione 5 gruppi politici

    AN

    +

    473,3,6

    blocco n. 2

    commissione

     

    -

     

    Blocco n. 1 = emm. 2 (ENVI) + da 6 a 10 incluso (PSE, PPE/DE, ELDR, Verts/ALE et GUE/NGL)

    Blocco n. 2 = emm. 1, 3, 4 e 5 (ENVI)

    Richieste di votazione per appello nominale

    ELDR: Blocco n. 1

    10.   Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***II

    Raccomandazione per la seconda lettura: LISI (A5-0198/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    4

    8

    10-11

    commissione

     

    +

     

    emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

    1

    commissione

    vd

    +

     

    2

    commissione

    vd

    +

     

    3

    commissione

    vd/VE

    -

    280,187,2

    5

    commissione

    vd

    +

     

    6

    commissione

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    -

     

    7

    commissione

    vd

    +

     

    9

    commissione

    vd

    +

     

    12

    commissione

    vd

    +

     

    dopo il cons 3

    13

    GUE/NGL+Verts/ALE+ On. Sornosa

     

    -

     

    Richieste di votazione distinta

    PPE-DE: emm. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12

    PSE: emm. 1, 2

    ELDR: em. 7

    Richieste di votazione per parti separate

    PPE-DE

    em. 6

    prima parte: primo comma

    seconda parte: secondo comma

    11.   Additivi destinati all'alimentazione animale ***II

    Raccomandazione per la seconda lettura: KEPPELHOFF-WIECHERT (A5-0176/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    2-4

    8

    11-12

    commissione

     

    -

     

    emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

    7

    commissione

    vd

    +

     

    9

    commissione

    vd

    +

     

    insieme del testo

    Blocco 1

    PPE-DE

     

    +

     

    Blocco 2

     

     

     

    1,5,6

    commissione

     

     

    10

    commissione

    vd

     

    13

    commissione

    vd

     

    Blocco 1 = emm. da 14 a 20

    Blocco 2 = emm. 1, 5, 6, 10 e 13

    Richieste di votazione distinta

    PPE-DE: emm. 7, 9

    EDD: emm. 10, 13

    12.   Progetto di bilancio rettificativo 1/2003 (emendamenti)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    B3-3065 (PRINCE)

    2

    commissione

     

    +

     

    L'emendamento 1 della commissione PECH è stato respinto in commissione BUDG e non è stato ripresentato entro i termini regolamentari

    13.   Progetto di bilancio rettificativo 1/2003 (risoluzione)

    Relazione: FÄRM (A5-0173/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    dopo il § 3

    4

    GUE/NGL

     

    -

     

    § 4

    5

    GUE/NGL

     

    -

     

    dopo il cons F

    3

    GUE/NGL

     

    -

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Gli emendamenti 1 e 2 sono stati annullati.

    14.   Status e finanziamento dei partiti politici europei ***I

    Relazione: LEINEN (A5-0170/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    proposta di reiezione

    41

    EDD

    AN

    -

    110,371,8

    emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

    1

    8

    10-11

    14-16

    18-21

    23-24

    commissione

     

    -

     

    art 2

    AC49

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    art 3

    27

    UEN

     

    -

     

    AC50

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    art 3, titolo e § 1

    12pc

    commissione

     

     

    33

    Verts/ALE

     

     

    art 3, § 2

    pc

    commissione

     

     

    42

    PPE-DE:

     

     

    39

    PPE-DE:

     

     

    parte restante dell'art 3

    12pc

    commissione

     

     

    art 4

    28

    UEN

     

    -

     

    48

    GUE/NGL

     

    -

     

    34

    Verts/ALE ea

    AN

    -

    115,357,0

    AC51

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    13

    commissione

     

     

    37

    ELDR

     

     

    43

    PPE-DE:

     

    -

     

    art 5

    AC52

    PSE+PPE/DE+ELDR

    AN

    +

    394,71,22

    art 6

    AC53

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    art 7

    AC54

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    17

    commissione

     

     

    44

    PPE-DE:

     

     

    art 8

    AC55

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    art 9 — insieme

    AC56

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    art 9, § 1

    35pc

    Verts/ALE

     

     

    29

    UEN

     

     

    art 9, § 2

    30S

    UEN

     

     

    35pc

    Verts/ALE

     

     

    art 9, dopo il § 2

    47

    Verts/ALE

     

    -

     

    art 10

    AC57

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    dopo l'art 10

    36

    ELDR

     

    -

     

    31

    UEN

     

    -

     

    22

    commissione

     

    -

     

    sempre dopo l'art 10

    EC58

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    art 11

    AC59

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    prima del cons 1

    25

    UEN

     

    -

     

    26

    UEN

     

    -

     

    cons 1

    AC60

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    38

    PPE-DE:

     

     

    45

    Verts/ALE

    AN

     

    2

    commissione

     

     

    cons 2

    AC61

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    cons 3

    AC62

    PSE+PPE/DE+ELDR

    VE

    +

    417,49,15

    3

    commissione

     

     

    cons 4

    AC63

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    4

    commissione

     

     

    dopo il cons 4

    32

    Verts/ALE

     

    -

     

    cons 5

    AC64

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    cons 6

    AC65

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    5

    commissione

     

     

    cons 7

    AC66

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    6

    commissione

     

     

    cons 8

    AC67

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    7

    commissione

     

     

    dopo il cons 8

    AC68-AC74

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    sempre dopo il cons 8

    AC75

    PSE+PPE/DE+ELDR

     

    +

     

    40

    PPE-DE:

     

     

    9

    commissione

     

     

    46

    Verts/ALE

    AN

    -

    94,377,11

    votazione: proposta modificata

     

    +

     

    votazione: proposta modificata

    AN

    +

    345,102,34

    AC52 (art 5): la percentuale indicata nell'ultimo comma è del 40% (e non del 45 %)

    Anche l'on. Van den BERG è firmatario dell'em. 34

    Richieste di votazione per appello nominale

    PSE: votazione finale

    Verts/ALE: emm. 34, 45, 46, 52AC, votazione finale

    EDD: em. 41, votazione finale

    15.   Statuto dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee *

    Relazione: HARBOUR e MEDINA ORTEGA (A5-0069/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    progetto di risoluzione legislativa

    § 3

    81/riv.

    PPE/DE+PSE

     

    +

     

    § 4

    82/rivS

    PPE/DE+PSE

     

    +

     

    § 5

    83/riv.

    PPE/DE+PSE

     

    +

     

    votazione: risoluzione legislativa (insieme)

     

    +

     

    La votazione sulla proposta legislativa si è svolta nella seduta del 27 marzo 2003

    16.   Partenariato transatlantico

    Proposta di risoluzione (B5-0319/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    proposta di risoluzione B5-0319/2003

    (commissione per gli affari esteri)

    § 3

    17

    PSE

     

    +

     

    2

    Verts/ALE

     

    -

     

    § 4

    15

    PSE

     

    +

     

    dopo il § 4

    27

    UEN

    VE

    +

    249,200,6

    sotto-titolo che precede il § 5

    6

    Verts/ALE

     

    -

     

    § 5

    3

    Verts/ALE

     

    -

     

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    3

    +

     

    § 6

    4=

    19=

    Verts/ALE

    PSE

     

    +

     

    § 7

    5

    Verts/ALE

     

    -

     

    §

    testo originale

    vd

    +

    302,118,53

    § 8

    21

    PSE

     

    +

     

    13

    ELDR

     

     

    dopo il § 8

    23

    ELDR

     

    +

     

    22

    PSE

     

     

    § 14

     

    testo originale

    vd

    +

     

    dopo il § 14

    14

    ELDR

     

    +

     

    dopo il §15

    em orali

    PPE-DE

     

    +

     

    § 16

    7

    Verts/ALE

     

    -

     

    §

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    dopo il § 16

    8

    Verts/ALE

    AN

    -

    124,339,12

    § 17

    16

    PSE

     

    +

    328,97,10

    § 18

    9

    Verts/ALE

    VE

    +

    372,80,21

    dopo il § 18

    10

    Verts/ALE

    AN

    -

    229,231,16

    § 19

     

    testo originale

    vd

    +

     

    § 20

     

    testo originale

     

    +

    Modificato oralmente

    § 23

     

    testo originale

    vd

    +

     

    § 24

     

    testo originale

    vs

     

     

    1

    +

     

    2

    +

     

    § 26

    26

    PPE-DE

     

    +

     

    dopo il § 27

    11

    Verts/ALE

     

    -

     

    dopo il § 28

    12

    Verts/ALE

     

    -

     

    dopo il visto 9

    18

    PSE

     

    +

     

    cons D

    25

    ELDR

     

    +

     

    dopo il cons D

    1

    Verts/ALE

    VE

    +

    223,213,5

    cons E

    §

    testo originale

    vd

    +

     

    cons H

    24

    ELDR

     

    +

     

    20

    PSE

     

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

    VE

    +

    303,109,47

    Il gruppo UEN ha ritirato la sua PR B5-0284/2003

    Richieste di votazione per appello nominale

    Verts/ALE: emm. 8, 10

    Richieste di votazione distinta

    PSE: cons E

    Verts/ALE: § 19, 23, 24

    UEN: cons E, § 5, 7, 14

    Richieste di votazione per parti separate

    PSE, Verts/ALE

    § 5

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «il che presuppone l'estensione ... servizio diplomatico comune»

    seconda parte:«il che presuppone l'estensione ... servizio diplomatico europeo comune» tranne in termini «tanto» e «alle questioni inerenti al commercio estero e»

    terza parte: tali termini

    § 16

    prima parte: insieme del testo tranne i termini «che preveda altresì il completamento di un mercato transatlantico'»

    seconda parte: tali termini

    UEN

    § 24

    prima parte: insieme del testo tranne i termini: «e che il rafforzamento della PESC e della PESD rappresenti il modo migliore di potenziare la NATO»

    seconda parte: tali termini

    Emendamenti orali

    L'on. Oostlander ha proposto un emendamento orale al paragrafo 20 così redatto: «sottolinea ... sono questioni che necessitano di un dialogo prolungato tra i partner transatlantici »;

    L'on Swoboda ha proposto un emendamento orale volto ad inserire il seguente paragrafo 15 bis nuovo: « valuta positivamente la conclusione, il 16 giugno 2003, della modifica all'accordo di attuazione tra il Ministero dell'energia degli Stati Uniti e la Commissione europea, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica per il settore dell'energia non nucleare quanto alle pile a combustibile, che definisce il quadro della cooperazione per una materia importante sia per gli Stati Uniti sia per l'Unione europea e che dovrebbe migliorare le possibilità di giungere a una soluzione a lungo termine per i problemi mondiali nei settori dell'energia e dei trasporti »;

    Varie

    Il gruppo PSE ha proposto di invertire i paragrafi 18 e 19

    Il presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale proposta che è stata accolta.

    17.   Metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione/Integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi

    Relazione: TERRÓN i CUSÍ (A5-0224/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    § 29

     

    testo originale

    vs

     

     

    243,205,7

    1

     

    +

    2/AN

    +

    § 32

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    225,202,5

    § 50

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    227,204,5

    § 51

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    227,204,9

    cons N

     

    testo originale

    vd

    -

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    Richieste di votazione per appello nominale

    PPE-DE: § 29 [seconda parte]

    Richieste di votazione distinta

    PPE-DE: § 32, 50, 51

    PSE: cons N

    Richieste di votazione per parti separate

    PPE-DE

    § 29

    prima parte: fino a «sociale e politica»

    seconda parte: resto

    18.   Commercio illecito di armi leggere

    Proposte di risoluzione (B5-0312, 0313, 0314, 0315, 0316 e 0317/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    proposta di risoluzione commune RC5-0312/2003/rev2

    (PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, UEN, EDD)

    cons F

     

    testo originale

    vd

    +

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    proposte di risoluzione dei gruppi politici

    B5-0312/2003

     

    PPE-DE

     

     

    B5-0313/2003

     

    Verts/ALE

     

     

    B5-0314/2003

     

    GUE/NGL

     

     

    B5-0315/2003

     

    UEN

     

     

    B5-0316/2003

     

    ELDR

     

     

    B5-0317/2003

     

    PSE

     

     

    Richieste di votazione distinta

    UEN: cons F della PRC

    19.   Cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo

    Relazione: WIJKMAN (A5-0196/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE - osservazioni

    § 1

    6

    GUE/NGL

     

    +

    modificato oralmente

    § 5

    3

    PPE-DE

    vs

     

     

    1/VE

    +

    296,116,8

    2/VE

    +

    207,200,8

    § 18

    4

    PPE-DE

     

    +

     

    § 24

    7

    GUE/NGL

     

    -

     

    § 25

    5S

    PPE-DE

     

    +

     

    cons F

    1

    PPE-DE

     

    +

     

    cons N

    2S

    PPE-DE

     

    +

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

    AN

    +

    408,8,33

    Richieste di votazione per appello nominale

    PPE-DE votazione finale

    Richieste di votazione per parti separate

    Verts/ALE

    em. 3

    prima parte: fino a «sostenersi i costi di accesso»

    seconda parte: resto

    Emendamenti orali

    Il relatore ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 6: «ritiene ... e costituisca, pertanto, un diritto economico e sociale ; accoglie ...»

    20.   Protezione e conservazione dell'ambiente marino

    Relazione: GONZALES ALVAREZ (A5-0158/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    § 3, dopo il trattino 6

    1

    GUE/NGL

    VE

    +

    234,175,7

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    21.   Strumento strutturale di preadesione (ISPA) — 2001

    Relazione: POLI BORTONE (A5-0199/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    § 8

    1

    Verts/ALE

    VE

    +

    228,167,4

    § 19

    2

    Verts/ALE

     

    -

     

    dopo il § 20

    3

    Verts/ALE

     

    -

     

    5

    Verts/ALE

     

    -

     

    dopo il § 22

    4

    Verts/ALE

     

    -

     

    § 25

     

    testo originale

    vd

    +

     

    § 26

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    211,179,5

    § 27

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    224,189,6

    § 28

     

    testo originale

    vd/VE

    +

     

    § 29

     

    testo originale

    vd

    -

    190,220,10

    § 30

     

    testo originale

    vd

    -

     

    § 31

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    224,191,4

    § 32

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    226,191,5

    § 33

     

    testo originale

    vd/VE

    +

    223,196,6

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

    AN

    +

    363,13,14

    Richieste di votazione per appello nominale

    PPE-DE: votazione finale

    Richieste di votazione distinta

    PPE-DE: § 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

    PSE: § 25, 29, 30

    UEN: § 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

    22.   Riduzione dei rigetti in mare

    Relazione: BUSK (A5-0163/2003)

    Oggetto

    Em. n.

    Autore

    AN, ecc.

    Votazione

    Votazioni per AN/VE — osservazioni

    § 7

    1

    ELDR

     

    +

     

    votazione: risoluzione (insieme del testo)

     

    +

     

    L'emendamento 1 va letto come segue:

    7. raccomanda che i pesci, nel rispetto delle necessarie restrizioni, siano utilizzati quanto più possibile per la produzione di farina di olio e di pesce invece di essere rigettati in mare; raccomanda alla Commissione di proporre interventi in tal senso che comprendano un quadro normativo e incentivi a livello finanziario;


    ALLEGATO II

    RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

    1.   Raccomandazione Paulsen A5-0195/2003

    Favorevoli: 473

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

    NI: Beysen, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Souchet, Turco

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

    UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 3

    EDD: Booth, Kuntz, Titford

    Astensioni: 6

    NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

    PPE-DE: Fiori

    2.   Relazione Leinen A5-0170/2003

    Favorevoli: 110

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

    ELDR: Davies, Ludford, Lynne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sørensen, Väyrynen

    GUE/NGL: Alavanos, Bertinotti, Blak, Dary, Frahm, Korakas, Krarup, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

    NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Souchet, Stirbois, Turco

    PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Khanbhai, McMillan-Scott, Mastella, Matikainen-Kallström, Mennitti, Nicholson, Nisticò, Oreja Arburúa, Parish, Perry, Pisicchio, Purvis, Rovsing, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers, Wachtmeister

    PSE: Ceyhun, Hughes, Lund, McNally, Marinho, Martin Hans-Peter, Van Brempt

    UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

    Verts/ALE: Gahrton, Schörling

    Contrari: 371

    ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Flesch, Gasòliba i Böhm, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Vachetta

    NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Paisley

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

    UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Hyland, Ó Neachtain, Poli Bortone, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Astensioni: 8

    EDD: Coûteaux

    ELDR: Andreasen, Huhne, Jensen

    GUE/NGL: Schröder Ilka

    PPE-DE: Costa Raffaele, Konrad

    UEN: Queiró

    3.   Relazione Leinen A5-0170/2003

    Favorevoli: 115

    EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Mulder, Sanders-ten Holte, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

    NI: Berthu, Della Vedova, Dupuis, Souchet, Turco

    PPE-DE: Wenzel-Perillo

    PSE: Berès, Campos, Cashman, De Keyser, Désir, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Lund, McNally, Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro, Patrie, Terrón i Cusí, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 357

    EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Titford

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer

    NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, Stirbois

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

    UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

    Astensioni: 6

    GUE/NGL: Schröder Ilka

    NI: Kronberger, Paisley

    PPE-DE: Costa Raffaele, Matikainen-Kallström

    Verts/ALE: Rühle

    4.   Relazione Leinen A5-0170/2003

    Favorevoli: 394

    EDD: Butel

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Vachetta

    NI: Beysen, Della Vedova, Dupuis, Hager, Paisley, Turco

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

    UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Messner, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

    Contrari: 71

    EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

    ELDR: Boogerd-Quaak

    GUE/NGL: Korakas, Patakis, Seppänen

    NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet

    PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Lechner, McMillan-Scott, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Sommer, Stevenson, Stockton, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

    PSE: Linkohr, Van Brempt, Van Lancker

    UEN: Camre

    Verts/ALE: Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Lambert, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, Wyn

    Astensioni: 22

    EDD: Andersen, Sandbæk

    ELDR: Pesälä, Pohjamo

    GUE/NGL: Blak, Dary, Figueiredo, Frahm, Krarup, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt

    NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

    PPE-DE: Costa Raffaele, Matikainen-Kallström

    PSE: Lund

    5.   Relazione Leinen A5-0170/2003

    Favorevoli: 94

    EDD: Andersen, Belder, Sandbæk

    ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Schmidt

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Fiebiger, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

    NI: Paisley

    PPE-DE: Bodrato, García-Orcoyen Tormo

    PSE: Berger, Ghilardotti, Gröner, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Lund, Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro, Napoletano, Prets, Randzio-Plath, Terrón i Cusí, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 377

    EDD: Blokland, van Dam

    ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Figueiredo

    NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Souchet, Stirbois

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

    UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 11

    EDD: Booth, Coûteaux, Titford

    GUE/NGL: Dary, Schröder Ilka

    NI: Borghezio, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

    PSE: Dehousse

    6.   Relazione Leinen A5-0170/2003

    Favorevoli: 345

    ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis

    GUE/NGL: Brie, Caudron, Fiebiger, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Markov, Modrow, Puerta, Scarbonchi

    NI: Beysen, Hager

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Böge, von Boetticher, Brunetta, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

    UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Hyland, Ó Neachtain, Poli Bortone, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Messner, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

    Contrari: 102

    EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

    ELDR: Busk, Jensen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sørensen, Väyrynen, Virrankoski

    GUE/NGL: Blak, Dary, Frahm, Korakas, Krarup, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

    NI: Berthu, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Souchet, Stirbois, Turco

    PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Inglewood, Khanbhai, McMillan-Scott, Mastella, Montfort, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Rovsing, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Stockton, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

    PSE: Linkohr, Lund, Martin Hans-Peter, Roure, Van Brempt, Van Lancker

    UEN: Camre, Ribeiro e Castro

    Verts/ALE: Evans Jillian, Gahrton, Hudghton, Lambert, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Wyn

    Astensioni: 34

    ELDR: Andreasen

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Fraisse, Herzog, Koulourianos, Manisco, Papayannakis, Schröder Ilka, Vachetta

    NI: Paisley

    PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Konrad, Matikainen-Kallström, Schwaiger, Stenmarck, Wachtmeister

    PSE: De Keyser, Ferreira

    UEN: Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Thomas-Mauro

    Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Isler Béguin, Onesta, Rod, Schörling

    7.   B5-0319/2003 — Partenariato transatlantico

    Favorevoli: 124

    EDD: Abitbol, Andersen, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

    ELDR: Van Hecke

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

    NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois

    PPE-DE: Hieronymi, Lombardo

    PSE: Campos, Carlotti, Casaca, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Ferreira, Fruteau, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Kuhne, Lalumière, Linkohr, Lund, Marinho, Martin Hans-Peter, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Patrie, Poos, Rapkay, Rocard, Roure, Sousa Pinto, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Brempt, Vattimo, Volcic, Walter, Wiersma, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 339

    EDD: Belder, Blokland

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Schröder Ilka

    NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Souchet

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, van den Burg, Carraro, Cashman, Cercas, Corbett, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

    UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 12

    EDD: Booth, Titford

    NI: Borghezio, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Paisley, Turco

    UEN: Andrews, Collins, Hyland, Ó Neachtain

    8.   B5-0319/2003 — Partenariato transatlantico

    Favorevoli: 229

    EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

    GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

    NI: Berthu, Garaud, Souchet

    PPE-DE: Fatuzzo, Ferrer, Montfort, Sacrédeus, Wijkman

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 231

    EDD: Belder, Blokland, van Dam

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 16

    NI: Borghezio, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Paisley, Stirbois, Turco

    UEN: Andrews, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

    9.   Relazione Terrón i Cusí A5-0224/2003

    Favorevoli: 243

    EDD: Belder, Blokland, van Dam

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

    GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Caudron, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

    NI: Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

    PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Cushnahan, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 205

    EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford

    ELDR: Nordmann

    NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Souchet, Stirbois

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

    Astensioni: 7

    EDD: Andersen, Sandbæk

    ELDR: Manders, Ries

    NI: Paisley

    PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

    10.   Relazione Wijkman A5-0196/2003

    Favorevoli: 408

    EDD: Andersen, Bernié, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Puerta, Scarbonchi

    NI: Berthu, Beysen, Garaud, Hager, Kronberger, Souchet

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

    UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 8

    EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Titford

    NI: Gorostiaga Atxalandabaso

    PPE-DE: Oostlander

    Astensioni: 33

    EDD: Coûteaux

    GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Caudron, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

    NI: Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois, Turco

    PSE: Lund

    11.   Relazione Poli Bortone A5-0199/2003

    Favorevoli: 363

    EDD: Andersen, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

    ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

    GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Caudron, Figueiredo, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vachetta

    NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

    PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Podestà, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

    PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Ghilardotti, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

    UEN: Berlato, Bigliardo, Marchiani, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

    Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

    Contrari: 13

    EDD: Abitbol, Booth, Titford

    NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Lang, Martinez, Stirbois

    PPE-DE: Helmer, Pisicchio, Wieland

    UEN: Caullery

    Astensioni: 41

    EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

    GUE/NGL: Manisco

    NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Paisley, Souchet

    PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, De Veyrac, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Inglewood, Khanbhai, Koch, Langen, Nicholson, Parish, Perry, Pronk, Purvis, Rübig, Sommer, Stevenson, Tannock, Villiers

    UEN: Camre


    TESTI APPROVATI

     

    P5_TA(2003)0276

    Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2003) 207 — C5-0186/2003 — 2001/0140(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura — nuova presentazione della proposta)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta che modifica la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 207) (1),

    vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 623) (1),

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 335) (2),

    vista la sua posizione in prima lettura dell'11 giugno 2002 (3),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0186/2003),

    visti l'articolo 67, l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0222/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione, in quanto proposta indipendente;

    2.

    chiede alla Commissione e al Consiglio di trattare le modifiche al regolamento (CEE) n. 95/93 e quelle contenute nella proposta che modifica la proposta modificata in due regolamenti separati;

    3.

    chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale

    (2)  GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 131.

    (3)  P5_TA(2002)0293.

    P5_TA(2003)0277

    Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (14856/1/2002 — C5-0084/2003 — 2001/0176(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione comune del Consiglio (14856/1/2002 — C5-0084/2003) (1),

    vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 452) (3),

    vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 684) (4),

    visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto l'articolo 78 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0194/2003),

    1.

    approva la posizione comune;

    2.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

    3.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

    4.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 90 E del 15.4.2003, pag. 9.

    (2)  P5_TA(2002)0237.

    (3)  GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 250.

    (4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    P5_TA(2003)0278

    Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (5240/1/2003 — C5-0134/2003 — 2001/0277(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione comune del Consiglio (5240/1/2003 — C5-0134/2003) (1),

    vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 703) (3),

    visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto l'articolo 78 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0185/2003),

    1.

    approva la posizione comune;

    2.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

    3.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

    4.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 113 E del 13.5.2003, pag. 59.

    (2)  P5_TA(2002)0339.

    (3)  GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.

    P5_TA(2003)0279

    Statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ***II

    Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (14089/1/2002 — C5-0130/2003 — 2001/0197(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    La posizione comune è stata approvata. L'atto si considera pertanto adottato in conformità della posizione comune.

    P5_TA(2003)0280

    Visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 (COM(2003) 172 — C5-0181/2003 — 2003/0061(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 172) (1),

    visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b), punto ii, del trattato CE,

    visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0181/2003),

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0211/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 4, paragrafo 4

    4. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme con la copia delle domande per il tesserino di accreditamento olimpico sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

    4. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme con la copia delle domande per il tesserino di accreditamento olimpico sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

    Emendamento 2

    Articolo 8

    Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ne informa i servizi competenti per il rilascio dei visti notificando i numeri dei visti interessati.

    I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano , senza indugio, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ne informa i servizi competenti per il rilascio dei visti notificando i numeri dei visti interessati.

    I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    Emendamento 3

    Articolo 10

    Entro sei mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici, la Grecia riferisce alla Commissione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento.

    In base alla relazione della Grecia e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento del regime di deroga alle procedure per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituito dal presente regolamento, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale valutazione.

    Entro quattro mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici, la Grecia riferisce alla Commissione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento.

    In base alla relazione della Grecia e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento del regime di deroga alle procedure per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituito dal presente regolamento, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale valutazione.

    La Commissione elabora tale relazione di valutazione con sufficiente tempestività perché le autorità italiane responsabili dell'organizzazione dei giochi olimpici invernali che avranno luogo a Torino nel 2006 possano tener conto dell'esperienza maturata nel corso dei giochi olimpici e paraolimpici di Atene.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    P5_TA(2003)0281

    Risorse della pesca nel Mediterraneo

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca (2002/2281(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 535),

    visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0171/2003),

    A.

    considerando l'importanza che riveste il Mediterraneo per il settore della pesca nell'Unione Europea, tanto per la diversità delle specie pescate che per il ruolo socioeconomico e, in certi casi, culturale di questa attività,

    B.

    considerando il carattere particolare della flotta di pesca in questa regione, che è in maggior parte artigianale, multispecifica e relativamente vetusta; considerando inoltre lo sviluppo crescente dell'acquacoltura e l'incidenza della pesca sportiva in alcune zone turistiche del Mediterraneo,

    C.

    considerando comunque che la specificità del Mediterraneo non può essere un deterrente per l'attuazione di norme di gestione comuni, ma necessita di un sistema di gestione flessibile, tenendo conto che il sistema di deroghe finora stabilito si rivela controproducente e rischia di compromettere le prospettive di sviluppo del settore nel Mediterraneo,

    D.

    considerando che le numerose esperienze di gestione locale e responsabile attuate dalle associazioni di pescatori (specialmente quella in materia di gestione dello sforzo di pesca) nonché misure alternative quali i parchi sottomarini protetti, si rivelano un contributo utile nella prospettiva di un piano sistemico di gestione del Mediterraneo,

    E.

    considerando le prospettive di aggiustamento strutturale che comporterà la riforma e l'impatto economico e finanziario che ne deriva per il settore, con la conseguente necessità di prevedere adeguati strumenti per sostenere la riforma,

    F.

    considerando che la specificità geografica e la conseguente struttura giuridica della gestione delle risorse ittiche impongono un dialogo multilaterale con tutti i paesi rivieraschi per raggiungere gli obiettivi, attraverso un approccio sistemico sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista dell'attuazione delle misure,

    G.

    considerando le carenze della ricerca scientifica nel Mediterraneo, tanto dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista dell'approccio segmentato della ricerca, che portano a numerose incertezze in merito allo sfruttamento delle risorse e alla riproduzione delle specie,

    H.

    considerando le esperienze recenti e gli sforzi della Commissione per promuovere studi più idonei alla specificità del Mediterraneo soprattutto in sede della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CFGM) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Adriatico (ICCAT), condizione indispensabile per stabilire ed attuare nuove norme di gestione che poggino su dati scientifici attendibili,

    I.

    considerando la crescente preoccupazione per l'ambiente e le risposte istituzionali per la tutela e la conservazione degli ecosistemi in una prospettiva di sfruttamento sostenibile delle risorse,

    J.

    considerando comunque che l'attività di pesca è spesso più vittima che colpevole del degrado ambientale di certe zone geografiche del Mediterraneo, dovuto in massima parte all'inquinamento urbano e industriale e alla mancata gestione integrata delle zone costiere,

    K.

    considerando la manifesta preoccupazione per la persistenza della pesca illegale, sia dal punto di vista comunitario che internazionale, e la necessità di stabilire un sistema di controllo efficace per le autorità e sostenibile per gli operatori,

    1.

    accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione Europea, che risponde all'attesa espressa in sede politica, scientifica e professionale in merito alla pesca nel Mediterraneo, al fine di pianificare un futuro sostenibile del settore;

    2.

    condivide il fatto che la sostenibilità della pesca e la specificità del Mediterraneo siano i parametri principali della riforma in essere e che sia indicata la necessità di misure flessibili per la realizzazione degli obiettivi;

    3.

    condivide la necessità di superare il regime di deroghe implicito all'inadeguatezza del regolamento (CE) n. 1626/94 (1), purché la revisione sia eseguita secondo nuovi e più attendibili dati scientifici; inoltre, la suddetta revisione dovrà prendere in conto anche altri criteri di tipo socioeconomico, culturale e turistico, per esempio salvaguardando le pesche speciali, attualmente autorizzate dal regolamento (CE) n. 2341/2002 (2);

    4.

    accoglie con soddisfazione l'approccio decentrato promosso del piano di azione, in particolare la delega agli Stati membri della gestione della pesca costiera e la promozione delle risposte trovate a livello locale per ridurre lo sforzo di pesca; chiede inoltre che l'estensione delle zone di stock comuni sia effettuata solo in presenza di dati certi;

    5.

    ritiene contraddittoria e controproducente la proposta di estendere il regime dei TAC, di cui la Commissione stessa riconosce i limiti nel contesto del Mediterraneo; insiste sulla flessibilità degli strumenti a disposizione per raggiungere i medesimi obiettivi;

    6.

    considera necessario valutare attentamente le conseguenze dell'introduzione di taglie minime, in particolare alla luce degli obiettivi perseguiti dal Piano di azione, studiando d'altronde ipotesi di misure alternative di gestione quali la specificità e la selettività degli attrezzi legalmente utilizzati;

    7.

    accoglie con soddisfazione la proposta di inquadrare la pesca sportiva nel contesto normativo futuro; tale presa in considerazione non dovrà però costituire un deterrente per questa attività, fonte di notevoli introiti turistici in determinate zone del Mediterraneo. Per quanto riguarda l'acquacoltura, rinvia alla sua risoluzione del 16 gennaio 2003 sull'acquicoltura nell'Unione Europea: presente e futuro (2002/2058(INI)) (3);

    8.

    chiede alla Commissione di approfondire maggiormente l'impatto della riforma della PCP sul Piano d'azione del Mediterraneo, con particolare attenzione alle ricadute socioeconomiche sul territorio, al fine di contenerne gli effetti e prevedendo a questo scopo anche misure innovative di sostegno come l'estensione alla pesca della regola de minimis;

    9.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire il più possibile, nel quadro dell'attuazione dello SFOP, la piccola pesca, che fornisce il maggior numero di posti di lavoro nel settore;

    10.

    insiste sul coinvolgimento dei paesi terzi rivieraschi e su un approccio multilaterale della gestione delle risorse ittiche nel Mediterraneo; chiede che venga in priorità assicurato il carattere multilaterale delle decisioni al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi; tale approccio multilaterale dovrà inoltre prendere in conto le debolezze strutturali e organizzative del settore della pesca nei paesi rivieraschi extra-UE attraverso progetti di partenariato e scambio di buone pratiche;

    11.

    plaude alla proposta dell'ingresso delle organizzazioni rappresentative dei pescatori negli organismi internazionali dedicati alla pesca — includendo, necessariamente, i pescatori che utilizzano piccole navi e alla proposta di creare il Consiglio consultivo del Mediterraneo; auspica che tali fori non diventino pletorici e conservino sia l'impulso innovatore che la credibilità internazionale;

    12.

    chiede alla Commissione di non promuovere l'istituzione di nuove zone di pesca protetta (ZPF) prima di averne valutato assieme agli Stati Membri la praticabilità tecnica e le conseguenze in caso di analogo comportamento da parte dei paesi terzi;

    13.

    stima complessivamente ambizioso il piano di lavoro proposto dalla Commissione, in quanto mira a raggiungere obiettivi in gran parte dipendenti da paesi terzi in un periodo di tempo molto breve, senza essere tuttora in possesso di dati scientifici nuovi e attendibili;

    14.

    appoggia la Commissione nella sua promozione del miglioramento della ricerca e della raccolta di dati scientifici; insiste sulla necessità di coordinare le ricerche, anche attraverso il rafforzamento del rapporto con la CGFM, e sulla creazione di un modello" per il Mediterraneo, che sia in grado di estrapolare degli aggregati attendibili (senza snaturare la specificità della regione) direttamente applicabili alle politiche di gestione; chiede, in particolare, alla Commissione di aspettare che sia completato lo studio intrapreso su richiesta dello STOA sulle conseguenze della pesca con reti a strascico e di tenerne conto;

    15.

    ritiene che l'estrema frammentazione del marcato possa essere superata attraverso la promozione della centralizzazione dei punti di sbarco, le cui modalità dovranno essere compatibili con la specificità del Mediterraneo; sostiene altresì la creazione di network locali di raccolta di dati per facilitare la ricerca in questo contesto;

    16.

    nota con rammarico che l'approccio integrato della gestione delle zone costiere non viene maggiormente considerato e sostenuto a livello comunitario e chiede alla Commissione di studiare proposte concrete in questo senso; insiste perché vengano promossi studi sulle conseguenze alla biodiversità e all'habitat nelle zone costiere popolate e sottoposte ad intensa attività di pesca, al fine di determinare le rispettive responsabilità e di avviare piani di gestione integrata delle zone costiere;

    17.

    chiede agli Stati Membri di rafforzare i controlli e di istituire sanzioni molto più severe ed effettivamente dissuasive per lottare contro la pesca illegale, e di dotarsi dei mezzi per questo controllo, valutando l'ipotesi di introdurre sistemi VMS su alcune categorie di imbarcazioni di pesca profesionale e sportiva; chiede alla Commissione di dialogare maggiormente con gli Stati di bandiera non rivieraschi le cui navi pescano nel Mediterraneo, al fine di limitarne gli effetti negativi;

    18.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


    (1)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1.

    (2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

    (3)  P5_TA(2003)0022.

    P5_TA(2003)0282

    Fondi strutturali (2001)

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla tredicesima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali (2001) (COM(2002) 591 — 2003/2019(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la relazione della Commissione (COM(2002) 591),

    visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la pesca (A5-0186/2003),

    A.

    considerando che, sebbene nel 2001 sia stato possibile smaltire i residui da liquidare (RAL) risalenti al periodo precedente al 1994, l'importo complessivo dei RAL continua ad essere troppo elevato,

    B.

    considerando che nella maggior parte degli Stati membri non si registra alcuna riduzione dei divari di sviluppo, pur constatando un ravvicinamento del PIL pro capite di tutte le regioni alla media comunitaria,

    C.

    considerando che il regolamento (CE) n. 1260/1991 (1) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (2) e adeguato (sulla base dell'articolo 299 del trattato) per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, le isole e le regioni periferiche,

    D.

    considerando che, in vista del prossimo allargamento, la questione della scelta dei criteri di ammissibilità delle regioni dell'obiettivo 1 deve uniformarsi al PIL pro capite chiaramente calcolabile, con specifico riferimento alle isole e alle regioni montane nonché alle zone scarsamente popolate,

    E.

    considerando che il permanere delle disparità all'interno degli Stati membri costituisce una prova evidente delle carenze riscontrabili nell'applicazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione,

    F.

    considerando che i vincoli di stabilità economica e di bilancio imposti dai criteri di Maastricht concorrono in modo rilevante al mantenimento della stabilità monetaria ma che, non di rado, forniscono agli Stati membri il pretesto per ridurre gli investimenti pubblici, che sono urgentemente necessari in particolare nelle regioni con ritardi di sviluppo, compromettendo pertanto in taluni casi il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea,

    G.

    considerando che la sostenibilità (economica, sociale ed ecologica) richiesta dal Consiglio europeo di Göteborg è tenuta maggiormente in considerazione nella politica strutturale,

    H.

    considerando che, nonostante le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona relative all'obiettivo della piena occupazione, i tassi di disoccupazione nell'UE non sono diminuiti,

    I.

    considerando la mancata attuazione di programmi specifici ed efficaci di creazione di posti di lavoro per le donne,

    J.

    considerando che una volta di più la tredicesima relazione annuale 2001 presenta e valuta in modo differenziato la parte quantitativa (numero dei progetti approvati, volume degli stanziamenti d'impegno e di pagamento), ma che essa non fornisce dati concreti sui miglioramenti qualitativi conseguiti nello sviluppo regionale,

    K.

    considerando che il miglioramento qualitativo dello sviluppo regionale costituisce una priorità dello sviluppo economico e sociale dell'Unione europea, specie nella prospettiva dell'ampliamento,

    L.

    considerando la necessità di aumentare ulteriormente la flessibilità dell'applicazione del regolamento relativo ai Fondi strutturali e di consentire trasferimenti di fondi tra i diversi programmi,

    M.

    considerando che le semplificazioni delle procedure di gestione non hanno ancora dato i risultati auspicati e criticando, in particolare, la mancanza di chiarezza circa la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri,

    N.

    considerando che nel controllo delle procedure e dei risultati dei progetti non si è ancora raggiunto alcun equilibrio tra la Commissione e gli Stati membri,

    O.

    considerando che la stabilità di bilancio, con specifico riferimento alla prassi dell'annullamento del deficit negli Stati membri che annoverano regioni dell'obiettivo 1, non può essere conseguita riducendo gli investimenti statali in spregio al principio di addizionalità,

    Esecuzione dei programmi

    1.

    deplora il fatto che tutti i documenti relativi ai programmi per gli obiettivi 1, 2 e 3 e per le iniziative comunitarie per il periodo 2000-2006 siano stati approvati solo nel 2001 e che, di conseguenza, gli Stati membri li abbiano potuti utilizzare solo con un ritardo inaccettabile;

    2.

    deplora la mancanza nella tredicesima relazione annuale (2001) di un'analisi riguardante i miglioramenti qualitativi conseguiti attraverso l'impiego dei Fondi strutturali;

    3.

    constata che ciò ha comportato un sottoutilizzo degli stanziamenti di pagamento di circa il 30 % per gli obiettivi 1 e 2 e del 60 % per l'obiettivo 3, mentre per quanto riguarda le iniziative comunitarie il tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è pari all'89 %;

    4.

    nota che il primo dei tre bienni del nuovo periodo dei Fondi strutturali 2000-06 è stato assorbito dalla programmazione preparatoria e che si prevede che la spesa raggiunga un livello stabile solo nel 2004, quasi alla fine del secondo biennio del periodo considerato;

    5.

    ritiene che ciò danneggi il flusso dei lavori dei progetti alla base e chiede che questi problemi in futuro vengano evitati, ad esempio separando le attività dei programmi già in corso da quelle dei programmi nuovi o adottando periodi diversi per diversi flussi di finanziamenti; occorre che nel riesame di metà percorso dei Fondi strutturali, che si svolgerà nel 2003, si prendano in considerazione cambiamenti effettivamente radicali;

    6.

    nota che, nell'ambito dell'obiettivo 3, che il Fondo sociale europeo (FSE) finanzia da solo, il livello di attuazione è particolarmente modesto: è stato effettuato soltanto il 40 % dei pagamenti previsti per il 2000-2001 (rispetto al 70 % per gli obiettivi 1 e 2), percentuale che comprende anche l'anticipo automatico della Commissione e che pertanto non riflette l'effettiva situazione; chiede alla Commissione di far sì che le Direzioni generali interessate condividano maggiormente le informazioni e le migliori prassi;

    7.

    riconosce che questi problemi sono in parte dovuti a buone iniziative volte a decentrare i Fondi, ma è preoccupato che gli Stati membri non si assumano ancora le proprie nuove responsabilità: ad esempio, controlli e ispezioni nel 2001 hanno rivelato «importanti differenze di qualità» dell'attività di controllo nazionale;

    8.

    prende atto che, secondo la Commissione, nel 2001 gli Stati membri hanno concentrato i loro sforzi sulla conclusione dei progetti finanziati nel quadro dei programmi 1994-1999, per cui i ritardi nell'esecuzione dei Fondi strutturali sono da imputare non solo a indicazioni tardive da parte della Commissione e all'insufficiente coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri, ma anche a decisioni degli Stati membri;

    9.

    chiede che, nella valutazione intermedia, si sottopongano a disamina l'efficienza nell'utilizzo degli stanziamenti, la coerenza con le altre politiche comunitarie nonché il contributo dei progetti finanziati ad uno sviluppo sostenibile delle regioni e che, alla luce dei risultati conseguiti, la Commissione suggerisca modifiche nei programmi allo scopo di migliorare l'utilizzo degli stanziamenti in funzione di uno sviluppo regionale sostenibile;

    10.

    invita la Commissione ad esaminare se in sede di predisposizione della valutazione intermedia per i singoli programmi si applichi il principio della partnership e se nella predetta valutazione siano conglobati anche i pareri dei partner;

    11.

    ribadisce l'opportunità di affidare ad un'unica Direzione generale e ad un unico Ministro in ciascuno Stato membro l'intera responsabilità dei Fondi strutturali, al fine di migliorare il coordinamento tra i numerosi servizi interessati a livello comunitario, nazionale e regionale;

    12.

    invita la Commissione, in considerazione della grande richiesta di progetti relativi a azioni innovative del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a incrementare gli stanziamenti complessivi per il programma — pari a 400 milioni di euro — mediante trasferimenti di risorse da programmi meno richiesti;

    Coordinamento con altri strumenti finanziari

    13.

    si compiace del fatto che gli Stati membri, su richiesta della Commissione, abbiano elaborato programmi quadro strategici per il coordinamento degli interventi del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali, e chiede che tali programmi quadro siano di prassi integrati nei programmi operativi dei Fondi strutturali;

    14.

    si compiace dello stretto coordinamento con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che ha portato allo stanziamento di un importo supplementare pari a 31,2 miliardi di euro, di cui 14,5 miliardi di euro in prestiti individuali e 5 miliardi di euro in prestiti globali, a favore dei progetti dell'UE nelle regioni strutturalmente più deboli; approva il fatto che gli esperti della banca siano stati chiamati a effettuare valutazioni sintetiche dei progetti su ampia scala nel quadro dei Fondi strutturali e si esprime generalmente a favore di un loro maggiore coinvolgimento nell'audit e nel controllo finanziario;

    15.

    sostiene la garanzia da parte del FEI di tutti i portafogli dei prestiti e dei fondi di capitale di rischio per le PMI; chiede inoltre che vengano estesi i settori d'intervento, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti di avvio e l'integrazione della ricerca e dello sviluppo nella concessione dei microprestiti; rileva tuttavia che le condizioni creditizie del FEI si sono parzialmente rivelate inadeguate, specialmente per le regioni povere prive di basi finanziarie o con tassi molto elevati di disoccupazione, o nei casi di imprenditoria femminile; reputa quanto mai necessario che siano pertanto sperimentate altre forme di capitali di rischio;

    16.

    approva l'approccio di utilizzare le risorse del Fondo di coesione, del FESR e del programma ISPA (Strumenti per le politiche strutturali di preadesione) nel quadro delle reti traseuropee soprattutto nei paesi candidati, al fine di rafforzare i modi di trasporto ecocompatibili, di modernizzare l'infrastruttura e di potenziare notevolmente i collegamenti con i paesi candidati;

    17.

    prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione a sostegno di un miglior collegamento delle linee ferroviarie regionali alle reti transeuropee; chiede tuttavia che venga presentato un piano integrato delle infrastrutture di trasporto concordato con gli Stati membri;

    Compatibilità con le altre politiche comunitarie

    18.

    critica il fatto che l'inizio negativo del nuovo periodo dei Fondi strutturali abbia fortemente ostacolato i progetti nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) nelle regioni; chiede che, nell'ambito della valutazione intermedia, vengano presentate nuove opzioni di programmazione onde evitare in futuro situazioni di questo tipo;

    19.

    esorta gli Stati membri a mettere maggiormente al centro della loro politica dell'occupazione il processo di Lisbona per il raggiungimento della piena occupazione e, in tale contesto, invita la Commissione a proporre misure per creare sinergie tra la strategia europea per l'occupazione e i piani d'azione nazionali (PAN);

    20.

    insiste affinché siano sviluppate migliori sinergie tra l'FSE e la Strategia europea per l'occupazione (SEO), sfruttando pienamente il fatto che l'FSE richiede una comprensione qualitativa del suo impatto; tuttavia, non viene fatto alcun cenno alla comunicazione (COM(2001) 16) del 2001 in cui si è cercato di analizzare il FSE nel periodo 2000-2006 facendo riferimento alla Strategia europea per l'occupazione (SEO);

    21.

    auspica che il contributo del Fondo sociale alla SEO venga valutato in futuro anche sotto il profilo qualitativo, per valutare meglio il carattere innovativo del Fondo sociale;

    22.

    prende atto del lavoro svolto nel 2001-2002 per preparare e lanciare l'iniziativa comunitaria EQUAL e plaude in modo particolare alla partecipazione dell'Ungheria e della Repubblica ceca; è certo che la Commissione elaborerà una relazione più dettagliata per valutare il modo in cui è stato preparato e attuato il primo dei due cicli di EQUAL e, in particolare, l'impatto e/o il valore aggiunto del requisito «transnazionale» per i partenariati per lo sviluppo EQUAL;

    23.

    è preoccupato per il fatto che nel primo ciclo è stato selezionato soltanto il 30 % delle offerte per progetti innovativi di cui all'articolo 6 dell'FSE (rispetto all'80 % dei progetti FESR), il che ha comportato una notevole dispersione dell'impegno dei promotori dei progetti; chiede pertanto alla Commissione di precisare se intenda fornire opportune direttive preliminari; chiede inoltre di sapere se è stato dato seguito alle ripetute richieste del Parlamento europeo di una valutazione approfondita del modo in cui è stata data attuazione alle misure innovative nei periodi precedenti, quale base per un più efficace sviluppo in futuro (3);

    24.

    si compiace della grande attenzione prestata all'uguaglianza fra i generi (attraverso il doppio principio dell'integrazione della dimensione di genere e delle misure specifiche a favore delle donne) nel regolamento del FSE; constata comunque che l'integrazione della dimensione di genere in fase di programmazione e attuazione, persino nel FSE, è stata deludente; ritiene che l'analisi, per genere, dei bilanci proposti costituirà un importante sviluppo futuro; chiede che gli altri Fondi strutturali recuperino il tempo perso sia per quanto riguarda la promozione di progetti destinati alle donne, sia l'integrazione della dimensione di genere nei futuri regolamenti;

    25.

    invita la Commissione ad esaminare se l'assegnazione dei Fondi strutturali ottemperi al principio comunitario delle pari opportunità fra uomini e donne e se la promozione dell'occupazione delle donne nell'ambito di tutti i fondi sia proporzionale al loro tasso di disoccupazione; chiede che sia presentata un'apposita relazione al Parlamento; invita la Commissione a esaminare nell'ambito di detta relazione se la promozione delle donne quali imprenditrici ottemperi al principio delle pari opportunità; esorta gli Stati membri a varare programmi specifici ed efficaci finalizzati alla creazione di posti di lavoro per le donne;

    26.

    accoglie con favore il tentativo della Commissione di creare un quadro per i PAN e attende un'analisi dettagliata del rapporto tra lo sviluppo territoriale e la politica dell'occupazione;

    27.

    si compiace del fatto che nel 2001 sia stata valutata per la prima volta l'efficacia del processo d'integrazione delle questioni ambientali nella politica strutturale e che siano stati constatati risultati positivi; invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente affinché siano tempestivamente e compiutamente eseguite le valutazioni di impatto ambientale;

    28.

    invita gli Stati membri, a tutti i livelli di decentralizzazione della politica strutturale, a generalizzare e ad applicare le migliori prassi per la creazione di reti tra le autorità ambientali regionali e nazionali;

    29.

    è del parere che gli interventi a titolo dei Fondi strutturali, che vanno a diretto beneficio delle imprese solo a partire da un determinato ordine di grandezza dei progetti, non debbano contrastare con la legislazione comunitaria sulla concorrenza; chiede che le norme in materia vengano applicate in modo molto flessibile nell'interesse degli obiettivi di sviluppo regionale;

    30.

    reputa quanto mai necessario un miglior coordinamento degli interventi strutturali con altri strumenti comunitari per uno sviluppo sostenibile delle zone rurali e caldeggia un maggiore ricorso al Foro contestuale a LEADER quale spunto per un maggior coinvolgimento degli operatori;

    31.

    invita la Commissione a intensificare le sue attività nel settore della riforma delle norme procedurali del regolamento (CE) n. 994/98 (4) del Consiglio sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, e a includere per esempio gli aiuti per la formazione professionale continua del personale o per il reinserimento dei disoccupati nonché per facilitare l'accesso al mercato delle PMI;

    32.

    raccomanda di applicare, per gli aiuti aventi quale unico obiettivo lo sviluppo regionale, disposizioni analoghe a quelle applicabili per l'aggiudicazione degli appalti pubblici;

    33.

    si compiace dell'assegnazione a favore della strategia di Lisbona (eEurope) di un sostegno finanziario di 6 miliardi di euro per il periodo 2000-2006 per lo sviluppo della società dell'informazione, in quanto strumento per contribuire a colmare il ritardo di sviluppo, in particolare nelle regioni dell'obiettivo 1;

    Valutazione e controllo

    34.

    constata che i programmi che hanno riscosso maggiore successo sono basati su procedure semplici ed efficienti, ragionevolmente proporzionate all'importo finanziario connesso;

    35.

    ricorda che la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, sta mettendo a punto procedure che impediscono l'esecuzione di pagamenti senza controllo delle spese e chiede maggior rigore mediante ragionevoli controlli finanziari e la possibilità di sanzioni per gli Stati membri che commettano illeciti nella allocazione delle risorse;

    36.

    invita la Commissione a esercitare maggiori pressioni sugli Stati membri affinché essi adottino sistemi contabili informatizzati che permettano di effettuare un'analisi comparativa uniforme dei sistemi finanziari e di controllo nazionali;

    37.

    si compiace pertanto che la Commissione abbia sottolineato il partenariato con e all'interno degli Stati membri in tutte le fasi di utilizzo dei fondi; chiede una analisi chiara e esauriente dei problemi accennati dalla Commissione per quanto riguarda le modalità d'attuazione del partenariato nella fase esecutiva e chiede maggiori informazioni sulla partecipazione delle ONG ai comitati di gestione, comprese le ONG che rappresentano gruppi discriminati e socialmente emarginati;

    38.

    si attende che la Commissione, nonostante i progressi realizzati nella cooperazione con gli Stati membri, chiarisca in che modo viene applicato il principio del partenariato nel corso dell'esecuzione dei programmi;

    39.

    si attende che la Commissione, nella valutazione intermedia dei Fondi strutturali e dei programmi operativi, proceda a una valutazione del modo in cui il summenzionato regolamento (CE) n. 1260/1999 ha effettivamente contribuito alla semplificazione delle procedure, al miglioramento della qualità e al rafforzamento della trasparenza;

    40.

    invita la Commissione, ai fini del chiarimento della ripartizione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri, a procedere a un riesame completo non solo delle procedure ma anche delle disposizioni giuridiche in vigore, e a presentare un programma quadro prima dell'inizio del prossimo periodo di programmazione;

    41.

    segnala che una delle cause di difficoltà di attuazione degli interventi a titolo dei Fondi strutturali va ricercata nel rapporto tra legislazione nazionale e comunitaria; disposizioni eccessivamente dettagliate a livello comunitario limitano inutilmente il margine di manovra degli organi nazionali, il che a sua volta comporta una riduzione di efficacia;

    42.

    invita gli Stati membri ad adottare in tempi opportuni misure a livello regionale e locale volte ad applicare le raccomandazioni della Commissione relative alla semplificazione delle procedure di gestione e a un'informazione uniforme;

    43.

    concorda con la Commissione sulla proposta di prevedere un regime di sanzioni qualora le previsioni finanziarie degli Stati membri si discostino dalla realtà di oltre il 25 %;

    Le sfide dell'allargamento

    44.

    si compiace che sia stato dimostrato che le politiche strutturali contribuiscono a ridurre le disparità economiche tra Stati membri (sebbene le disparità siano aumentate tra le regioni all'interno degli Stati membri — e la Commissione dovrebbe mutare i vigenti criteri di assegnazione in modo da ridurre tali disparità); chiede che vengano svolte altre analisi d'impatto; nota che ciò avrà un'importanza centrale dal 2004, quando l'area e la popolazione dell'UE aumenteranno di un terzo mentre il suo PIL aumenterà soltanto del 5 %; dati gli attuali criteri dell'obiettivo 1, basati sul reddito, e l'effetto dell'adesione dei nuovi Stati membri (cioè un aumento dei livelli relativi di reddito degli attuali Stati membri rispetto alla media dell'UE ampliata), chiede che vengano adottate misure transitorie per le regioni che attualmente rientrano nell'obiettivo 1 ma che in futuro potrebbero non rientrarvi più;

    45.

    sottolinea che, in vista della futura completa inclusione dei paesi candidati nella politica strutturale e di coesione dell'Unione europea e in considerazione delle carenze già esistenti nelle procedure di gestione e di controllo nazionali e nel coordinamento interministeriale dell'utilizzo degli stanziamenti accordati dall'UE, è urgentemente necessario che la Commissione adotti misure di ampia portata per la preparazione e la formazione del personale, al fine di assicurare una corretta gestione dei fondi europei;

    46.

    chiede alla Commissione di offrire ai nuovi Stati membri la possibilità di predisporre il documento unico di programmazione il prima possibile, al fine di evitare ritardi fin dal primo anno di realizzazione dei programmi;

    47.

    chiede alla Commissione di pubblicare, su base regolare, un resoconto aggiornato dei progetti finanziati dagli Stati membri nel settore della pesca, corredato da indicazioni dettagliate in merito agli importi spesi per ciascuna misura;

    48.

    invita la Commissione a effettuare un'analisi dettagliata delle operazioni finanziate nell'ambito del precedente SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) (1994-1999) e della misura in cui hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca;

    *

    * *

    49.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


    (1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    (2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

    (3)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 193.

    (4)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

    P5_TA(2003)0283

    Fondo di coesione (2001)

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione sul Fondo di coesione (2001) (COM(2002) 557— 2003/2020(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la relazione della Commissione (COM(2002) 557 — C5-0024/2003),

    visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione (1),

    visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0184/2003),

    A.

    considerando che gli squilibri regionali rappresentano una minaccia al progetto d'integrazione dell'Unione europea tanto dal punto di vista politico che da quello economico e della coesione,

    B.

    considerando che, in quanto parte della strategia occupazionale dell'UE, il Fondo di coesione dovrebbe generare maggiori prospettive di formazione e di occupazione nel settore dell'ambiente e dei trasporti, in particolare per i cittadini meno qualificati,

    C.

    considerando che nella comunicazione sull'Agenda 2000, la Commissione ha attribuito la priorità politica all'obiettivo di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo inizialmente introdotto dall'Atto unico europeo (2) e quindi incluso dal trattato di Maastricht sull'Unione europea in uno dei tre pilastri dell'integrazione europea,

    D.

    considerando che l'articolo 161, paragrafo 2 del trattato CE istituisce un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti,

    E.

    considerando che gli articoli 155 e 175 del trattato CE integrano il Fondo di coesione con disposizioni in materia di reti transeuropee e di politica ambientale,

    F.

    considerando che l'obiettivo principale del Fondo di coesione è quello di aiutare i paesi che presentano le difficoltà strutturali maggiori,

    G.

    considerando che i beneficiari del Fondo devono avere un PIL pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria e devono adottare un programma di convergenza che consenta di soddisfare i criteri nominali stabiliti per l'Unione economica e monetaria (UEM) dall'articolo 104 del trattato UE,

    H.

    considerando che il Fondo di coesione contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità e che partecipa finanziariamente alla realizzazione equilibrata di progetti nel settore dell'ambiente e in quello delle reti transeuropee in materia di infrastrutture di trasporti d'interesse comune,

    I.

    considerando che, stando al regolamento generale sui Fondi strutturali, nella sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale la Comunità si adopera altresì per promuovere la parità tra gli uomini e le donne e che tale azione contribuisce a eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra i sessi; che i regolamenti sui Fondi strutturali riflettono gli obblighi del trattato di Amsterdam per quanto riguarda l'integrazione trasversale della dimensione delle pari opportunità in tutte le azioni e in tutti i programmi comunitari (gender mainstreaming),

    1.

    si compiace della relazione annuale che, a suo giudizio, rappresenta uno strumento essenziale per valutare le attività del Fondo di coesione;

    2.

    riconosce che l'ampliamento avrà un importante impatto sul funzionamento del Fondo di coesione dato che nel 2004 l'adesione degli attuali paesi dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), nonché di Cipro e di Malta, li renderà immediatamente idonei a usufruire dell'assistenza del Fondo;

    3.

    segnala che nel 2003 l'Irlanda perderà il finanziamento del Fondo di coesione, avendo superato il 90 % del reddito medio comunitario dei 15 paesi che attualmente compongono l'Unione europea;

    4.

    ritiene che l'ampliamento comporterà nuove sfide e che, viste le notevoli lacune strutturali nel settore dei trasporti di molti paesi candidati, è necessario mantenere un equilibrio fra i progetti realizzati nel settore dei trasporti e quelli realizzati nel settore dell'ambiente;

    5.

    ritiene inoltre che, nonostante le crescenti pressioni nel settore dei trasporti, non si debbano trascurare gli investimenti nel trasporto ferroviario;

    6.

    invita la Commissione a vigilare e a esercitare, in sede di destinazione dei finanziamenti, la pressione necessaria per mantenere un equilibrio fra i progetti del settore dei trasporti e quelli del settore dell'ambiente;

    7.

    ritiene che con l'aiuto del Fondo di coesione debbano essere attuate importanti misure nel settore dell'ambiente e in quello dei trasporti delle regioni interessate, al fine di concretizzare la priorità dell'UE di un'occupazione e di una coesione sociale maggiori e durature;

    8.

    nota che per la prima volta il deficit del Portogallo, pari al 4,1% nel 2001, ha sollevato la questione di un'eventuale sospensione dei finanziamenti a tale paese;

    9.

    invita le autorità portoghesi ad adottare le misure necessarie a garantire che tale situazione non si ripeta;

    10.

    reputa che l'esecuzione finanziaria del Fondo di coesione nel 2001 sia in generale accettabile, pur potendo essere migliorata, ed è dell'avviso che il problema dei residui da liquidare (RAL) continui a rappresentare una grave lacuna;

    11.

    si compiace dei notevoli sforzi effettuali dalla Commissione per affrontare tale problema, in particolare creando una «task force» in seno alla DG Regioni, nell'aprile 2002;

    12.

    invita tuttavia la Commissione ad adottare ulteriori misure per assicurare che gli Stati membri non solo valutino in modo efficace la qualità dei progetti presentati (analisi costi-benefici), ma precisino con scrupolo scadenze realistiche;

    13.

    sottolinea che la revisione a metà percorso delle attività del Fondo di coesione, prevista nel 2003 e che dovrebbe coincidere con un'analoga revisione nel caso dei Fondi strutturali, deve offrire l'occasione per valutare le attività del Fondo di coesione;

    14.

    ricorda alla Commissione l'impegno assunto di riferire al Parlamento in merito alle sue valutazioni ex post dei singoli progetti, per trasmettere una visione globale dell'efficacia e dell'impatto del Fondo;

    15.

    ritiene opportuno intensificare ulteriormente i controlli in loco delle attività del Fondo e giudica insufficiente la quantità delle ispezioni effettuate nel 2001;

    16.

    comprende in una certa misura i problemi transitori dovuti alla riorganizzazione della Commissione e alla suddivisione della DG Audit;

    17.

    invita tuttavia la Commissione ad assicurare, come ha d'altronde promesso, che i progetti siano sottoposti a controlli molto più rigorosi;

    18.

    sottolinea la continua necessità di effettuare rigorosi controlli volti a garantire il rispetto delle norme di trasparenza nella stipulazione dei contratti pubblici;

    19.

    è convinto che le relazioni sulle attività del Fondo possano essere ulteriormente migliorate;

    20.

    ribadisce pertanto il proprio invito alla Commissione a fornire, in occasione delle prossime relazioni, informazioni più dettagliate sui progetti finanziati, sul modo in cui i progetti contribuiscono ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente, sulle risorse impiegate per eliminare le strozzature nel settore dei trasporti, nonché a indicare in quale misura i progetti ferroviari sono sfociati nel passaggio dal trasporto su strada al trasporto su ferrovia;

    21.

    ricorda alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo la valutazione dell'impatto economico dei finanziamenti del Fondo di coesione, sia nel caso dei singoli progetti che in quello dell'attività generale, compreso l'impatto nei confronti dei lavoratori meno qualificati;

    22.

    deplora ancora una volta il fatto che la relazione non fornisca dati specifici e precisi sui RAL del Fondo di coesione;

    23.

    è convinto che la trasparenza possa essere ulteriormente rafforzata corredando la relazione con un panorama storico delle attività del Fondo e con un allegato con dati statistici, che consenta il paragone fra i vari Stati membri, sulla base di cifre esaustive e coerenti;

    24.

    invita pertanto la Commissione ad assicurare che le future relazioni annuali saranno conformi agli auspici del Parlamento per quanto riguarda informazioni più dettagliate, dati statistici più esaustivi e una più ampia valorizzazione delle attività del Fondo;

    25.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi di Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo.


    (1)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

    (2)  GU L 169 del 29.6.1987, pag. 9.

    P5_TA(2003)0284

    Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (14857/1/2002 — C5-0083/2003 — 2001/0177(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione comune del Consiglio (14857/1/2002 — C5-0083/2003) (1),

    vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 452) (3),

    vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 684) (4),

    visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto l'articolo 80 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0195/2003),

    1.

    modifica come segue la posizione comune;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 90 E del 15.4.2003, pag. 25.

    (2)  P5_TA(2002)0236.

    (3)  GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 260.

    (4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    P5_TC2-COD(2001)0177

    Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    previa consultazione del Comitato delle Regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli animali vivi e i prodotti di origine animale sono riportati nell'elenco di cui all'allegato I del trattato. L'allevamento e l'immissione in commercio di prodotti di origine animale costituiscono una fonte di reddito per un'ampia parte della popolazione agricola. Lo sviluppo razionale di questo settore può essere ottenuto avviando misure veterinarie intese ad una sempre maggiore tutela della salute dell'uomo e degli animali nella Comunità.

    (2)

    La protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili tra gli animali e l'uomo (zoonosi) è di importanza capitale.

    (3)

    Le zoonosi trasmissibili attraverso gli alimenti, oltre a causare malattie nell'uomo, possono comportare perdite economiche per la produzione e l'industria alimentari.

    (4)

    Costituiscono fonte di preoccupazione anche le zoonosi trasmesse da fonti diverse dagli alimenti, in particolare quelle trasmesse dagli animali selvatici e dagli animali da compagnia.

    (5)

    Le zoonosi presenti al livello della produzione primaria devono essere adeguatamente controllate per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di produzione primaria che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte dell'operatore alimentare che li produce, al consumatore finale o ai negozianti locali, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante normative nazionali. Esiste in tal caso una stretta relazione tra produttore e consumatore. Tale produzione non dovrebbe avere un'incidenza significativa alla prevalenza media delle zoonosi tra il bestiame comunitario complessivo. I requisiti generali di campionatura e analisi possono non risultare pratici e appropriati per i produttori con numero molto ridotto di animali situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

    (6)

    La direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (4) è stata adottata allo scopo di istituire sistemi di sorveglianza per talune zoonosi e misure di lotta contro la salmonella nel pollame.

    (7)

    Tale direttiva fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione le misure nazionali che adottano per conseguire gli obiettivi della direttiva, e di redigere piani di sorveglianza della salmonella nel pollame. Tuttavia la direttiva 97/22/CE del Consiglio del 22 aprile 1997  (5) che modifica la direttiva 92/117/CEE ha sospeso il secondo obbligo, in attesa della revisione della direttiva 92/117/CEE prevista dal suo articolo 15 bis.

    (8)

    Numerosi Stati membri hanno già presentato i rispettivi piani di controllo della salmonella, che sono stati approvati dalla Commissione. Inoltre, tutti gli Stati membri avevano l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 1998, di soddisfare i requisiti minimi per la salmonella specificati nell'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE e di adottare norme che identificano le misure da adottare per impedire l'introduzione di salmonelle nelle aziende.

    (9)

    I requisiti minimi si concentravano sulla sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi riproduttori delle specie Gallus gallus. Qualora nei campioni prelevati si fosse accertata e confermata la presenza di sierotipi di Salmonella Enteritidis o Salmonella Thyphimurium, occorreva adottare le misure specifiche di controllo dell'infezione imposte dalla direttiva 92/117/CEE.

    (10)

    Altre disposizioni legislative comunitarie disciplinano la sorveglianza e il controllo di determinate zoonosi nelle popolazioni animali. In particolare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di salute degli animali nel contesto degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (6), riguarda la tubercolosi dei bovini e la brucellosi dei bovini. La direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (7), tratta la brucellosi degli ovini e dei caprini. Il presente regolamento non dovrebbe creare inutili duplicazioni dei requisiti vigenti.

    (11)

    Inoltre, la futura legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari dovrebbe contemplare elementi specifici in materia di prevenzione, controllo e sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, nonché requisiti specifici riguardanti la qualità microbiologica degli alimenti.

    (12)

    A norma della direttiva 92/117/CEE occorre raccogliere dati relativi alla comparsa di zoonosi e di agenti zoonotici negli alimenti per animali, negli animali, nei prodotti alimentari e nell'uomo. Il sistema di raccolta dei dati, benché non armonizzato e pertanto non in grado di permettere un raffronto tra gli Stati membri, costituisce comunque una base di valutazione della situazione attuale riguardo alle zoonosi e agli agenti zoonotici nella Comunità.

    (13)

    I risultati ottenuti grazie al sistema di raccolta dei dati dimostrano che alcuni agenti zoonotici, in particolare la Salmonella spp. e il Campylobacter spp., sono responsabili della maggior parte dei casi di trasmissione di zoonosi all'uomo. Sembra esservi una tendenza alla diminuzione dei casi di salmonellosi nell'uomo, in particolare dovuti a Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, e che quindi rispecchia il successo delle relative misure di controllo adottate nella Comunità. Tuttavia, si ritiene che molti casi di infezione non vengano segnalati e pertanto i dati raccolti non danno necessariamente un quadro fedele della situazione.

    (14)

    Nel suo parere sulle zoonosi adottato il 12 aprile 2000, il Comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione alla sanità pubblica ha considerato insufficienti le misure in vigore a tale data relative alla lotta contro le infezioni zoonotiche di origine alimentare e ha ritenuto che i dati epidemiologici attualmente raccolti dagli Stati membri sono incompleti e non pienamente comparabili. Di conseguenza, il comitato ha raccomandato di migliorare le disposizioni in materia di sorveglianza ed ha individuato alcune strategie finalizzate alla gestione del rischio.

    (15)

    È quindi necessario migliorare gli attuali sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati relativi a specifici agenti zoonotici. Contemporaneamente, i sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati previsti dalla direttiva 92/117/CEE saranno sostituiti dalle norme previste dalla direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (8).

    (16)

    In linea di principio, i controlli dovrebbero comprendere l'intera catena alimentare, dal campo alla tavola.

    (17)

    Le norme che disciplinano tali controlli dovrebbero, in linea di massima, essere quelle previste dalla normativa comunitaria in materia di alimenti per animali, salute animale e igiene dei prodotti alimentari.

    (18)

    Tuttavia, per talune zoonosi e taluni agenti zoonotici è necessario stabilire misure di controllo specifiche.

    (19)

    Tali misure specifiche dovrebbero essere rapportate a obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi ed agenti zoonotici.

    (20)

    Nello stabilire gli obiettivi di riduzione delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella popolazione animale occorrerà tenere conto, in particolare, della loro frequenza e della tendenza epidemiologica riscontrata nelle popolazioni umana e animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari, della gravità della patologia nell'uomo, delle potenziali conseguenze economiche, del parere scientifico nonché dell'esistenza di opportune misure volte a ridurne la prevalenza. Ove del caso, gli obiettivi possono essere fissati con riferimento ad altre parti della catena alimentare.

    (21)

    Per garantire il conseguimento degli obiettivi in tempo utile, è opportuno che gli Stati membri elaborino specifici programmi di controllo che la Comunità dovrebbe approvare.

    (22)

    Principali responsabili della sicurezza dei prodotti alimentari dovrebbero essere gli operatori del settore alimentare e dei mangimi. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'elaborazione di programmi di controllo che si estendono a tutta la filiera delle industrie alimentari.

    (23)

    Nel quadro di tali programmi è possibile che gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare e dei mangimi desiderino fare ricorso a specifici metodi di lotta. Tuttavia, certi metodi possono rivelarsi inaccettabili, in particolare se ostacolano il conseguimento dell'obiettivo, interferiscono specificamente con i necessari sistemi di analisi o costituiscono una potenziale minaccia per la sanità pubblica. È quindi opportuno provvedere procedure idonee che permettano alla Commissione di decidere che alcuni metodi di lotta debbano essere esclusi dai programmi stessi.

    (24)

    Possono anche esistere o essere messi a punto metodi di lotta che di per sé non rientrano in alcuna normativa comunitaria specifica in merito all'approvazione dei prodotti, ma che potrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi di riduzione della prevalenza di zoonosi od agenti zoonotici specifici. Dovrebbe essere pertanto possibile approvare il ricorso a tali metodi a livello comunitario.

    (25)

    Sarà d'importanza fondamentale il garantire che gli animali infetti vengano sostituiti con capi provenienti da gruppi o allevamenti che hanno formato oggetto di misure di lotta adottate conformemente al presente regolamento. Se è in vigore un programma specifico di lotta, è opportuno che i risultati delle analisi vengano trasmessi all'acquirente degli animali. A tal fine, è necessario inserire requisiti specifici nella pertinente normativa comunitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le partite di animali vivi e di uova da cova. Occorre pertanto opportunamente modificare la direttiva 64/432/CEE, la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (9) e la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (10).

    (26)

    L'adozione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le garanzie aggiuntive convenute per la Finlandia e la Svezia nella loro adesione alla Comunità e confermate dalle decisioni 94/968/CE (11), 95/50/CE (12), 95/160/CE (13), 95/161/CE (14), 95/168/CE (15), 95/409/CE (16), 95/410/CE (17) e 95/411/CE (18). Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura per la concessione, durante un periodo transitorio, di garanzie agli Stati membri che dispongono di un programma di controllo nazionale approvato più rigoroso rispetto ai requisiti comunitari minimi per la salmonella. I risultati delle verifiche sugli animali vivi e le uova da cova commercializzati in uno di tali Stati dovrebbero soddisfare i criteri previsti nel programma di controllo nazionale. La futura legislazione comunitaria su norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale dovrebbe prevedere una procedura analoga per le carni e le uova destinate al consumo umano.

    (27)

    I paesi terzi che esportano verso la Comunità devono attuare misure analoghe per il controllo delle zoonosi, e che ciò avvenga contestualmente alle misure applicate nella Comunità.

    (28)

    Per quanto concerne il controllo della salmonella, le informazioni disponibili tendono a indicare che i prodotti di pollame costituiscono un'importante fonte di salmonellosi umana. Le misure di controllo dovrebbero essere pertanto applicate a questo tipo di produzione, estendendo in tal modo le misure avviate in virtù della direttiva 92/117/CEE. Per quanto concerne la produzione di uova da tavola, è importante stabilire misure specifiche in merito alla immissione sul mercato di prodotti che non siano stati riscontrati esenti da salmonella. Per quanto concerne il pollame, l'obiettivo è di immettere sul mercato carne che con ragionevole sicurezza possa essere considerata esente da salmonella. È necessario un periodo transitorio affinché gli operatori del settore alimentare possano conformarsi alle misure previste, che potranno essere ulteriormente adattate in particolare alla luce della valutazione scientifica del rischio.

    (29)

    È opportuno designare laboratori di riferimento nazionali e comunitari a fini di orientamento e assistenza nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

    (30)

    Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno prevedere l'organizzazione di controlli contabili e ispezioni comunitarie, in conformità della normativa comunitaria in questo settore.

    (31)

    È opportuno stabilire le procedure di modifica di talune disposizioni del presente regolamento che tengano conto dei progressi in campo tecnico e scientifico e per l'adozione di misure transitorie e attuative.

    (32)

    Per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, si dovrebbe garantire una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in sede di Comitato permanente istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (19).

    (33)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (20),

    HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.   Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici, in tutte le pertinenti fasi di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, anche per quanto riguarda i mangimi, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

    2.   Il presente regolamento disciplina:

    a)

    la fissazione di obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nelle popolazioni animali:

    i)

    al livello della produzione primaria, e

    ii)

    quando ciò si rivela appropriato in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi;

    b)

    l'adozione di programmi specifici di controllo definiti dagli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi;

    c)

    l'adozione di norme specifiche relative a determinati metodi di controllo da applicare ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

    d)

    la definizione di norme che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di taluni animali e loro prodotti.

    3.   Il presente regolamento non si applica alla produzione primaria:

    a)

    destinata al consumo domestico privato; o

    b)

    che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale.

    4.   Gli Stati membri fissano, nell'ambito della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 3, lettera b). Tali norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    5.   Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie più specifiche in materia di sanità animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

    2)

    le definizioni di cui alla direttiva 2003/.../CE; e

    3)

    le seguenti definizioni:

    a)

    «allevamento»: un animale o un gruppo di animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica; e

    b)

    «branco»: l'insieme dei volatili avente la medesima qualifica sanitaria, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.

    Articolo 3

    Autorità competenti

    1.   Gli Stati membri designano un'autorità competente o le autorità competenti ai fini del presente regolamento e ne danno notifica alla Commissione. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente esso:

    a)

    notifica alla Commissione l'autorità competente che opererà come punto di contatto nelle relazioni con la Commissione; e

    b)

    garantisce che le autorità competenti cooperino in modo da assicurare la corretta attuazione dei requisiti del presente regolamento.

    2.   L'autorità competente o le autorità competenti sono responsabili in particolare:

    a)

    della definizione del programma di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e della preparazione delle modifiche che risultino necessarie, in particolare alla luce dei dati e dei risultati ottenuti;

    b)

    della raccolta dei dati necessari alla valutazione degli strumenti utilizzati e dei risultati ottenuti nell'esecuzione dei programmi di controllo nazionali previsti dall'articolo 5, nonché della trasmissione annuale alla Commissione di tali dati e risultati, compresi i risultati di eventuali indagini compiute, tenendo conto delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/.../CE;

    c)

    dello svolgimento di verifiche regolari nei locali delle aziende del settore alimentare e, se del caso, dei mangimi, per verificare la conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento.

    CAPITOLO II

    OBIETTIVI COMUNITARI

    Articolo 4

    Obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

    1.   Sono definiti obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2, tenendo conto:

    a)

    dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle vigenti misure nazionali; e

    b)

    delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in virtù della normativa in vigore, in particolare nel quadro delle informazioni fornite ai sensi della direttiva 2003/.../CE, in particolare l'articolo 5.

    Gli obiettivi e le eventuali modifiche ad essi relative sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 comprendono almeno:

    a)

    un'espressione numerica che rappresenti:

    i)

    la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o

    ii)

    la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive;

    b)

    il termine massimo entro il quale l'obiettivo deve essere raggiunto;

    c)

    la definizione delle unità epidemiologiche di cui alla lettera a);

    d)

    la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell'obiettivo;

    e)

    la definizione, se del caso, dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica o di altri sottotipi di zoonosi o agenti zoonotici di cui all'allegato I, colonna 1, considerati i criteri generali di cui al paragrafo 6, lettera c), e i criteri specifici di cui all'allegato III.

    3.   Gli obiettivi comunitari sono definiti per la prima volta entro i termini pertinenti indicati nell'allegato I, colonna 4.

    4.

    a)

    per ciascuno degli obiettivi della Comunità che propone, la Commissione fornisce un'analisi dei costi e dei benefici previsti. Tale analisi tiene conto, in particolare, dei criteri fissati nel paragrafo 6, lettera c). Gli Stati membri, su richiesta, danno alla Commissione tutta l'assistenza necessaria per permetterle di preparare l'analisi.

    b)

    Prima di proporre un obiettivo comunitario, la Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, sui risultati della sua analisi.

    c)

    Alla luce dei risultati di tale analisi e della consultazione degli Stati membri la Commissione propone, se del caso, obiettivi comunitari.

    5.   Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera e) e al paragrafo 4, le seguenti norme si applicano al pollame per un periodo transitorio.

    L'obiettivo comunitario fissato per il pollame da riproduzione della specie Gallus gallus per detto periodo riguardano i cinque sierotipi di salmonella più frequenti nella salmonellosi umana, che sono identificati in base ai dati raccolti tramite i sistemi di sorveglianza comunitari. Gli obiettivi comunitari fissati per le galline ovaiole, i polli da carne e i tacchini per il periodo transitorio riguardano la Salmonella Enteritidis e la Salmonella Typhimurium. Tuttavia, se necessario, tali obiettivi possono essere estesi a altri sierotipi sulla base dei risultati di una analisi effettuata conformemente al paragrafo 4.

    Il periodo transitorio si applica a ciascun obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza della salmonella nel pollame. Esso ha una durata di tre anni in tutti i casi, a decorrere dalla data riportata nell'allegato I, colonna 5.

    6.

    a)

    L'allegato I può essere modificato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per i fini elencati alla lettera b), dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri elencati alla lettera c).

    b)

    Le modifiche all'allegato I possono modificare la portata dei requisiti relativi alla definizione di obiettivi comunitari, integrando, limitando o modificando:

    i)

    le zoonosi o gli agenti zoonotici,

    ii)

    le fasi della catena alimentare, e/o

    iii)

    le popolazioni animali interessate.

    c)

    I criteri da prendere in considerazione prima di modificare l'allegato I includono, per quanto riguarda le zoonosi o gli agenti zoonotici interessati:

    i)

    la loro frequenza nella popolazione umana o animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari;

    ii)

    la gravità dei loro effetti per l'uomo;

    iii)

    le conseguenze economiche per la tutela della salute animale ed umana e per le aziende del settore dei mangimi e dei prodotti alimentari;

    iv)

    la tendenza epidemiologica nella popolazione umana e animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari;

    v)

    le consulenze scientifiche;

    vi)

    gli sviluppi tecnologici, in particolare relativi agli aspetti pratici delle opzioni di controllo disponibili; e

    vii)

    requisiti e tendenze riguardanti i sistemi di allevamento e i metodi di produzione.

    7.   L'allegato III può essere modificato o integrato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    8.   La Commissione riesamina l'attuazione degli obiettivi comunitari e tiene conto di tale esame nel proporre ulteriori obiettivi.

    9.   Le misure adottate al fine di ridurre la prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I sono attuate secondo le norme stabilite dal presente regolamento o altre norme adottate in applicazione dello stesso.

    CAPITOLO III

    PROGRAMMI DI CONTROLLO

    Articolo 5

    Programmi di controllo nazionali

    1.   Al fine di conseguire gli obiettivi comunitari definiti all'articolo 4, gli Stati membri definiscono programmi di controllo nazionali per ciascuna delle zoonosi e ciascuno degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I. I programmi di controllo nazionali tengono conto della distribuzione geografica delle zoonosi in ogni Stato membro e delle implicazioni finanziarie di controlli efficaci per i produttori primari e gli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

    2.   I programmi di controllo nazionali sono attuati senza soluzione di continuità e coprono un periodo di almeno tre anni consecutivi.

    3.   I programmi di controllo nazionali:

    a)

    prevedono l'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici conformemente con i requisiti minimi e le norme minime in materia di campionamento stabiliti nell'allegato II;

    b)

    definiscono le responsabilità rispettive delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare e dei mangimi;

    c)

    specificano le misure da adottare in seguito all'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici, in particolare per proteggere la sanità pubblica, compresa l'attuazione delle misure specifiche di cui all'allegato II;

    d)

    permettono la valutazione dei progressi compiuti in base alle loro disposizioni e la revisione dei programmi, in particolare alla luce dei risultati ottenuti in seguito all'accertamento di zoonosi ed agenti zoonotici.

    4.   I programmi nazionali si riferiscono almeno alle seguenti fasi della catena alimentare:

    a)

    produzione di mangimi;

    b)

    produzione primaria di animali;

    c)

    trasformazione e preparazione di prodotti alimentari di origine animale.

    5.   I programmi nazionali di controllo contengono, se del caso, le disposizioni stabilite per quanto riguarda i metodi di prova e i criteri di valutazione dei risultati delle prove, per le ricerche effettuate sugli animali e le uova da cova trasportati in tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei controlli ufficiali di cui all'allegato II, Parte A.

    6.   I requisiti e le norme minime in materia di campionamento figuranti nell'allegato II possono essere modificati, adeguati o integrati, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c).

    7.   Entro sei mesi dalla fissazione degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4, gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di controllo nazionali e definiscono le misure da attuare.

    Articolo 6

    Approvazione dei programmi di controllo nazionali

    1.   Dopo la presentazione da parte di uno Stato membro di un programma di controllo nazionale conforme all'articolo 5, la Commissione dispone di due mesi per chiedere a tale Stato membro informazioni supplementari pertinenti e necessarie. Lo Stato membro fornisce tali informazioni entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Entro due mesi dalla ricezione di tali informazioni o, qualora non fossero state richieste, entro sei mesi dalla presentazione del programma di controllo, la Commissione verifica la conformità con le pertinenti disposizioni, compreso in particolare il presente regolamento.

    2.   Dopo che la Commissione ha appurato la conformità di un programma di controllo nazionale, o su richiesta dello Stato membro che lo ha presentato, il programma è esaminato, senza ritardi indebiti, ai fini della sua approvazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    3.   Al fine di tenere conto dell'andamento della situazione nello Stato membro interessato, in particolare alla luce dei risultati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), le modifiche ad un programma precedentemente approvato in virtù del paragrafo 2 possono essere approvate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Programmi di controllo per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi

    1.   Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, o le associazioni che li rappresentano, possono definire programmi di controllo che coprono, nella misura del possibile, tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

    2.   Se desiderano integrare i propri programmi di controllo in un programma di controllo nazionale, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o le associazioni che li rappresentano sottopongono all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui hanno sede i propri programmi di controllo e le loro eventuali modifiche. Se le operazioni in questione hanno luogo in diversi Stati membri, i programmi sono approvati separatamente per ciascuno Stato membro.

    3.   L'autorità competente può approvare i programmi di controllo presentati a norma del paragrafo 2 solo dopo essersi accertata che essi sono conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II e agli obiettivi del relativo programma nazionale di controllo.

    4.   Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei programmi di controllo approvati degli operatori del settore alimentare e dei mangimi o delle loro associazioni rappresentative. Gli elenchi sono trasmessi alla Commissione su richiesta di quest'ultima.

    5.   Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o le associazioni che li rappresentano comunicano regolarmente i risultati dei loro programmi di controllo alle competenti autorità.

    CAPITOLO IV

    METODI DI CONTROLLO

    Articolo 8

    Metodi specifici di controllo

    1.   Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

    a)

    può essere deciso che possono o devono essere applicati metodi specifici di controllo ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o in altre fasi della catena alimentare;

    b)

    possono essere adottate norme relative alle condizioni di ricorso ai metodi di cui alla lettera a);

    c)

    possono essere adottate norme dettagliate relative ai documenti e alle procedure necessari, nonché ai requisiti minimi applicabili ai metodi di cui alla lettera a); e

    d)

    può essere deciso che determinati metodi specifici di controllo non siano utilizzati nell'ambito di un programma di controllo.

    2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) non si applicano ai metodi che fanno uso di sostanze o tecniche cui si applica la normativa comunitaria vigente in materia di alimentazione animale, additivi alimentari o prodotti medicinali veterinari.

    CAPITOLO V

    SCAMBI

    Articolo 9

    Scambi intracomunitari

    1.   A decorrere al più tardi dalle date che figurano nell'allegato I, colonna 5, i branchi e gli allevamenti di origine delle specie elencate alla colonna 2 sono sottoposti a prove per l'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nella colonna 1 prima della spedizione di animali vivi o di uova da cova dall'azienda alimentare di origine. La data e il risultato delle prove sono iscritti nei relativi certificati sanitari, come previsto nella legislazione comunitaria.

    2.   Lo Stato membro di destinazione può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, essere autorizzato, per un periodo transitorio, a richiedere che i risultati delle prove da iscrivere nei relativi certificati sanitari per le partite di animali e uova da cova analizzati nello Stato membro di origine soddisfino per quanto riguarda la salmonella gli stessi criteri stabiliti nel suo programma nazionale approvato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, per le partite spedite nel suo territorio.

    L'autorizzazione può essere ritirata sulla base della stessa procedura.

    3.   Le misure specifiche in materia di salmonelle applicate agli animali vivi spediti in Finlandia e in Svezia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi come se fossero autorizzate in conformità del paragrafo 2.

    4.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, norme specifiche relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5 ed al precedente paragrafo 2, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Importazione da paesi terzi

    1.   A decorrere dalle date di cui all'allegato I, colonna 5, l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma equivalente a quello previsto dall'articolo 5 ed alla sua approvazione conformemente al presente articolo. Il programma precisa le garanzie offerte da detto paese in materia di ispezioni e controlli relativi alle zoonosi e agli agenti zoonotici. Le garanzie devono essere almeno equivalenti a quelle definite nel presente regolamento. L'ufficio alimentare e veterinario della Commissione è strettamente associato alla verifica dell'esistenza di programmi di controllo equivalenti in paesi terzi.

    2.   I programmi sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, a condizione che sia oggettivamente provata l'equivalenza delle misure descritte dal programma e dei pertinenti requisiti applicabili in base alle norme comunitarie. Garanzie diverse da quelle previste dal regolamento possono essere ammesse conformemente a detta procedura, a patto che esse non siano più favorevoli di quelle applicabili agli scambi intracomunitari.

    3.   Per i paesi terzi con i quali è stabilito un regolare flusso commerciale, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7 e dell'articolo 6, paragrafo 1 concernenti i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi. Per i paesi terzi che stabiliscono o ripristinano un flusso commerciale, si applicano i termini previsti dall'articolo 6.

    4.   Prima di ogni trasporto di animali vivi o di uova da cova a partire dall'impresa alimentare di origine, i branchi e gli allevamenti di origine delle specie elencate nell'allegato I, colonna 2, sono sottoposti a prove. I branchi e gli allevamenti sono sottoposti a prove per l'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, colonna 1, o, se necessario per raggiungere l'obiettivo di garanzie equivalenti fissate al paragrafo 1, per le zoonosi e gli agenti zoonotici eventualmente specificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La data e il risultato delle prove sono iscritti nei relativi certificati di importazione, per i quali i moduli prescritti dalla legislazione comunitaria sono modificati di conseguenza.

    5.   Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro di destinazione finale può essere autorizzato ad esigere, per un periodo transitorio, che i risultati delle prove di cui al paragrafo 4 soddisfino gli stessi criteri previsti dal proprio programma nazionale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5. Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorizzazione può essere ritirata e, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, possono essere fissate modalità specifiche relative a tali criteri.

    6.   L'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria, per le relative categorie di prodotti, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare i prodotti contemplati dal presente regolamento, sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di garanzie equivalenti a quelle previste dal presente regolamento.

    CAPITOLO VI

    LABORATORI

    Articolo 11

    Laboratori di riferimento

    1.   I laboratori comunitari di riferimento incaricati delle analisi e delle prove per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I colonna 1 sono designati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    2.   Le responsabilità e i compiti dei laboratori comunitari di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    3.   Gli Stati membri designano i laboratori nazionali di riferimento incaricati delle analisi e delle prove per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I colonna 1. Essi comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei laboratori.

    4.   Talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera a), possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Accreditamento dei laboratori, requisiti di qualità e metodi di ricerca riconosciuti

    1.   I laboratori che partecipano ai programmi di controllo di cui agli articoli 5 e 7, ai fini dell'analisi di campioni per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1:

    a)

    sono designati dalle autorità competenti; e

    b)

    applicano un sistema di garanzia della qualità che soddisfa le norme del vigente standard EN/ISO al più tardi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro 24 mesi dall'aggiunta nell'allegato I, colonna 1 di nuovi zoonosi o agenti zoonotici.

    2.   I laboratori partecipano regolarmente a prove interlaboratorio organizzate e coordinate dal laboratorio nazionale di riferimento.

    3.   Le prove per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, colonna 1 sono effettuate valendosi, quali metodi di riferimento, dei metodi e dei protocolli raccomandati dagli organismi internazionali di standardizzazione.

    Si possono utilizzare metodi alternativi se sono opportunamente convalidati conformemente a norme riconosciute a livello internazionale ed offrono risultati equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento in questione.

    Se del caso, altri metodi di prova possono essere approvati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    CAPITOLO VII

    ATTUAZIONE

    Articolo 13

    Modalità di attuazione e misure transitorie

    Idonee modalità di attuazione o misure transitorie, comprese le necessarie modifiche ai pertinenti certificati sanitari, possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 14

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

    3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 15

    Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

    La Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare per qualsiasi questione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre obiettivi comunitari ai sensi dell'articolo 4 o metodi di controllo specifici ai sensi dell'articolo 8.

    Articolo 16

    Relazione sulle disposizioni finanziarie

    1.   La Commissione sottopone entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2.   La relazione tratta:

    a)

    gli accordi in vigore a livello comunitario e nazionale per finanziare le misure adottate per controllare le zoonosi e gli agenti zoonotici;

    b)

    l'effetto che gli accordi hanno sull'efficacia di tali misure.

    3.   La Commissione accompagna, se necessario, la sua relazione mediante proposte pertinenti.

    4.   Gli Stati membri, su richiesta, forniscono alla Commissione tutta l'assistenza necessaria per permetterle di preparare tale relazione.

    CAPITOLO VIII

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 17

    Controlli comunitari

    1.   Esperti della Commissione effettuano, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, controlli in loco, negli Stati membri e in paesi terzi, per assicurarsi che le disposizioni del presente regolamento, le norme adottate in virtù dello stesso ed eventuali misure di sicurezza siano applicate in modo uniforme. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

    2.   Le modalità di attuazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali competenti, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 260.

    (2)  GU C 94 del 18.4.2002, pag. 18.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 2003(GU C 90 E del 15.4.2003, pag. 25) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003.

    (4)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (5)  GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9.

    (6)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13 ).

    (7)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    (8)  GU L ...

    (9)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 della Commissione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).

    (10)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    (11)  GU L 371 del 31.12.1994, pag. 36.

    (12)  GU L 53 del 9.3.1995, pag. 31.

    (13)  GU L 105 del 9.5.1995, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 97/278/CE della Commissione (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 77).

    (14)  GU L 105 del 9.5.1995, pag. 44. Decisione modificata dalla decisione 97/278/CE.

    (15)  GU L 109 del 16.5.1995, pag. 44. Decisione modificata dalla decisione 97/278/CE.

    (16)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 98/227/CE del Consiglio (GU L 87 del 21.3.1998, pag. 14).

    (17)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 98/227/CE.

    (18)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione 98/227/CE.

    (19)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (20)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ALLEGATO I

    ZOONOSI ED AGENTI ZOONOTICI PER I QUALI DEVONO ESSERE FISSATI OBIETTIVI COMUNITARI DI RIDUZIONE DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4

    1

    2

    3

    4

    5

    Zoonosi o agente zoonotico

    Popolazione animale

    Segmento della catena alimentare

    Data entro la quale deve essere fissato l'obiettivo (1)

    Data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le prove

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus

    Produzione primaria

    A 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento

    A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Galline ovaiole

    Produzione primaria

    A 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

    A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Polli da carne

    Produzione primaria

    A 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

    A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Tacchini

    Produzione primaria

    A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

    A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Suini destinati alla produzione di carne

    Macellazione

    A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

    A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Suini da riproduzione

    Produzione primaria

    A 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

    A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4


    (1)  I dati presuppongono che dati comparabili in materia di prevalenza saranno disponibili almeno 6 mesi prima della definizione dell'obiettivo. Se tali dati non fossero disponibili, la data per la definizione dell'obiettivo sarebbe conseguentemente differita.

    ALLEGATO II

    CONTROLLO DELLE ZOONOSI E DEGLI AGENTI ZOONOTICI ELENCATI ELENCATI

    A.   Requisiti generali dei programmi nazionali di controllo

    Il programma deve tenere conto della natura della zoonosi e/o dell'agente zoonotico considerato e della situazione specifica dello Stato membro. Esso deve:

    a)

    definire l'obiettivo perseguito in funzione della rilevanza della zoonosi o dell'agente zoonotico considerati;

    b)

    rispettare le norme minime in materia di campionamento specificate nella parte B;

    c)

    se del caso, conformarsi ai requisiti minimi specificati nelle parti C, D e E;

    d)

    precisare i punti seguenti:

    1.

    Elementi generali

    1.1.

    La presenza della zoonosi o dell'agente zoonotico considerati nello Stato membro, con particolare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito della sorveglianza di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/.../CE.

    1.2.

    L'area geografica oppure, se del caso, le unità epidemiologiche nelle quali è attuato il programma.

    1.3.

    La struttura e l'organizzazione delle autorità competenti.

    1.4.

    I laboratori accreditati nei quali sono analizzati i campioni prelevati nell'ambito del programma.

    1.5.

    I metodi utilizzati per l'esame delle zoonosi o degli agenti zoonotici.

    1.6.

    I controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) a livello di mangimi e allevamenti e/o branchi.

    1.7.

    I controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) in altre fasi della catena alimentare.

    1.8.

    Le misure adottate dalle autorità competenti per quanto riguarda gli animali o i prodotti per cui è stata rilevata la presenza di zoonosi o agenti zoonotici, in particolare a tutela della sanità pubblica e le eventuali misure preventive adottate, quali la vaccinazione.

    1.9.

    La normativa nazionale in materia, comprese le disposizioni nazionali relative alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).

    1.10.

    L'assistenza finanziaria accordata alle aziende nel settore alimentare e dei mangimi nell'ambito del programma nazionale di controllo.

    2.

    Con riguardo alle industrie alimentari e di produzione dei mangimi interessate dal programma

    2.1.

    La struttura di produzione delle specie esaminate e dei prodotti da esse derivati.

    2.2.

    La struttura della produzione dei mangimi.

    2.3.

    Le linee guida relative alle buone pratiche zootecniche o altri orientamenti (obbligatori o facoltativi) che definiscano quanto meno i seguenti elementi:

    gestione dell'igiene nelle aziende;

    misure intese a prevenire l'introduzione di agenti infettivi veicolati dagli animali, dai mangimi, dall'acqua o dal personale dell'azienda;

    misure d'igiene nel trasporto degli animali a destinazione o in provenienza dalle aziende.

    2.4.

    Il controllo veterinario sistematico delle aziende.

    2.5.

    La registrazione delle aziende.

    2.6.

    La documentazione tenuta presso le aziende.

    2.7.

    I documenti che accompagnano gli animali durante la spedizione.

    2.8.

    Altre misure pertinenti destinate a garantire la tracciabilità degli animali.

    B.   Norme minime in materia di campionamento

    1.   Una volta approvato il pertinente programma di controllo di cui all'articolo 5, l'operatore del settore alimentare è tenuto a far prelevare ed analizzare dei campioni per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, rispettando le norme minime in materia di campionamento che figurano nella tabella seguente.

    1

    2

    3

    Zoonosi o agente zoonotico

    Popolazione animale

    Fasi di produzione soggette a campionamento

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus:

     

    — Branchi da allevamento

    — Pulcini di un giorno

    — Pollame di 4 settimane

    Due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova

    Branchi adulti da riproduzione

    Ogni due settimane durante il periodo di produzione di uova

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Galline ovaiole:

     

    — Branchi da allevamento

    — Pulcini di un giorno

    Pollastre due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova

    — Branchi di ovaiole

    Ogni 15 settimane durante il periodo di produzione di uova

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Polli da carne

    Pollame da macello in uscita (1)

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica.

    Tacchini

    Pollame da macello in uscita (1)

    Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Allevamenti di suini:

     

    — suini da riproduzione

    Animali da macello in uscita o carcasse presso il macello

    suini destinati alla produzione di carne

    Animali da macello in uscita o carcasse presso il macello

    2.   I requisiti di cui al punto 1 lasciano impregiudicati i requisiti della legislazione comunitaria relativi all'ispezione ante mortem.

    3.   I risultati delle analisi devono essere registrati insieme alle seguenti informazioni:

    a)

    data e luogo del campionamento e

    b)

    identificazione del branco/allevamento.

    4.   Se gli animali sono stati vaccinati non possono essere effettuate le analisi immunologiche, salvo qualora sia stato dimostrato che il vaccino utilizzato non interferisce con il metodo di analisi applicato.

    C.   Disposizioni specifiche concernenti il pollame da riproduzione della specie gallus gallus

    1.   Le misure di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere prese qualora l'analisi dei campioni condotta conformemente alla parte B, indichi la presenza di Salmonella Enteritidis o di Salmonella Typhimurium in un branco da riproduzione di Gallus gallus, nelle circostanze precisate al punto 2.

    a)

    Se l'autorità competente ha approvato il metodo di analisi utilizzato per i campioni presi conformemente alla parte B essa può esigere che le misure di cui ai punti 3, 4 e 5 siano prese quando tale analisi individua la presenza di Salmonella Enteridis o di Salmonella Typhimurium.

    b)

    Altrimenti, le misure di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere prese qualora l'autorità competente confermi il sospetto della presenza di Salmonella Enteridis o di Salmonella Typhimurium derivante dall'analisi di campioni condotta conformemente alla parte B.

    3.   Le uova non incubate provenienti dal branco devono essere distrutte.

    Tuttavia, tali uova possono essere utilizzate per il consumo umano se sono trattate in modo da garantire l'eliminazione di Salmonella Enteritidis e di Salmonella Typhimurium conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.

    4.   Tutti i volatili del branco — compresi i pulcini di un giorno — devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nei limiti del possibile il rischio di diffusione della salmonella. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari. I prodotti derivati da tali volatili possono essere destinati al consumo umano in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari e, una volta applicabile, della parte E. Se non sono destinati al consumo umano tali prodotti devono essere utilizzati o smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 che stabilisce le norme sanitarie relative ai prodotti animali derivati non destinati al consumo umano (2).

    5.   Se uova da cova provenienti da branchi in cui è presente Salmonella Enteritidis o Salmonella Typhimurium sono ancora presenti in un'unità di incubazione, esse devono essere distrutte o trattate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.

    D.   Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole

    1.   Con effetto ... (3), le uova possono essere utilizzate per il consumo umano diretto (come uova da tavola) solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto ad un programma nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 5 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

    2.   Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica, sospettati di essere infetti o da branchi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l'eliminazione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.

    3.   Se i volatili provenienti da branchi infetti sono macellati o distrutti, devono essere prese precauzioni per ridurre il rischio di diffusione di zoonosi in tutta la misura possibile. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari. I prodotti derivati da tali volatili possono essere destinati al consumo umano in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari e, una volta applicabile, della parte E. Se non sono destinati al consumo umano tali prodotti devono essere utilizzati o smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    E.   Requisiti specifici riguardanti le carni fresche

    1.   Con effetto ... (4), le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell'allegato I possono essere immesse sul mercato per il consumo umano solo se soddisfano il seguente criterio:

    Salmonella: assenza in 25 grammi

    2.   Entro ... (3), saranno definite norme precise per tale criterio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Esse specificheranno in particolare i metodi di campionamento e i metodi analitici.

    3.   Il criterio di cui al punto 1 non si applica alle carni fresche di pollame destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella, conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.


    (1)  I risultati delle analisi dei campioni devono essere resi noti prima che gli animali siano inviati al macello.

    (2)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

    (3)  dopo 72 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (4)  dopo 84 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    ALLEGATO III

    Criteri specifici per determinare i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica

    Nel determinare quali siano i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica, cui si applicano gli obiettivi comunitari, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri:

    1.

    i sierotipi più frequenti di salmonella nella salmonellosi umana sulla base di dati raccolti attraverso i sistemi CE di monitoraggio ;

    2.

    le fonti di infezione (vale a dire la presenza del sierotipo nelle popolazioni animali e nei mangimi );

    3.

    il fatto che un sierotipo presenti una capacità recente di diffondersi rapidamente e di provocare malattie negli essere umani e negli animali.

    4.

    il fatto che i sierotipi evidenzino una maggiore virulenza, ed esempio rispetto all'invasività, o una resistenza alle pertinenti terapie per le infezioni umane.

    P5_TA(2003)02852

    Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (14054/1/2002 — C5-0085/2003 — 2001/0257(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione comune del Consiglio (14054/1/2002 — C5-0085/2003) (1),

    vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 624) (3),

    vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 540) (4),

    visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto l'articolo 80 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0198/2003),

    1.

    modifica come segue la posizione comune;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 1.

    (2)  P5_TA(2002)0355.

    (3)  GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357.

    (4)  GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 255.

    P5_TC2-COD(2001)0257

    Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 giugno 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 96/82/CE (4) ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

    (2)

    Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

    (3)

    Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria possono provocare gravissime conseguenze. Le due comunicazioni della Commissione, una concernente la sicurezza delle attività minerarie: la situazione dopo i recenti incidenti (5) , e l'altra sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» — Sesto programma di azione per l'ambiente (6) sottolineano perciò la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE. Nella risoluzione del 5 luglio 2001 sulla comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti (7) anche il Parlamento europeo si è detto favorevole a tale estensione del campo di applicazione della direttiva, onde contemplare i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

    (4)

    L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive. Di conseguenza la definizione di dette sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e semplificata.

    (5)

    L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto «off-specs»). Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero essere riesaminate per includere segnatamente il materiale «off-specs».

    (6)

    La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.

    (7)

    Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.

    (8)

    Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei piani d'emergenza.

    (9)

    L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.

    (10)

    L'adozione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (8) evidenzia la necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.

    (11)

    È opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone specificate all'articolo 12, paragrafo 1 di tale direttiva.

    (12)

    Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che rientrano nella direttiva 96/82/CE.

    (13)

    Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della direttiva 96/82/CE.

    (14)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.

    (15)

    La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 96/82/CE è così modificata:

    1.

    All'articolo 4:

    a)

    le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

    «e)

    allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione e del relativo deposito, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

    f)

    all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»

    b)

    è aggiunta la seguente lettera:

    «g)

    alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I e utilizzati in relazione alla lavorazione dei minerali.»

    2.

    All'articolo 6:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma.»

    b)

    al paragrafo 4, è inserito il trattino seguente tra il primo e il secondo trattino:

    «

    di modifica sostanziale di un impianto, di uno stabilimento o di una zona di deposito o, »

    3.

    All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «1 bis.   Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

    4.

    All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.»

    5.

    All'articolo 9:

    a)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.»

    b)

    al paragrafo 3, è inserito il trattino seguente tra il terzo e il quarto trattino:

    «—

    per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

    c)

    al paragrafo 4, il riferimento al «secondo, terzo e quarto trattino» diviene rispettivamente al «secondo, terzo, quarto e quinto trattino».

    d)

    al paragrafo 6 è aggiunta la lettera seguente:

    « d)

    Gli Stati membri provvedono a ravvicinare le differenti metodologie impiegate per l'elaborazione dei rapporti di sicurezza. »

    6.

    All'articolo 11:

    a)

    al paragrafo 1, è inserito, sia alla lettera a) sia alla lettera b), il seguente trattino:

    «—

    per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1.»

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati.»

    c)

    è inserito il seguente paragrafo:

    «4 bis.   Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.»

    7.

    All'articolo 12:

    a)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.»

    b)

    sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    «1 bis.    Entro il ... (9) la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elabora orientamenti che definiscono una base di dati tecnici armonizzata riguardante i rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione dalla presente direttiva e le zone sensibili specificate al paragrafo 1. Tale valutazione tiene conto in ogni caso delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti , delle informazioni acquisite presso il gestore e di tutte le altre informazioni pertinenti , quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza .

    1 ter.     La Commissione mette a punto nello stesso contesto un regime di incentivi e/o finanziamenti per il trasferimento degli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dalla presente direttiva che non si trovano a un'opportuna distanza di sicurezza. L'operazione potrebbe essere realizzata nel quadro della politica regionale.

    8.

    All'articolo 13:

    a)

    al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole, ospedali, ecc.) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.»

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2 sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20.»

    9.

    All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «1 bis.   Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e

    b)

    l'attività o le attività dello stabilimento.

    La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.»

    10.

    L'allegato I è modificato come figura nell'allegato.

    11.

    All'allegato III:

    a)

    alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i)

    organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento.»

    b)

    alla lettera c), il punto v) è sostituito dal seguente:

    « v)

    pianificazione delle situazioni d'emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesiminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e formazione ad hoc del personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici. »

    12.

    All'Allegato V, dopo il punto 10 è inserito il seguente punto:

    « 10 bis. Una pianta che mostri le zone suscettibili di essere colpite dalle conseguenze di un incidente rilevante derivante dallo stabilimento. »

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (10) Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 255.

    (2)  GU C 149 del 21.6.2002, pag. 13.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 2003 (GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

    (5)  COM(2000) 664.

    (6)  COM(2001) 31.

    (7)  GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

    (8)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

    (9)  Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.»

    (10)  18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    ALLEGATO

    L'allegato I della direttiva 96/82/CE è modificato come segue:

    1)

    Nell'introduzione vengono inseriti i seguenti punti:

    «6.

    Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20°C.

    7.

    Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20°C e alla pressione normale di 101,3 kPa.»

    2)

    Nella tabella della parte 1:

    a)

    le voci relative al nitrato d'ammonio sono sostituite dal testo seguente:

    Nitrato d'ammonio

    5000

    10000

    Nitrato d'ammonio

    1250

    5000

    Nitrato d'ammonio

    350

    2500

    Nitrato d'ammonio

    10

    50

    b)

    dopo le voci relative al nitrato di ammonio sono inserite le seguenti voci:

    Nitrato di potassio

    1250

    5000

    Nitrato di potassio

    5000

    10000

    c)

    la voce che inizia con «Le seguenti sostanze CANCEROGENE:» è sostituita dal testo seguente:

    Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso:

    4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone

    0,5

    2

    d)

    la voce «Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali» è sostituita dal testo seguente:

    Prodotti petroliferi:

    a)

    benzine e nafte,

    b)

    cheroseni (compresi i jet fuel),

    c)

    gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

    2500

    25000

    e)

    i)

    il testo delle note 1 e 2 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Nitrato di ammonio (5000/10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

    Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

    compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,

    uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili,

    in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (Cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

    2.

    Nitrato di ammonio (1250 / 5000): formula del fertilizzante

    Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

    superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

    superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,

    superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

    e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

    3.

    Nitrato di ammonio (350/2500): tecnico

    Include:

    nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

    compreso tra il 24,5% e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4% di sostanze combustibili,

    superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %,

    soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

    4.

    Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti «off-specs» che non hanno superato la prova di detonabilità

    Include:

    materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;

    fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (modificata e aggiornata).

    5.

    Nitrato di potassio (1250/5000): concimi composti NP costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.

    6.

    Nitrato di potassio (5000/10000): concimi composti NP costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare. »

    ii)

    la nota «Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine» diviene la nota 7.

    iii)

    le seguenti note compaiono sotto la tabella intitolata «International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for congress of concern (NATO/CCMS)»:

    «(1)

    Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

    (2)

    Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.

    (3)

    Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

    (4)

    Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.»

    3)

    Nella parte 2:

    a)

    Il testo relativo alle categorie 4 e 5 è sostituito dal seguente:

    4.

    ESPLOSIVE (cfr. nota 2)

    sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4

    50

    200

    5.

    ESPLOSIVE (cfr. nota 2).

    sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni:

    UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3

    10

    50

    b)

    Il testo relativo alla categoria 9 è sostituito dal seguente:

    9.

    SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con

     

     

    le seguenti frasi di rischio:

     

     

    (i) R50: «Molto tossico per gli organismi acquatici» (compresa frase R50/53)

    100

    200

    (ii) R51/53: «Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico»

    200

    500

    c)

    Nelle nota:

    i)

    La nota 1 è sostituita dalla seguente:

    «1.

    Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

    direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1),

    direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2).

    direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3);

    direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (4) .

    Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

    Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

    Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE.»

    ii)

    Il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Per «esplosivo» si intende

    una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R2),

    una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R3),

    una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, del21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (5).

    In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R2 o R3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

    Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

    Divisione 1.1: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).»

    Divisione 1.2: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.»

    Divisione 1.3: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,»

    a)

    la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure

    b)

    che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi.

    Divisione 1.4: «Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.»

    Divisione 1.5: «Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.»

    Divisione 1.6: «Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo.»

    In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è considerato esplosivo.»

    iii)

    Nella nota 3 b) 1), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «—

    le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55°C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;»

    iv)

    Il testo della nota 3 c) 2) è sostituito dal testo seguente:

    «2.

    i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e»

    v)

    Il testo della nota 3 c) 3) è sostituito dal testo seguente:

    «3.

    le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.»

    vi)

    Il testo della nota 4 è sostituito dal testo seguente:

    «4.

    Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

    La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma

    q1/QU1 + q2/ QU2 + q3/ QU3 + q4/ QU4 + q5/ QU5 + ... è maggiore o uguale a 1,

    dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

    e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

    La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma

    q1/QL1 + q2/ QL2 + q3/ QL3 + q4/ QL4 + q5/ QL5 + ... è maggiore o uguale a 1,

    dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

    e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

    Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

    a)

    per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;

    b)

    per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;

    c)

    per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente (R50 (compresa R50/53) o R51/53) con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

    Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.»

    vii)

    Alla fine delle note sono inserite le note seguenti:

    «(1)

    GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    (2)

    GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).

    (3)

    GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

    (4)

    GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

    (5)

    GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45)

    P5_TA(2003)0286

    Additivi destinati all'alimentazione animale ***II

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale (15776/2/2002 — C5-0132/2003 — 2002/0073(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione comune del Consiglio (15776/2/2002 — C5-0132/2003) (1),

    vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 153) (3),

    vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 771) (4),

    visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

    visto l'articolo 80 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0176/2003),

    1.

    modifica come segue la posizione comune;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 113 E del 13.5.2003, pag. 1.

    (2)  P5_TA(2002)0560.

    (3)  GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 10.

    (4)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

    P5_TC2-COD(2002)0073

    Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b),

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità; il conseguimento di risultati soddisfacenti dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi sicuri e di buona qualità.

    (2)

    La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

    (3)

    Nell'attuazione delle politiche comunitarie dovrebbe essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.

    (4)

    Al fine di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente, gli additivi per mangimi dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della loro sicurezza mediante una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato, utilizzati o trasformati all'interno della Comunità. Poiché l'alimentazione degli animali da compagnia non entra a far parte della catena alimentare umana e non ha alcuna conseguenza ambientale per i terreni coltivati, per gli additivi destinati all'alimentazione di tali animali è opportuno stabilire disposizioni specifiche.

    (5)

    Uno dei principi della legislazione comunitaria in materia alimentare sancito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare comunitaria o requisiti riconosciuti almeno equivalenti dalla Comunità. Le importazioni di additivi destinati ad essere utilizzati nei mangimi, provenienti da paesi terzi, debbono pertanto soddisfare i medesimi requisiti che si applicano agli additivi prodotti nella Comunità.

    (6)

    L'azione della Comunità in materia di salute umana o animale e di ambiente dovrebbe basarsi sul principio di precauzione.

    (7)

    Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, la Comunità contribuisce a promuovere il diritto dei consumatori all'informazione.

    (8)

    L'esperienza nell'applicazione della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (5), ha dimostrato che occorre rivedere tutte le norme sugli additivi per tener conto della necessità di garantire un maggiore livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. È anche necessario tener conto del fatto che il progresso tecnologico e lo sviluppo scientifico hanno reso disponibili nuovi tipi di additivi, come quelli destinati all'insilato o all'acqua.

    (9)

    Il presente regolamento dovrebbe riguardare anche le miscele di additivi vendute all'utilizzatore finale; l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di tali miscele dovrebbero rispettare le condizioni stabilite in sede di autorizzazione di ogni singolo additivo.

    (10)

    Le premiscele non dovrebbero essere considerate quali preparazioni contemplate dalla definizione di additivi.

    (11)

    Il principio fondamentale in questo settore dovrebbe essere quello per cui solo gli additivi approvati a norma della procedura stabilita dal presente regolamento possono essere immessi sul mercato, utilizzati e trasformati in connessione coi mangimi per animali alle condizioni previste dall'autorizzazione.

    (12)

    Le categorie di additivi per mangimi dovrebbero essere definite, al fine di agevolare la procedura di valutazione finalizzata alla loro autorizzazione. Gli aminoacidi, i loro sali o sostanze analoghe, l'urea e i suoi derivati, attualmente disciplinati dalla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (6), dovrebbero essere inseriti come categoria di additivi per mangimi, e quindi trasferiti dall'ambito d'applicazione della direttiva citata all'ambito del presente regolamento.

    (13)

    Le norme d'applicazione concernenti la richiesta per l'autorizzazione di un additivo per mangimi dovrebbero tener conto dei vari requisiti di documentazione per la produzione di alimenti e altri animali.

    (14)

    Per garantire una valutazione scientifica armonizzata degli additivi per mangimi, occorre che a tale valutazione proceda l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002. Le richieste di autorizzazione dovrebbero essere corredate da studi sui residui, affinché possa essere valutata la fissazione di limiti massimi per i residui (LMR).

    (15)

    Occorre che la Commissione stabilisca gli orientamenti per l'autorizzazione degli additivi per mangimi in cooperazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nel definire tali orientamenti, va prestata attenzione alla possibilità di applicare alle specie minori i risultati di studi condotti sulle specie principali.

    (16)

    È altresì necessario prevedere una procedura di autorizzazione semplificata per gli additivi che hanno superato la procedura di autorizzazione per l'uso alimentare di cui alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (7).

    (17)

    È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio, e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura sociale, economica e ambientale, nonché la realizzabilità dei controlli e il beneficio per gli animali o per il consumatore di prodotti di origine animale. Pertanto, l'autorizzazione di un additivo dovrebbe essere concessa dalla Commissione.

    (18)

    Per assicurare il livello necessario di protezione del benessere animale e della sicurezza dei consumatori, i richiedenti dovrebbero essere incoraggiati a chiedere estensioni dell'autorizzazione per specie minori mediante la concessione di un anno supplementare di protezione dei dati da aggiungere al periodo di dieci anni di protezione dei dati per tutte le specie per cui è autorizzato l'additivo.

    (19)

    Occorre conferire alla Commissione la competenza di autorizzare gli additivi per mangimi e di stabilire le condizioni del loro utilizzo, nonché di tenere e pubblicare un registro degli additivi per mangimi autorizzati, secondo una procedura che garantisce una stretta collaborazione fra Stati membri e Commissione nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (20)

    È necessario introdurre, qualora opportuno, un obbligo per il titolare dell'autorizzazione di realizzare un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, al fine di rintracciare e individuare ogni effetto diretto o indiretto, immediato, differito o imprevisto risultante dall'utilizzo di additivi per mangimi sulla salute umana o animale e sull'ambiente, utilizzando un quadro per la tracciabilità dei prodotti analogo a quello già esistente in altri settori e conforme ai requisiti in materia di tracciabilità enunciati nella normativa sui prodotti alimentari.

    (21)

    Per garantire che sia tenuto conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico è necessario rivedere regolarmente le autorizzazioni degli additivi per mangimi. Questa revisione dovrebbe essere resa possibile dal carattere limitato nel tempo delle autorizzazioni.

    (22)

    Occorre istituire un registro degli additivi per mangimi autorizzati, che contenga informazioni specifiche ai prodotti e illustri i metodi di rilevamento. Il pubblico dovrebbe poter accedere ai dati non confidenziali.

    (23)

    È necessario istituire norme transitorie per tener conto degli additivi già presenti sul mercato e autorizzati in conformità della direttiva 70/524/CEE, nonché degli aminoacidi, loro sali o sostanze analoghe, dell'urea e suoi derivati, attualmente autorizzati ai sensi della direttiva 82/471/CEE, dei coadiuvanti per l'insilato e degli additivi la cui procedura di autorizzazione è in corso. In particolare occorre prevedere che detti prodotti possano rimanere in commercio solo nella misura in cui una notifica diretta ad una loro valutazione sia stata presentata alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (24)

    Una serie di additivi per l'insilaggio è attualmente commercializzata e utilizzata nella Comunità senza un'autorizzazione a norma della direttiva 70/524/CEE. Mentre è indispensabile applicare le disposizioni del presente regolamento a tali sostanze, tenuto conto della loro natura e del loro impiego, è opportuno applicare le stesse disposizioni transitorie. In questo modo sarà possibile ottenere informazioni riguardanti tutte le sostanze attualmente utilizzate e fissarne l'elenco, il che permetterebbe di adottare, se del caso, misure di salvaguardia nei confronti delle sostanze che non soddisfacessero i criteri di autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

    (25)

    Nel parere del 28 maggio 1999, il comitato scientifico direttivo (CSD) afferma che gli agenti antimicrobici usati in qualità di promotori della crescita appartenenti a classi utilizzate o passibili di essere utilizzate nella medicina umana o veterinaria (cioè dove sussista un rischio di selezionare una resistenza incrociata ai farmaci utilizzati per trattare le infezioni batteriche) dovrebbero essere ritirati il prima possibile e poi aboliti. Un secondo parere del CSD sulla resistenza agli antimicrobici, reso il 10-11 maggio 2001, ha confermato la necessità di prevedere un periodo sufficiente per sostituire gli antimicrobici in questione con prodotti alternativi: «Pertanto, il processo di ritiro dev'essere pianificato e coordinato, dal momento che azioni precipitose potrebbero avere effetti negativi sulla salute degli animali».

    (26)

    Occorre dunque fissare una data a partire dalla quale l'uso di antibiotici a tutt'oggi autorizzati in qualità di promotori della crescita sarà proibito, prevedendo però un lasso di tempo sufficiente per lo sviluppo di prodotti alternativi che sostituiscano tali antibiotici. È inoltre necessario proibire l'autorizzazione di altri antibiotici in qualità di additivi per mangimi. Nel quadro del ritiro degli antibiotici usati in qualità di promotori della crescita, e al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute animale, si chiederà all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di esaminare i progressi conseguiti nello sviluppo di sostanze alternative e di metodi alternativi di gestione, alimentazione, igiene, ecc. entro il 2005.

    (27)

    Alcune sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico dovrebbero essere considerate additivi per mangimi ai sensi del presente regolamento.

    (28)

    Dev'essere resa obbligatoria un'etichettatura dettagliata del prodotto, dal momento che questa consente all'utilizzatore finale di compiere una scelta pienamente consapevole e che crei il minor numero di ostacoli al commercio, oltre a facilitare la correttezza delle transazioni. A tale riguardo, è di norma indicato che i requisiti applicabili agli additivi per mangimi rispecchino quelli che si applicano agli additivi alimentari. È pertanto opportuno prevedere obblighi di etichettatura semplificati per le sostanze aromatizzanti simili a quelli applicabili agli aromi alimentari; ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità di prevedere obblighi specifici di etichettatura in sede di autorizzazione di particolari additivi.

    (29)

    Il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (8) stabilisce una procedura di autorizzazione per l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati, compresi gli additivi per mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati. Poiché gli obiettivi di detto regolamento differiscono da quelli del presente regolamento, gli additivi per mangimi dovrebbero essere sottoposti a una procedura di autorizzazione che si aggiunge a quella già prevista dal suddetto regolamento prima di essere immessi sul mercato.

    (30)

    Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabiliscono procedure di adozione di misure urgenti in relazione a mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Esse permettono di adottare dette misure in situazioni nelle quali è probabile che tali mangimi costituiscano un serio pericolo per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e il rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente da misure adottate dallo (dagli) Stato (Stati) membro (membri) interessato (interessati).

    (31)

    Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

    (32)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    (33)

    Occorre abrogare la direttiva 70/524/CEE. Le disposizioni in materia di etichettatura applicabili ai mangimi composti contenenti additivi dovrebbero però essere mantenute fino al completamento di una revisione della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (10).

    (34)

    Gli orientamenti rivolti agli Stati membri per la presentazione di una richiesta di autorizzazione sono contenuti nella direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (11). La verifica della conformità dei dossier spetta all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È pertanto necessario abrogare la direttiva 87/153/CEE. Tuttavia l'allegato dovrebbe restare in vigore fino a che non saranno state adottate opportune norme attuative.

    (35)

    È necessario un periodo transitorio, in modo da evitare disagi in relazione all'utilizzo degli additivi per mangimi. Pertanto, fino a che non saranno applicabili le norme di cui al presente regolamento, le sostanze già autorizzate dovrebbero poter rimanere sul mercato ed essere utilizzate a norma della vigente legislazione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Scopo del presente regolamento è istituire una procedura comunitaria per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi, nonché introdurre norme per il controllo e l'etichettatura degli additivi e delle premiscele di additivi per mangimi, al fine di fornire la base necessaria per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi degli utilizzatori e dei consumatori in relazione agli additivi per mangimi, assicurando nel contempo un efficace funzionamento del mercato interno.

    2.   Il presente regolamento non si applica a:

    a)

    coadiuvanti tecnologici;

    b)

    medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE (12) ad eccezione dei coccidiostatici e istomonostatici utilizzati come additivi per mangimi.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «mangime» («alimento per animali»), «impresa nel settore dei mangimi», «operatore del settore dei mangimi», «immissione sul mercato» e «rintracciabilità » di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

    2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a)

    «additivi per mangimi»: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

    b)

    «materie prime per mangimi»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (13);

    c)

    «mangimi composti»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE;

    d)

    «mangimi complementari»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera e) della direttiva 79/373/CEE;

    e)

    «premiscele»: le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali;

    f)

    «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, nella base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

    g)

    «mangimi completi»: prodotti quali definiti all'articolo 2, lettera c) della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (14) ;

    h)

    «coadiuvanti tecnologici»: tutte le sostanze non consumate direttamente come alimenti per animali utilizzate deliberatamente nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime per mangimi per conseguire un determinato obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

    i)

    «agenti antimicrobici»: sostanze prodotte sinteticamente o naturalmente utilizzate per uccidere o inibire la crescita di microrganismi, compresi batteri, virus o funghi, o parassiti, in particolare protozoi;

    j)

    «antibiotico»: un agente antimicrobico prodotto o derivato da un microrganismo, che distrugge o inibisce la crescita di altri microrganismi;

    k)

    «coccidiostatici» e «istomonostatici»: sostanze destinate a uccidere o inibire la crescita di protozoi;

    l)

    «limite massimo per i residui»: la concentrazione massima per un residuo risultante dall'uso di un additivo nell'alimentazione degli animali che può essere accettata dalla Comunità e può dunque essere ammessa per legge o riconosciuta accettabile in o su un alimento;

    m)

    «microrganismo»: microgranismi che formano colonie;

    n)

    «prima immissione sul mercato»: l'immissione iniziale sul mercato di un additivo dopo la sua fabbricazione, l'importazione di un additivo o, qualora un additivo sia stato incorporato in un mangime senza essere stato immesso sul mercato, la prima immissione sul mercato di quel mangime.

    3.   Ove necessario, si può determinare, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafo 2, se una sostanza, un microrganismo o un preparato sia un additivo per mangimi che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento.

    CAPITOLO II

    AUTORIZZAZIONE, USO, MONITORAGGIO E MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI ADDITIVI PER MANGIMI

    Articolo 3

    Immissione sul mercato, trasformazione e uso

    1.   Nessuno può immettere sul mercato, trasformare o utilizzare un additivo per mangimi, tranne quando:

    a)

    esso sia coperto da un'autorizzazione concessa in conformità del presente regolamento,

    b)

    siano rispettate le condizioni d'uso definite dal presente regolamento comprese le condizioni generali di utilizzazione cui all'allegato IV, se non è previsto diversamente nell'autorizzazione, e dall'autorizzazione della sostanza, e

    c)

    siano rispettate le condizioni di etichettatura stabilite dal presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri possono consentire che per esperimenti a fini scientifici vengano impiegati quali additivi sostanze, ad eccezione degli antibiotici, che non sono autorizzate a livello comunitario, a condizione che gli esperimenti siano condotti secondo i principi e alle condizioni della direttiva 87/153/CEE o della direttiva 83/228/CEE o secondo gli orientamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento e a condizione che sia garantita una sufficiente vigilanza ufficiale. Gli animali in questione possono essere riutilizzati per la produzione di alimenti solo se le autorità accertano che ciò non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente.

    3.   Nel caso di additivi appartenenti alle categorie d) e e) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e di additivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione dei prodotti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM), nessuno può immettere per la prima volta il prodotto sul mercato, ad eccezione del titolare dell'autorizzazione indicato nel regolamento di autorizzazione di cui all'articolo 9, del suo o dei suoi successori legittimi o di una persona che agisca in sua vece, incaricata per iscritto.

    4.   Quando non diversamente specificato, la miscelazione di additivi per la vendita diretta all'utilizzatore finale è consentita purché sia rispettato l'uso stabilito nell'autorizzazione per ogni singolo additivo. Conseguentemente, le miscele di additivi autorizzati non necessitano di altra autorizzazione specifica che la rispondenza ai requisiti previsti dalla direttiva 95/69/CE (15).

    5.   Ove del caso, a seguito del progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico, è possibile procedere all'adeguamento delle condizioni di cui all'allegato IV secondo la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2.

    Articolo 4

    Autorizzazione

    1.   Chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa ad un additivo per mangimi o relativa ad una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presenta una richiesta in conformità dell'articolo 7.

    2.   Nessuna autorizzazione può essere concessa, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata tranne che per i motivi e in conformità delle procedure di cui al presente regolamento, o in conformità degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

    3.   Il richiedente un'autorizzazione o il suo rappresentante è stabilito nella Comunità.

    Articolo 5

    Condizioni di autorizzazione

    1.   Nessun additivo per mangimi può essere autorizzato se il richiedente l'autorizzazione non ha dimostrato in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle modalità di attuazione di cui all'articolo 7, che l'additivo, se usato in conformità delle condizioni da stabilire nel regolamento che ne autorizza l'uso, soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 e possiede almeno una delle caratteristiche di cui al paragrafo 3.

    2.   L'additivo per mangimi:

    a)

    non ha influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente;

    b)

    non è presentato in modo tale da poter trarre in inganno l'utilizzatore;

    c)

    non danneggia il consumatore influendo negativamente sulle caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale o trarlo in inganno riguardo a tali caratteristiche.

    3.   L'additivo per mangimi:

    a)

    influenza favorevolmente le caratteristiche dei mangimi;

    b)

    influenza favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale;

    c)

    influenza favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali;

    d)

    soddisfa le esigenze nutrizionali degli animali;

    e)

    ha un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale;

    f)

    influenza favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o

    g)

    ha un effetto coccidiostatico o istomonostatico.

    4.   Gli antibiotici, diversi dai coccidiostatici o dagli istomonostatici, non sono autorizzati come additivi per mangimi.

    Articolo 6

    Categorie di additivi per mangimi

    1.   Un additivo per mangimi è assegnato a una o più delle seguenti categorie, a seconda delle sue funzioni o proprietà, in conformità della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9:

    a)

    additivi tecnologici: ogni sostanza aggiunta ai mangimi per scopi tecnologici;

    b)

    additivi organolettici: ogni sostanza la cui aggiunta ai mangimi migliora o cambia le proprietà organolettiche dei mangimi o le caratteristiche visive degli alimenti derivati da animali;

    c)

    additivi nutrizionali;

    d)

    additivi zootecnici: ogni additivo utilizzato per influire positivamente sui parametri produttivi degli animali in buona salute o per influire positivamente sull'ambiente;

    e)

    coccidiostatici e istomonostatici.

    2.   All'interno delle categorie di cui al paragrafo 1, gli additivi per mangimi sono ulteriormente attribuiti a uno o più dei gruppi funzionali di cui all'allegato I, a seconda della loro o delle loro funzioni principali, in conformità della procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9.

    3.   Ove necessario, in seguito al progresso tecnologico o allo sviluppo scientifico, si possono istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Richieste di autorizzazione

    1.   Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 4 sono trasmesse alla Commissione. Quest'ultima ne informa immediatamente gli Stati membri e trasmette le domande all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, qui di seguito denominata «l'Autorità».

    2.   L'Autorità:

    a)

    accusa ricevuta della domanda, ivi compresi le informazioni dettagliate e i documenti di cui al paragrafo 3, per iscritto, al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, menzionando la data di ricevimento;

    b)

    mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione qualsiasi informazione fornita dal richiedente;

    c)

    rende accessibile al pubblico la sintesi del dossier di cui al paragrafo 3, lettera h), fermi restando i requisiti in materia di riservatezza di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

    3.   All'atto della domanda il richiedente trasmette le seguenti informazioni dettagliate e i seguenti documenti direttamente all'Autorità:

    a)

    nome e indirizzo del richiedente;

    b)

    l'identificazione dell'additivo per mangimi, una proposta per la sua classificazione per categoria e gruppo funzionale ai sensi dell'articolo 6 e le sue specifiche, inclusi, se del caso, i criteri di purezza;

    c)

    una descrizione del metodo di produzione, fabbricazione e delle utilizzazioni previste dell'additivo per mangimi, la descrizione del metodo di analisi dell'additivo nel mangime conformemente all'utilizzazione prevista, e, se del caso, del metodo di analisi per la determinazione del livello dei residui dell'additivo per mangimi, o suoi metaboliti presenti negli alimenti;

    d)

    una copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile atti a dimostrare che l'additivo per mangimi soddisfa i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

    e)

    le condizioni proposte per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi, compresi i requisiti di etichettatura e, ove opportuno, le condizioni specifiche per l'uso e la manipolazione (comprese le incompatibilità conosciute), le concentrazioni nei mangimi complementari e le specie e categorie di animali alle quali l'additivo per mangimi è destinato;

    f)

    una dichiarazione scritta attestante che il richiedente ha inviato tre campioni dell'additivo per mangimi direttamente al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 21, in conformità dei requisiti di cui all'allegato II;

    g)

    per gli additivi che, secondo la proposta di cui alla lettera b), non rientrano né nella categoria a) né nella categoria b) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per gli additivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione dei prodotti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, una proposta di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato;

    h)

    una sintesi del dossier contenente le informazioni fornite in conformità delle lettere da a) a g);

    i)

    per gli additivi che rientrano nel campo di applicazione della legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione dei prodotti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, i particolari di eventuali autorizzazioni concesse ai sensi della legislazione applicabile.

    4.   La Commissione, previa consultazione dell'Autorità, stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, norme di attuazione per l'applicazione del presente articolo, incluse norme riguardanti la preparazione e la presentazione della domanda.

    Fino all'adozione di dette norme di attuazione, l'applicazione si effettua in conformità dell'allegato della direttiva 87/153/CEE.

    5.   In seguito a consultazione dell'Autorità vengono definiti, ove necessario, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, orientamenti specifici per ciascuna categoria di additivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Negli orientamenti si tiene conto della possibilità di applicare alle specie secondarie i risultati di studi condotti sulle specie principali.

    In seguito a consultazione dell'Autorità si possono definire ulteriori norme per l'attuazione del presente articolo in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Tali norme di attuazione dovrebbero, ove opportuno, distinguere fra i requisiti relativi agli additivi per mangimi destinati agli animali d'allevamento e quelli per mangimi destinati ad altri animali, in particolare gli animali da compagnia. Le norme di attuazione comprendono inoltre disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l'autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l'impiego negli alimenti.

    6.   L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati per assistere il richiedente nella preparazione e nella presentazione della domanda.

    Articolo 8

    Parere dell'Autorità

    1.   L'Autorità esprime il suo parere entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida. Detto limite di tempo può essere esteso qualora l'Autorità inviti il richiedente a fornire informazioni supplementari come previsto al paragrafo 2.

    2.   L'Autorità può, se del caso, invitare il richiedente a integrare le informazioni dettagliate che accompagnano la domanda entro un determinato limite di tempo specificato dall'Autorità stessa previa consultazione del richiedente.

    3.   Onde preparare il suo parere, l'Autorità:

    a)

    verifica che le informazioni dettagliate e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 7 ed effettua una valutazione del rischio al fine di determinare se l'additivo per mangimi ottemperi alle condizioni di cui all'articolo 5;

    b)

    verifica la relazione del laboratorio comunitario di riferimento.

    4.   In caso di parere favorevole all'autorizzazione di un additivo per mangimi, il parere comprende i seguenti elementi:

    a)

    nome e indirizzo del richiedente;

    b)

    la denominazione dell'additivo per mangimi, comprese la sua classificazione per categoria e gruppo funzionale ai sensi dell'articolo 6 e le sue specifiche, inclusi, se del caso, i criteri di purezza e il metodo di analisi;

    c)

    in funzione dei risultati della valutazione, le condizioni o restrizioni specifiche in merito alla manipolazione, i requisiti in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, e l'uso, nonché le specie animali o categorie di specie animali alle quali è destinato l'additivo;

    d)

    ulteriori requisiti specifici per l'etichettatura dell'additivo per mangimi resi necessari dalle condizioni e restrizioni di cui alla lettera c);

    e)

    una proposta per la fissazione di limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti pertinenti di origine animale, tranne qualora l'Autorità concluda nel suo parere che la fissazione di detti limiti non è necessaria per la tutela dei consumatori, o qualora degli LMR siano già stati fissati nell'allegato I o nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (16).

    5.   L'Autorità inoltra senza indugio il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegando una relazione contenente la propria valutazione dell'additivo per mangimi e comunicando i motivi alla base del parere.

    6.   L'Autorità rende pubblico il proprio parere dopo averne eliminato tutte le informazioni ritenute riservate, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Autorizzazione della Comunità

    1.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione elabora un progetto di regolamento per concedere o negare l'autorizzazione. Questo progetto tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame e in particolare dei benefici per la salute e il benessere degli animali e per il consumatore di prodotti di origine animale.

    Se il progetto non è conforme al parere dell'Autorità, essa indica i motivi alla base di tali differenze.

    In casi di eccezionale complessità il termine di tre mesi può essere prorogato.

    2.   Il progetto è adottato in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    3.   Le norme per l'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne il numero di identificazione degli additivi autorizzati, possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    4.   La Commissione informa senza indugio il richiedente del regolamento adottato in conformità del paragrafo 2.

    5.   Un regolamento che concede l'autorizzazione comprende gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettere b), c), d) e e) nonché un numero di identificazione.

    6.   Un regolamento che concede l'autorizzazione per additivi appartenenti alle categorie d) ed e) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o per additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, comprende il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, l'identificatore unico attribuito all'OGM come da regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (17).

    7.   Qualora il livello di residui di un additivo negli alimenti prodotti a partire da animali nutriti con tale additivo possa avere un effetto dannoso per la salute umana, il regolamento prevede opportuni LMR per la sostanza attiva o i suoi metaboliti negli alimenti di origine animale interessati. In tal caso, la sostanza attiva è considerata ai fini della direttiva 96/23/CE del Consiglio (18) come pertinente all'allegato I della direttiva stessa. Qualora le norme comunitarie abbiano già istituito un LMR per la sostanza in questione, tale limite si applica anche ai residui della sostanza attiva o suoi metaboliti dovuti all'utilizzo della sostanza in qualità di additivo per mangimi.

    8.   L'autorizzazione concessa conformemente alla procedura fissata nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 14. Gli additivi per mangimi autorizzati sono iscritti al registro di cui all'articolo 17 (in appresso denominato «il registro»). Ciascuna notazione nel registro menziona la data dell'autorizzazione e comprende i particolari di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

    9.   La concessione dell'autorizzazione non pregiudica la responsabilità generale civile e penale di qualsiasi operatore del settore dei mangimi in relazione all'additivo per mangimi di cui trattasi.

    Articolo 10

    Status dei prodotti esistenti

    1.   In deroga all'articolo 3, un additivo per mangimi immesso sul mercato in conformità della direttiva 70/524/CEE e l'urea e derivati, un aminoacido, sale di aminoacido o analoga sostanza iscritta ai punti 2.1, 3 e 4 dell'allegato della direttiva 82/471/CEE possono essere immessi sul mercato e utilizzati conformemente alle condizioni specificate nelle direttive 70/524/CEE o 82/471/CEE e nelle relative misure di attuazione, segnatamente i requisiti specifici relativi all'etichettatura per quanto riguarda i mangimi composti e le materie prime per mangimi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le persone responsabili della prima immissione sul mercato di un additivo per mangimi, o qualsivoglia altra parte interessata, notificano l'avvenuta immissione alla Commissione. Contemporaneamente le informazioni dettagliate di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c) sono trasmesse direttamente all'Autorità;

    b)

    entro un anno dalla notifica di cui alla lettera a) l'Autorità, dopo aver verificato che siano state presentate tutte le informazioni richieste, notifica alla Commissione di aver ricevuto le informazioni previste dal presente articolo. I prodotti in questione sono iscritti nel registro. Ciascuna voce del registro indica la data in cui il prodotto interessato è stato iscritto per la prima volta e, se del caso, la data di scadenza dell'autorizzazione in vigore.

    2.   Una richiesta in conformità dell'articolo 7 è presentata al più tardi un anno prima della data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 70/524/CEE per gli additivi con un periodo limitato di autorizzazione, e al più tardi entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per gli additivi autorizzati per un periodo illimitato o ai sensi della direttiva 82/471/CEE. Può essere adottato, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, un calendario dettagliato che elenchi in ordine di priorità le varie classi di additivi da rivalutare. L'Autorità è consultata in sede di elaborazione di tale elenco.

    3.   I prodotti iscritti nel registro sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare agli articoli 8, 9, 12, 13, 14 e 16, che, salve restando le condizioni specifiche concernenti l'etichettatura, l'immissione sul mercato e l'impiego di ciascuna sostanza ai sensi del paragrafo 1, si applicano a tali prodotti come se fossero stati autorizzati a norma dell'articolo 9.

    4.   In caso di autorizzazione non rilasciata a un titolare specifico, ogni persona che importi o fabbrichi i prodotti di cui al presente articolo o qualsivoglia altra parte interessata è tenuta a presentare le informazioni come indicato al paragrafo 1, o la richiesta come indicato al paragrafo 2, alla Commissione.

    5.   Qualora la notifica e le informazioni dettagliate di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano fornite entro il periodo specificato o risultino erronee, oppure qualora una richiesta non sia stata presentata secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 entro il periodo stabilito, si adotta un regolamento, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per disporre che gli additivi interessati siano ritirati dal mercato. Tale provvedimento può stabilire un periodo limitato di tempo entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

    6.   Se, per motivi che esulano dal controllo del richiedente, non viene presa una decisione in merito al rinnovo di un'autorizzazione prima della sua scadenza, il periodo di autorizzazione del prodotto è esteso automaticamente fino al momento in cui la Commissione prende una decisione. La Commissione informa il richiedente della proroga dell'autorizzazione.

    7.   In deroga all'articolo 4 le sostanze, i microrganismi e preparazioni utilizzati nella Comunità come additivi per l'insilaggio, alla data di cui all'articolo 26, paragrafo 2, possono essere immesse sul mercato e utilizzate purché siano rispettati i requisiti del paragrafo 1, lettere a) e b), nonché del paragrafo 2. I paragrafi 3 e 4 si applicano allo stesso modo. Per tali sostanze la scadenza per la presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 è di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 11

    Ritiro

    In deroga al disposto dell'articolo 10 e fatto salvo l'articolo 13, gli antibiotici, diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici, possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005; a partire dal 1o gennaio 2006 le sostanze in questione sono cancellate dal registro.

    Ai fini del graduale arresto dell'uso di coccidiostatici e istomonostatici quali additivi per mangimi entro il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2008, una relazione sull'utilizzazione di tali sostanze come additivi per mangimi e sulle alternative disponibili, eventualmente accompagnata da una proposta di normativa.

    Articolo 12

    Vigilanza

    1.   Dopo che un additivo è stato autorizzato in conformità del presente regolamento, chiunque utilizzi o immetta sul mercato la sostanza o un alimento per animali nel quale tale sostanza sia stata incorporata o qualsiasi altra parte interessata assicura il rispetto di tutte le condizioni e restrizioni imposte alla sua immissione sul mercato, utilizzo o manipolazione.

    2.   Se sono previsti requisiti relativi al monitoraggio come previsto all'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), il titolare dell'autorizzazione assicura che esso venga realizzato e presenta relazioni alla Commissione conformemente a quanto indicato nell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente alla Commissione tutte le nuove informazioni che potrebbero influenzare la valutazione sulla sicurezza dell'uso dell'additivo per mangimi, in particolare eventuali effetti su categorie di consumatori con specifici problemi di salute. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente la Commissione di qualsiasi proibizione o restrizione imposta dall'autorità competente di un paese terzo in cui l'additivo per mangimi sia stato immesso sul mercato.

    Articolo 13

    Modifica, sospensione e revoca di autorizzazioni

    1.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità esprime un parere per confermare se un'autorizzazione sia ancora conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Essa trasmette immediatamente il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e, se del caso, al titolare dell'autorizzazione. Il parere è reso pubblico .

    2.   La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità. Appropriate misure vengono adottate in conformità degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. Una decisione sulla modifica, sospensione o revoca di un'autorizzazione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 del presente regolamento.

    3.   Se il titolare dell'autorizzazione propone di modificare i termini dell'autorizzazione presentando una domanda alla Commissione, corredata dagli opportuni dati a sostegno della richiesta di modifica, l'Autorità trasmette il suo parere sulla proposta alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e decide in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    4.   La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. Se del caso, il registro viene modificato.

    5.   Si applicano l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 8 e 9.

    Articolo 14

    Rinnovo di autorizzazioni

    1.   Le autorizzazioni ai sensi del presente regolamento sono rinnovabili per periodi di dieci anni. Il richiedente presenta una domanda di rinnovo alla Commissione almeno un anno prima della data di scadenza.

    In caso di autorizzazione non rilasciata a un titolare specifico, chiunque immetta per la prima volta l'additivo sul mercato o qualsiasi altra parte interessata può presentare la domanda alla Commissione in qualità di richiedente.

    In caso di autorizzazione rilasciata a un titolare specifico, quest'ultimo, o il/i legittimo/i successore/ successori, può presentare la domanda alla Commissione in qualità di richiedente.

    2.   All'atto della domanda il richiedente trasmette direttamente all'autorità le seguenti informazioni dettagliate e i seguenti documenti:

    a)

    copia dell'autorizzazione d'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi;

    b)

    una relazione sui risultati del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, ove richiesto nell'autorizzazione;

    c)

    qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile in relazione alla valutazione della sicurezza di uso dell'additivo per mangimi e ai rischi dello stesso per gli animali, gli esseri umani o l'ambiente;

    d)

    se del caso, una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale, tra cui le condizioni relative al monitoraggio futuro.

    4.   Si applicano l'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e gli articoli 8 e 9.

    5.   Se, per motivi che esulano dal controllo del richiedente, non è presa una decisione in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima della sua scadenza, il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fino al momento in cui la Commissione prende una decisione. Le informazioni circa il prolungamento dell'autorizzazione sono rese note al pubblico mediante iscrizione del registro di cui all'articolo 17.

    Articolo 15

    Autorizzazione urgente

    In casi specifici in cui è necessaria un'autorizzazione urgente per garantire il benessere degli animali, la Commissione può autorizzare provvisoriamente, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'uso di un additivo per un periodo massimo di cinque anni.

    CAPITOLO III

    ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO

    Articolo 16

    Etichettatura e confezionamento degli additivi per mangimi e delle premiscele

    1.   Nessuno può immettere sul mercato un additivo per mangimi, o una premiscela di additivi, se il suo imballaggio o contenitore non è etichettato sotto la responsabilità di un produttore o di un responsabile del confezionamento o di un importatore o di un venditore o di un distributore stabilito all'interno della Comunità e non reca, in modo chiaramente visibile e indelebile, redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in cui è commercializzato, le seguenti informazioni relative a ciascun additivo contenuto nel materiale:

    a)

    nome specifico dato agli additivi nell'autorizzazione, preceduto dal nome del gruppo funzionale indicato nell'autorizzazione stessa;

    b)

    il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo;

    c)

    il peso netto o, per gli additivi liquidi e le premiscele liquide, il volume netto oppure il peso netto;

    d)

    se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE, o il numero di registrazione attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 10 di tale direttiva;

    e)

    istruzioni per l'uso, raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego e, se del caso, i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione, comprese le specie e categorie animali cui è destinato l'additivo o la premiscela;

    f)

    il numero di identificazione;

    g)

    il numero di riferimento del lotto e la data di fabbricazione.

    2.     Per le sostanze aromatizzanti, l'elenco degli additivi può essere sostituito dai termini «miscela di sostanze aromatizzanti». Questa disposizione non si applica alle sostanze aromatizzanti per le quali è previsto un dosaggio limitato qualora siano usate nei mangimi e nell'acqua potabile.

    3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III deve recare, in modo chiaramente visibile e indelebile, le informazioni indicate in detto allegato.

    4.   Inoltre, nel caso delle premiscele, sull'etichetta deve apparire in modo chiaro la parola «premiscela» (in lettere maiuscole)e la sostanza utilizzata come supporto deve essere dichiarata.

    5.   Gli additivi e le premiscele sono immessi sul mercato solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo tale che il dispositivo di chiusura sia danneggiato al momento dell'apertura e che non sia possibile la loro riutilizzazione.

    6.   Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici, possono essere adottate modifiche dell'allegato III conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    CAPITOLO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 17

    Registro comunitario degli additivi per mangimi

    1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un Registro comunitario degli additivi per mangimi.

    2.   Il registro è accessibile al pubblico.

    Articolo 18

    Riservatezza

    1.   Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi del presente regolamento desidera siano trattate in modo riservato in quanto la loro divulgazione potrebbe danneggiare significativamente la sua posizione competitiva. In tale caso deve essere fornita una giustificazione verificabile.

    2.   La Commissione determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni diverse da quelle specificate al paragrafo 3 dovrebbero essere mantenute riservate e informa il richiedente della sua decisione.

    3.   Le informazioni seguenti non sono considerate riservate:

    a)

    nome e composizione dell'additivo per mangimi e, se del caso, indicazione del ceppo del microrganismo usato nella produzione;

    b)

    caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dell'additivo per mangimi;

    c)

    conclusioni dei risultati dello studio sugli effetti dell'additivo per mangimi sulla salute umana o animale e sull'ambiente;

    d)

    conclusioni dei risultati dello studio sugli effetti dell'additivo sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale e sue proprietà nutritive;

    e)

    metodi di rilevamento e individuazione dell'additivo per mangimi e, se del caso, requisiti di monitoraggio e una sintesi dei risultati del monitoraggio.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'Autorità fornisce, a richiesta, alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni in suo possesso, comprese quelle ritenute riservate ai sensi del paragrafo 2.

    5.   Nel trattare le domande di accesso ai documenti in suo possesso, l'Autorità applica i principi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (19).

    6.   Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità mantengono sotto il vincolo della riservatezza tutte le informazioni ritenute riservate ai sensi del paragrafo 2, fatte salve le informazioni che devono essere divulgate onde proteggere la salute umana, la salute animale o l'ambiente. Gli Stati membri trattano le domande di accesso ai documenti ricevuti a norma del presente regolamento secondo quanto disposto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    7.   Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, gli Stati membri, la Commissione, e l'Autorità rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e quelle in merito alla cui riservatezza la Commissione e il richiedente discordano.

    Articolo 19

    Riesame amministrativo

    Le decisioni o le omissioni di agire in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminate dalla Commissione di propria iniziativa o in seguito a richiesta da parte di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

    Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.

    La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare la sua decisione o di rimediare all'omissione in questione entro un periodo determinato.

    Articolo 20

    Protezione dei dati

    1.   I dati scientifici e le altre informazioni contenute nel dossier di richiesta ai sensi dell'articolo 7 non possono essere usati a beneficio di un altro richiedente per un periodo di dieci anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che l'altro richiedente non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni.

    2.   Al fine di incoraggiare gli sforzi volti a ottenere autorizzazioni per specie minori di additivi il cui uso è autorizzato per altre specie, il periodo di dieci anni di protezione dei dati è prorogato di un anno per ciascuna specie minore per la quale è autorizzata l'estensione d'uso.

    3.   Il richiedente e il richiedente precedente compiono tutto il necessario per pervenire ad un accordo sull'impiego in comune delle informazioni, in modo da evitare la ripetizione degli esperimenti tossicologici su vertebrati. Tuttavia, qualora essi non giungano ad un accordo in tal senso, la Commissione può decidere di divulgare le informazioni per evitare una ripetizione degli esperimenti tossicologici effettuati su vertebrati, assicurando un equilibrio ragionevole tra gli interessi delle parti in questione.

    4.   Alla scadenza del periodo di dieci anni, i risultati di tutte le valutazioni o di parte delle stesse effettuate sulla base dei dati e delle informazioni scientifiche contenute del dossier di richiesta possono essere utilizzati dall'Autorità a beneficio di un altro richiedente.

    Articolo 21

    Laboratori di riferimento

    Il Laboratorio comunitario di riferimento, i suoi compiti e le sue mansioni sono quelli indicati all'allegato II.

    I richiedenti l'autorizzazione per gli additivi contribuiscono a sostenere i costi inerenti alle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento e del consorzio di laboratori di riferimento nazionali indicati nell'allegato II.

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l'attuazione dell'allegato II e gli eventuali cambiamenti da apportare allo stesso.

    Articolo 22

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in prosieguo denominato il «Comitato».

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.   Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

    Articolo 23

    Abrogazioni

    1.   La direttiva 70/524/CEE è abrogata, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. L'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE rimane però in vigore fino a che la direttiva 79/373/CEE non sia stata modificata in modo da inserirvi norme relative all'etichettatura degli alimenti per animali cui siano stati incorporati additivi.

    2.   I punti 2.1, 3 e 4 dell'allegato della direttiva 82/471/CEE sono soppressi con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

    3.   La direttiva 87/153/CEE è abrogata, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. L'allegato della direttiva rimane però in vigore fino a che non saranno state adottate le norme attuative previste all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento.

    4.   I riferimenti alla direttiva 70/524/CEE sono interpretati come riferimenti al presente regolamento.

    Articolo 24

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri notificano tali norme e disposizioni alla Commissione entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

    Articolo 25

    Misure transitorie

    1.   Le richieste presentate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del presente regolamento sono trattate come richieste a norma dell'articolo 7 del presente regolamento qualora le osservazioni iniziali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE non siano ancora state inoltrate alla Commissione. Gli Stati membri nominati relatori in merito a una richiesta trasmettono immediatamente alla Commissione il dossier presentato in base alla stessa. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento, tali richieste continuano ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE allorché le osservazioni iniziali di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/524/CEE sono già state inoltrate alla Commissione.

    2.   I requisiti in materia di etichettatura stabiliti al capitolo III non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e messi in circolazione prima della data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 26

    Entrata in vigore

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Esso si applica 12 mesi dopo la data di pubblicazione del medesimo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 10.

    (2)   GU C 61 del 14.3.2003, pag. 43 .

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003(GU C 113 E del 13.5.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003.

    (4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (5)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

    (6)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

    (7)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

    (8)  Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

    (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (10)  GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    (11)  GU L 64 del 7.3.1987, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/79/CE della Commissione (GU L 267 del 6.10.2001, pag. 1).

    (12)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.).

    (13)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (14)  GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    (15)  Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    (16)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    (17)  Vedi pag. ... della presente Gazzetta ufficiale.

    (18)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

    (19)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    ALLEGATO I

    GRUPPI DI ADDITIVI

    1.   Della categoria «additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

    a)

    conservanti: sostanze o, se del caso, micro-organismi che proteggono le materie prime per mangimi dal deterioramento provocato da micro-organismi o loro metaboliti;

    b)

    antiossidanti: sostanze che prolungano il periodo di validità dei mangimi e delle materie prime per mangimi proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;

    c)

    emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili nei mangimi;

    d)

    stabilizzanti: sostanze che rendono possibile mantenere lo stato fisico-chimico dei mangimi;

    e)

    addensanti: sostanze che aumentano la viscosità dei mangimi;

    f)

    gelificanti: sostanze che danno consistenza a un mangime tramite la formazione di un gel;

    g)

    leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle dei mangimi;

    h)

    sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione;

    i)

    antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle di un mangime;

    j)

    regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH dei mangimi;

    k)

    additivi per l'insilaggio: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare nei mangimi per migliorare la produzione di insilati.

    l)

    denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di mangimi trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime per mangimi.

    2.   Della categoria «additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

    a)

    coloranti:

    i)

    sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi;

    ii)

    sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale;

    iii)

    sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

    b)

    aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità.

    3.   Della categoria «additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

    a)

    vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite;

    b)

    composti di oligoelementi;

    c)

    aminoacidi, loro sali e analoghi;

    d)

    urea e suoi derivati.

    4.   Della categoria «additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

    a)

    promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime per mangimi;

    b)

    stabilizzatori della flora intestinale: micro-organismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;

    c)

    sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;

    d)

    altri additivi zootecnici.

    ALLEGATO II

    DOVERI E MANSIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

    1.

    Il Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 21 è il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR).

    2.

    Per i compiti specificati nel presente allegato, il CCR può essere assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento.

    In particolare, il CCR è responsabile di quanto segue:

    ricevimento, preparazione, immagazzinaggio e mantenimento dei campioni di controllo;

    esame e valutazione o convalida del metodo di rilevazione;

    valutazione dei dati forniti dal richiedente per l'autorizzazione ad immettere l'additivo per mangimi sul mercato, onde testare, valutare o convalidare il metodo di rilevazione;

    presentazione di relazioni valutative complete all'Autorità.

    3.

    Il Laboratorio comunitario di riferimento partecipa alla risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione ai risultati delle mansioni indicate nel presente Allegato.

    ALLEGATO III

    REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI PER MANGIMI E PREMISCELE

    a)

    Additivi zootecnici coccidiostatici e

    data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,

    istruzioni per l'uso e

    concentrazione.

    b)

    Enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:

    nome specifico del o dei componenti attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,

    numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, e

    al posto della concentrazione, unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro).

    c)

    Microrganismi:

    data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,

    istruzioni per l'uso,

    numero di identificazione del ceppo, e

    numero delle unità che formano colonie per grammo.

    d)

    Additivi nutrizionali:

    tenore della sostanza attiva e

    data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione.

    e)

    Coadiuvanti tecnologici e additivi organolettici ad eccezione delle sostanze aromatizzanti :

    tenore della sostanza attiva.

    f)

    Sostanze aromatizzanti:

    il tasso di incorporazione nelle premiscele.

    ALLEGATO IV

    CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZAZIONE

    1.

    Il quantitativo di additivi che esiste in talune materie prime per mangimi anche allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel regolamento di autorizzazione.

    2.

    La miscelatura di additivi nelle premiscele e nei mangimi è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.

    3.

    I supplementi nutrizionali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.

    4.

    Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilaggio, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo PREMISCELA le parole «di additivi per l'insilaggio».

    P5_TA(2003)0287

    Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003

    Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

    EMENDAMENTO 2

    SEZIONE III: Commissione

    (importi in milioni di euro)

    Linea

    Bilancio 2003

    PBR 1/2003

    Nuovi importi

    Impegni

    Pagam.

    Impegni

    Pagam.

    Impegni

    Pagam.

    Nuova voce

    B3-3065 PRINCE — Ruolo dell'Unione europea nel mondo

     

     

     

    p.m.

     

    p.m.

     

    Sopprimere la linea

    P5_TA(2003)0288

    Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003

    Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003 — 2003/2031(BUD))

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziairo applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e in particolare gli articoli 37 e 38 (1),

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, definitivamente adottato il 19 dicembre 2002 (2),

    visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

    visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2003 dell'Unione europea per l'esercizio 2003 presentato dalla Commissione il 26 febbraio 2003 (SEC(2003) 230),

    visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 stabilito dal Consiglio l'8 aprile 2003 (8125/2003 — C5-0232/2003),

    visto l'articolo 92 e l'Allegato IV del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0173/2003),

    A.

    considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 propone di creare una linea di bilancio per una nuova campagna di informazione, nell'ambito del programma Prince, che sarà denominata «Ruolo dell'Unione europea nel mondo»,

    B.

    considerando che questa proposta dovrebbe essere finanziata nel 2003 mediante uno storno di stanziamenti dalle attività di informazione già esistenti che sono state debitamente adottate dal Parlamento e che quest'ultimo ritiene che debbano essere attuate in modo completo ed efficace dalla Commissione,

    C.

    considerando che questo Parlamento, nella sua risoluzione del 10 aprile 2003 su una strategia di informazione e comunicazione per l'Unione europea (4), si è già dichiarato favorevole ad includere tale proposta nella procedura generale di bilancio del 2004,

    D.

    considerando che quest'ultima impostazione permetterebbe una completa consultazione del Parlamento per quanto riguarda la formulazione e il finanziamento di tale campagna,

    E.

    considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 mira anche a modificare il titolo e il commento della linea A-3014 in modo da allinearla con azioni analoghe nell'ambito dello stesso capitolo del bilancio,

    F.

    considerando che il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2003 della Commissione conteneva inoltre la richiesta di stanziamenti addizionali (mediante la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo di 32 milioni EUR) a favore di misure supplementari per la demolizione di pescherecci e considerando che tale elemento non è stato approvato dal Consiglio,

    1.

    prende atto della proposta di creare una nuova linea di bilancio per una campagna di informazione sul «Ruolo dell'Unione europea nel mondo» nell'ambito del programma Prince; è del parere che il modo migliore di procedere, per garantire la partecipazione del Parlamento alla formulazione degli orientamenti politici necessari per tale campagna è la presentazione da parte della Commissione di proposte adeguate nell'ambito della procedura di bilancio per il 2004 piuttosto che avviare anzitempo la campagna mediante un bilancio rettificativo;

    2.

    ricorda l'atteggiamento positivo del Parlamento in merito alla presentazione di tali proposte nell'ambito della procedura di bilancio del 2004, già espresso nella sua precitata risoluzione del 10 aprile 2003;

    3.

    rileva che attualmente non esiste alcun accordo nell'ambito del Consiglio su come procedere per quanto riguarda il finanziamento delle misure a favore della pesca contenute nel progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2003 della Commissione e che pertanto il Consiglio non ha accolto questa parte della proposta della Commissione;

    4.

    sollecita il Consiglio a indicare in che modo la riforma del settore della pesca dovrà essere finanziata ed è disposto a studiare proposte su tale problematica, compresa l'utilizzazione degli strumenti previsti nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999;

    5.

    esprime il proprio accordo in merito alla proposta di modificare il titolo e il commento alla linea A-3014 (Master europei in diritti umani e democratizzazione) in modo da armonizzarla con gli altri beneficiari a titolo di tale capitolo;

    6.

    approva la decisione di bilancio di presentare emendamenti al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 del Consiglio;

    7.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione corredata dall'emendamento al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2003 al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 248 del 16.9.2002.

    (2)  GU L 54 del 28.2.2003.

    (3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

    (4)  P5_TA(2003)0187.

    P5_TA(2003)0289

    Status e finanziamento dei partiti politici europei ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2003) 77 — C5-0059/2003 — 2003/0039(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 77 (1)),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 191 del trattato CE, a norma dei quali la Commissione sottopone al voto del Parlamento la proposta (C5-0059/2003),

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0170/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a consultare nuovamente il Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un altro testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

    P5_TC1-COD(2003)0039

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

    vista la proposta della Commissione (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 191 del trattato stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

    (2)

    È opportuno fissare una serie di norme di base, in forma di statuto, per i partiti politici a livello europeo, in particolare in relazione al loro finanziamento. L'esperienza acquisita nell'applicare il presente regolamento dovrebbe dimostrare in quale misura tale statuto debba o non debba essere integrato da altre regole.

    (3)

    La prassi indica che i membri di un partito politico a livello europeo saranno o cittadini riuniti in un partito politico, o partiti politici che formano un'alleanza. È pertanto opportuno precisare le nozioni di «partito politico» e di «alleanza di partiti politici» che saranno utilizzate ai fini del presente regolamento.

    (4)

    Per poter identificare un «partito politico a livello europeo», è importante stabilire talune condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici a livello europeo rispettino i principi sui quali l'Unione europea è fondata, che sono ripresi dai trattati e riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (5)

    Occorre prevedere la procedura da seguire da parte dei partiti politici a livello europeo che desiderino ottenere un finanziamento in applicazione del presente regolamento.

    (6)

    Occorre inoltre prevedere una verifica periodica delle condizioni che consentono di identificare un partito politico a livello europeo.

    (7)

    I partiti politici a livello europeo che abbiano ricevuto un finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero sottostare agli obblighi che garantiscono la trasparenza delle fonti di finanziamento.

    (8)

    In conformità della dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza, il finanziamento attribuito a norma del presente regolamento non può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Nella medesima dichiarazione è previsto che le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo si applichino, su una stessa base, a tutte le forze politiche europee rappresentate nel Parlamento europeo.

    (9)

    È opportuno definire la natura delle spese alle quali può applicarsi un finanziamento a norma del presente regolamento.

    (10)

    Gli stanziamenti destinati al finanziamento previsto dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti nel quadro della procedura di bilancio annuale.

    (11)

    È necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

    (12)

    È opportuno prevedere un criterio di ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno, tenendo conto sia del numero di beneficiari, sia del numero di eletti al Parlamento europeo.

    (13)

    Il supporto tecnico che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici a livello europeo dovrebbe essere basato sul principio della parità di trattamento.

    (14)

    L'applicazione del presente regolamento e le attività finanziate dovrebbero essere analizzate in una relazione del Parlamento europeo, che dovrebbe essere pubblicata.

    (15)

    Il controllo giurisdizionale per il quale è competente la Corte di giustizia è un elemento che concorre alla corretta applicazione del presente regolamento.

    (16)

    Per facilitare la transizione verso la nuova regolamentazione è opportuno differire l'applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento fino alla costituzione del Parlamento europeo che farà seguito alle elezioni previste nel mese di giugno del 2004,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito d'applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1.

    «partito politico»: un'associazione di cittadini

    che persegue obiettivi politici, e

    che è riconosciuta o istituita in conformità dell'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

    2.

    «alleanza di partiti politici»: la cooperazione strutturata tra almeno due partiti politici;

    3.

    «partito politico a livello europeo»: un partito politico o un'alleanza di partiti politici che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3.

    Articolo 3

    Condizioni

    Un partito politico a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

    a)

    avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;

    b)

    essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei Parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure

    aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

    c)

    rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto;

    d)

    aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

    Articolo 4

    Domanda di finanziamento

    1.   Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico a livello europeo presenta ogni anno una domanda al Parlamento europeo.

    Il Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi ed autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti.

    2.   La prima domanda è corredata dei documenti seguenti:

    a)

    i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3;

    b)

    un programma politico che esponga gli obiettivi del partito politico a livello europeo;

    c)

    uno statuto che definisca segnatamente gli organi responsabili della gestione politica e finanziaria, e gli organismi o le persone fisiche che detengono, in ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili e immobili e la capacità di stare in giudizio;

    3.   Ogni modifica riguardante i documenti di cui al paragrafo 2, in particolare un programma politico o uno statuto che siano già stati presentati, è notificata al Parlamento europeo entro due mesi. In caso di mancata notifica il finanziamento è sospeso.

    Articolo 5

    Verifica

    1.   Il Parlamento europeo verifica regolarmente se i partiti politici a livello europeo continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b).

    2.   Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 3, lettera c), su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici in seno al Parlamento europeo, il Parlamento europeo verifica, a maggioranza dei suoi membri, che tale condizione continui ad essere soddisfatta da un partito politico a livello europeo.

    Prima di effettuare tale verifica, il Parlamento europeo sente i rappresentanti del partito politico a livello europeo in questione e chiede ad un comitato di personalità indipendenti di esprimere un parere sull'argomento entro un lasso di tempo ragionevole.

    Tale comitato è costituito da tre membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano un membro ciascuno. Il Parlamento europeo provvede all'attività di segreteria e al finanziamento del comitato.

    3.   Se il Parlamento europeo constata che una delle condizioni di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) non è più soddisfatta, il partito politico a livello europeo in questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 6

    Obblighi collegati al finanziamento

    Un partito politico a livello europeo:

    a)

    pubblica annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;

    b)

    dichiara le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR;

    c)

    non accetta:

    le donazioni anonime,

    le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,

    le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,

    le donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui al terzo trattino, fatto salvo il disposto del secondo comma.

    Sono ammissibili i contributi dei partiti politici membri di un partito politico a livello europeo. Essi non possono superare il 40% del bilancio annuale di quest'ultimo.

    Articolo 7

    Divieto di finanziamento

    Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non può essere utilizzato per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali, che restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

    Articolo 8

    Natura delle spese

    Gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

    Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per l'assistenza tecnica, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

    Articolo 9

    Esecuzione e controllo

    1.   Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo sono fissati in conformità delle procedure di bilancio ed eseguiti a norma delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

    2.   La valutazione dei beni mobili ed immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione del 29 dicembre 2000, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee (4).

    3.   I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono soggetti a controllo a norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione.

    Il controllo è effettuato inoltre in base a una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente.

    4.   In seguito all'applicazione del presente regolamento, i fondi che fossero indebitamente ricevuti dai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea sono restituiti a tale bilancio.

    5.   I partiti politici a livello europeo beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

    Nel caso di spese impegnate dai partiti politici a livello europeo congiuntamente ai partiti politici nazionali e ad altre organizzazioni, la Corte dei conti ha accesso ai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai partiti politici a livello europeo.

    6.   Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo in quanto organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo non è soggetto alle disposizioni dell'articolo 113 del regolamento finanziario relative al carattere degressivo del finanziamento.

    Articolo 10

    Ripartizione

    1.   Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente come segue tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento di cui all'articolo 4 sia stata accolta:

    a)

    il 15% è ripartito in parti uguali;

    b)

    l'85% è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

    Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo.

    2.   I finanziamenti dal bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 75% del bilancio di un partito politico a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

    Articolo 11

    Assistenza tecnica

    Tutta l'assistenza tecnica fornita da parte del Parlamento europeo ai partiti politici a livello europeo è basata sul principio della parità di trattamento. È fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle riconosciute alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili e avviene in base a fatturazione e pagamento.

    Il Parlamento europeo pubblica in una relazione annuale i dettagli dell'assistenza tecnica fornita a ciascun partito politico a livello europeo.

    Articolo 12

    Relazione

    Entro il ... (5), il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. Esso indica eventualmente le modifiche da apportare al sistema di finanziamento.

    Articolo 13

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Gli articoli da 4 a 10 si applicano a decorrere dal giorno dell'apertura della prima sessione tenuta dopo le elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a ..., il ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C ...

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003.

    (3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

    (4)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 75.

    (5)  Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    P5_TA(2003)0290

    Statuto dei funzionari e di altri agenti delle Comunità europee *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (COM(2002) 213 — C5-0262/2002 — 2002/0100(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 213) (1),

    visto l'articolo 283 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0262/2002),

    visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A5-0069/2003),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata nella seduta del 27 marzo 2003 (2);

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita la Commissione a presentare una proposta rivista, conformemente agli impegni presi, in considerazione del fatto che il Consiglio intende prevedere pesanti stravolgimenti dell'attuale proposta;

    4.

    invita il Consiglio a consultarlo nuovamente in considerazione del fatto che esso intende modificare sostanzialmente la proposta della Commissione, segnatamente riguardo al regime pensionistico;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 33.

    (2)  P5_TA(2003)0125.

    P5_TA(2003)0291

    Partenariato transatlantico

    Risoluzione del Parlamento europeo sul rinnovamento delle relazioni transatlantiche per il terzo millennio

    Il Parlamento europeo,

    vista la Dichiarazione transatlantica sulle relazioni UE-USA del 1990 e la nuova Agenda transatlantica del 1995,

    visti gli articoli 11 e 12 del trattato sull'Unione europea, che impongono agli Stati membri l'obbligo di rafforzare e sviluppare la solidarietà politica reciproca, e il Titolo V dello stesso trattato, recante disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza comune,

    viste le conclusioni e il piano d'azione del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, del 21 settembre 2001, e la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea e del Presidente della Commissione riguardo agli attentati dell'11 settembre 2001 e la lotta al terrorismo, rilasciata in occasione del Consiglio europeo informale di Gand il 19 ottobre 2001,

    viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21 marzo 2003,

    vista la propria risoluzione del 15 maggio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio «Per un potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento di risultati» (1),

    viste la Road Map verso una soluzione permanente di due Stati al conflitto israelo-palestinese, approvata dal Quartetto il 20 dicembre 2002 e pubblicata il 30 aprile 2003, la propria raccomandazione del 13 dicembre 2001 sulla crisi in Medio Oriente e il ruolo dell'Unione europea nella regione (2), nonché la propria risoluzione del 7 febbraio 2002 sulla situazione in Medio Oriente (3),

    viste la riunione ministeriale del Consiglio dell'Atlantico del Nord e la riunione ministeriale NATO-UE tenutasi a Madrid il 3 giugno 2003,

    viste le proprie risoluzioni del 25 ottobre 2001 sulla quarta Conferenza ministeriale dell'OMC (4), e del 13 dicembre 2001 sulla riunione dell'OMC in Qatar (5),

    vista la propria risoluzione del 10 aprile 2003 su «La nuova architettura europea di sicurezza e difesa — priorità e lacune» (6),

    vista la sua raccomandazione al Consiglio del 3 giugno 2003 sugli accordi tra UE e Stati Uniti in materia di cooperazione giudiziaria penale e di estradizione (7),

    visto l'articolo 37, paragrafo 2 del suo regolamento,

    A.

    riaffermando il proprio impegno a favore dei valori democratici che costituiscono le fondamenta della comunità e della solidarietà a livello transatlantico: libertà, democrazia, Stato di diritto e diritti dell'uomo,

    B.

    considerando l'importanza di relazioni equilibrate tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per la pace e la stabilità del mondo, basate sul diritto internazionale e sul rafforzamento delle istituzioni internazionali, onde garantire un quadro multilaterale e migliorare la governance mondiale,

    C.

    considerando che diversi esponenti politici statunitensi di alto livello, appartenenti sia al partito democratico che al partito repubblicano, come pure europei hanno evidenziato l'importanza di reinstaurare buone relazioni transatlantiche,

    D.

    sottolineando, a tale riguardo, i risultati positivi conseguiti sul versante delle azioni esterne in presenza di una strategia comune e di un'azione efficace, come ad esempio nei Balcani e di recente anche nell'ambito del processo di pace in Medio Oriente, e rammaricandosi del fatto che nel corso degli ultimi anni le potenziali differenze tra l'Unione europea e gli Stati Uniti si sono estese ai settori del commercio, dell'economia e dell'ambiente, acutizzando le divergenze in politica estera e differenziando i comportamenti quanto all'equilibrio tra sicurezza e libertà e su come garantire la tutela dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda il Tribunale penale internazionale,

    E.

    sottolineando che la sicurezza è un concetto collettivo universale che non può essere adeguato soltanto agli interessi e alle esigenze di un paese,

    F.

    considerando che l'incapacità degli Stati membri dell'Unione europea di dare attuazione alla posizione comune raggiunta dalla Presidenza greca per quanto riguarda il conflitto in Iraq, nonostante la prevalente volontà pacifista dell'opinione pubblica europea, ha messo in evidenza senza mezzi termini le carenze dell'Unione,

    G.

    sottolineando che i trattati internazionali costituiscono i pilastri su cui debbono poggiare le fondamenta di un quadro multilaterale e di una rinnovata partnership transatlantica,

    H.

    considerando che, sotto il profilo economico, l'Europa e gli Stati Uniti sono le regioni più interconnesse del mondo e che già ora un'ingente quota degli scambi bilaterali avvengono senza alcuna restrizione, quantunque permangano importanti eccezioni, quali le barriere commerciali non tariffarie,

    I.

    considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero intensificare le loro relazioni attraverso nuovi accordi in modo che vengano pienamente rispettate le norme internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà civili,

    J.

    considerando la possibilità di creare un nuovo quadro comune in materia di politica economica e commerciale, senza pregiudicare le istituzioni multilaterali, sia per trovare una soluzione alle dispute ancora pendenti, sia per promuovere gli interessi comuni,

    K.

    considerando che, agendo in sintonia, l'Europa e gli Stati Uniti potrebbero individuare soluzioni alle sfide planetarie, quali l'inquinamento dell'ambiente, le migrazioni, lo sviluppo, il terrorismo, la criminalità internazionale e i conflitti sociali ed etnici,

    L.

    rammentando le pesanti conseguenze per le relazioni UE-USA degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti,

    M.

    considerando che un maggiore coinvolgimento dei legislatori delle due sponde dell'Atlantico è una premessa fondamentale per il rafforzamento dell'intero processo transatlantico,

    1.

    sottolinea che un'Europa forte è una condizione fondamentale per una partnership ben equilibrata fondata sulla parità;

    2.

    chiede pertanto una strategia europea a tutto campo, che preveda un impegno strategico a lungo termine per la partnership transatlantica, giacché un approccio individuale ai vari problemi può avere successo soltanto incorporando un quadro complessivo in tale strategia e giacché le esperienze dell'ultimo decennio dimostrano che, con gli attuali meccanismi, nuovi problemi insorgono più rapidamente di quanto non vengano risolti quelli esistenti;

    3.

    chiede che sia reimpostato in maniera efficace un dialogo sincero, ben equilibrato e approfondito con gli Stati Uniti, allo scopo di rinvigorire la comunità di valori transatlantica e mettere a punto interventi più adatti all'attuale situazione internazionale, sulla base del rispetto del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite;

    4.

    sottolinea l'importanza di un dialogo tra due partner eguali, che comprenda la cooperazione in ambito politico ed economico e quella in materia di sicurezza e di difesa, quale base fondamentale delle relazioni transatlantiche;

    5.

    sottolinea che l'attuale allargamento dell'Unione europea accrescerà il significato della cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti;

    6.

    rileva che l'Unione europea sarà riconosciuta come partner soltanto se sarà in grado di affiancare alla propria potenza economica una vera e propria politica estera e di sicurezza comune (PESC), il che presuppone l'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio ai servizi nel commercio estero e alla politica estera e di sicurezza, la creazione di un servizio diplomatico comune, una maggiore cooperazione nel campo della politica di difesa, unitamente a un maggiore e più efficace ricorso alle capacità militari;

    Priorità per le questioni politiche nel contesto post-bellico in Afghanistan e in Iraq

    7.

    reitera la propria raccomandazione di adoperarsi affinché il perseguimento degli interessi globali comuni (diffusione della democrazia, governance moderna, costruzione della pace e prevenzione dei conflitti, società e mercati aperti, economia sostenibile, libertà di espressione, diritti umani fondamentali e rispetto dello Stato di diritto in tutto il mondo) diventino l'obiettivo politico fondamentale della partnership transatlantica;

    8.

    esprime preoccupazione per i possibili rischi per la partnership tra Unione europea e Stati Uniti, rappresentati, da un lato, dall'influenza apparentemente crescente delle correnti neoconservatrici nella politica statunitense che privilegiano soluzioni unilaterali, e spesso militari, ai problemi mondiali a scapito di oltre 50 anni di tradizione statunitense improntata all'internazionalismo e al multilateralismo, e dall'altro, dalla debolezza politica e militare dell'Unione europea e della maggior parte dei suoi Stati membri;

    9.

    raccomanda di continuare a costruire un quadro transatlantico di cooperazione a lungo termine e ad elaborare un piano d'azione per la lotta al terrorismo come indicato nella sua risoluzione del 24 ottobre 2002 (8), per combattere questo fenomeno con risolutezza, avvalendosi di qualsiasi mezzo efficace contro gruppi terroristici o singoli terroristi e le loro reti, onde difendere il sistema democratico e lo Stato di diritto e tutelare i diritti e le libertà fondamentali, non soltanto mediante soluzioni militari bensì, soprattutto, attraverso una strategia civile nel quadro della prevenzione dei conflitti, nonché affrontando le cause alla radice dei gravissimi problemi politici, sociali, economici e ambientali del mondo attuale;

    10.

    sottolinea il fatto che la lotta al terrorismo non può essere condotta a spese dei valori di base condivisi quali il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà civili; insiste pertanto affinché gli accordi transatlantici sulla cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia garantiscano un equo trattamento a livello processuale per tutti i cittadini europei e il pieno rispetto della tutela dei dati tanto a livello di cooperazione delle forze di polizia quanto in merito alle richieste di informazioni sui passeggeri dell'aria;

    11.

    propone che, da una comunità transatlantica di valori, la partnership sia progressivamente trasformata in un'effettiva comunità transatlantica di intervento, sviluppando un insieme di strategia e azioni, a carattere cooperativo, in contesti quali ad esempio la cooperazione postbellica ed edificazione statuale in Afghanistan e Iraq, i rapporti con il mondo arabo, il processo di pace in Medio Oriente, la Corea del Nord, le malattie infettive e la proliferazione nucleare;

    12.

    accoglie positivamente in particolare gli interventi comuni volti a conseguire una pace sostenibile in Medio Oriente nell'ambito del Quartetto, quale modo migliore di rilanciare la cooperazione transatlantica a livello pratico;

    13.

    ritiene a tale proposito che l'Unione europea, la NATO e altri soggetti, di preferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite, possano contribuire a garantire nella regione e sotto il profilo della sicurezza i risultati del trattato definitivo che dovranno siglare le parti coinvolte nell'ultima fase della cosiddetta Road Map, a condizione che le parti belligeranti e gli altri membri del Quartetto lo desiderino;

    14.

    ribadisce il proprio impegno nell'assicurare un adeguato contributo finanziario onde garantire l'attuazione della Road Map;

    15.

    esorta la partnership transatlantica a sostenere e a rafforzare attivamente le istituzioni internazionali, come pure a riaffermare il valore del diritto internazionale; invita tutte le parti interessate ad evitare soluzioni unilaterali e a ritornare al multilateralismo e al quadro costituito dalle Nazioni Unite, onde sviluppare una governance mondiale;

    16.

    deplora la mancata (o solo parziale) adesione degli Stati Uniti ad importanti strumenti internazionali in materia di diritti umani e di diritto umanitario internazionale, come ad esempio quelli mirati alla tutela dell'infanzia, all'abolizione della pena capitale e al trattamento dignitoso dei prigionieri di guerra, sulla scia dei recenti conflitti; esorta in particolare gli Stati Uniti ad aderire allo Statuto del Tribunale penale internazionale e li invita a cooperare con l'Unione europea affinché vi siano effettivi progressi nella realizzazione dell'urgente riforma delle Nazioni Unite, onde rafforzarne la posizione in qualità di autorità morale della comunità internazionale;

    17.

    sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione con gli Stati Uniti per garantire un risultato positivo del DDA-Round (Doha-Sviluppo) che tenga conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo;

    Rafforzare le relazioni economiche e commerciali mediante la firma di un trattato quadro tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, tra cui il completamento del mercato transatlantico

    18.

    esprime pieno sostegno all'attuale partnership transatlantica, la quale andrebbe ulteriormente sviluppata onde rafforzare la reciproca comprensione e individuare soluzioni comuni a problemi mondiali;

    19.

    valuta positivamente la conclusione, il 16 giugno 2003, della modifica all'accordo di attuazione tra il Ministero dell'energia degli Stati Uniti e la Commissione europea, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica per il settore dell'energia non nucleare quanto alle pile a combustibile, che definisce il quadro della cooperazione per una materia importante sia per gli Stati Uniti sia per l'Unione europea e che dovrebbe migliorare le possibilità di giungere a una soluzione a lungo termine per i problemi mondiali nei settori dell'energia e dei trasporti;

    20.

    sottolinea che le relazioni UE-USA abbisognano di un progetto inteso a rafforzare non soltanto il dibattito politico nell'ambito della partnership, ma anche gli aspetti economici e sociali della stessa, e che tale progetto potrebbe essere rappresentato da una proposta di trattato quadro UE-USA che preveda altresì il completamento di un «mercato transatlantico»;

    21.

    raccomanda pertanto di proseguire le iniziative intese ad accelerare l'attuazione delle norme dell'OMC, le quali, nell'ambito del rinnovamento della partnership e in qualità di obiettivo a lungo termine, potrebbero sfociare nel completamento di un «Mercato transatlantico» che potrebbe a sua volta di instaurare la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone, tenendo pienamente conto della legislazione sociale e ambientale dell'Unione nonché degli interessi dei paesi in via di sviluppo;

    22.

    raccomanda di proseguire il ravvicinamento delle condizioni commerciali e di mercato della zona atlantica, avviando azioni comuni quantomeno nei seguenti settori: servizi finanziari e mercati dei capitali, aviazione, economia digitale, politica della concorrenza, aspetto etico del commercio, efficacia dei regimi di regolamentazione;

    23.

    invita i partner transatlantici, pur plaudendo ai recenti impegni assunti a Monterrey e in relazione al Fondo mondiale delle Nazioni Unite contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria, ad accrescere notevolmente gli aiuti e le strategie a favore dello sviluppo, onde conseguire la quota dello 0,7% prevista dagli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite; auspica inoltre un impegno assoluto a venire incontro alle giuste rivendicazioni dei paesi in via di sviluppo nell'ambito degli attuali negoziati dell'OMC, tra cui l'impegno comune ad abolire il protezionismo in agricoltura nei confronti dei produttori dei paesi in via di sviluppo;

    24.

    sottolinea che una risposta comune alle principali sfide globali, quali il problema del riscaldamento del pianeta (ratificando e attuando le norme minime del Protocollo di Kyoto) e della giustizia a livello mondiale (ossia il funzionamento del Tribunale penale internazionale) sono questioni che necessitano di un dialogo prolungato tra i partner transatlantici;

    25.

    esorta i partner transatlantici a procedere a un riesame comune delle strategie e degli strumenti di aiuto allo sviluppo e assistenza umanitaria dell'Unione europea e degli Stati Uniti (tra cui le istituzioni di Bretton Woods), incentrandosi in particolare sulle performance e la complementarietà;

    26.

    conviene con la Commissione sul fatto che il ricorso degli Stati Uniti presso l'OMC riguardo alle procedure comunitarie di autorizzazione degli OGM è illegittimo, economicamente infondato e politicamente inutile;

    Questioni di sicurezza e di difesa UE-USA

    27.

    ribadisce che la NATO si conferma non soltanto una garanzia fondamentale per la stabilità e la sicurezza euro-atlantiche ma anche il quadro fondamentale per le operazioni della coalizione; sottolinea che rafforzare sia le capacità della NATO sia della difesa europea è nell'interesse della partnership transatlantica e della stabilità mondiale;

    28.

    ritiene che un'Europa più forte sia importante per l'ulteriore sviluppo della NATO e che il rafforzamento della PESC e della PESD rappresenti il modo migliore di potenziare la NATO secondo le direttrici definite al vertice di Praga del novembre 2002;

    29.

    rinnova la propria richiesta di mettere a punto una Strategia europea della sicurezza, che definisca i valori e gli interessi dell'Unione per quanto riguarda la promozione della stabilità mondiale, della prevenzione dei conflitti e della gestione del crisi, e illustri in che modo l'Unione intende rafforzare la sicurezza nel mondo;

    30.

    sottolinea che la Strategia europea della sicurezza dovrebbe tener conto della strategia per la sicurezza interna degli Stati Uniti prestando particolare attenzione alla posizione dell'Unione sulle questioni che gli Stati Uniti sembrano interpretare in maniera diversa; i due temi attualmente al centro dell'attenzione sono la legittimità del ricorso alla forza militare in assenza di un mandato delle Nazioni Unite e il concetto di attacco preventivo; dovrebbe essere possibile raggiungere un ampio consenso per quanto riguarda la lotta al terrorismo nell'ambito della coalizione mondiale creata a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001; la promozione della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero figurare come obiettivo comune;

    31.

    esorta nuovamente l'Unione europea e gli Stati Uniti a tentare di assicurare la ripresa del processo istituzionalizzato o negoziato per il controllo degli armamenti sia a livello multilaterale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, sia a livello bilaterale, onde scongiurare una nuova corsa agli armamenti e sostenere le azioni a livello regionale e mondiale volte a prevenire la proliferazione non soltanto delle armi di distruzione di massa ma anche delle armi di piccole dimensioni e degli armamenti leggeri;

    Un quadro istituzionale rinnovato

    32.

    sottolinea che soltanto attraverso un maggiore coinvolgimento, a tutti i livelli, del Congresso, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sarà veramente possibile rafforzare l'intero processo; ritiene pertanto che debba essere pienamente attivato il Dialogo legislativo transatlantico (TLD), che debba essere messo a punto senza indugio un sistema di preallarme tra le due parti e che l'attuale scambio interparlamentare debba essere progressivamente trasformato de facto in una «Assemblea transatlantica»;

    33.

    ribadisce che il Vertice annuale UE-USA debba subire una ristrutturazione, onde assicurare un indirizzo e uno slancio strategico all'agenda transatlantica, coinvolgendo altresì attivamente in tale processo la società civile;

    34.

    ritiene che l'Unione europea debba incentivare — anche finanziariamente — gli scambi tra giovani, in particolare studenti e ricercatori, degli opportuni gruppi della società, affinché sia garantita una maggiore comprensione reciproca e si eviti che le relazioni siano contraddistinte da una carenza di comprensione e conoscenze da ambo le parti;

    *

    * *

    35.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.


    (1)  P5_TA(2002)0243.

    (2)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 277.

    (3)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 312.

    (4)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 321.

    (5)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 290.

    (6)  P5_TA(2003)0188.

    (7)  P5_TA(2003)0239.

    (8)  P5_TA(2002)0518.

    P5_TA(2003)0292

    Politica comunitaria in materia di immigrazione

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione (COM(2001) 387 — C5-0337/2002 — 2002/2181(COS)) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione delle questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi (COM(2002) 703 — C5-0233/2003 — 2002/2181(COS))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 387 — C5-0337/2002),

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 703 — C5-0233/2003),

    visto l'articolo 13 del trattato CE,

    visti il trattato di Amsterdam, che conferisce alla Comunità poteri e responsabilità nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, e l'articolo 63 del trattato CE,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 18, 21 e 22,

    visto il Libro verde della Commissione su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri (COM(2002) 175),

    visto il parere del Comitato economico e sociale «Immigrazione, integrazione e ruolo della società civile organizzata» del 21 marzo 2002 (1) e le conclusioni della Conferenza sul tema «Immigrazione: il ruolo della società civile nell'integrazione» del 9-10 settembre 2002,

    vista la decisione della Commissione di produrre una comunicazione su immigrazione, integrazione e occupazione da presentare al Consiglio europeo di Salonicco il 20 giugno 2003 (COM(2003) 336),

    viste le proposte di direttive e le relative posizioni adottate dal Parlamento europeo sulle condizioni di ingresso e residenza dei cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa retribuita e attività economiche indipendenti (posizione del 12 febbraio 2003) (2), sul diritto al ricongiungimento familiare (posizione del 9 aprile 2003) (3), sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo (posizione del 5 febbraio 2002) (4) e sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (posizione del 3 giugno 2003) (5),

    visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità nonché della commissione per le petizioni (A5-0224/2003),

    A.

    considerando che il trattato di Amsterdam conferisce alla Comunità competenze nei settori dell'asilo e dell'immigrazione e prevede che, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio decida in merito a misure specifiche,

    B.

    considerando che, nel quadro europeo delle libera circolazione interna e del mercato unico, è necessario affrontare il fenomeno dell'immigrazione con un approccio comune, dal momento che gli Stati membri dell'Unione sono confrontati a problemi simili e correlati che non possono essere risolti a livello nazionale e che richiedono, di conseguenza, un coordinamento comunitario così come deciso dal Consiglio europeo di Tampere,

    C.

    considerando che dopo il Consiglio europeo di Tampere non è stata presa in seno al Consiglio alcuna decisione significativa sulla politica in materia di immigrazione e che non si sta applicando lo scadenzario presentato dalla Commissione, nemmeno quello previsto del Consiglio europeo di Siviglia,

    D.

    considerando che, dal Consiglio di Tampere (passando dal Consiglio di Siviglia), la Commissione e questo Parlamento hanno compiuto notevoli sforzi verso la concretizzazione delle conclusioni di questo Consiglio, vale a dire: partenariato con i paesi di origine; sistema comunitario europeo di asilo; trattamento equo dei cittadini di paesi terzi, gestione più efficace dei flussi migratori e misure volte ad affrontare il problema dell'immigrazione clandestina,

    E.

    considerando che gli elementi fondamentali della politica di immigrazione stabiliti dal Consiglio europeo a Tampere (partenariato con i paesi d'origine, regime europeo comune in materia di asilo, equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, gestione dei flussi migratori) continuano ad essere validi e che è urgente garantirne lo sviluppo a partire dal quadro legislativo previsto agli articoli da 61 a 69 del trattato e già presentato dalla Commissione,

    F.

    considerando che per la definizione dei quattro elementi indicati dalla Commissione in merito agli orientamenti che sono «la gestione dei flussi migratori», «l'ammissione di migranti per motivi economici», «il partenariato con i paesi terzi» e «l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi», elementi che sono stati tutti chiaramente identificati da questo Parlamento come bisognosi di un intervento urgente a livello europeo, quest'ultimo deve essere associato a tale esercizio,

    G.

    considerando l'ulteriore sviluppo di questi due elementi nelle comunicazioni «integrazione delle questioni legate alle migrazioni nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi» e nelle comunicazioni che saranno sottoposte al Consiglio di Salonicco del 20 giugno 2003«integrazione, immigrazione e disoccupazione» e «avviamento di una politica comune in materia di immigrazione clandestina, tratta di esseri umani, frontiere esterne e rimpatrio degli immigrati clandestini»,

    H.

    considerando che la lotta alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini deve costituire necessariamente un altro fattore chiave,

    I.

    considerando che, nella maggior parte dei casi, la residenza irregolare deriva dalla perdita del permesso di soggiorno da parte di persone che sono entrate legalmente nel territorio dell'Unione,

    J.

    considerando che le risorse finanziarie comunitarie disponibili sono limitate e che devono essere equamente distribuite fra le varie componenti che costituiscono la politica europea dell'immigrazione, sulla base delle priorità stabilite a Tampere,

    K.

    considerando che dopo la comunicazione della Commissione sulla «Politica di sviluppo europea», oggetto di favorevole valutazione da parte di questo Parlamento, è stata definita una strategia generale che comprende i vari aspetti della politica di sviluppo, da quelli sociali a quelli ambientali, tenendo come obiettivo uno sviluppo globale sostenibile,

    L.

    considerando che la questione delle migrazioni assume un'importanza strategica che, in gran parte, determinerà in senso positivo o negativo i risultati futuri della globalizzazione,

    M.

    considerando che la destinazione di oltre il 90% dei migranti nel mondo non è il territorio dell'Unione europea, ma bensì quello dei paesi vicini ai luoghi d'origine dei migranti,

    Coordinamento della politica europea di immigrazione: metodi e strumenti

    1.

    deplora il fatto che il Consiglio non abbia ancora adottato gli atti legislativi proposti dalla Commissione e lo invita a prendere posizione sulla comunicazione al più presto;

    2.

    si compiace dei tentativi della Commissione di accelerare l'attività sulle questioni connesse all'emigrazione proponendo misure addizionali e nota che, con la presentazione della comunicazione «Integrare le questioni connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi» e con l'imminente adozione della comunicazione sull'integrazione, la Commissione avrà portato a termine, con sei comunicazioni successive, l'approccio integrato sulle questioni di immigrazione così come era stato definito a Tampere;

    3.

    sottolinea che nessun metodo di coordinamento delle politiche nazionali può in alcun modo sostituirsi alle misure legislative auspicate e che l'introduzione di siffatti metodi potrebbe risultare problematica qualora se ne abusasse per ritardare ulteriormente il processo legislativo o per dissimularne la stagnazione;

    4.

    accoglie con soddisfazione la proposta della Commissione intesa ad istituire quanto segue:

    piani di azione nazionali comprendenti dati statistici, per categorie, sul numero e sulla situazione dei cittadini ammessi,

    informazioni sugli orientamenti periodici, sugli obiettivi e sul calendario,

    l'effetto delle misure adottate e l'interazione con i flussi legali e irregolari,

    la realtà del mercato informale, il suo impatto sulla vita economica nazionale e la presenza di immigrati in tale settore,

    le previsioni in merito alla domanda di lavoratori migranti, conformemente ai piani di azioni in materia di occupazione,

    la necessità di effettuare esperienze di cooperazione di concerto con le autorità regionali e locali ed altri interlocutori sociali;

    5.

    chiede alla Commissione di fare in modo che i dati statistici che ritiene fondamentali per un monitoraggio e una valutazione efficaci della politica comune in materia di immigrazione siano ripartiti in base al genere;

    6.

    auspica che la Convenzione europea possa prendere in considerazione le numerose proposte di questo Parlamento in materia di immigrazione e asilo, così come figurano nella risoluzione del 27 marzo 2003 (6) sui progressi compiuti nel 2002 nell'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare le proposte relative alla generalizzazione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, al fine di superare la paralisi attuale delle decisioni in seno al Consiglio;

    Gestione dei flussi migratori

    7.

    invita il Consiglio ad adottare un'impostazione globale e integrata che comprenda i vari elementi necessari per una buona gestione dei flussi migratori che sono stati previsti a Tampere e poi sviluppati dalla Commissione;

    8.

    appoggia, in considerazione del fatto che gli Stati membri sono responsabili della determinazione del numero di cittadini di paesi terzi ammessi sul loro territorio, l'idea di istituire delle disposizioni di portata globale e che tengano parimenti conto delle persone autorizzate a risiedere per motivi diversi dall'attività economica, quali i rifugiati e i beneficiari del ricongiungimento familiare compresi i minori in età lavorativa che devono poter accedere al mercato del lavoro;

    9.

    chiede che, nel dialogo con i paesi terzi, non si perda mai di vista che i flussi migratori rivestono interesse reciproco e che è necessario razionalizzarli e non arrestarli;

    10.

    è allarmato per la «fuga dei cervelli» dai paesi in via di sviluppo;

    11.

    chiede agli Stati membri di realizzare, informando la Commissione, studi periodici sulla realtà del mercato informale del lavoro, il suo impatto sulla vita economica nazionale e la presenza di immigrati in tale settore, dal momento che la possibilità reale di un occupazione è certamente un fattore di attrazione di immigrati irregolari;

    12.

    si compiace dell'adozione della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani (7) e della Dichiarazione di Bruxelles adottata dal Consiglio l'8 maggio 2003, ed invita la Commissione a monitorarne il corretto recepimento nella normativa nazionale da parte degli Stati membri;

    13.

    invita gli Stati membri a concentrare l'attenzione non solo sulla lotta ai trafficanti di esseri umani e sul controllo delle frontiere ma anche sulle vittime del traffico di esseri umani, per la maggior parte oggetto di sfruttamento sessuale, e chiede in tale contesto l'adozione della proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti (8);

    14.

    sollecita una valutazione dei risultati dei programmi previsti dal Consiglio nell'ambito del controllo delle frontiere esterne e chiede di essere informato in materia;

    15.

    sollecita una discussione aperta sulle varie proposte avanzate dalla Commissione nel suo precitato Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio, in particolare per quanto riguarda lo studio delle misure di rimpatrio assistito;

    Ammissione di migranti per motivi economici

    16.

    esorta il Consiglio ad adottare la direttiva sulle condizioni per l'entrata nell'Unione europea per ragioni economiche, tenendo presente la posizione del Parlamento europeo, come primo passo nella giusta direzione al fine di garantire procedure semplici e trasparenti per l'ingresso legale nell'UE;

    17.

    segnala che l'invecchiamento della popolazione e la mancanza di manodopera scarsamente e altamente qualificata sono carenze comuni degli Stati membri, e che pertanto essi ricorrono all'immigrazione come mezzo per rimediare a tali carenze;

    18.

    ricorda che gli Stati membri rimangono responsabili della selezione e del numero degli immigrati necessari per ragioni economiche al fine di coprire il fabbisogno nazionale di manodopera;

    19.

    ritiene indispensabile associare a tale processo gli enti locali e regionali;

    20.

    sottolinea che è essenziale la coerenza fra la politica comunitaria di immigrazione e le altre politiche dell'Unione, specialmente in materia d'occupazione e di inserimento sociale; chiede che nel definire gli orientamenti per le politiche dell'occupazione e nell'ambito dei piani d'azione nazionali si tenga conto della questione degli immigrati, con specifico riferimento alla parità di opportunità, ma senza compromettere gli sforzi a favore delle categorie di lavoratori già attivi sul mercato del lavoro negli Stati membri; sottolinea altresì l'importanza di inserire la problematica degli immigrati nei nuovi Piani nazionali d'inclusione sociale;

    21.

    invita la Commissione a specificare gli strumenti concreti per organizzare la consultazione degli operatori interessati, tenendo conto del ruolo e delle responsabilità specifiche delle parti sociali nelle questioni attinenti al mercato del lavoro e individuando gli organismi europei competenti e rappresentativi in considerazione dei compiti e delle responsabilità di ogni operatore; invita altresì a prendere in considerazione le autorità locali e regionali conformemente alle responsabilità di cui sono investite in ciascuno Stato membro;

    22.

    sollecita al creazione di una rete EURES (Servizi europei per l'impiego) specifica per il mercato del lavoro dell'UE, la cui diffusione consenta l'accesso all'informazione ai cittadini dei paesi da cui proviene l'immigrazione;

    23.

    ritiene che gli immigrati che lavorano nell'economia sommersa debbano essere trattati allo stesso modo dei cittadini degli Stati membri nell'esame delle denunce per occupazione irregolare;

    24.

    ritiene che gli Stati membri debbano adottare urgentemente misure volte a far luce sull'occupazione irregolare in particolare nei settori del lavoro domestico e dell'assistenza alle famiglie, settori che, secondo la risoluzione adottata da questo Parlamento il 30 novembre 2000 sulla normalizzazione del lavoro domestico nell'economia informale (9), assorbono un gran numero di donne migranti; ritiene che occorra trovare una nuova formula che consenta alle famiglie che le assumono di offrire loro un contratto di lavoro legale con conseguente copertura sociale;

    Integrazione dei cittadini dei paesi terzi

    25.

    ritiene che la piena integrazione dei migranti nei paesi di accoglienza sia un fattore determinante per misurare il successo di una politica europea dell'immigrazione;

    26.

    reputa che siano state intraprese varie azioni in seno agli Stati membri al fine di affrontare la crescente pluralità delle società attuali e che l'esperienza acquisita in tal senso, con i suoi successi ed i suoi errori, rappresenti un'opportunità che la Commissione dovrebbe cogliere, paragonare e mettere a disposizione degli Stati membri, degli enti locali e regionali e degli altri attori coinvolti;

    27.

    proclama il diritto al ricongiungimento familiare quale diritto inalienabile riconosciuto dalle convenzioni internazionali, ragion per cui esorta il Consiglio ad adottare la direttiva corrispondente, tenendo presente il parere di questo Parlamento;

    28.

    ritiene che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione costituisca un mezzo utile al servizio delle politiche di immigrazione e che, a tal fine, occorre agire prevalentemente sulle cause all'origine dell'immigrazione e al contempo mobilitare il fattore di ricchezza rappresentato dalle migrazioni al servizio del cosviluppo;

    29.

    ritiene indispensabile, al fine di garantire l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, l'adozione della direttiva sui residenti di lunga durata e sostiene l'idea espressa dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale di creare una cittadinanza civica che permetta ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione europea di beneficiare di uno status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso il diritto di voto per le elezioni municipali ed europee;

    30.

    chiede alla Commissione di vigilare sull'applicazione e il rispetto delle direttive contro la discriminazione basata sull'origine e contro la discriminazione nel mercato del lavoro;

    31.

    invita la Commissione a dare un seguito dettagliato e concreto alla politica di integrazione esposta nella sua precitata comunicazione su immigrazione, integrazione e occupazione, definendo quali programmi comunitari possono essere utilizzati per sviluppare la politica di integrazione e garantendo lo scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri;

    32.

    ritiene che gli Stati membri non debbano abusare della politica di integrazione per realizzare, di fatto, un blocco concreto dell'immigrazione; invita gli Stati membri a non imporre test di integrazione e requisiti linguistici cui gli immigrati debbano rispondere prima del loro arrivo in uno Stato membro;

    33.

    ritiene che debba introdurre una politica attiva di integrazione nei seguenti ambiti:

    stabilire norme chiare sullo status giuridico delle persone residenti, garantendo loro il diritto a una buona amministrazione,

    consentire una buona integrazione nel mercato del lavoro,

    garantire l'apprendimento della lingua o delle lingue nazionali e l'accesso all'istruzione,

    garantire l'accesso ai servizi sociali e sanitari,

    garantire delle condizioni di vita degne tanto nelle città quanto nei quartieri;

    34.

    ritiene necessario, nei suddetti ambiti, istituire programmi di prima accoglienza delle persone che giungono in uno Stato membro dell'Unione;

    35.

    ritiene che i funzionari pubblici addetti ai servizi amministrativi connessi con i cittadini di paesi terzi, le guardie di frontiera, gli agenti di sicurezza e il personale dei servizi sociali, sanitari e scolastici nonché le altre persone che lavorano in ambiti connessi con quelli succitati devono ricevere una formazione e risorse adeguate per garantire la prima accoglienza e svolgere i propri compiti in una società pluralistica;

    36.

    ritiene che a tutti i livelli del servizio civile e dei servizi amministrativi che trattano con i cittadini di paesi terzi, dagli addetti alle frontiere e alla sicurezza, agli occupati nei settori sociale e sanitario e dell'istruzione e ad altro personale attivo negli ambiti interessati, sia fortemente necessaria un'efficace politica anticorruzione corredata di strumenti adeguati;

    37.

    ritiene che i programmi e le azioni comunitari debbano tener presente l'abilitazione all'accoglienza e la realtà di una società pluralistica, che debba esistere una cooperazione tra le politiche di immigrazione, sia europee che nazionali, di occupazione, di coesione e integrazione sociale nonché di lotta contro la discriminazione;

    38.

    sottolinea l'enorme importanza di inserire le questioni di genere in tutte le politiche dell'Unione europea e sollecita un riconoscimento molto più approfondito dei problemi specifici e spesso devastanti che le donne devono affrontare quando immigrano e si integrano in un paese straniero;

    39.

    accoglie favorevolmente la proposta della Commissione concernente il finanziamento di progetti pilota in materia di integrazione;

    40.

    si compiace della proposta del Presidium della Convenzione di creare una base giuridica specifica per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione europea;

    Partenariato con i paesi terzi

    41.

    ritiene che l'Unione debba integrare in modo efficace la gestione comune dei flussi migratori nelle sue relazioni con i paesi terzi e che gli accordi di associazione dovranno riflettere l'impegno delle due parti di assumersi le proprie responsabilità in materia di controllo delle frontiere e di gestione dei flussi, tenendo conto delle esigenze dei paesi di origine e di transito delle migrazioni e del rispetto dei diritti degli immigranti nei paesi di transito e di accoglienza;

    42.

    ritiene che la lotta all'immigrazione illegale e il controllo alle frontiere siano solo un aspetto della politica dell'Unione verso i paesi terzi e che ad essi si debba associare una politica attiva di cosviluppo dei paesi d'origine anche al fine di minimizzare gli effetti negativi dell'emigrazione;

    43.

    ritiene che gli accordi di riammissione costituiscano uno degli aspetti della politica esterna dell'Unione e che i paesi partner dell'Unione devono assumersi i propri obblighi in materia di una migliore gestione dei flussi migratori, ma che non possano costituire l'unica priorità dell'Unione in materia di relazioni con i paesi di origine nell'ambito della migrazione: occorre affrontare anche i fattori che spingono all'emigrazione indesiderata;

    44.

    ritiene che la cooperazione con i paesi terzi debba comprendere azioni volte a sostenere la creazione di dinamiche positive tanto per i paesi di origine e di transito quanto per quelli di accoglienza; ciò significa favorire i progetti di cosviluppo e le azioni coordinate nell'ambito dell'istruzione e della formazione, nonché studiare le opportunità economiche e di altro genere connesse alla mobilità delle persone nonché le politiche di rimpatrio assistito; le politiche di cosviluppo devono rimanere uno degli obiettivi della linea di bilancio B7-667 e dei programmi di azione esterna dell'Unione europea;

    45.

    ritiene che la cooperazione dovrebbe includere misure volte a sviluppare e rafforzare le politiche anticorruzione nei paesi di origine e nei paesi ospitanti;

    46.

    sollecita l'istituzione di meccanismi che rafforzino il sostegno ai paesi di accoglienza dei rifugiati, in modo da garantire che non si producano fratture nel tessuto economico e sociale, proteggendo in tal modo i processi di sviluppo in corso in questi stessi paesi;

    47.

    sottolinea la necessità di prendere in considerazione, secondo la linea espressa dalla Commissione, gli enormi flussi finanziari che rappresentano le rimesse degli immigranti, e invita la Commissione a prendere l'iniziativa per assicurare sistemi per un inoltro legale delle rimesse che siano a buon mercato e agili e per mobilitare queste risorse finanziarie private al servizio di iniziative di cosviluppo, assicurando il controllo da parte dei proprietari e dei destinatari delle rimesse, dando seguito alle conclusioni della Conferenza di Monterrey;

    48.

    approva l'avvio dei programmi regionali di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nell'ambito di MEDA o TACIS, e plaude ai progressi effettuati in questo campo nell'ambito dell'ASEM; deplora invece che il dialogo politico sull'immigrazione nell'ambito dell'UE e dell'America latina non abbia avuto inizio e chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di avviare immediatamente la preparazione di un dialogo su questa materia nell'ambito euro-latinoamericano;

    49.

    ribadisce la necessità di migliorare i sistemi di raccolta e di scambio di dati statistici in materia di immigrazione e chiede che vengano prese in considerazione alcune iniziative, come la creazione di Osservatori sulle migrazioni, l'istituzione di reti portuali o la promozione di Istituti di emigrazione nei paesi di origine e di transito;

    50.

    rileva che la mancanza di accordi sul trasferimento e la garanzia dei diritti sociali, come i diritti pensionistici, limita notevolmente la pianificazione di vita delle persone provenienti da paesi terzi, e invita la Commissione ad affrontare la questione nei negoziati concernenti gli accordi di cooperazione con i paesi terzi;

    51.

    rileva che la paura di perdere il diritto di soggiorno e i diritti sociali impedisce a molti immigranti provenienti da paesi terzi di iniziare una nuova vita nei loro paesi di origine, e chiede pertanto alla Commissione di prevedere possibilità di rientro per gli immigranti che dispongono dello status consolidato di residente;

    52.

    ritiene che attualmente non esista alcuna base su cui le espulsioni debbano essere finanziate dal bilancio comunitario e che, in base al principio di sussidiarietà, i singoli accordi possano essere finanziati dai bilanci nazionali, in mancanza di un fondamento che giustifichi il valore aggiunto del finanziamento europeo;

    53.

    ritiene inoltre che il Fondo europeo dei rifugiati non sia lo strumento idoneo per finanziare il rimpatrio forzato di immigrati e rifugiati, data la natura stessa del Fondo, che prevede solamente azioni di accoglienza e integrazione, nonché il finanziamento di accordi volontari di ritorno;

    *

    * *

    54.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati candidati.


    (1)  CES 365/2002.

    (2)  TA(2003)0050.

    (3)  P5_TA(2003)0179.

    (4)  GU C 248 E del 21.11.2002, pag. 102.

    (5)  P5_TA(2003)0235.

    (6)  P5_TA(2003)0126.

    (7)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

    (8)  GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.

    (9)  GU C 228 del 13.8.2001, pag. 193.

    P5_TA(2003)0293

    Commercio illecito di armi leggere

    Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del programma d'azione ONU per la lotta al traffico illecito di armi leggere

    Il Parlamento europeo,

    A.

    preoccupato che il traffico illecito e il cattivo uso di armi di piccolo calibro e di armamenti leggeri sia contrario al rispetto dei diritti umani, al diritto umanitario internazionale e allo sviluppo sostenibile,

    B.

    affermando che è necessario effettuare con urgenza controlli severi del commercio lecito di armi di piccolo calibro e di armamenti leggeri conformemente agli obblighi assunti dagli Stati nel quadro del diritto internazionale per impedire che esso divenga traffico illecito e si diriga verso utilizzatori indesiderabili,

    C.

    ricordando il proprio parere secondo il quale occorre proibire per legge le transazioni che obiettivamente rischiano di contribuire a gravi violazioni dei diritti dell'uomo o del diritto umanitario internazionale,

    D.

    tenendo conto della Conferenza della Nazioni Unite sul traffico illecito di armi di piccolo calibro e di armamenti leggeri in tutti i suoi aspetti ed in particolare del suo programma d'azione,

    E.

    notando con soddisfazione che nel corso della suddetta Conferenza l'UE si è espressa a favore di strumenti internazionali per la marcatura, la tracciabilità e l'intermediazione,

    F.

    rammaricandosi del fatto che gli Stati membri dell'UE non abbiano fatto molti progressi per concretizzare l'incoraggiamento contenuto nel suddetto programma d'azione ad avviare negoziati a livello regionale volti a creare gli opportuni strumenti giuridicamente vincolanti per impedire, combattere ed eradicare il traffico illecito di armi di piccolo calibro e di armamenti leggeri in tutti i suoi aspetti,

    G.

    considerando che nel luglio 2003 gli Stati parte della Convenzione si incontreranno a New York per la riunione biennale ONU a livello statale (BMS) per riesaminare l'attuazione del suddetto programma d'azione,

    1.

    invita il Consiglio e i governi degli Stati membri dell'UE ad approfittare della BMS per ribadire il proprio impegno nei confronti di strumenti internazionali concernenti la marcatura/tracciabilità e l'intermediazione e per dichiararsi d'accordo che questi strumenti siano giuridicamente vincolanti;

    2.

    incoraggia il Consiglio e i governi dell'UE a dichiarare pubblicamente il proprio appoggio a uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il controllo dei trasferimenti di armi convenzionali secondo criteri normativi chiari basati sul diritto internazionale e sulle vigenti prassi ottimali;

    3.

    invita il Consiglio e i governi dell'UE a esaminare attentamente le convenzioni tipo sulla marcatura/tracciabilità delle armi (come proposto da GRIP e da altre organizzazioni non governative specializzate), sull'intermediazione (come proposto dal Fondo per la pace e da altre ONG) e sui trasferimenti di armi (prendendo a modello il trattato sul commercio delle armi proposto dalla Fondazione Arias e da altre ONG) quale base per strumenti internazionali giuridicamente vincolanti;

    4.

    invita inoltre il Consiglio e i governi dell'UE a individuare partner potenziali e a creare gruppi di contatto di Stati per spianare la strada a negoziati su questi strumenti, se necessario all'esterno del quadro dell'ONU mediante procedure del tipo Ottawa;

    5.

    esorta i governi dell'UE ad attuare rapidamente la posizione comune UE sull'intermediazione di armi e ad adottare, a livello nazionale e a livello UE, controlli esaurienti sugli intermediari, che includano la registrazione e disposizioni extraterritoriali, quali esistono già, ad esempio, in Finlandia, Svezia e Belgio, nonché controlli sulle agenzie che trasportano e che forniscono servizi finanziari per il trasferimento di armi;

    6.

    invita gli Stati membri dell'UE a rafforzare il proprio impegno a contribuire allo sviluppo di un quadro legislativo e a creare capacità istituzionali nei paesi candidati all'adesione e nei paesi associati all'UE al fine di attuare e far rispettare i controlli sulle esportazioni di armi, ad inclusione dell'intermediazione e della marcatura/tracciabilità delle armi;

    7.

    chiede al Consiglio di redigere una relazione sui risultati della riunione BMS dell'ONU del luglio 2003, riferendo integralmente al Parlamento subito dopo la sua conclusione;

    8.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, nonché all'ONU e all'OSCE.

    P5_TA(2003)0294

    Cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione concernente la cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo (COM(2002) 408 — 2002/2244(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 408 — C5-0537/2002),

    vista l'Iniziativa di partnership per l'energia dell'UE, avviata a Johannesburg nel settembre del 2002,

    visto l'esito del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002 e in particolare il Piano di attuazione ivi approvato,

    visto il nuovo accordo di partenariato ACP-UE tra gli Stati ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in cui entrambe le parti concordano una cooperazione mirata a sostenere misure specifiche che si rivolgono a questioni di gestione sostenibile quali le fonti di energia rinnovabile e l'efficienza energetica,

    vista la relazione della Task Force del G8 sulle energie rinnovabili, Genova (luglio 2001),

    vista la relazione finale della Valutazione mondiale dell'energia (WEA) presentata all'inizio del 2000,

    vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli Stati ACP (1), approvata il 1o novembre 2001 a Bruxelles,

    visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0196/2003),

    A.

    considerando che l'energia alimenta lo sviluppo economico e rappresenta un interesse fondamentale per tutti i paesi, che l'accesso all'energia varia notevolmente e che, per il loro fabbisogno energetico, due miliardi di persone dipendono quasi completamente da residui di vegetali, legna da ardere ed escrementi animali; che tale uso dell'energia è insufficiente e causa gravi problemi sanitari nonché danni ambientali, contribuendo significativamente alle emissioni di gas a effetto serra,

    B.

    considerando che negli ultimi anni nessun paese è stato in grado di ridurre significativamente la povertà senza sostituire il lavoro dell'uomo e degli animali con fonti di energia più efficienti, e che pertanto l'accesso all'energia è un elemento inevitabile dello sviluppo,

    C.

    considerando che negli ultimi anni il ruolo fondamentale dell'energia per lo sviluppo e l'eliminazione della povertà è stato ampiamente trascurato e che dal 1990 ai progetti energetici viene destinato meno del 5% degli aiuti comunitari,

    D.

    considerando che fino ad ora l'energia non è stata sufficientemente integrata, quale elemento chiave orizzontale, nelle strategie di eliminazione della povertà,

    E.

    considerando che la maggior parte delle attuali modalità di generazione e uso di energia sono all'origine di problemi ambientali a livello locale, regionale e internazionale che minacciano gravemente la salute e il benessere delle generazioni attuali e future nonché l'equilibrio di numerosi ecosistemi,

    F.

    considerando che il consumo sfrenato di energia fossile da parte dei paesi sviluppati e in particolare degli Stati Uniti è eccessivo e molto squilibrato rispetto a quello dei paesi in via di sviluppo,

    G.

    considerando che l'UE e i suoi Stati membri devono il loro sviluppo a un modello energetico «caratterizzato da energia abbondante, economica ed inquinante», che ha ormai raggiunto i propri limiti e che da questa constatazione si deduce ovviamente che è nell'interesse di tutti noi sostenere il «grande balzo in avanti» tecnologico dei paesi in via di sviluppo, in modo da garantire che i necessari miglioramenti del livello di vita siano raggiunti con danni minimi per l'ambiente,

    H.

    considerando che, se tutto procederà normalmente, si prevede che la domanda globale di energia primaria registrerà una crescita del 65% entro il 2020 (dal 1995) e che i due terzi di tale aumento verranno dai paesi in via di sviluppo; e considerando che ne deriverà un aumento delle emissioni di CO2 superiore al 70 %, il che rappresenta un duro colpo per gli attuali sforzi di controllare le emissioni di gas a effetto serra,

    I.

    considerando che in futuro la domanda di energia primaria, come pure la sua composizione, varierà notevolmente negli scenari prospettati dalla WEA (Valutazione mondiale dell'energia) secondo il tipo di politica energetica seguito; e che lo scenario ecologico della WEA, basato su elevati tassi di crescita economica, darà luogo ad una domanda di energia primaria inferiore di quasi il 40% nel 2050 e ad investimenti globali nell'approvvigionamento energetico inferiori del 25% rispetto allo scenario di riferimento,

    J.

    considerando che negli ultimi anni vi è stato un notevole sviluppo delle tecnologie energetiche alternative, sia in termini di rendimento che di riduzione dei costi,

    K.

    considerando che, in base al ciclo di vita, gli investimenti sia nell'energia rinnovabile sia nell'efficienza energetica sono spesso più economici di quelli nell'energia convenzionale, anche se vengono considerati più costosi a causa degli elevati costi iniziali,

    L.

    considerando che molto probabilmente gli investimenti energetici nei paesi in via di sviluppo richiederanno annualmente 150-200 miliardi di dollari USA nei prossimi 5 anni e che gran parte di tali investimenti proverranno probabilmente da fonti private,

    M.

    considerando che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo si registra un'estrema mancanza di capacità nel settore dell'energia e della politica energetica, soprattutto per quanto riguarda le istituzioni governative incaricate della definizione della politica, le società del settore privato e gli investimenti in settori quali la distribuzione di energia e i relativi servizi; considerando che l'esistenza di un settore pubblico forte nel campo energetico è particolarmente importante nella prima fase dello sviluppo,

    N.

    considerando che l'esperienza maturata con lo Strumento ambientale globale (GEF) e con altre istituzioni basate sugli aiuti mostra che sovvenzioni ben mirate all'energia rinnovabile, in particolare alle installazioni isolate (off-grid), possono attirare importi da cinque a sei volte superiori alla sovvenzione iniziale sotto forma di cofinanziamenti di governi e imprese private,

    O.

    considerando che, secondo l'AIE (Agenzia internazionale dell'energia), attualmente più dell'80% del consumo finale di energia nell'Africa sub-sahariana (escluso il Sudafrica) proviene dalla biomassa e può potenzialmente fornire il 30-50% del consumo totale di energia globale, per la maggior parte nei paesi in via di sviluppo; considerando tuttavia che l'uso della biomassa attuale consiste in pratica in una sua combustione insostenibile di tipo tradizionale,

    P.

    considerando che le opzioni offerte dalla nuova tecnologia, quali l'idrogeno prodotto da biomassa, offrono interessanti opportunità di trasformare zone rurali povere in produttori netti di energia, contribuendo pertanto significativamente all'eliminazione della povertà; considerando che tale produzione di energia potrebbe far parte integrante della produzione alimentare,

    1.

    ritiene che l'accesso all'energia sia un elemento indispensabile dello sviluppo e costituisca, pertanto, un diritto economico e sociale; accoglie, quindi, con favore la comunicazione sulla cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo come pure l'iniziativa UE di partenariato nel settore dell'energia; deplora tuttavia che non siano state stanziate nuove risorse finanziarie per affrontare efficacemente la connessione energia-povertà come pure il nesso energia-ambiente;

    2.

    sottolinea che l'energia va considerata come una questione trasversale con un elevato potenziale di sviluppo, in particolare in vista dell'eliminazione della povertà, poiché la disponibilità di servizi energetici a buon mercato è di fondamentale importanza per soddisfare le necessità di base quali l'accesso al cibo e all'acqua potabile, l'elettricità per uso domestico, la refrigerazione, i servizi sanitari, l'istruzione, le comunicazioni e tutta una serie di dispositivi salva-lavoro e opportunità di guadagno; di conseguenza, l'accesso dei poveri a servizi energetici puliti ed economici rappresenta un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG); sottolinea a tale riguardo la necessità di sviluppare capacità locali per l'installazione e la manutenzione di tecnologie energetiche moderne e rinnovabili;

    3.

    riconosce che l'agenda relativa all'energia presenta considerevoli differenze tra i vari paesi in via di sviluppo; sottolinea tuttavia che due tipi di intervento meritano particolare attenzione nel quadro della cooperazione UE allo sviluppo:

    i)

    sviluppo di politiche e investimenti a livello di villaggio, essendo l'obiettivo principale la riduzione della povertà tramite la fornitura di servizi energetici puliti ed economici per i poveri, e

    ii)

    sviluppo di politiche e investimenti per far fronte ai problemi dell'efficienza delle risorse, alle questioni ambientali e climatiche nel settore moderno, attribuendo priorità alle prime;

    4.

    sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio richiederanno la mobilitazione di considerevoli fonti di finanziamento dal settore sia pubblico sia privato per consentire ai poveri l'accesso ai servizi moderni di energia; esorta pertanto la Commissione a presentare quanto prima una proposta su come aumentare considerevolmente le risorse finanziarie per sostenere la cooperazione nel settore energetico con i paesi in via di sviluppo; rileva che l'istituzione di un Fondo speciale UE per l'energia sostenibile — come quello preso in considerazione per l'acqua e che utilizzi o le risorse non spese nell'ambito dell'8o FES o parte delle risorse condizionali nell'ambito del 9o FES — rappresenterebbe un importante contributo alla soluzione della povertà nel settore energetico e invita la Commissione ad esaminare seriamente una siffatta iniziativa; sottolinea che altre misure da prendere in esame potrebbero essere l'aumento delle dotazioni finanziarie del regolamento (CE) n. 2493/2000 (2) su «misure per promuovere la piena integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo ...» come pure la decisione recentemente adottata «Energia intelligente per l'Europa» e l'utilizzo di fondi disimpegnati per programmi nell'ambito del FES e del bilancio ordinario che sono giunti al loro termine o sono stati annullati;

    5.

    sottolinea che la produzione e la distribuzione dell'energia devono essere considerate essenzialmente un servizio pubblico e, pertanto, essere organizzate in modo tale da garantire che tutti possano sostenerne i costi di accesso; sottolinea che la questione fondamentale non è di stabilire se la fornitura energetica sia organizzata da un ente pubblico o privato, ma piuttosto di definire gli obblighi specifici previsti dal quadro politico;

    6.

    giudica importante lo sviluppo delle energie alternative, ma ricorda altresì che la limitazione del consumo delle energie fossili dei paesi dell'OCSE è fondamentale per consentire un riequilibrio dell'utilizzazione di queste ultime e l'accesso ad esse da parte dei paesi in via di sviluppo; sottolinea l'importanza della formulazione di politiche ambientali a livello globale, innanzitutto attraverso le Nazioni Unite; evidenzia in particolare l'importanza dell'attuazione della Convenzione sul clima, segnatamente la necessità che tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti, ratifichino il Protocollo di Kyoto;

    7.

    invita i governi dei paesi in via di sviluppo a definire l'energia, con un'attenzione particolare all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica, come una priorità nei programmi indicativi di cooperazione con l'UE;

    8.

    invita la Commissione a fare in modo che, nell'ambito delle risorse assegnate allo sviluppo, i programmi energetici puntino essenzialmente allo sviluppo locale, dal momento che la partecipazione degli attori locali alla realizzazione dei programmi e il decentramento degli stessi rappresentano una garanzia in tal senso;

    9.

    sottolinea che, nonostante vi sia un marcato bisogno di accesso all'elettricità tra i poveri delle zone rurali, a breve termine occorre dare priorità ad altre forme di energia meno costose, quali i pannelli solari, i pastorizzatori solari, le pompe eoliche, cucine migliorate, i panetti di biomassa ecc.; sarà particolarmente importante l'offerta di alternative alle cucine tradizionali, come la fornitura di GPL e biogas;

    10.

    esprime preoccupazione per il fatto che, nella comunicazione, i trasporti, che sono causa di numerosi problemi quali la congestione, l'inquinamento atmosferico, ecc., vengano decisamente trascurati e invita la Commissione ad includere questo settore nella sua strategia; vi sono numerose alternative per ridurre l'inquinamento e la congestione del traffico grazie a un miglioramento dell'efficienza dei carburanti, sistemi di trasporto collettivo, servizi di collegamento rapido a mezzo autobus, uso di biocarburanti, ecc.;

    11.

    sottolinea che la natura delle tecnologie di energia rinnovabile nuove ed emergenti, quali le turbine eoliche isolate (off grid) su piccola scala, i mini o micro-idrosistemi, i moderni generatori basati sulla biomassa, i sistemi solari a cellule fotovoltaiche, ecc., spesso si adatta meglio al volume e alla struttura della domanda a livello di villaggio che non le alternative convenzionali;

    12.

    fa rilevare che l'accesso all'elettricità è una condizione preliminare per l'accesso alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; invita la Commissione ad esaminare eventuali sinergie tra la comunicazione in oggetto e gli sforzi in corso e da attuare per colmare il gap digitale, che incombono in larga misura ai paesi industrializzati;

    13.

    rileva che l'incremento dell'uso di fonti di energia rinnovabile ridurrebbe la dipendenza da costose importazioni di combustibili fossili e contribuirebbe a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti; sottolinea al contempo che i progetti di energia rinnovabile possono avere un impatto notevole sulla creazione di occupazione, ad esempio il programma etanolo in Brasile ha generato almeno settecentomila nuovi posti di lavoro nelle zone rurali;

    14.

    invita i governi dei paesi in via di sviluppo ad esaminare, con l'assistenza della Commissione, le possibilità di superare le numerose barriere agli investimenti in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica, quali l'assenza di adeguati quadri giuridici, fiscali o normativi, nonché i motivi della mancanza di investimenti privati;

    15.

    chiede misure immediate volte a rimuovere i sussidi e altre forme di aiuto a tecnologie nocive per l'ambiente e a sviluppare meccanismi per affrontare le esternalità quali l'inquinamento, in modo da consentire alle tecnologie energetiche alternative di competere sul mercato su una base più paritaria; un'opzione promettente sarebbe la conclusione di un Accordo multilaterale per sovvenzioni nel settore dell'energia (MESA), che comporti l'abolizione di sovvenzioni per combustibili nucleari e fossili e, contestualmente, l'introduzione di norme per la sovvenzione di tecnologie per l'energia rinnovabile e per l'efficienza energetica;

    16.

    invita la Commissione a contribuire alla creazione di nuovi meccanismi finanziari adeguati e di nuovi modelli commerciali nei paesi in via di sviluppo per i progetti di efficienza energetica ed energia rinnovabile, al fine di sormontare il problema degli elevati costi iniziali; è di particolare importanza l'istituzione di sistemi di microcredito;

    17.

    invita la Commissione a prestare particolare attenzione al notevole potenziale offerto da molti paesi in via di sviluppo per la messa a punto di varie forme di energia solare; potrebbe essere particolarmente importante lo sviluppo dell'idrogeno, sia prodotto da biomassa (tecnologia di steam reforming) sia mediante elettrolisi, utilizzando l'energia solare;

    18.

    invita la Commissione a contribuire al controllo dei diritti umani e dei diritti delle comunità da parte delle imprese europee del settore energetico che operano nei paesi in via di sviluppo, segnatamente mediante l'elaborazione di rapporti informativi;

    19.

    invita la Commissione ad esaminare l'eventualità di sostenere gli sforzi attualmente in corso in seno alla GSEII (iniziativa globale per l'energia sostenibile nelle isole) al fine di aiutare alcune piccole isole ad effettuare il passaggio dai carburanti fossili alle energie rinnovabili; questo progetto potrebbe rappresentare una dimostrazione perfetta del fatto che è possibile per un paese sostituire i carburanti fossili con l'energia rinnovabile;

    20.

    invita la Commissione a incrementare la spesa comunitaria per la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico e ad attribuire primaria importanza all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile; sottolinea a tale proposito l'importanza di rafforzare le reti tra gli istituti di ricerca energetica nell'UE e nei paesi in via di sviluppo; sottolinea l'importanza del trasferimento di «know-how» che comporta più del semplice trasferimento di tecnologia, ma comprende sia la formazione sia la generazione di conoscenze specializzate;

    21.

    invita la Commissione ad appoggiare la proposta di istituire una Carta mondiale per l'energia, come proposto dal Consiglio consultivo tedesco per il mutamento globale, il cui principale obiettivo sarebbe la definizione di una politica energetica per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale;

    22.

    invita la Commissione e il Consiglio a stabilire dei criteri ambientali e climatici vincolanti per tutti gli aiuti basati sulle sovvenzioni al settore energetico nonché per le attività in seno alla BEI e agli organismi nazionali responsabili dei crediti all'esportazione (ECA), in modo da promuovere gli investimenti nelle forme di energia sostenibile; invita la Commissione e il Consiglio ad avviare negoziati con gli ECA nazionali al fine di obbligarli a introdurre l'obiettivo di un portafoglio energetico di almeno il 20% a sostegno dei progetti di energia sostenibile;

    23.

    invita la Commissione a redigere un bilancio della deregolamentazione del settore dell'energia dal punto di vista dello sviluppo umano e a elaborare norme internazionali per gli scambi commerciali rispettose dei diritti dell'uomo e dei popoli;

    24.

    invita la Commissione ad affrontare le questioni legate all'energia, comprese le fonti di energia rinnovabile e l'efficienza energetica, nelle discussioni in corso sugli obiettivi e gli indicatori di sviluppo internazionale;

    25.

    invita la Commissione a sviluppare una cooperazione quanto più stretta possibile con altre importanti iniziative volte alla cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo, quali la Global Energy Village Initiative, onde evitare la duplicazione e garantire il massimo livello di complementarietà;

    26.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 78 del 2.4.2002, pag. 35.

    (2)  GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1.

    P5_TA(2003)0295

    Protezione e conservazione dell'ambiente marino

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino» (COM(2002) 539 — C5-0155/2003 — 2003/2065(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 539 - C5-0155/2003),

    vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (1), il quale:

    specifica le molteplici pressioni provenienti dalle varie attività economiche umane,

    indica la priorità delle azioni per l'ulteriore protezione delle aree marine e la migliore integrazione della dimensione ambientale nelle altre politiche comunitarie,

    chiede lo sviluppo di una strategia per la protezione marina,

    visti gli impegni inseriti nel piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (World summit on sustainable development — WSSD) di Johannesburg con il fine di:

    arrestare la perdita di biodiversità e incoraggiare l'applicazione dell'impostazione «ecosistema» entro il 2010,

    realizzare attività di pesca sostenibili,

    attuare il Programma di azione globale per la protezione dell'ambiente marino dalle attività terrestri e la dichiarazione di Montreal sulla protezione dell'ambiente marino dalle attività terrestri,

    migliorare la comprensione e la valutazione scientifica dei sistemi marini e costieri,

    vista l'importanza per l'ambiente marino delle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg e delle Convenzioni e protocolli internazionali;

    vista la convenzione di Oslo-Parigi per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale (OSPAR) che disciplina in modo integrato le immissioni di sostanze in mare a partire dalla terra e dagli impianti offshore,

    visto l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per la pesca (A5-0158/2003),

    A.

    considerando che la protezione dell'ambiente marino e in particolare la conservazione della biodiversità è un problema globale che interessa praticamente tutti, cosa che è stata anche confermata in occasione del Vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del settembre 2002,

    B.

    considerando che sono necessarie più attività dell'UE in materia di protezione dell'ambiente marino,

    C.

    considerando che gli obiettivi politici di arrestare il declino della biodiversità entro il 2010 e di promuovere l'utilizzazione sostenibile dei mari proteggendo e conservando gli ecosistemi marini rendono necessaria l'applicazione di misure coerenti, coordinate e non eccessivamente costose per inventariare gli habitat naturali, la fauna e la flora selvatica dei mari europei,

    D.

    considerando che occorre raggiungere un buon coordinamento tra la strategia marina e le altre politiche comunitarie come la politica comune della pesca, la politica agricola comune, la politica relativa ai prodotti chimici, la politica regionale e la politica dei trasporti e tutte quelle iniziative, legislative o meno, che hanno comunque un rapporto diretto con l'ambiente marino, com'è il caso della politica delle coste e che è altresì necessario catalogare la relazione fra le prassi prevalenti, come le prassi assicurative, e la strategia marina,

    E.

    considerando che occorre un'integrazione molto più stretta della protezione ambientale per quanto riguarda il processo decisionale e la gestione di tutti i settori per salvaguardare la biodiversità nei mari europei e che la valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero costituisce un importante strumento, specialmente nel contesto della protezione dei mari,

    F.

    considerando che le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni strategiche ambientali sono raccomandate quali strumenti per migliorare la qualità e la coerenza del processo di sviluppo di attività, piani, programmi e politiche,

    G.

    considerando che in vista della recente esperienza della Prestige e della lentezza con cui sono state adottate le necessarie azioni dopo l'incidente all'Erika, l'obiettivo 9 quale è stato proposto relativamente ai trasporti marittimi e alla sicurezza marittima appare eccessivamente debole e dovrebbe essere rafforzato,

    H.

    considerando che nell'Unione europea esistono aree marine particolarmente vulnerabili, come il mar Baltico, nel cui caso eventuali incidenti avrebbero conseguenze particolarmente disastrose e il risanamento dell'ambiente sarebbe incerto,

    I.

    tenendo conto che, come indicato nella sezione 3, punto 30, della precitata comunicazione, numerosi dei problemi a cui ci si trova attualmente di fronte in materia di ambiente marino sono il risultato di una serie geograficamente variabile di politiche settoriali e di norme legislative per la protezione marina tanto nell'ambito delle acque UE quanto sul piano globale,

    J.

    sottolineando che occorre ancora affrontare un gran numero di problemi e che serie minacce gravano ancora sui mari europei mettendo in pericolo, in alcuni casi, la loro struttura e funzione,

    K.

    considerando che il processo di allargamento apporterà una maggiore superficie marina e, pertanto, una maggiore ricchezza in termini di biodiversità che richiederà nuovi e più grandi sforzi per la sua preservazione da parte dei singoli Stati membri e dell'Unione europea nel suo insieme,

    L.

    considerando che nelle «prospettive per il futuro» della strategia (sezione 6, punto 70), l'unico principio menzionato è l'impostazione sulla base degli ecosistemi, sebbene occorra includere con maggiore determinazione nella strategia il principio di precauzione, il principio chi inquina paga e lo sviluppo sostenibile,

    M.

    considerando che il problema del rispetto delle norme in materia di ambiente marino (sezione 5, punto 66), è stato sempre un aspetto problematico e pertanto è un problema fondamentale da affrontare, quale parte della strategia,

    N.

    considerando che gli esistenti programmi di controllo e di valutazione e le conoscenze che hanno generato rivelano un numero significativo di carenze in materia di informazioni sullo stato dell'ambiente marino, sui processi che hanno luogo nell'ecosistema marino e sull'efficacia delle esistenti misure di protezione ambientale,

    O.

    considerando lo stato critico di alcuni ecosistemi marini e, in particolare, l'accelerazione della distruzione delle praterie di poseidonia oceanica che si sta registrando in buona parte delle acque comunitarie,

    1.

    accoglie con favore la precitata comunicazione della Commissione e sostiene la necessità di adottare una strategia marina europea coerente e armonizzata; rileva che sebbene gli obiettivi siano di natura ipotetica, alcuni di essi non sono abbastanza ambiziosi per quanto riguarda i tempi e la loro precisione;

    2.

    ritiene che la mancanza di una completa base informativa non deve essere utilizzata per prevenire un'idonea azione precauzionale in particolare qualora vi siano chiare prove di un declino significativo della biodiversità (sezione 4.1, punti da 50 a 57) e ritiene che l'impostazione precauzionale dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale, occorre adottare azioni preventive, che il danno ambientale dovrebbe essere riparato in via prioritaria e che bisogna applicare il principio chi inquina paga;

    3.

    invita la Commissione a presentare quanto prima una strategia tematica sull'ambiente marino basata sui seguenti elementi:

    il principio di precauzione, compresa la valutazione degli effetti a lungo termine delle politiche e delle azioni, in conformità dell'articolo 6 del trattato;

    il concetto di sostenibilità, compresa l'istituzione di parametri per gli obiettivi di protezione e conservazione, nonché obiettivi di azione;

    una valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di integrare le preoccupazioni ambientali e della biodiversità nel processo decisionale centrale;

    un'impostazione integrata per far fronte alle minacce provocate da tutte le attività umane che interessano l'ambiente marino e un'attenta valutazione del loro impatto su tale ambiente e della loro influenza e dipendenza reciproca su tale impatto;

    un'impostazione integrata concernente la gestione dell'ambiente marino tanto per quanto riguarda le acque costiere quanto quelle dell'alto mare;

    un'impostazione regionale che tenga conto delle diversità regionali, delle caratteristiche ecologiche, dei pericoli, e degli aspetti socioeconomici;

    una programmazione strategica dello spazio marino per i mari regionali comprendente l'intera piattaforma continentale comunitaria, che introdurrebbe un approccio pianificato dei sistemi decisionali settoriali;

    4.

    non condivide il parere della Commissione che «la valutazione e la gestione — anche in assenza di certezze assolute — delle conseguenze a lungo termine dei comportamenti attuali e futuri sugli altri settori e sull'ambiente marino equivalgono sostanzialmente all'adozione di un approccio basato sugli ecosistemi, ispirato al principio di precauzione.» (sezione 1, punto 8); esprime il parere che la comunicazione dovrebbe fare riferimento alla definizione di un'impostazione basata sugli ecosistemi, da elaborare utilizzando quale punto di partenza le esistenti iniziative in questo campo come le direttive UE, la dichiarazione di Bergen, i mandati a nome dell'OSPAR, HELCOM (convenzione di Helsinki sulla protezione dell'ambiente marino della zona del mar Baltico) e ICES (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sugli obiettivi di qualità ecologica e i lavori nel contesto del Baltico da parte dell'Agenda 21;

    5.

    invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare quanto prima le convenzioni regionali e internazionali e gli accordi che ancora non sono stati ratificati;

    6.

    chiede alla Commissione di avvalersi maggiormente delle opzioni regionali disponibili nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e di operare su scala regionale al fine affrontare le minacce al suo ambiente marino (ad esempio in materia di inquinamento atmosferico, sicurezza marittima, mutamento climatico);

    7.

    invita l'Unione europea ad accelerare i negoziati con l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) per il riconoscimento delle aree marine particolarmente sensibili situate nel territorio comunitario;

    8.

    invita l'Unione europea ad aderire al Consiglio artico di cui sono attualmente membri gli USA, il Canada, l'Islanda, la Norvegia e la Russia, nonché la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, Stati membri dell'UE; ritiene che l'adesione al Consiglio artico rafforzerebbe la mutua comprensione euro-atlantica nel settore ambientale e doterebbe l'Unione europea di un importante forum, fra l'altro per la protezione dell'ambiente marino settentrionale;

    9.

    esorta l'Unione europea a sviluppare senza indugi gli accordi stipulati con i paesi terzi per elaborare norme più armonizzate e più rigorose nell'ambito della classificazione delle navi mercantili, al fine di migliorare la sicurezza delle navi che navigano nelle acque territoriali comunitarie;

    10.

    approva gli ulteriori lavori sulla pesca sostenibile, la gestione della pesca e gli effetti della pesca sull'ambiente marino in generale; esorta la Commissione e il Consiglio ad avvalersi immediatamente delle nuove possibilità di azione incluse nella riforma della politica comune della pesca approvata nel dicembre 2002; ritiene opportuni ulteriori lavori sull'interazione della pesca con gli uccelli marini e ritiene che gli inventari e la cartografia (sezione 4.1, punto 49) saranno fondamentali per realizzare l'effettiva integrazione degli interessi settoriali mediante la programmazione dello spazio marino;

    11.

    raccomanda che l'industria della pesca e le sue ripercussioni ambientali vengano esaminate più nel dettaglio nel quadro della strategia dal momento che la pesca è l'attività umana che esercita la maggiore influenza sugli ecosistemi marittimi e che la pesca eccessiva costituisce il fattore principale di distruzione degli ecosistemi da cui dipendono sia la pesca che il resto della flora e della fauna marina; ritiene pertanto che sia necessario ripristinare l'equilibrio tra risorse ittiche, sforzo di pesca e ambiente marino;

    12.

    condivide l'analisi contenuta in tale comunicazione secondo cui l'eccessiva attività di pesca rappresenta un problema globale che dà luogo a una riduzione degli stock ittici, a minacce per altre specie di pesci, squali, uccelli, mammiferi marini e tartarughe e a un danno per l'habitat marino nonchè a minacce per gli impieghi legati all'attività di pesca o da essa derivati;

    13.

    riconosce che il sovrasfruttamento rappresenta solo una delle gravi minacce cui è esposto l'ambiente marino, ma ritiene che si tratti di una delle minacce più gravi e che, come tale, vada affrontata tempestivamente ed efficacemente al fine di ripristinare, e, se del caso, conservare gli stock ittici e infondere speranza nelle comunità costiere;

    14.

    chiede che le massime rese sostenibili vengano definite in termini di sostenibilità delle riserve anziché in termini di sostenibilità economica;

    15.

    constata che il pesce disponibile nel territorio comunitario proviene da tutto il mondo, sia esso pescato da navi battenti bandiere dell'Unione ovvero ottenuto sul mercato internazionale, la qual cosa conferisce alla Comunità una responsabilità rilevante quanto all'impatto della pesca; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare le misure necessarie per la conservazione delle risorse ittiche, sia nei mari profondi che nelle acque dei paesi terzi;

    16.

    ritiene che allo scopo di migliorare le conoscenze su cui si basa la comunicazione della Commissione per quanto riguarda i sondaggi, gli aspetti scientifici, il controllo e il processo decisionale e il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi istituiti nell'ambito di questa strategia, occorre mettere a disposizione maggiori risorse tecniche, finanziarie e umane;

    17.

    deplora che le misure di controllo delle convenzioni marittime miranti a proteggere l'ambiente marino, sono difficili da attuare e invita la Commissione a porre una maggiore enfasi sull'attuazione, l'informazione e l'applicazione uniforme dei vigenti regolamenti e ad adoperarsi in favore di una revisione senza indugio di queste vecchie convenzioni che fanno dei mari «diritto di ognuno e responsabilità di nessuno»; parallelemente, in sede di elaborazione dei futuri regolamenti occorrerà prestare maggiore attenzione alla creazione di meccanismi volti a garantire un'applicazione efficace (sezione 8.1, punto 80);

    18.

    ritiene che il coinvolgimento, la partecipazione pubblica e il dialogo da parte degli interessati siano essenziali per il raggiungimento degli obiettivi sulla biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse marine, compreso l'ulteriore sviluppo della strategia marina;

    19.

    esprime la propria preoccupazione per il fatto che l'azione 2 sembra limitare la Commissione alla rete Natura 2000 quale unico strumento per proteggere la biodiversità e ritiene che gli aspetti relativi alla protezione ed alla conservazione menzionati nella precitata comunicazione dovrebbero trascendere dai limiti della rete Natura 2000, la quale è limitata all'ambiente marino; in tal senso, suggerisce alla Commissione di elaborare piani e programmi specifici per la soluzione di problemi concreti o per il recupero di specie di particolare importanza, come nel caso della poseidonia oceanica e di altri ecosistemi che oggi sono gravemente minacciati;

    20.

    ritiene che il programma volto a ampliare la protezione delle specie e degli habitat delle acque europee (azione 2) non dovrebbe essere rinviato al 2005 e che l'azione europea dovrebbe contribuire all'istituzione della rete di zone marine protette richiesta dal WSSD; altre misure appropriate meritevoli di riconoscimento dovrebbero comprendere gli impegni a favore della creazione di una rete rappresentativa di aree marittime protette ben gestite nel mare del Nord entro il 2010 (dichiarazione di Bergen), nell'Atlantico nord-orientale (anche in alto mare) e nel mar Baltico nel contesto delle convenzioni OSPAR e HELCOM (imminente dichiarazione ministeriale congiunta OSPAR/HELCOM);

    21.

    ritiene che la protezione debba poggiare su una catalogazione esaustiva delle specie e degli habitat marini e che i programmi comunitari debbano garantire risorse sufficienti per tale catalogazione;

    22.

    ritiene necessario, alla luce del fatto che la direttiva 92/43/CEE (2) sugli habitat elenca talune specie marine come meritevoli di particolare protezione come i marsuini e i delfini, adottare misure immediate per ridurre le uccisioni incidentali durante la pesca di tali specie protette, soprattutto dal momento che queste «catture accessorie» sono considerate la minaccia più grave alle popolazioni di piccoli cetacei nelle acque dell'UE;

    23.

    sottolinea che all'obiettivo 4 (sostanze pericolose) e nelle relative azioni (5-8) occorre prevedere scadenze ben precise, in linea con gli impegni esistenti quali l'obiettivo della cessazione entro il 2020 di cui alla convenzione OSPAR;

    24.

    ritiene che la politica in merito alle sostanze pericolose (azione 6) dovrebbe anche comprendere l'esame dell'impatto dei farmaci e dei medicinali veterinari sull'ambiente marino e che occorre rafforzare la formulazione di questa azione allo scopo di confermare che l'integrazione deve realmente aver luogo e che non dovrebbe essere «soltanto» un obiettivo;

    25.

    esprime la propria preoccupazione quanto al fatto che l'azione 9 riguardi unicamente le emissioni di NOX delle navi nell'atmosfera e ritiene che il campo di tale azione debba essere esteso alle emissioni di sostanze pericolose e di altre forme di sostanze azotate;

    26.

    esprime il parere che nell'obiettivo 7 (inquinamento cronico da idrocarburi) dovrebbe essere compreso il petrolio proveniente da fonti terrestri, da imbarcazioni attraccate nei porti e da corsi d'acqua che viene riversato nell'ambiente marino; d'altro canto, qualsiasi azione scaturisca da questo obiettivo dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli oleodotti galleggianti, alle piattaforme petrolifere e alle stazioni di rifornimento;

    27.

    ritiene che la Commissione debba dare avvio, tramite metodi di valutazione armonizzati, a un'efficace inventariazione delle capacità di lotta contro la marea nera e, all'occorrenza, presentare delle proposte di definizione o di raccomandazione della capacità minima per le varie aree marine, tenendo conto delle condizioni specifiche e del volume del traffico delle aree in questione;

    28.

    appoggia, per quanto concerne l'obiettivo 7 (inquinamento cronico da idrocarburi), gli obiettivi di cui alla raccomandazione OSPAR 2001/1 sullo smaltimento delle acque di giacimento degli impianti off-shore;

    29.

    esprime il parere che i rifiuti provenienti dalle discariche terrestri dovrebbero essere inseriti nell'obiettivo 8 e nell'azione 13 al momento di elaborare misure per ridurre e prevenire l'inquinamento marino mediante rifiuti;

    30.

    sottolinea la necessità di attuare ed applicare in modo più rigoroso (azione 9) la direttiva 91/271/CEE (3) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, dal momento che l'assenza di controlli su questi sistemi di smaltimento delle acque costituisce una fonte non indifferente per l'eutrofizzazione delle zone di mare in prossimità delle coste;

    31.

    invita la Commissione ad analizzare le oltre 200 raccomandazioni formulate dalla commissione HELCOM per migliorare le condizioni di tale mare e, all'occorrenza, a elaborare, sulla base di tali raccomandazioni, disposizioni vincolanti destinate agli Stati membri; ritiene necessario accordare al mar Baltico, uno dei mari più inquinati del pianeta, la priorità nell'attività comunitaria a favore dell'ambiente ora che, ad eccezione della Russia, tutti gli Stati rivieraschi sono Stati membri dell'Unione europea;

    32.

    invita la Commissione a far applicare le direttive e i regolamenti esistenti e a rafforzare la sicurezza dei trasporti marittimi allo scopo di proteggere l'ambiente marino, ad esaminare gli aspetti collegati della responsabilità e delle sanzioni e ad attuare in modo completo e senza indugio le conclusioni dei Consigli dei ministri dei trasporti e dell'ambiente del dicembre 2002;

    33.

    chiede alla Commissione di avviare una revisione delle disposizioni dell'UNCLOS (articolo 91, paragrafo 1) che riguardano il rapporto tra imbarcazione e paese di registrazione, e ciò al fine di risolvere il problema delle bandiere di comodo;

    34.

    si compiace della messa a punto di una strategia «nave pulita» che si incentra sulla progettazione, la costruzione e il funzionamento delle imbarcazioni al fine di eliminare gli scarichi e le emissioni nocive lungo tutto l'arco della vita di un'imbarcazione, contemplando tutte le funzioni della nave e tutti i possibili impatti sull'ambiente senza dimenticare il riciclaggio, la prevenzione dei rifiuti e i processi in circuito chiuso (obiettivo 9);

    35.

    sollecita il Consiglio e la Commissione ad utilizzare integralmente e prontamente le nuove opportunità di miglioramento della gestione della pesca offerte dal nuovo regolamento di base (CE) n. 2371/2002 (4), adottato dal Consiglio nel dicembre 2002;

    36.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati e a tutte le autorità competenti in materia marina.


    (1)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (3)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

    (4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    P5_TA(2003)0296

    Strumento strutturale di preadesione (ISPA) — 2001

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione sullo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2001 (COM(2002) 596 — C5-0025/2003 — 2003/2021 (INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la relazione della Commissione (COM(2002) 596 — C5-0025/2003),

    visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0199/2003),

    A.

    considerando che ormai l'allargamento non costituisce più soltanto una prospettiva o una sfida, ma una realtà con cui l'Unione, da una parte, e i nuovi Stati membri dall'altra, devono fare i conti in tempi brevissimi,

    B.

    considerando i ritardi ancora notevoli che presentano più o meno tutti gli Stati candidati nella preparazione delle strutture amministrative per la gestione dei fondi comunitari,

    C.

    considerando che il sostegno democratico dell'opinione pubblica al processo di allargamento dipende direttamente dalla trasparenza e dalla «buona amministrazione» che caratterizzano tale processo, nella percezione generale,

    D.

    considerando che alla fine del 2001 i pagamenti a titolo di progetti ISPA, quasi esclusivamente corrispondenti ad anticipi, ammontavano a quasi 200 milioni di euro, cioè a meno del 20% dei fondi impegnati,

    1.

    accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sulla gestione dei fondi ISPA per il 2001;

    2.

    prende atto con soddisfazione delle correzioni che la Commissione ha apportato su vari punti rispetto alla gestione ISPA per il 2000, segnatamente in risposta alle sollecitazioni del Parlamento; nota altresì che, rispetto all'anno di programmazione 2000, i fondi impegnati nei progetti ISPA registrano un significativo aumento, in conseguenza dell'approvazione di un numero significativo di progetti;

    3.

    si compiace per la grande attenzione che la Commissione rivolge all'analisi dei controlli finanziari nei paesi candidati e sostiene le proposte di ulteriori miglioramenti indicate nella relazione annuale;

    4.

    auspica che la Commissione possa predisporre in tempi rapidi un sistema di monitoraggio finanziario e procedurale, in grado di garantire l'informazione a livello dei singoli progetti, oltre che per settore e per Stato interessato;

    5.

    rileva le difficoltà di avvio nella gestione di ISPA, un programma che, pur dovendo seguire le rigide procedure comunitarie, ha dovuto adattarsi al contesto, radicalmente differente, dei nuovi Stati membri;

    6.

    rileva con inquietudine le indicazioni relative alle difficoltà persistenti riscontrate nelle procedure di impiego dei fondi e registra con preoccupazione che, per quanto riguarda la gestione dei fondi ISPA, la Commissione mantiene un giudizio cauto e prudente di fronte alla scarsa adeguatezza delle strutture amministrative dei Paesi candidati, nonché alla carenza di preparazione del personale deputato alla gestione;

    7.

    sottolinea, all'opposto, come i pagamenti corrispondenti all'attuazione dei progetti siano di scarsissima consistenza, trattandosi d'altra parte quasi sempre di pagamenti corrispondenti ad anticipi, di entità molto modesta;

    8.

    enfatizza il problema, che rischia di divenire drammatico data l'imminenza dell'allargamento, della capacità di assorbimento dei fondi comunitari da parte dei futuri Stati membri; sollecita la Commissione a insistere, nel quadro dei negoziati, sul consolidamento e sul miglioramento delle capacità gestionali e del coordinamento tra le amministrazioni specializzate nei paesi di adesione;

    9.

    è preoccupato per il fatto che tali difficoltà sembrano quasi sempre dipendenti dall'inefficienza delle strutture amministrative dei Paesi candidati o dalla loro scarsa familiarità con le procedure comunitarie; invita la Commissione ad avvalersi degli aiuti al potenziamento dell'amministrazione per rafforzare le strutture decentrate, applicare sistematicamente i meccanismi di partenariato e migliorare i meccanismi delle procedure di gara;

    10.

    reputa giustificata la richiesta della Commissione di reclutare personale supplementare che collabori all'espletamento di compiti di formazione presso le amministrazioni dei nuovi paesi, allo scopo di soddisfare le necessità burocratiche e gestionali;

    11.

    è consapevole del fatto che, proprio in presenza di problemi di tale ordine, debbano essere rigorosamente rispettate le procedure comunitarie in materia, in particolare in relazione all'audit interno, tuttora carente, agli organi incaricati dei controlli e ai sistemi di contabilità;

    12.

    insiste tuttavia affinché si punti alla massima semplificazione delle procedure gestionali dell'ISPA, secondo un principio generale di fiducia che deve togliere di mezzo ogni passaggio burocratico che non sia indispensabile all'esecuzione dei progetti;

    13.

    invita la Commissione a formulare, per i bilanci ISPA dei prossimi anni, piani di spesa realistici e compatibili con le reali capacità di assorbimento dei Paesi candidati, anche per evitare un aumento incontrollato dei fondi impegnati e non utilizzati;

    14.

    ritiene, a questo riguardo, di importanza capitale che la Commissione europea vigili a che i Paesi partecipanti ad ISPA assicurino, per quanto di loro competenza, il cofinanziamento dei progetti;

    15.

    valuta positivamente il ricorso a forme di partenariato con organismi finanziari internazionali (BEI, BERS, Nordic Investment Bank) per assicurare il cofinanziamento di progetti ISPA, anche perché tali organismi possono apportare la loro esperienza in materia di gestione di progetti transnazionali;

    16.

    chiede alla Commissione di attuare ogni sforzo per raggiungere il massimo coinvolgimento di energie e finanziamenti privati, in modo che il contributo comunitario possa veramente fungere da «valore aggiunto», rispetto alla reale volontà di intervento nazionale e rappresentare un volano capace di generare sviluppo;

    17.

    invita la Commissione alla massima sorveglianza in relazione al pericolo che il partenariato pubblico-privato, pure necessario e positivo, possa condurre ad irregolarità o a finanziamenti illegali di società private;

    18.

    lamenta l'insufficienza di dati e cifre relative a progetti di assistenza tecnica, alla loro incidenza, ai loro risultati, ritenendo tale capitolo di ISPA di valore strategico dato l'imminente allargamento;

    19.

    chiede alla Commissione, per il futuro immediato, uno sforzo massimo per la realizzazione di progetti di assistenza tecnica, convinto che le competenze a questo livello siano imprescindibili per la futura gestione dei fondi comunitari;

    20.

    sostiene con vigore lo sforzo della Commissione per ottenere, nel quadro di tutti i progetti ISPA, il rispetto da parte dei Paesi candidati della valutazione di impatto ambientale, ritenendo tale componente un elemento orizzontale imprescindibile della «cultura» comunitaria di gestione dei fondi, che i nuovi Stati membri devono assolutamente fare proprio;

    21.

    prende atto della critica che comuni e regioni dei paesi candidati hanno rivolto al regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (1), secondo cui l'utilizzazione efficace delle risorse nel settore ambientale appare possibile soltanto mediante il raggruppamento di progetti di piccole dimensioni; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia già reagito a tale critica e la invita a promuovere in misura rafforzata il raggruppamento di progetti, in modo da rendere possibile un collegamento tra programmazione, economicità, efficienza e sostenibilità degli stessi;

    22.

    rileva il miglioramento dell'equilibrio tra spese per progetti nel settore dei trasporti e spese per progetti ambientali, ma osserva che nel settore dei trasporti è necessario prestare maggiore attenzione, in linea con le priorità dell'Unione europea, alla rete paneuropea dei trasporti su rotaia;

    23.

    chiede con fermezza che, per il futuro, si valuti l'opportunità di ricercare procedure capaci di evitare un inizio di gestione così lento in fase di avvio del periodo di programmazione;

    24.

    rinnova il proprio invito, anche in relazione ai progetti ISPA, a valutare con decisione la qualità della spesa, esaminando il valore intrinseco dei singoli progetti, che costituisce per il Parlamento europeo il parametro principale per il giudizio sull'efficacia dell'intero programma;

    25.

    desidera sottolineare l'esigenza cruciale di integrare la prospettiva di genere in tutti i progetti in ambito ISPA, come pure i programmi PHARE e Sapard;

    26.

    sottolinea parimenti che i Fondi strutturali costituiscono gli strumenti principali dell'UE per ridistribuire le risorse tra le regioni e i differenti gruppi di popolazione; in quanto tali, i Fondi strutturali possono essere considerati come strumenti chiave per realizzare l'obiettivo comunitario della parità tra uomini e donne stabilito nel trattato; gli stessi criteri dovrebbero applicarsi all'ISPA;

    27.

    fa rilevare che i regolamenti sui Fondi strutturali individuano nell'integrazione delle questioni di genere in tutte le politiche comunitarie, al di là delle azioni specifiche per l'uguaglianza di genere, lo strumento principale per realizzare gli obiettivi interni di parità e osserva che tale obiettivo dovrebbe avere la stessa priorità in relazione allo strumento ISPA, come pure nel quadro dei programmi PHARE e Sapard;

    28.

    sottolinea che ciò significa che l'uguaglianza di genere deve costituire un obiettivo orizzontale per tali programmi, ovvero che esso va integrato in tutte le fasi della programmazione, dall'analisi e dalla definizione degli obiettivi fino al monitoraggio e alla valutazione;

    29.

    plaude a tale riguardo al dialogo continuo con le ONG e chiede che le ONG specializzate in tali questioni siano consultate per quanto concerne i vari aspetti della problematica della parità e che si avvii una collaborazione con le stesse in tale settore;

    30.

    sottolinea l'esigenza dello sviluppo delle valutazioni dell'impatto in funzione del genere e lamenta il fatto che tali valutazioni non siano state effettuate in collegamento con l'ISPA;

    31.

    raccomanda infine che la Commissione effettui un'analisi delle problematiche di genere nell'ambito di due progetti che beneficiano di finanziamenti ISPA (di preferenza, uno relativo ai trasporti e uno ai problemi ambientali) per valutare e analizzare le modalità con cui un tale approccio potrebbe essere istituzionalizzato attraverso il programma ISPA;

    32.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

    P5_TA(2003)0297

    Riduzione dei rigetti in mare

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa a un piano di azione comunitario inteso a ridurre i rigetti in mare (COM(2002) 656 — (2003/2036(INI))

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 656),

    vista la sua risoluzione del 28 gennaio 1999 sul problema dei rigetti in mare (1),

    visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0163/2003),

    A.

    considerando che la pesca costituisce un'importante fonte naturale di alimenti e un bene comune,

    B.

    considerando l'articolo 7 (7.2.2.g) del Codice di condotta FAO per una pesca responsabile, ai sensi del quale gli obiettivi della gestione della pesca dovrebbero comprendere l'introduzione di misure volte a ridurre al minimo l'inquinamento, lo spreco, i rigetti, le catture mediante attrezzature smarrite o abbandonate, le catture di specie non mirate, ittiche e non, nonché l'impatto sulle specie associate o dipendenti, attraverso provvedimenti comprendenti, quanto più possibile, lo sviluppo e l'impiego di attrezzature e tecniche di pesca selettive, rispettose dell'ambiente e redditizie,

    C.

    considerando che la FAO ha valutato che la quantità di pesce rigettato in mare, nell'ambito della pesca commerciale a livello mondiale, varia tra i 17,9 e i 39,5 milioni di tonnellate (2), quantità che supera di gran lunga i 7,8 milioni di tonnellate (3) che rappresenta la produzione totale dell'UE in materia di pesca (catture e acquacoltura),

    D.

    considerando che, perché l'offerta di pesce sia migliore, i pesci devono poter crescere e prolificare prima di essere catturati,

    E.

    considerando che taluni stock hanno raggiunto un livello molto basso, addirittura critico, a causa delle catture e del rigetto in mare degli esemplari di piccola taglia, e che riduzioni globali dello sforzo di pesca relativo a numerosi stock ittici contribuirebbe non soltanto a ripristinare tali riserve ma anche a ridurre i rigetti,

    F.

    considerando che, poiché esiste un rapporto evidente tra la selettività delle attrezzature di pesca e la percentuale dei rigetti di pesce, è opportuno prevedere misure tecniche che garantiscano che i giovani pesci possano sfuggire alle reti, e considerando che è opportuno incoraggiare e addirittura premiare in modo adeguato i miglioramenti della selettività delle attrezzature di pesca,

    G.

    considerando che l'acquacoltura deve, in futuro, contribuire sempre di più ad aumentare l'insieme degli stock ittici e ad alleggerire così la pressione esercitata su un certo numero di specie, vittime di un eccessivo sfruttamento,

    H.

    considerando che i rigetti variano a seconda della specie, del periodo e del luogo,

    I.

    considerando le conseguenze biologiche ed economiche, nonché le conseguenze sulla valutazione degli stock e la gestione della pesca,

    J.

    considerando che il sistema basato su TAC e quote ha l'effetto perverso di provocare rigetti in mare nel caso di catture accidentali di specie fuori quota,

    K.

    considerando che è triste constatare che taluni pescatori rigettano in mare merluzzi che hanno raggiunto la taglia minima, per ragioni economiche, mentre i biologi propongono attualmente di vietare completamente la cattura dei merluzzi,

    1.

    accoglie con soddisfazione il fatto che la Commissione stia vagliando l'opportunità di prevedere un divieto dei rigetti come obiettivo a medio termine e ritiene che l'evitare i rigetti in mare dovrebbe costituire uno dei principi fondamentali di una gestione sostenibile delle risorse della pesca e che la politica comune della pesca dovrebbe basarsi su tale principio;

    2.

    invita la Commissione a fare quanto in suo potere per favorire la raccolta di dati relativi ai rigetti, in modo da avere un quadro migliore e più preciso dell'entità del problema; invita gli Stati membri a contribuire, fornendo tutti i dati a loro disponibili, e chiede alla Commissione di collaborare e di scambiare esperienze con altri paesi con tradizioni di pesca, in particolare la Norvegia;

    3.

    accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di avviare nel 2003 progetti pilota al fine di valutare le possibilità di ridurre i rigetti mediante diverse misure come la ricerca di metodi di pesca innovativi, l'abbandono volontario dei fondali, le chiusure in tempo reale, le quote accessorie, la gestione dello sforzo e una migliore utilizzazione dei pesci di scarso valore;

    4.

    chiede alla Commissione di esaminare con quali modalità si possa concedere un accesso preferenziale agli stock ittici a quelle flotte che impiegano attrezzature di pesca più selettive, che consentono di ridurre i rigetti in mare;

    5.

    ritiene che i progetti pilota debbano essere selezionati in modo da abbracciare un'ampia gamma di fondali di pesca di varie specie, situati in zone diverse del territorio comunitario e che richiedono metodi di pesca distinti;

    6.

    chiede inoltre alla Commissione di studiare misure innovative di gestione, quali incentivi economici e finanziari, destinate a ridurre i rigetti in mare;

    7.

    raccomanda che i pesci, nel rispetto delle necessarie restrizioni, siano utilizzati quanto più possibile per la produzione di farina di olio e di pesce invece di essere rigettati in mare; raccomanda alla Commissione di proporre interventi in tal senso che comprendano un quadro normativo e incentivi a livello finanziario;

    8.

    invita la Commissione a presentare, quanto prima possibile, una proposta di misure volte a limitare i rigetti collegati a TAC/quote, segnatamente l'introduzione di quote di cattura accessorie, quote flessibili, una revisione del sistema di ripartizione delle quote, TAC multispecie, ecc.;

    9.

    insiste affinché la Commissione elabori una relazione sulle possibilità, i vantaggi e gli inconvenienti di un sistema in cui lo sforzo di pesca costituisca lo strumento principale di gestione della pressione esercitata dalla pesca e in cui i TAC e le quote abbiano un ruolo esclusivamente secondario;

    10.

    invita la Commissione a continuare ad osservare i risultati delle ricerche, in materia di attrezzature di pesca innovative, nella prospettiva di un miglioramento delle misure tecniche, in particolare le maglie delle reti e le finestre;

    11.

    esige l'introduzione di una maggiore coerenza tra le taglie minime di sbarco e la selettività delle attrezzature di pesca;

    12.

    raccomanda di utilizzare come strumento fondamentale di gestione le chiusure temporanee in tempo reale, per periodi limitati, in zone a forte concentrazione di novellame, in momenti specifici dal punto di vista biologico (ad esempio il periodo della riproduzione, ecc.); invita il Consiglio ad adottare rapidamente le proposte presentate in tale ottica dalla Commissione nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di merluzzo e nasello; invita inoltre la Commissione a proporre misure volte a rendere l'applicazione di dette chiusure in tempo reale il più rapida e flessibile possibile, eventualmente conferendo un ruolo in materia ai consigli consultivi regionali;

    13.

    accoglie favorevolmente la soppressione di determinate deroghe relative alla maglia delle reti, come previsto nella proposta della Commissione mirante a rafforzare il regolamento del Consiglio sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2002) 672);

    14.

    ricorda che i rigetti di pesce possono essere limitati anche grazie ad una migliore autodisciplina dei pescatori e rileva, al riguardo, l'importanza di associare i consigli consultivi regionali previsti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (4) alla formulazione di una strategia sull'eliminazione dei rigetti;

    15.

    chiede alla Commissione di esaminare come i consigli consultivi regionali possano essere coinvolti nel modo più efficace nell'azione volta a ridurre i rigetti in mare;

    16.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 128 del 7.5.1999, pag. 83.

    (2)  Documento tecnico 339 FAO.

    (3)  La PCP in cifre nel sito http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/facts/pcp_it.pdf.

    (4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


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